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72.2017.151

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 kg di cocaina. Contravvenzione ripetuta alla LF sui medicamenti e dispositivi medici: per avere alienato a terzi un medicamento non omologato e non commerciabile. Consumo di 12 g di cocaina

Ticino · 2017-05-15 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 ha costantemente tentato di ridurre le proprie responsabilità. La Corte ha quindi riconosciuto la collaborazione e le ammissioni fornite, ma queste, dal punto di vista dell’entità della riduzione della pena, vengono in buona parte mitigate dagli elementi sopraesposti che aggravano la sua posizione.

45.   In tale contesto, in una ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi.

46.   Per quanto attiene alla sospensione condizionale, questa è esclusa già in ragione dell’entità della pena, che è quindi integralmente da scontare. Si dirà che, comunque, anche qualora la pena fosse stata comprimibile entro i 3 anni, la prognosi di IM 1, richiamati i precedenti, sarebbe comunque risultata sfavorevole.

47.   Ritenuto che l’imputato si trovava in carcerazione di sicurezza, la Corte ha assunto analoga decisione consegnata alle parti al termine del dibattimento.

48.   Per quanto attiene ai reati sanzionabili con multa (punti 2 e 3 dell’atto d’accusa), la Corte ha fissato la stessa in CHF 200.00 (duecento).

49.   In fine, richiamata la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere comminata il 20 ottobre 2014, la Corte ha ritenuto di revocare il beneficio alla sospensione condizionale. VII)   Sequestri

50.   Per quel che ne è dei sequestri, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione ex art. 69 CP dello stupefacente e dei gioielli contraffatti, ovvero la collana color oro Versace, l’anello color oro Versace e i tre orologi sotto sequestro. È stata inoltre disposta la confisca della somma di CHF 600.00 ex art. 70 CP, nonché il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa della somma di EUR 1'195.00, come previsto dall’art. 268 CPP. I restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato. visti gli art.: 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 cpv. 1 e 2, 19a, 19b LStup; 86 cpv. 1 lett. b, 87 cpv. 1 lett. f LATer; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1

1.   è autore colpevole di:

E. 1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del __________, acquistato, importato, fabbricato e alienato 1 Kg di cocaina;

E. 1.2 contravvenzione alla LF sui medicamenti e dispositivi medici ripetuta per avere, senza essere autorizzato, nel periodo aprile – maggio 2017, a __________, __________ e in altre località del __________, alienato a terzi non meglio identificati circa 40 bustine da 50 mg l’una di __________, medicamento non omologato e non commerciabile;

E. 1.3 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine 2015 – 15 maggio 2017, a __________ e in altre località del __________, consumato 12 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .

2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’avere procurato in altro modo a __________ 0.5 grammi di cocaina e dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente alla detenzione a scopo di consumo di 0.5 grammi di cocaina il 15 maggio 2017.

3.   Di conseguenza, IM 1 è condannato 3.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

E. 2 CP).

4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 60.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 20 ottobre 2014.

5.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente, della collana color oro Versace con scatola, dell’anello color oro Versace e dei tre orologi sotto sequestro.

6.   È ordinata la confisca di CHF 600.00 e il sequestro conservativo a copertura di tassa, spese e multa di EUR 1'195.00.

7.   È ordinato il dissequestro di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di cellulari e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

8.   La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

-   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente                                                          La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                             fr.        1'000.-- Inchiesta preliminare                       fr.        9'343.30 Multa                                                   fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.           121.20 fr.      10'664.50 ===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2017.151

Lugano,

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 15 maggio 2017 al 25 agosto 2017 (103 giorni)

in anticipata esecuzione della pena dal 26 agosto 2017

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 129/2017 del 23 agosto 2017 emanato dal Procuratore pubblicoPP 1, di

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40 alle ore 15:29.

Dopo le scuole dell’obbligo ho effettuato un apprendistato di __________ presso la ditta __________. Terminato l’apprendistato nel __________ non ho più avuto un contratto di lavoro. Ho frequentato dei piani occupazionali in diversi luoghi e con attività diverse. Attualmente son a carico dell’assistenza avendo terminato le indennità di disoccupazione.”

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

In tale contesto, la Corte ha quindi ritenuto a carico di IM 1 il quantitativo complessivo di 1 kg di cocaina alienata, ciò che corrisponde alle di lui ammissioni di cui ad AI 72 p. 2 (cfr. punto 19).

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo.II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

Secondo l’art. 87 LATer è punito con l’arresto o con la multa fino a CHF 50'000.00 chi, intenzionalmente, tra l’altro adempie le fattispecie secondo l’articolo 86 capoverso 1 senza che la salute di persone sia messa in pericolo (cpv. 1 lett. f).

Il reato di contravvenzione alla LF sui medicamenti e i dispositivi medici è quindi pacificamente realizzato, da cui la conferma del punto 2 dell’atto d’accusa.

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute viene messa in pericolo.

Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui ha agito. Escluso il primo periodo in cui, per sua stessa ammissione, ha venduto sporadicamente circa 30 grammi di sostanza, tutta la rimanenza (quindi circa 970 grammi) è stata da lui alienata in poco più di un anno, traendone un guadagno di tutto rispetto, tale da far ritenere, anche a fronte delle sue esigue entrate lecite, che si trattasse della sua maggior fonte di sostentamento.

Sempre dal profilo oggettivo, IM 1 si è ritagliato un posto di tutto rispetto nell’ambito della vendita di cocaina, tanto da diventare uno dei principali fornitori di un tossicodipendente, da mantenere solidi contatti con il suo principale fornitore e procedendo personalmente pure ad operazioni di taglio della sostanza così da accrescerne il quantitativo aumentando contestualmente il proprio profitto.

L’imputato ha agito per puro fine di lucro, non certo per finanziare il proprio consumo.

Egli non ha esitato ad avviare un fiorente traffico di cocaina, allacciando contatti con i fornitori e con i consumatori, unicamente per denaro e per migliorare la propria situazione economica.

IM 1, in realtà, ha cercato il facile e rapido guadagno unicamente per permettersi di vivere al di sopra delle sue possibilità e spendere soldi segnatamente per automobili, benzina, vestiti e gioco d’azzardo, come da egli ammesso nel corso dell’interrogatorio dibattimentale (cfr. VI DIB p. 3).

In questo ambito, pesa a carico di IM 1 il fatto che egli ha delinquito malgrado avesse tutti gli strumenti per condurre una vita onesta.

Oltre alle già citate entrate, l’imputato aveva una formazione e una famiglia che, almeno nel corso del procedimento penale, ha dimostrato di volersi occupare di lui. Disponeva quindi già della possibilità di trovarsi un lavoro (come intenderebbe ora fare) e uscire dalla pubblica assistenza, ma ha preferito inseguire facili guadagni, non esitando per questo a mettere in pericolo la vita e/o la salute di molte persone.

Il suo vissuto, contraddistinto da reati commessi già da minorenne e, ancora, raggiunta la maggiore età, non può che testimoniare di una sua preoccupante propensione a delinquere.

Evidentemente, le precedenti condanne non sono servite a trattenerlo dal commettere nuovi reati tanto da delinquere nuovamente durante il periodo di prova. Al contrario, leggendo il casellario giudiziale non si può non notare una sostanziale tendenza ad aumentare l’intensità del suo agire delinquenziale col trascorrere degli anni.

In particolare, nulla può essere tratto dal fatto di aver atteso il giudizio per buona parte del tempo presso il carcere giudiziario, ritenuto che si è trattato di una scelta dell’imputato di non chiedere – quanto meno dopo il verbale di cui ad AI 72 – di essere posto in regime di esecuzione anticipata della pena.

Analogamente, la figlia che egli ora vorrebbe vedere, era già nata quando egli ha delinquito, ciò che tuttavia non lo ha trattenuto dall’inserirsi nel mondo degli stupefacenti.

A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto una certa collaborazione. Da un lato egli ha sì, alla fine, fornito un nominativo utile agli inquirenti per risalire al suo principale fornitore e con le proprie ammissioni concernenti i suoi acquirenti, non tutti identificati e verbalizzati, ha evitato ulteriori atti istruttori; dall’altro tali ammissioni sono giunte dopo diversi verbali durante i quali IM 1 ha costantemente tentato di ridurre le proprie responsabilità.

La Corte ha quindi riconosciuto la collaborazione e le ammissioni fornite, ma queste, dal punto di vista dell’entità della riduzione della pena, vengono in buona parte mitigate dagli elementi sopraesposti che aggravano la sua posizione.

Si dirà che, comunque, anche qualora la pena fosse stata comprimibile entro i 3 anni, la prognosi di IM 1, richiamati i precedenti, sarebbe comunque risultata sfavorevole.

dichiara e pronuncia:

per avere,

IM 1è condannato

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        9'343.30

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)fr.           121.20

fr.      10'664.50

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