Sachverhalt
Dallinchiesta penale scaturita dal fermo di IM 1 è emerso quanto segue.
3.1. Quanto accaduto il 1° giugno 2017 ha potuto essere accertato sulla scorta delle immagini sia della videosorveglianza del Comune di __________ che dellufficio cambi ACPR 3 e dalle dichiarazioni delle persone coinvolte.
3.2. Il 1° giugno 2017 IM 1 si è svegliato dopo che la moglie era già uscita per andare al lavoro. Nel corso della mattinata è uscito di casa, verosimilmente per andare dapprima a comprare due lattine di birra da 0.5 litri che ha poi bevuto - alla stazione di benzina __________ in __________ a __________ e, poi, a giocare al gratta e vinci a __________, dove ha giocato e perso tutti i soldi che gli erano rimasti a disposizione (circa 50/100 euro). Egli è poi rientrato presso il suo domicilio, dove verso le 11.45 è giunta anche la moglie che si è trattenuta unicamente 20 minuti circa, prima di uscire nuovamente per recarsi dallestetista. Successivamente IM 1 ha pulito lappartamento, così come gli era stato detto di fare dalla moglie e, verso le 13.00 / 13.30, siccome era a corto di denaro da giocare, gli è venuta lidea di eseguire una rapina presso lufficio cambi più vicino a casa sua, e cioè lufficio cambi ACPR 3 che dista soli 500 metri. Così come da lui riferito, era convinto di poter ricavare fr. 50'000.- dalla rapina, denaro che avrebbe in parte giocato al gratta e vinci e in parte utilizzato per trasferirsi senza sapere bene come e quando in __________, dove la vita costa poco. Egli ha dunque preso la sua pistola Beretta e le munizioni, acquistate nellaprile 2017 (senza pistola non riuscivo a stare, è sempre stata la mia passione, avere una pistola senza munizioni non serve a nulla, larma deve servire come protezione. Avere una pistola in casa, serve per proteggersi. Anche se a casa mia non è mai entrato nessuno. Secondo me avere pistola senza munizioni non serve e niente), ha caricato il magazzino dellarma con 15 colpi (portata massima), vi ha inserito il caricatore (ma senza effettuare il movimento di carica, e meglio senza inserire il colpo in canna) ed è uscito, mettendo la pistola nella tasca anteriore destra dei pantaloni. Senza soste e senza incontrare nessuno, ha raggiunto a piedi lufficio cambi ACPR 3, dove è entrato alle 14.03. Una volta entrato, IM 1 si è diretto verso lo sportello, ha impugnato la pistola e ha intimato alla cassiera ACPR 2, che si trovava al riparo dietro il vetro divisorio antiproiettile, di aprirgli la porta blindata che dà accesso allala interna dellufficio. La cassiera non ha dato seguito alle richieste di IM 1, che ha dunque inserito il caricatore nella pistola e ha nuovamente intimato alla dipendente dellufficio cambi di aprirgli la porta blindata, ma ancora una volta senza successo. ACPR 2, infatti, dopo essersi spostata nellala interna dellufficio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto stava accadendo. Nel frattempo IM 1, che si trovava sempre nellarea clienti, ha dapprima ripetutamente colpito la porta blindata con dei calci per tentare di aprirla, poi visto che i calci non erano sufficienti - ha inserito il proiettile nella canna della pistola, esplodendo due colpi allindirizzo della porta (un primo colpo alle 14.04 e un secondo colpo alle 14.05), senza però riuscire ad aprirla. IM 1 ha dunque tentato, nuovamente, di forzare la porta con dei calci, ma senza successo, urlando nel mentre apri, apri. Fallito il tentativo di aprire la porta blindata, da cui avrebbe avuto accesso al locale dove si trovavano la cassiera e il denaro, IM 1 ha allora tentato, con scarsa convinzione, di sollevare il vetro divisorio e, fallito anche questo tentativo, ha inserito la sicura alla pistola, lha rimessa allinterno della tasca dei pantaloni e si è avviato verso la porta duscita. Giunto sulla soglia ha visto arrivare una cliente, la signora ACPR 1 (erano le 14.06), e si è allora fermato ancora allinterno dellufficio cambi aspettandola sulluscio, le ha tenuto la porta aperta e, mentre la cliente si dirigeva verso lo sportello e gli voltava dunque le spalle, ha estratto la pistola dalla tasca dei pantaloni, tirato su la sicura e glielha puntata contro, tenendo il dito sul grilletto, allaltezza del torace, seguendola verso lo sportello. Quando la signora ACPR 1 si è accorta di quanto stava accadendo (il tutto è avvenuto in pochissimi istanti), ha distinto tentato di fuggire verso la porta duscita, ma a quel punto IM 1 lha afferrata per il braccio sinistro e, sempre puntandole contro la pistola, disassicurata, le ha chiesto cosa dovesse fare, sentendosi rispondere che doveva semplicemente cambiare dei soldi. Limputato le ha allora intimato di dire alla cassiera, che si trovava sempre nellala interna dellufficio e che ha osservato solo parzialmente quanto stava accadendo dallo spioncino della porta blindata, senza però sentirne laudio, di fare quello che sa (digli a quella stronza di fare quello che deve fare) e a una simile richiesta la signora ACPR 1 ha reagito aprendo il suo borsellino, dicendo allimputato di prendersi i suoi di soldi e consegnandogli il denaro (erano sempre le 14.06). IM 1, sempre puntandole la pistola alladdome, le ha allora fatto presente che non gli stava dando tutti i soldi presenti nel portamonete, al che la signora ACPR 1 ha consegnato allimputato tutto il resto del denaro che aveva con sé (circa fr. 2'000.- ed euro 120). A quel punto si sono sentite le sirene della polizia e limputato si è allora voltato verso luscita, ha messo la sicura alla pistola ed è uscito (14.07). Una volta fuori dallufficio cambi è stato immediatamente fermato dalla polizia e arrestato.
Dalle analisi del sangue eseguite, è poi risultato che alle ore 18.10 del 1° giugno 2017 limputato aveva un tasso di etanolemia nel sangue compreso tra 1.02 e 1.12 g/Kg.
4. Diritto
4.1. Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.
Lart. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena.
Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).
4.1.1. Posto che non vi sono dubbi sul fatto che lagire di IM 1 - che è entrato nellufficio cambi con lintento di compiere un furto, armato di una pistola semiautomatica carica, arma con cui ha esploso due colpi allindirizzo della porta blindata e che ha poi puntato, carica e disassicurata, contro la cliente ACPR 1 - configura il reato di rapina aggravata ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2, 3 e 4 CP (ciò che, del resto, nemmeno la difesa ha contestato), le questioni che si pongono in concreto sono due. La prima è quella a sapere se, agendo come ha fatto, IM 1 si è reso colpevole di aver commesso, così come sostenuto dalla PP, due rapine (una tentata ai danni dellufficio cambi e una consumata ai danni della cliente) oppure se, come preteso dal difensore, in realtà la rapina commessa dallimputato è stata una sola, in parte tentata e in parte consumata. La seconda questione che va risolta è, invece, quella a sapere se il comportamento di IM 1 nei confronti della cliente dellufficio cambi configura, oltre al reato di rapina aggravata, anche il reato di coazione (art. 181 CP), di sequestro di persona aggravato (art. 183 cifra 1 e 184 CP) o di presa dostaggio aggravata (art. 185 cifra 1 e 2 CP).
4.1.2. Una o due rapine?
A mente della Corte le rapine commesse da IM 1 il 1° giugno 2017 sono due, una soltanto tentata ai danni dellufficio cambi e una, consumata, ai danni della cliente ACPR 1. Infatti limputato, dopo aver sparato due colpi allindirizzo della porta blindata, aver tentato di aprirla con dei calci ed aver provato a sollevare il vetro divisorio posto tra larea clienti e lala interna della ACPR 3, resosi conto che non vi era modo di entrare nel locale interno dellufficio cambi dove vi era il denaro di cui voleva impossessarsi, si è avviato verso luscita, ha messo la sicura allarma e lha riposta allinterno della tasca dei pantaloni, segno evidente che per lui la rapina allufficio cambi era fallita e, dunque, terminata. A quel momento IM 1 era, pertanto, pronto a lasciare lufficio cambi. Quando si accorge che stava sopraggiungendo la signora ACPR 1, cliente dellufficio cambi, è tornato però sui suoi passi: ha deciso di attenderla sulla soglia, le ha tenuto la porta aperta, permettendole di entrare, ha impugnato la pistola, ha tolto la sicura e le ha puntato larma contro, minacciandola per tentare di costringere la cassiera ad aprire la porta blindata e portare, dunque, a termine il suo obiettivo iniziale, e cioè la rapina allufficio cambi. È soltanto quando la cliente, invece di dar seguito alla sua richiesta, gli ha offerto di prendere i suoi (di soldi) e glieli ha consegnati, che lobiettivo di IM 1 cambia: il suo obiettivo non è più quello di rapinare lufficio cambi ma la cliente, a cui fa notare che i soldi non glieli sta dando tutti. Pertanto, nel momento in cui IM 1 si è fatto consegnare dalla signora ACPR 1, sempre sotto minaccia della pistola carica, i soldi che ella ancora aveva nel borsellino e che non gli aveva ancora consegnato spontaneamente, egli commette una seconda rapina, questa volta consumata, proprio ai danni della cliente.
Ne discende dunque che, per questa Corte, IM 1 si è reso colpevole di tentata rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1-3 CP) ai danni dellufficio cambi ACPR 3 e rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2 e 4 CP) ai danni di ACPR 1, così come imputatogli dallAA.
4.2. Presa dostaggio
4.2.1. Giusta lart. 185 cifra 1 CP chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. La cifra 2 del medesimo disposto prevede che la pena detentiva non è inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
4.2.2. A mente della Corte latto di IM 1 di impadronirsi della cliente dellufficio cambi alfine di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a fornirgli, dunque, laccesso al denaro di cui voleva appropriarsi, non è assorbito dalla tentata rapina aggravata commessa ai danni della ACPR 3. Infatti, la giurisprudenza del TF, ha chiarito che quando limputato si impadronisce di una persona per obbligarne un'altra a fare un atto di disposizione sul patrimonio, il reato di rapina va in concorso con la presa dostaggi, e ciò indipendentemente da quanto la vittima della rapina ha percepito (DTF 133 IV 297, consid. 4; 113 IV 63, consid. 3; 121 IV 162, consid. 1). In questo senso, dunque, il fatto che la cassiera, che si trovava al riparo nellala interna dellufficio cambi, isolata foneticamente dallarea clienti, non abbia sentito quanto IM 1 intimava alla cliente di dirle e non abbia, dunque, percepito la minaccia in atto, non è determinante. Ciò che conta è che IM 1 si è impadronito della cliente puntandole contro unarma con lo scopo di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a consegnargli il denaro, che egli era pronto a sparare e che con il suo agire egli ha, dunque, minacciato di uccidere il suo ostaggio. Che egli fosse pronto a sparare lo prova il fatto che, al momento in cui si impadronisce della vittima ACPR 1, IM 1 ha il riflesso di riarmare larma e di puntargliela poi contro, ad una distanza da cui, se parte un colpo, ella non avrebbe avuto alcuno scampo.
Ne discende che con il sopradescritto comportamento IM 1 si è reso colpevole di presa dostaggio aggrava ai sensi dellart. 185 cifra 1 e 2 CP.
4.2.3. Nemmeno vi sono dubbi, ciò che neppure la difesa ha contestato, che quanto commesso da IM 1 il 1° giugno 2017 configura anche il reato di danneggiamento, per aver danneggiato la porta blindata, e di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi.
4.3. Ripetuto furto del 17 aprile 2017
In corso dinchiesta è emerso che, il 17 aprile 2017, IM 1 ha sottratto, in due occasioni, complessivi 350 euro alla stazione di servizio __________ di __________ a __________. Si tratta della stazione di benzina, con annesso negozietto, dove limputato si recava tutti i giorni a bere e ad acquistare le sigarette. Approfittando della momentanea assenza del dipendente di turno, IM 1 ha sottratto dalla cassa del negozio limporto di euro 150 nel corso della mattina del 17 aprile 2017 ed euro 200 il pomeriggio del medesimo giorno. Come spiegato dal dipendente presente in negozio in quel momento e dal proprietario del distributore di benzina, che aveva potuto visionare le immagini della videosorveglianza (AI 30 e 49), IM 1 ha commesso il furto allungando la mano da dietro il bancone, premendo il pulsante per aprire la cassa del negozio e sottraendo un numero casuale di banconote ivi riposte. I fatti non sono stati contestati da IM 1, che del resto, per evitare una denuncia, ha già restituito limporto dovuto al negoziante il pomeriggio del medesimo giorno. Ciò che però limputato sostiene è che si sarebbe trattato di un furto di lieve entità ai sensi degli artt. 139 cifra 1 e 172ter CP, ritenuto che è vero che egli non sapeva quale fosse limporto presente in cassa, ma è altrettanto vero che egli si è appropriato unicamente degli euro (che ammontavano unicamente a 150), lasciando invece i franchi. La Corte non condivide una simile conclusione, ritenuto che, al contrario, quando si prelevano da una cassa dei soldi alla cieca alfine di appropriarsene, è evidente che il reato non può mai essere di lieve entità. IM 1 va, pertanto, condannato per ripetuto furto ai sensi dellart. 139 cifra 1 CP, così come imputatogli con lAA.
5. Perizia
In corso dinchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito il suo rapporto allattenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato lincarto penale, effettuato 2 colloqui con il peritando (della durata di unora e mezza ciascuno), svolto diversi colloqui telefonici (con i medici curanti e la moglie), analizzato diversi esami (MR celebrale nativo e con MDC, esami di laboratorio) e la valutazione psicologica svolta dalla signora __________ (AI 57, pag. 4-5).
5.1. Dallesame di tutti questi elementi è emerso che IM 1 soffre di sindrome di dipendenza da alcol (ICD-10:F10.2) e da benzodiazepine (ICD-10:13.2), gioco dazzardo patologico (ICD-10.F63.0) e di disturbo di personalità organico (F07.0). Inoltre, al momento del reato, egli era affetto anche da intossicazione da alcol (ICD-10.F10.0) (AI 57, pagg. 41-42).
A mente del perito IM 1 non soffre di nessun disturbo psichiatrico maggiore. () Le difficoltà che il peritato ha riscontrato nella vita sono piuttosto legate al consumo di droghe e alcol, al gioco dazzardo patologico e al disturbo psichico di natura organica: disturbo di personalità organico, disturbo che è stato causato da un lato dal consumo cronico ed eccessivo di alcol, dallaltro si configura come conseguenza degli ascessi celebrali del 2007 e degli interventi neurochirurgici praticati (AI 57, pag. 31). Il disturbo di personalità organico, spiega il perito, è caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento del soggetto, compresa lespressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico: una compromissione delle funzioni cognitive e unalterazione del comportamento sessuale. Nel caso concreto siamo confrontati con tali sintomi e comportamenti. () La testistica ha confermato a sua volta la presenza di un decadimento cognitivo ed intellettuale, nonché la presenza di deficit delle funzioni esecutive (AI 57, pag. 33). Inoltre, continua il perito, IM 1 soffre anche di gioco dazzardo patologico, condizione da egli ritenuto non meno significativa e determinante rispetto a quelle precedentemente descritte per comprendere e spiegare il comportamento delinquenziale di IM 1. Si tratta di un disturbo caratterizzato da un periodo di almeno un anno in cui la vita del soggetto viene dominata dal gioco dazzardo. Le persone affette da questo disturbo trascurano di regola gli obblighi sociali, lavorativi e familiari per la necessità impellente di giocare. Non riescono a controllarsi e riferiscono di essere incapaci di smettere di giocare con uno sforzo di volontà. Le persone affette da gioco dazzardo sono spesso alle prese con idee o immagini mentali relative allatto di giocare o a delle circostanze che accompagnano latto stesso (AI 57, pag. 33). Per il perito, anche nel caso concreto la vita del peritato era dominata dal gioco dazzardo: egli simbatté svariate volte in situazioni problematiche pur di soddisfare il bisogno irrinunciabile di giocare al Gratta e Vinci. Si può inoltre ipotizzare che il fatto che il peritato si sia dedicato al gioco dazzardo possa, almeno parzialmente, essere spiegato come espressione di una ridotta capacità di controllare i propri impulsi verosimilmente correlata al disturbo di personalità organico (AI 57, pag. 33). A ciò si aggiunge, spiega il perito, la presenza di uno stato di impregnazione etilica al momento dei fatti e, per il perito, in considerazione di un passato privo di precedenti penali ad esclusione dei due ritiri di patente (correlati ad intossicazione da alcol) vale la pena distinguere il comportamento messo in atto dal peritato quando sotto leffetto di alcol, da quello abituale. Sembra che il peritato, quando astinente, non abbia comportamenti impulsivi i delinquenziali ma che appaia piuttosto apatico, confuso, depresso e smemorato. () Sembra invece che il peritato, sotto leffetto di alcol, divenga disinibito ed impulsivo, comportamenti che, in assenza delleffetto dellalcol, non metterebbe in atto. () Il consumo di alcol si verifica pertanto, nel caso specifico, in un soggetto molto vulnerabile. Tale fragilità pare variamente associata alla patologia al fegato, ai problemi neurologici e allassunzione di una psicofarmacologia imponente. Si può dunque presumere che il peritato, al momento dei fatti, essendo intossicato dal alcol con un tasso di alcol tra 1.2 e 2 per mille, da un lato non fosse in grado di controllare i propri impulsi, i bisogni e i comportamenti e dallaltro sembra verosimile che fosse affetto da manifestazioni amnestiche (AI 7, pagg. 34-35).
5.2. Il perito dr. med. __________ non ha avuto dubbi nel ritenere che i reati di cui IM 1 si è reso colpevole siano da mettere in relazione con i disturbi psicotici di cui egli soffre. Sulla valutazione della sua imputabilità a livello penale, il perito si è così espresso:
" Capacità di intendere
Solo i disturbi psichiatrici gravi (come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale media o grave o un disturbo psicotico con compromissione dell'esame di realtà come può occorrere per esempio in una persona con un delirio) possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere. Il peritato soffriva al momento del reato di un disturbo di questo tipo: di un disturbo di personalità organico e di un'intossicazione da alcol.
Malgrado i disturbi manifestati dallo stesso, ovvero: i deficit cognitivi, quelli intellettuali e l'impulsività, il peritato è sempre stato capace di intendere. Per giustificare una ridotta capacità di intendere occorre un quadro psichiatrico di natura organica molto più grave del caso in analisi e, nella fattispecie, il peritato, malgrado i suoi deficit, è sempre stato capace di capire che commettere una rapina con un'arma è un reato.
Per i motivi sopra elencati il peritato era pienamente capace di intendere al momento dello svolgersi del reato.
Capacità di volere
Al momento del reato il peritato era affetto da intossicazione da alcol sulla scorta di una sindrome di dipendenza da alcol, una dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed un disturbo di personalità organico.
Il laboratorio di Chimica e di Tossicologia ha determinato il tasso alcolemico al momento critico fra 1.39 e 2.06 g/kg.
Un'intossicazione da alcol con un'alcolemia tra 1.39 e 2.06 g/kg in assenza di altre patologie di regola non influisce sufficientemente sul comportamento di un individuo, per Io meno non al punto di giustificare una diminuita capacità di volere. L'individuo con una tale alcolemia invece, e questo si verifica soprattutto se vi sia un'abitudine al consumo di alcol come nel caso concreto, non va incontro ad un'alterazione tale da non controllare le proprie azioni. Solo a partire da etilometrie pari a due per mille un individuo può, eventualmente (pur tenendo conto di uneventuale assuefazione), essere compromesso il controllo del proprio agire.
In aggiunta nel caso concreto insorge un secondo problema di natura psichiatrico-organico, ovvero la presenza di un disturbo di personalità organico. In questo caso infatti, l'intossicazione da alcol si realizza in una persona affetta da una patologia organica e pertanto l'impatto di tale impregnazione, risulta essere molto più incisivo e determinante. Concretamente ci si è confrontati con un paziente che, al momento del reato, a causa dell'intossicazione, era esposto più violentemente al rischio di manifestare tratti organici di personalità, per altro ormai presenti in modo continuativo nella sua persona; nella fattispecie sono emersi bruscamente l'impulsività e la mancanza di controllo del proprio comportamento, nonché la perdita di critica della realtà.
Come terzo elemento è necessario menzionare il gioco d'azzardo patologico che, vista la gravità del disturbo, nel caso concreto, contribuisce all'incremento dell'impulsività e alla perdita di controllo di sé e del proprio comportamento; il peritato risulta infatti focalizzato esclusivamente sull'ottenere denaro a scopo ludico.
Riassumendo si può costatare che ci sono tre elementi preminenti in grado di influenzare la capacità di volere e che, pertanto, il peritato non era pienamente capace di volere al momento della commissione del reato. Possiamo dunque supporre che l'intossicazione da alcol, il fatto che il peritato soffra di un disturbo di personalità organico e di gioco d'azzardo patologico abbiano ridotto la capacità di volere in modo media.
Di conseguenza si attesta al peritato una scemata imputabilità di grado media
(AI 57, pagg. 36-37).
Questa Corte fa propria la conclusione del perito peraltro non contestata dalla difesa e accerta pertanto che IM 1 aveva la capacità di intendere al momento dei fatti, mentre era diminuita di grado medio la sua capacità di agire (art. 19 cpv. 2 CP).
Delle conclusioni del perito sul rischio di recidiva e sulla misura terapeutica da adottare si dirà, invece, più avanti.
6. Commisurazione della pena
6.1. Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
6.1.1. Lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
6.1.2. Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.1.3. Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
6.2. Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chi commette rapina è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. Lart. 140 CP prevede, poi, (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena: la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che ladempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena allinterno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).
Lart. 185 cifra 2 CP prevede che lautore di una presa dostaggi aggravata è punito con una pena detentiva non inferiore ai tre anni, mentre sia il danneggiamento (art. 144 cifra 1 CP), che linfrazione alla Legge federali sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Infine, lautore di un furto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP).
6.3. Sia dal profilo oggettivo che soggettivo la colpa di IM 1 è grave, in particolare per le modalità e linsistenza con cui ha messo in atto le due rapine, che avevano il solo scopo di permettergli di avere a disposizione il denaro necessario per giocare al gratta e vinci.
A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile, il buon comportamento tenuto durante tutta linchiesta e il pentimento dimostrato per quanto fatto mentre, per quanto attiene alle patologie di cui soffre, le stesse sono già state prese in considerazione nella valutazione della sua scemata imputabilità e, dunque, sono già contenute in questa forma di attenuazione della pena. Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del concorso di reati, della scemata imputabilità di grado medio accertata dal perito, ritenuto che già solo per lart. 140 cifra 4 CP la pena minima prevista è di 5 anni e che la giurisprudenza del TF ha stabilito che, anche nei casi di scemata imputabilità, la pena va stabilita entro i quadri edittali e solo si può scendere al di sotto se la pena appare urtare il senso comune di giustizia, essendo manifestamente sproporzionata a fronte di un comportamento poco reprensibile (DTF 136 IV 55), ciò che non è il caso in concreto poiché il reato commesso è assai grave, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di cinque anni, ossia pari al minimo edittale.
7. Misura ex art. 59 cpv. 2 CP
7.1. Per lart. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che lautore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).
Il secondo capoverso dellart. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dellautore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):
" il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora lingerenza nei diritti della personalità dellinteressato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità.
Vi è, poi, lart. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per lautore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dellart. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che lautore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
Ai sensi dellart. 59 cpv. 1 CP, se lautore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: lautore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che lautore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Il cpv. 2 dispone che il trattamento stazionario si svolge in unappropriata istituzione psichiatrica per lesecuzione delle misure e il cpv. 3 precisa che fintanto che sussiste il pericolo che lautore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in unistituzione chiusa.
La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche presuppone, dunque, la realizzazione delle seguenti condizioni:
- lautore deve aver commesso un crimine o un delitto;
- lautore deve essere affetto da una grave turba psichica. La questione a sapere se unanomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dellart. 59 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice che fondandosi sulle conclusioni della perizia deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-7 ad art. 59 CP; Heer, in BSK, Strafrecht I, n. 9 ad art. 59 CP). In questo senso va precisato che non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed, n. 4 ad art. 59 CP; Heer/Habermeyer, in BSK, op. cit., n. 21 ad art. 59 CP);
- deve esserci una connessione tra la turba psichica di cui soffre lautore e latto penalmente reprensibile;
- lautore deve essere pericoloso, nel senso che deve esserci un alto rischio che egli commetta nuovi reati. Lautore deve rappresentare un pericolo per la collettività, intesa come gruppo di persone o anche come singolo individuo, in quanto rappresentante della collettività intera. La misura deve rivestire, infatti, una funzione non solo terapeutica ma anche preventiva, nel senso di meglio proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva non grazie ad una pena, ma grazie ad un trattamento terapeutico (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, op. cit., n. 15-17 ad art. 59 CP, Heer, in BSK, op. cit., n. 54 ad art. 59 CP). Nella valutazione della pericolosità dellautore va considerato, da un lato, che più i beni minacciati sono importanti (ad esempio la vita e lintegrità corporale), più è facile ammettere che lautore è pericoloso (Heer, in BSK, op. cit., n. 50 ad art. 59 CP) e, dallaltro, che più la misura incide sulla libertà dellautore, più la sua pericolosità deve essere ammessa restrittivamente, con riserbo (Heer, in BSK, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP). In ogni caso il rischio di recidiva deve esser presente al momento della pronuncia della misura (Heer, in BSK, op. cit., n. 56 ad art. 59 CP);
- la misura terapeutica deve essere idonea, ciò che presuppone, in particolare, che lautore deve essere curabile. Sul consenso dellautore a sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna però essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari (STF del 22.03.2010, inc. 6B_52/2010, consid. 3.3 e del 13.07.2010, inc. 6B_373/2010, consid. 5.5.). È sufficiente, dunque, che lautore sia, almeno un minimo, motivabile.
7.2. Sul rischio di recidiva il perito dr. med. __________, basandosi sulla valutazione clinica, su informazioni da terzi, sulla testistica psicologica diagnostica e sugli strumenti prognostici forensi come la lista dei criteri di Basilea (Dittmann-Katalog) e il VRAG, ha indicato che IM 1 presenta un alto rischio di commettere nuovi reati, in particolare i reati di rapina, furto, guida in stato di inattitudine e reati più gravi (AI 57, pag. 38 e 43), potendo arrivare anche a sparare ad una persona nel corso di una rapina (AI 60, pag. 2). Egli ha spiegato che:
" senza una presa a carico psichiatrica, senza linterruzione del consumo di alcool e del gioco dazzardo patologico egli potrebbe commettere in futuro reati simili a quelli del passato. Non si possono nemmeno escludere, qualora persista la dipendenza da alcol e del gioco dazzardo, reati più gravi nel senso che il peritato non riesce, nel momento di passaggio allatto allo scopo di procurarsi soldi per giocare, a controllare il proprio comportamento, sia per motivi cognitivi che comportamentali correlati al disturbo di personalità organico.
Riferendomi alla mia valutazione clinica, completata mediante strumenti statistici, stimo che il peritato possa commettere un nuovo reato con una probabilità di circa 50% nei prossimi 10 anni. La mia valutazione complessiva, come già spiegato, è più pessimistica del valore dello strumento statistico perché è presente un disturbo di personalità organico con deficit cognitivi, esecutivi e comportamentali irreversibili.
Prendendo in considerazione tutte le valutazioni sopra indicate, ritengo dunque che esista un alto rischio di recidiva per il reato per cui il peritato è indagato. Questo alto rischio persisterà con grande probabilità nel caso in cui il peritato continui il consumo di alcol e il gioco dazzardo patologico.
()
Il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato ai disturbi legati al consumo di sostanze psicoattive. Lintossicazione da alcol, sulla base della dipendenza da alcol, il gioco dazzardo patologico e il disturbo di personalità organico hanno causato disinibizione, impulsività e aggressività nel peritato che, come conseguenza fattuale, ha commesso una rapina armato di una pistola
(AI 57, pag. 44).
7.3. Quale trattamento adeguato per intervenire sulle dipendenze di cui soffre limputato e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato, almeno per una prima fase, un trattamento stazionario in una struttura come __________ della durata di circa un anno, ritenendo per contro insufficiente, in questa prima fase, una presa a carico unicamente ambulatoriale che dovrà, invece, intervenire in un secondo momento:
" per certi disturbi di cui il peritato soffre, esistono dei trattamenti sia ambulatoriali sia stazionari: la dipendenza da alcol (inclusa la prevenzione delle intossicazioni da alcol) e il gioco dazzardo. Per il disturbo di personalità organico invece non esiste un trattamento ma lobiettivo condiviso dovrebbe essere larresto della progressione della patologia attraverso linterruzione del consumo di alcol. Considerata la lunga durata della dipendenza da alcol di cui soffre il peritato, non ritengo possa essere sufficiente una presa a carico meramente ambulatoriale. Non solo egli è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol ma anche da unaltra problematica di dipendenza: il gioco dazzardo patologico. Si consiglia la durata di circa un anno per il trattamento stazionario del disturbo, trattamento che dovrebbe successivamente proseguire in ambito ambulatoriale. ()
Ritengo dunque indicato che, allinizio del percorso terapeutico, il disturbo psichiatrico del peritato goda di una presa a carico stazionaria nellambito di una struttura specializzata come per esempio __________. Il primo obiettivo della terapia è unastinenza durevole da alcol. Il secondo obiettivo è lacquisizione di nuovi strumenti affinché si possa mantenere unastinenza da etile sviluppando strategie per gestire lastinenza nei momenti in cui riscontri delle difficoltà; la modulazione dei sentimenti difficili come la frustrazione, lansia e la disperazione. Dovrà fare parte di questa fase anche la psicoeducazione concernente i disturbi legati al consumo di alcol con un aumento della critica di malattia che il peritato non possiede. Un terzo obiettivo è il trattamento psicoterapeutico del gioco dazzardo patologico affinché il peritato possa astenersi da questo tipo di attività e impiegare il suo tempo in attività alternative, come per esempio un lavoro in un laboratorio protetto. Purtroppo non esiste, come già evidenziato, una terapia per il disturbo di personalità organico in quanto irreversibile. Lobiettivo deve dunque essere di impedire una progressione del decadimento cognitivo e dei comportamenti disfunzionali legati a questo disturbo. Lastinenza da alcol è per questa ragione indispensabile, in caso contrario il peritato rischierebbe un maggior peggioramento dei problemi cognitivi e comportamentali.
()
Nel Canton Ticino il peritato potrebbe ad esempio essere preso in carico presso il centro terapeutico stazionario di __________. Lofferta terapeutica di __________ si rivolge a pazienti che soffrono di problemi legati alle dipendenze
(AI 57, pag. 39-40, 47).
Al dibattimento ha poi precisato che il trattamento stazionario da lui descritto come adeguato per limputato è del tipo previsto allart. 59 cpv. 2 CP, spiegando che listituto in cui limputato va collocato deve garantire una presa a carico intensa, non solo con colloqui terapeutici come in carcere. Ci vogliono più incontri, anche di gruppo, una terapia di milieu e una psicoeducazione per le dipendenze. Dopo un determinato periodo ci devono essere le prime uscite, per vedere se il collocato regge anche nella vita quotidiana e ribadendo che __________ che dispone anche di un reparto chiuso in grado di contenere, se necessario, le persone in difficoltà risulta essere una struttura adeguata in questo senso a ridurre il rischio di recidiva esistente, che diverrà così molto basso (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2-3).
Il perito ha poi precisato che la contemporanea espiazione della pena potrebbe ostacolare fortemente il successo del trattamento, questo perché IM 1 in carcere non ha modo di entrare in contatto con possibili tentazioni (alcol e gioco dazzardo) e di conseguenza si asterrebbe per forza di cose a comportamenti a lui nocivi. Nellottica però della cura dalle sue dipendenze è importante che IM 1 si trovi confrontato con la possibilità in particolare di consumare bevande alcoliche ma anche di giocare dazzardo, dovrà lì dimostrarsi in grado di resistere al loro richiamo ed astenersi dalluno e dallaltro (AI 60, pag. 3). Per questo motivo, a mente del perito, fino a che IM 1 è in carcere, la presa a carico (e quindi lanno da me indicato) non parte. Per il momento è come se fossimo ai piedi della scala da questo punto di vista (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2).
Il perito ha poi precisato che un ritorno in carcere al termine del trattamento per scontare un eventuale residuo di pena non pregiudicherà il lavoro fatto, anzi il risultato raggiunto sarà mantenuto, ma che la terapia dovrà però continuare e limputato non potrà avere tutte le libertà che aveva prima:
" non è che dopo __________ tutto andrà bene e potrà uscire, ma bisognerà poi lavorare con la presa a carico ambulatoriale in carcere o fuori. Chiaro che fuori il controllo dovrà essere maggiore
(verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 3).
7.4. In concreto la Corte ha condiviso lopinione del perito dr. med. __________ e ha sospeso la pena detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A mente della Corte si tratterà di un percorso lungo in questo senso la durata di un anno indicata dal perito appare ottimistica -, in cui limputato dovrà seguire un trattamento integrato, una terapia di gruppo e di milieu, oltre che una psicoterapia volta a trattare le sue dipendenze dallalcol e dal gioco dazzardo, con lobiettivo di raggiungere anche una coscienza di malattia che, come sottolineato dal perito, non è attualmente presente. IM 1 dovrà non solo riconoscere di avere determinati vizi e saper individuare che sono la causa di determinati suoi comportamenti, ma dovrà anche elaborarli e capire quanto sono nocivi. Non spetta a questa Corte dire se il trattamento dovrà essere eseguito presso __________ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un lato, deve trattarsi di una struttura sì non securizzata, ma dalla quale non è facile sottrarsi e che sia in grado di garantire un trattamento ben strutturato e, dallaltro, che il trattamento se non già iniziato - dovrà essere avviato al più presto poiché fino a che limputato resterà in carcere, si rimarrà ai piedi della scala.
8. Confische
La Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione degli indumenti di cui limputato ha chiesto la restituzione. I coltelli militari e la mazza da baseball sono, invece, stati anchessi confiscati poiché si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi che, per questo motivo, non possono essere restituiti allimputato.
9. Nota donorario
Quanto alle note professionali del difensore, giusta lart. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, lonorario dellavvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- lora. Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla complessità della vertenza.
Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state dunque approvate per fr.11'026.25.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Tasse e spese
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
visti gli art.: 40, 47, 49, 51, 59 cpv. 2, 69, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 140 cifra 1, 2 e 4, 185 cifra 1 e 2 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta rapina aggravata (tentata e consumata)
siccome commessa munito di una pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________,
dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le rapine, come particolarmente pericoloso, nonché esponendo la vittima ACPR 1 a pericolo di morte, per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3,
tentato di compiere un furto ai danni dellufficio cambio ACPR 3 rispettivamente commesso un furto ai danni della vittima ACPR 1, minacciandola con la pistola carica e disassicurata, esponendola in tal modo a pericolo di morte;
1.2. presa dostaggio aggravata
per essersi, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3, impadronito della cliente ACPR 1, minacciando di ucciderla puntandole la pistola di cui al punto 1.1. (carica e disassicurata) allaltezza del petto, dicendole digli a quella stronza di fare quello che deve, tentando così di costringere limpiegata dellufficio cambi a consegnargli i soldi;
1.3. danneggiamento
per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, alfine di compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo contro la serratura della stessa due colpi darma da fuoco, con un danno quantificato dallaccusatrice privata in CHF 4'514.40;
1.4. infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 1° giugno 2017, a __________, sulla tratta stradale Via __________ - __________, senza diritto, portato su di sè la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi;
1.5. ripetuto furto
per avere, il 17 aprile 2017, a __________ in __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto dalla cassa, in due distinti occasioni, ai danni della stazione di servizio __________, complessivamente EUR 350.00;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP a crescita in giudicato della presente.
4. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo allesecuzione del trattamento stazionario.
5. A crescita in giudicato integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il dissequestro a favore di IM 1:
5.1. 1 canotta taglia 44/46 in cotone di colore nero (rif. nr. 2017-0729.2.2);
5.2. 1 pantaloncini marca 98-86 skate n surf taglia 29 in cotone (rif. nr. 2017-0729.2.3);
5.3. 1 mutande marca DC underwear taglia 5/L (rif. nr. 2017-0729.2.4);
5.4. 2 calze tipo fantasmini di colore blu scuro (rif. nr. 2017-0729.2.5);
5.5. 2 scarpe tipo da corsa marca Kappa taglia 41 di colore grigio e giallo (rif. nr. 2017-0729.2.6).
6. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'605.00
spese fr. 604.50
IVA (8%) fr. 816.75
totale fr. 11'026.25
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'397.80
Perizia fr. 5'900.--
Trascrizioni fr. 28.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 163.70
fr. 13'489.50
===========
Erwägungen (32 Absätze)
E. 3.1 Quanto accaduto il 1° giugno 2017 ha potuto essere accertato sulla scorta delle immagini sia della videosorveglianza del Comune di __________ che dellufficio cambi ACPR 3 e dalle dichiarazioni delle persone coinvolte.
E. 3.2 Il 1° giugno 2017 IM 1 si è svegliato dopo che la moglie era già uscita per andare al lavoro. Nel corso della mattinata è uscito di casa, verosimilmente per andare dapprima a comprare due lattine di birra da 0.5 litri che ha poi bevuto - alla stazione di benzina __________ in __________ a __________ e, poi, a giocare al gratta e vinci a __________, dove ha giocato e perso tutti i soldi che gli erano rimasti a disposizione (circa 50/100 euro). Egli è poi rientrato presso il suo domicilio, dove verso le 11.45 è giunta anche la moglie che si è trattenuta unicamente 20 minuti circa, prima di uscire nuovamente per recarsi dallestetista. Successivamente IM 1 ha pulito lappartamento, così come gli era stato detto di fare dalla moglie e, verso le 13.00 / 13.30, siccome era a corto di denaro da giocare, gli è venuta lidea di eseguire una rapina presso lufficio cambi più vicino a casa sua, e cioè lufficio cambi ACPR 3 che dista soli 500 metri. Così come da lui riferito, era convinto di poter ricavare fr. 50'000.- dalla rapina, denaro che avrebbe in parte giocato al gratta e vinci e in parte utilizzato per trasferirsi senza sapere bene come e quando in __________, dove la vita costa poco. Egli ha dunque preso la sua pistola Beretta e le munizioni, acquistate nellaprile 2017 (senza pistola non riuscivo a stare, è sempre stata la mia passione, avere una pistola senza munizioni non serve a nulla, larma deve servire come protezione. Avere una pistola in casa, serve per proteggersi. Anche se a casa mia non è mai entrato nessuno. Secondo me avere pistola senza munizioni non serve e niente), ha caricato il magazzino dellarma con 15 colpi (portata massima), vi ha inserito il caricatore (ma senza effettuare il movimento di carica, e meglio senza inserire il colpo in canna) ed è uscito, mettendo la pistola nella tasca anteriore destra dei pantaloni. Senza soste e senza incontrare nessuno, ha raggiunto a piedi lufficio cambi ACPR 3, dove è entrato alle 14.03. Una volta entrato, IM 1 si è diretto verso lo sportello, ha impugnato la pistola e ha intimato alla cassiera ACPR 2, che si trovava al riparo dietro il vetro divisorio antiproiettile, di aprirgli la porta blindata che dà accesso allala interna dellufficio. La cassiera non ha dato seguito alle richieste di IM 1, che ha dunque inserito il caricatore nella pistola e ha nuovamente intimato alla dipendente dellufficio cambi di aprirgli la porta blindata, ma ancora una volta senza successo. ACPR 2, infatti, dopo essersi spostata nellala interna dellufficio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto stava accadendo. Nel frattempo IM 1, che si trovava sempre nellarea clienti, ha dapprima ripetutamente colpito la porta blindata con dei calci per tentare di aprirla, poi visto che i calci non erano sufficienti - ha inserito il proiettile nella canna della pistola, esplodendo due colpi allindirizzo della porta (un primo colpo alle 14.04 e un secondo colpo alle 14.05), senza però riuscire ad aprirla. IM 1 ha dunque tentato, nuovamente, di forzare la porta con dei calci, ma senza successo, urlando nel mentre apri, apri. Fallito il tentativo di aprire la porta blindata, da cui avrebbe avuto accesso al locale dove si trovavano la cassiera e il denaro, IM 1 ha allora tentato, con scarsa convinzione, di sollevare il vetro divisorio e, fallito anche questo tentativo, ha inserito la sicura alla pistola, lha rimessa allinterno della tasca dei pantaloni e si è avviato verso la porta duscita. Giunto sulla soglia ha visto arrivare una cliente, la signora ACPR 1 (erano le 14.06), e si è allora fermato ancora allinterno dellufficio cambi aspettandola sulluscio, le ha tenuto la porta aperta e, mentre la cliente si dirigeva verso lo sportello e gli voltava dunque le spalle, ha estratto la pistola dalla tasca dei pantaloni, tirato su la sicura e glielha puntata contro, tenendo il dito sul grilletto, allaltezza del torace, seguendola verso lo sportello. Quando la signora ACPR 1 si è accorta di quanto stava accadendo (il tutto è avvenuto in pochissimi istanti), ha distinto tentato di fuggire verso la porta duscita, ma a quel punto IM 1 lha afferrata per il braccio sinistro e, sempre puntandole contro la pistola, disassicurata, le ha chiesto cosa dovesse fare, sentendosi rispondere che doveva semplicemente cambiare dei soldi. Limputato le ha allora intimato di dire alla cassiera, che si trovava sempre nellala interna dellufficio e che ha osservato solo parzialmente quanto stava accadendo dallo spioncino della porta blindata, senza però sentirne laudio, di fare quello che sa (digli a quella stronza di fare quello che deve fare) e a una simile richiesta la signora ACPR 1 ha reagito aprendo il suo borsellino, dicendo allimputato di prendersi i suoi di soldi e consegnandogli il denaro (erano sempre le 14.06). IM 1, sempre puntandole la pistola alladdome, le ha allora fatto presente che non gli stava dando tutti i soldi presenti nel portamonete, al che la signora ACPR 1 ha consegnato allimputato tutto il resto del denaro che aveva con sé (circa fr. 2'000.- ed euro 120). A quel punto si sono sentite le sirene della polizia e limputato si è allora voltato verso luscita, ha messo la sicura alla pistola ed è uscito (14.07). Una volta fuori dallufficio cambi è stato immediatamente fermato dalla polizia e arrestato.
Dalle analisi del sangue eseguite, è poi risultato che alle ore 18.10 del 1° giugno 2017 limputato aveva un tasso di etanolemia nel sangue compreso tra 1.02 e 1.12 g/Kg.
E. 4 Diritto
E. 4.1 Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.
Lart. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena.
Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).
E. 4.1.1 Posto che non vi sono dubbi sul fatto che lagire di IM 1 - che è entrato nellufficio cambi con lintento di compiere un furto, armato di una pistola semiautomatica carica, arma con cui ha esploso due colpi allindirizzo della porta blindata e che ha poi puntato, carica e disassicurata, contro la cliente ACPR 1 - configura il reato di rapina aggravata ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2, 3 e 4 CP (ciò che, del resto, nemmeno la difesa ha contestato), le questioni che si pongono in concreto sono due. La prima è quella a sapere se, agendo come ha fatto, IM 1 si è reso colpevole di aver commesso, così come sostenuto dalla PP, due rapine (una tentata ai danni dellufficio cambi e una consumata ai danni della cliente) oppure se, come preteso dal difensore, in realtà la rapina commessa dallimputato è stata una sola, in parte tentata e in parte consumata. La seconda questione che va risolta è, invece, quella a sapere se il comportamento di IM 1 nei confronti della cliente dellufficio cambi configura, oltre al reato di rapina aggravata, anche il reato di coazione (art. 181 CP), di sequestro di persona aggravato (art. 183 cifra 1 e 184 CP) o di presa dostaggio aggravata (art. 185 cifra 1 e 2 CP).
E. 4.1.2 Una o due rapine?
A mente della Corte le rapine commesse da IM 1 il 1° giugno 2017 sono due, una soltanto tentata ai danni dellufficio cambi e una, consumata, ai danni della cliente ACPR 1. Infatti limputato, dopo aver sparato due colpi allindirizzo della porta blindata, aver tentato di aprirla con dei calci ed aver provato a sollevare il vetro divisorio posto tra larea clienti e lala interna della ACPR 3, resosi conto che non vi era modo di entrare nel locale interno dellufficio cambi dove vi era il denaro di cui voleva impossessarsi, si è avviato verso luscita, ha messo la sicura allarma e lha riposta allinterno della tasca dei pantaloni, segno evidente che per lui la rapina allufficio cambi era fallita e, dunque, terminata. A quel momento IM 1 era, pertanto, pronto a lasciare lufficio cambi. Quando si accorge che stava sopraggiungendo la signora ACPR 1, cliente dellufficio cambi, è tornato però sui suoi passi: ha deciso di attenderla sulla soglia, le ha tenuto la porta aperta, permettendole di entrare, ha impugnato la pistola, ha tolto la sicura e le ha puntato larma contro, minacciandola per tentare di costringere la cassiera ad aprire la porta blindata e portare, dunque, a termine il suo obiettivo iniziale, e cioè la rapina allufficio cambi. È soltanto quando la cliente, invece di dar seguito alla sua richiesta, gli ha offerto di prendere i suoi (di soldi) e glieli ha consegnati, che lobiettivo di IM 1 cambia: il suo obiettivo non è più quello di rapinare lufficio cambi ma la cliente, a cui fa notare che i soldi non glieli sta dando tutti. Pertanto, nel momento in cui IM 1 si è fatto consegnare dalla signora ACPR 1, sempre sotto minaccia della pistola carica, i soldi che ella ancora aveva nel borsellino e che non gli aveva ancora consegnato spontaneamente, egli commette una seconda rapina, questa volta consumata, proprio ai danni della cliente.
Ne discende dunque che, per questa Corte, IM 1 si è reso colpevole di tentata rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1-3 CP) ai danni dellufficio cambi ACPR 3 e rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2 e 4 CP) ai danni di ACPR 1, così come imputatogli dallAA.
E. 4.2 Presa dostaggio
E. 4.2.1 Giusta lart. 185 cifra 1 CP chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. La cifra 2 del medesimo disposto prevede che la pena detentiva non è inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
E. 4.2.2 A mente della Corte latto di IM 1 di impadronirsi della cliente dellufficio cambi alfine di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a fornirgli, dunque, laccesso al denaro di cui voleva appropriarsi, non è assorbito dalla tentata rapina aggravata commessa ai danni della ACPR 3. Infatti, la giurisprudenza del TF, ha chiarito che quando limputato si impadronisce di una persona per obbligarne un'altra a fare un atto di disposizione sul patrimonio, il reato di rapina va in concorso con la presa dostaggi, e ciò indipendentemente da quanto la vittima della rapina ha percepito (DTF 133 IV 297, consid. 4; 113 IV 63, consid. 3; 121 IV 162, consid. 1). In questo senso, dunque, il fatto che la cassiera, che si trovava al riparo nellala interna dellufficio cambi, isolata foneticamente dallarea clienti, non abbia sentito quanto IM 1 intimava alla cliente di dirle e non abbia, dunque, percepito la minaccia in atto, non è determinante. Ciò che conta è che IM 1 si è impadronito della cliente puntandole contro unarma con lo scopo di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a consegnargli il denaro, che egli era pronto a sparare e che con il suo agire egli ha, dunque, minacciato di uccidere il suo ostaggio. Che egli fosse pronto a sparare lo prova il fatto che, al momento in cui si impadronisce della vittima ACPR 1, IM 1 ha il riflesso di riarmare larma e di puntargliela poi contro, ad una distanza da cui, se parte un colpo, ella non avrebbe avuto alcuno scampo.
Ne discende che con il sopradescritto comportamento IM 1 si è reso colpevole di presa dostaggio aggrava ai sensi dellart. 185 cifra 1 e 2 CP.
E. 4.2.3 Nemmeno vi sono dubbi, ciò che neppure la difesa ha contestato, che quanto commesso da IM 1 il 1° giugno 2017 configura anche il reato di danneggiamento, per aver danneggiato la porta blindata, e di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi.
E. 4.3 Ripetuto furto del 17 aprile 2017
In corso dinchiesta è emerso che, il 17 aprile 2017, IM 1 ha sottratto, in due occasioni, complessivi 350 euro alla stazione di servizio __________ di __________ a __________. Si tratta della stazione di benzina, con annesso negozietto, dove limputato si recava tutti i giorni a bere e ad acquistare le sigarette. Approfittando della momentanea assenza del dipendente di turno, IM 1 ha sottratto dalla cassa del negozio limporto di euro 150 nel corso della mattina del 17 aprile 2017 ed euro 200 il pomeriggio del medesimo giorno. Come spiegato dal dipendente presente in negozio in quel momento e dal proprietario del distributore di benzina, che aveva potuto visionare le immagini della videosorveglianza (AI 30 e 49), IM 1 ha commesso il furto allungando la mano da dietro il bancone, premendo il pulsante per aprire la cassa del negozio e sottraendo un numero casuale di banconote ivi riposte. I fatti non sono stati contestati da IM 1, che del resto, per evitare una denuncia, ha già restituito limporto dovuto al negoziante il pomeriggio del medesimo giorno. Ciò che però limputato sostiene è che si sarebbe trattato di un furto di lieve entità ai sensi degli artt. 139 cifra 1 e 172ter CP, ritenuto che è vero che egli non sapeva quale fosse limporto presente in cassa, ma è altrettanto vero che egli si è appropriato unicamente degli euro (che ammontavano unicamente a 150), lasciando invece i franchi. La Corte non condivide una simile conclusione, ritenuto che, al contrario, quando si prelevano da una cassa dei soldi alla cieca alfine di appropriarsene, è evidente che il reato non può mai essere di lieve entità. IM 1 va, pertanto, condannato per ripetuto furto ai sensi dellart. 139 cifra 1 CP, così come imputatogli con lAA.
E. 5 Perizia
In corso dinchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito il suo rapporto allattenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato lincarto penale, effettuato 2 colloqui con il peritando (della durata di unora e mezza ciascuno), svolto diversi colloqui telefonici (con i medici curanti e la moglie), analizzato diversi esami (MR celebrale nativo e con MDC, esami di laboratorio) e la valutazione psicologica svolta dalla signora __________ (AI 57, pag. 4-5).
E. 5.1 1 canotta taglia 44/46 in cotone di colore nero (rif. nr. 2017-0729.2.2);
E. 5.2 1 pantaloncini marca 98-86 skate n surf taglia 29 in cotone (rif. nr. 2017-0729.2.3);
E. 5.3 1 mutande marca DC underwear taglia 5/L (rif. nr. 2017-0729.2.4);
E. 5.4 2 calze tipo fantasmini di colore blu scuro (rif. nr. 2017-0729.2.5);
E. 5.5 2 scarpe tipo da corsa marca Kappa taglia 41 di colore grigio e giallo (rif. nr. 2017-0729.2.6).
6. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
E. 6 Commisurazione della pena
E. 6.1 Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
E. 6.1.1 Lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
E. 6.1.2 Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
E. 6.1.3 Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
E. 6.2 Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chi commette rapina è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. Lart. 140 CP prevede, poi, (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena: la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che ladempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena allinterno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).
Lart. 185 cifra 2 CP prevede che lautore di una presa dostaggi aggravata è punito con una pena detentiva non inferiore ai tre anni, mentre sia il danneggiamento (art. 144 cifra 1 CP), che linfrazione alla Legge federali sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Infine, lautore di un furto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP).
E. 6.3 Sia dal profilo oggettivo che soggettivo la colpa di IM 1 è grave, in particolare per le modalità e linsistenza con cui ha messo in atto le due rapine, che avevano il solo scopo di permettergli di avere a disposizione il denaro necessario per giocare al gratta e vinci.
A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile, il buon comportamento tenuto durante tutta linchiesta e il pentimento dimostrato per quanto fatto mentre, per quanto attiene alle patologie di cui soffre, le stesse sono già state prese in considerazione nella valutazione della sua scemata imputabilità e, dunque, sono già contenute in questa forma di attenuazione della pena. Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del concorso di reati, della scemata imputabilità di grado medio accertata dal perito, ritenuto che già solo per lart. 140 cifra 4 CP la pena minima prevista è di 5 anni e che la giurisprudenza del TF ha stabilito che, anche nei casi di scemata imputabilità, la pena va stabilita entro i quadri edittali e solo si può scendere al di sotto se la pena appare urtare il senso comune di giustizia, essendo manifestamente sproporzionata a fronte di un comportamento poco reprensibile (DTF 136 IV 55), ciò che non è il caso in concreto poiché il reato commesso è assai grave, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di cinque anni, ossia pari al minimo edittale.
E. 7 Misura ex art. 59 cpv. 2 CP
E. 7.1 La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'605.00
spese fr. 604.50
IVA (8%) fr. 816.75
totale fr. 11'026.25
E. 7.2 Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'397.80
Perizia fr. 5'900.--
Trascrizioni fr. 28.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 163.70
fr. 13'489.50
===========
E. 7.3 Quale trattamento adeguato per intervenire sulle dipendenze di cui soffre limputato e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato, almeno per una prima fase, un trattamento stazionario in una struttura come __________ della durata di circa un anno, ritenendo per contro insufficiente, in questa prima fase, una presa a carico unicamente ambulatoriale che dovrà, invece, intervenire in un secondo momento:
" per certi disturbi di cui il peritato soffre, esistono dei trattamenti sia ambulatoriali sia stazionari: la dipendenza da alcol (inclusa la prevenzione delle intossicazioni da alcol) e il gioco dazzardo. Per il disturbo di personalità organico invece non esiste un trattamento ma lobiettivo condiviso dovrebbe essere larresto della progressione della patologia attraverso linterruzione del consumo di alcol. Considerata la lunga durata della dipendenza da alcol di cui soffre il peritato, non ritengo possa essere sufficiente una presa a carico meramente ambulatoriale. Non solo egli è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol ma anche da unaltra problematica di dipendenza: il gioco dazzardo patologico. Si consiglia la durata di circa un anno per il trattamento stazionario del disturbo, trattamento che dovrebbe successivamente proseguire in ambito ambulatoriale. ()
Ritengo dunque indicato che, allinizio del percorso terapeutico, il disturbo psichiatrico del peritato goda di una presa a carico stazionaria nellambito di una struttura specializzata come per esempio __________. Il primo obiettivo della terapia è unastinenza durevole da alcol. Il secondo obiettivo è lacquisizione di nuovi strumenti affinché si possa mantenere unastinenza da etile sviluppando strategie per gestire lastinenza nei momenti in cui riscontri delle difficoltà; la modulazione dei sentimenti difficili come la frustrazione, lansia e la disperazione. Dovrà fare parte di questa fase anche la psicoeducazione concernente i disturbi legati al consumo di alcol con un aumento della critica di malattia che il peritato non possiede. Un terzo obiettivo è il trattamento psicoterapeutico del gioco dazzardo patologico affinché il peritato possa astenersi da questo tipo di attività e impiegare il suo tempo in attività alternative, come per esempio un lavoro in un laboratorio protetto. Purtroppo non esiste, come già evidenziato, una terapia per il disturbo di personalità organico in quanto irreversibile. Lobiettivo deve dunque essere di impedire una progressione del decadimento cognitivo e dei comportamenti disfunzionali legati a questo disturbo. Lastinenza da alcol è per questa ragione indispensabile, in caso contrario il peritato rischierebbe un maggior peggioramento dei problemi cognitivi e comportamentali.
()
Nel Canton Ticino il peritato potrebbe ad esempio essere preso in carico presso il centro terapeutico stazionario di __________. Lofferta terapeutica di __________ si rivolge a pazienti che soffrono di problemi legati alle dipendenze
(AI 57, pag. 39-40, 47).
Al dibattimento ha poi precisato che il trattamento stazionario da lui descritto come adeguato per limputato è del tipo previsto allart. 59 cpv. 2 CP, spiegando che listituto in cui limputato va collocato deve garantire una presa a carico intensa, non solo con colloqui terapeutici come in carcere. Ci vogliono più incontri, anche di gruppo, una terapia di milieu e una psicoeducazione per le dipendenze. Dopo un determinato periodo ci devono essere le prime uscite, per vedere se il collocato regge anche nella vita quotidiana e ribadendo che __________ che dispone anche di un reparto chiuso in grado di contenere, se necessario, le persone in difficoltà risulta essere una struttura adeguata in questo senso a ridurre il rischio di recidiva esistente, che diverrà così molto basso (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2-3).
Il perito ha poi precisato che la contemporanea espiazione della pena potrebbe ostacolare fortemente il successo del trattamento, questo perché IM 1 in carcere non ha modo di entrare in contatto con possibili tentazioni (alcol e gioco dazzardo) e di conseguenza si asterrebbe per forza di cose a comportamenti a lui nocivi. Nellottica però della cura dalle sue dipendenze è importante che IM 1 si trovi confrontato con la possibilità in particolare di consumare bevande alcoliche ma anche di giocare dazzardo, dovrà lì dimostrarsi in grado di resistere al loro richiamo ed astenersi dalluno e dallaltro (AI 60, pag. 3). Per questo motivo, a mente del perito, fino a che IM 1 è in carcere, la presa a carico (e quindi lanno da me indicato) non parte. Per il momento è come se fossimo ai piedi della scala da questo punto di vista (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2).
Il perito ha poi precisato che un ritorno in carcere al termine del trattamento per scontare un eventuale residuo di pena non pregiudicherà il lavoro fatto, anzi il risultato raggiunto sarà mantenuto, ma che la terapia dovrà però continuare e limputato non potrà avere tutte le libertà che aveva prima:
" non è che dopo __________ tutto andrà bene e potrà uscire, ma bisognerà poi lavorare con la presa a carico ambulatoriale in carcere o fuori. Chiaro che fuori il controllo dovrà essere maggiore
(verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 3).
E. 7.4 In concreto la Corte ha condiviso lopinione del perito dr. med. __________ e ha sospeso la pena detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A mente della Corte si tratterà di un percorso lungo in questo senso la durata di un anno indicata dal perito appare ottimistica -, in cui limputato dovrà seguire un trattamento integrato, una terapia di gruppo e di milieu, oltre che una psicoterapia volta a trattare le sue dipendenze dallalcol e dal gioco dazzardo, con lobiettivo di raggiungere anche una coscienza di malattia che, come sottolineato dal perito, non è attualmente presente. IM 1 dovrà non solo riconoscere di avere determinati vizi e saper individuare che sono la causa di determinati suoi comportamenti, ma dovrà anche elaborarli e capire quanto sono nocivi. Non spetta a questa Corte dire se il trattamento dovrà essere eseguito presso __________ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un lato, deve trattarsi di una struttura sì non securizzata, ma dalla quale non è facile sottrarsi e che sia in grado di garantire un trattamento ben strutturato e, dallaltro, che il trattamento se non già iniziato - dovrà essere avviato al più presto poiché fino a che limputato resterà in carcere, si rimarrà ai piedi della scala.
E. 8 Confische
La Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione degli indumenti di cui limputato ha chiesto la restituzione. I coltelli militari e la mazza da baseball sono, invece, stati anchessi confiscati poiché si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi che, per questo motivo, non possono essere restituiti allimputato.
E. 9 Nota donorario
Quanto alle note professionali del difensore, giusta lart. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, lonorario dellavvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- lora. Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla complessità della vertenza.
Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state dunque approvate per fr.11'026.25.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
E. 10 Tasse e spese
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
visti gli art.: 40, 47, 49, 51, 59 cpv. 2, 69, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 140 cifra 1, 2 e 4, 185 cifra 1 e 2 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta rapina aggravata (tentata e consumata)
siccome commessa munito di una pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________,
dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le rapine, come particolarmente pericoloso, nonché esponendo la vittima ACPR 1 a pericolo di morte, per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3,
tentato di compiere un furto ai danni dellufficio cambio ACPR 3 rispettivamente commesso un furto ai danni della vittima ACPR 1, minacciandola con la pistola carica e disassicurata, esponendola in tal modo a pericolo di morte;
1.2. presa dostaggio aggravata
per essersi, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3, impadronito della cliente ACPR 1, minacciando di ucciderla puntandole la pistola di cui al punto 1.1. (carica e disassicurata) allaltezza del petto, dicendole digli a quella stronza di fare quello che deve, tentando così di costringere limpiegata dellufficio cambi a consegnargli i soldi;
1.3. danneggiamento
per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, alfine di compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo contro la serratura della stessa due colpi darma da fuoco, con un danno quantificato dallaccusatrice privata in CHF 4'514.40;
1.4. infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 1° giugno 2017, a __________, sulla tratta stradale Via __________ - __________, senza diritto, portato su di sè la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi;
1.5. ripetuto furto
per avere, il 17 aprile 2017, a __________ in __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto dalla cassa, in due distinti occasioni, ai danni della stazione di servizio __________, complessivamente EUR 350.00;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP a crescita in giudicato della presente.
4. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo allesecuzione del trattamento stazionario.
5. A crescita in giudicato integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il dissequestro a favore di IM 1:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2017.150
Mendrisio,
23 ottobre 2017/ns
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
ASSG_1, assessore giurato
ASSG_2, assessore giurato
ASSG_3, assessore giurato
ASSG_4, assessore giurato
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
contro
IM 1
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 01.06.2017 al 11.08.2017 (72 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 12.08.2017
imputato, a norma dellatto daccusa nr. 128/2017 del 22 agosto 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta rapina aggravata (tentata e consumata)
siccome commesse munendosi di unarma da fuoco,
segnatamente di una pistola semiautomatica Beretta __________ nr di serie __________,
dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le rapine, come particolarmente pericoloso,
nonché esponendo la vittima ACPR 1 a pericolo di morte,
per avere, il 1 giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3,
tentato di compiere un furto rispettivamente commesso un furto, usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,
in particolare per avere:
1.1. alle ore 14:03 circa,
raggiungendo, a piedi, dalla propria abitazione lufficio cambio ACPR 3 dove entrava,
intimando, con pistola in pugno, alla cassiera ACPR 2 di aprirgli la porta blindata che dava accesso alla cassa, inserendo nel mentre il caricatore nellarma e intimandole quindi nuovamente di aprire la porta, sempre puntando larma verso ACPR 2 che si trovava dietro alla parete divisoria di vetro antiproiettile e che nel mentre contattava telefonicamente la polizia cantonale,
tentando poi di aprire la porta blindata per mezzo della maniglia, colpendola prima con un calcio, esplodendo poi contro la serratura della stessa un primo colpo di pistola, colpendola nuovamente con un calcio, urlando nel mentre più volte apri, apri, esplodendo un secondo colpo di pistola contro la serratura della stessa e colpendola con altri tre calci, non riuscendo tuttavia nel suo intento,
tentando indi di accedere al retro dellufficio provando a sollevare i vetri antiproiettile divisori, intimando di nuovo e più volte ad ACPR 2 di aprirgli la porta, senza riuscirvi,
tentato così di commettere un furto a danno della ACPR 3 dimostrandosi come particolarmente pericoloso,
desistendo dal portare a termine la rapina in quanto disturbato dallarrivo allesterno dellufficio cambio della cliente ACPR 1;
1.2. alle ore 14:06 circa,
dopo avere perpetrato il tentativo di rapina di cui al punto 1.1 del presente AA,
al sopraggiungere di ACPR 1, cliente dellufficio cambio,
aprendole la porta e seguendola sino allo sportello, impugnando la pistola (carica e disassicurata) rivolta verso ACPR 1 che gli dava la schiena e non si accorgeva della di lui presenza,
posizionatosi poi accanto alla vittima puntandole contro larma allaltezza del petto, tenendo il dito sul grilletto,
afferrando la vittima, che tentava di fuggire, per il braccio sinistro, e sempre con larma in pugno, dicendole dapprima digli a quella stronza di fare quello che deve (riferendosi ad ACPR 2 che non gli apriva la porta blindata), rivolgendo nel contempo la pistola verso il busto di ACPR 1, facendosi quindi consegnare da questultima il denaro che aveva con se segnatamente CHF 2'000.00 e EUR 120.00 (refurtiva successivamente recuperata),
commesso un furto a danno di ACPR 1 esponendola a pericolo di morte,
fuggendo poi dallufficio cambio con la refurtiva;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti: dallart. 140 cfr. 1 cpv. 1, cfr. 2 e 3 cpv. 2 CPS per il punto 1.1 e dallart. 140 cfr. 1 cpv. 1, cfr. 2 e 4 CPS per il punto 1.2;
2. danneggiamento
per avere, il 1 giugno 2017, a __________ in __________, alfine di compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo contro la serratura della stessa due colpi darma da fuoco, con un danno quantificato dallaccusatrice privata in CHF 4'514.40;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dallart. 144 CPS;
3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 1 giugno 2017, a __________, sulla tratta stradale Via __________ - __________, senza diritto, portato su di se la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, in quanto privo del necessario porto darmi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dallart. 33 cpv. 1 lett. a LArm;
4. ripetuto furto
per avere, il 17 aprile 2017, a __________ in ____________________, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto dalla cassa, in due distinti occasioni, ai danni della stazione di servizio __________, complessivamente EUR 350.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dallart. 139 CPS.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 17:18.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente la Corte, richiamato lart. 344 CPP, comunica alle parti che, in relazione al punto 1.2. ultimo paragrafo, pag. 2 dellAA, si chinerà anche sullipotesi di reato di coazione ai sensi dellart. 181 CP, del sequestro di persona aggravato ai sensi dellart. 183 cifra 1 e 184 CP, della presa dostaggio aggravata ai sensi dellart. 185 cifra 1 e 2 CP.
Le parti si dichiarano daccordo.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
preliminarmente osserva che se IM 1 siede qui oggi è anche grazie allimpeccabile reazione, tuttaltro che scontata, della cassiera, che si è messa al riparo e ha chiamato la polizia, pure intervenuta tempestivamente. Rileva che i fatti sono ammessi dallimputato, oltre che dimostrati dalla videosorveglianza dellufficio cambi e dalla registrazione della telefonata tra la cassiera e la polizia e possono essere così, brevemente, riassunti: il 1° giugno 2017 IM 1 decide di fare una rapina per procurarsi i soldi necessari per giocare al gratta e vinci. Esce dunque di casa armato di una pistola con 15 colpi e si dirige verso lufficio cambi sito nei pressi di casa sua, sperando di riuscire a rapinarlo e a portare a casa un bottino di fr.50'000.-. Entra nellufficio cambi e, dapprima, intima pistola alla mano alla cassiera di dargli i soldi, poi carica larma e ribadisce alla cassiera la sua richiesta, intimandole di aprire la porta blindata. La cassiera si nasconde e chiama la polizia. A quel punto IM 1 cerca dapprima di aprire la porta blindata con un calcio, senza successo, e poi sparando un colpo alla serratura, sferrando alla porta un nuovo calcio, sparando un secondo colpo e sferrando altri tre calci. Senza successo. A quel punto IM 1 tenta di sollevare i vetri divisori, ma viene disturbato perché vede arrivare unautomobile con a bordo una cliente. Si dirige dunque alla porta e laspetta, le apre la porta. La cliente si dirige allo sportello, senza accorgersi che IM 1 la segue puntandole larma contro, arma che aveva precedentemente disassicurato. Quando la cliente si accorge di quanto sta accadendo e fa per scappare, IM 1 le punta la pistola al petto, la afferra per un braccio e le chiede cosa deve fare. Poi le intima di dire alla cassiera di dargli i soldi e, a quel momento, la cliente dà a IM 1 i suoi soldi. IM 1 le chiede di darglieli tutti. Poi esce e viene fermato dalla polizia. Rileva che la sussunzione in diritto di quanto accaduto è quella di cui al punto 1 AA, e meglio:
- punto 1.1. AA: IM 1 non si è semplicemente munito di unarma da fuoco, ma ne ha anche fatto uso dapprima per intimorire la cassiera e, poi, per sparare ben due colpi contro la porta blindata. Si tratta di un comportamento che, a mente della PP, configura laggravante della cifra 3 dellart. 140 CP. IM 1 ha, infatti, agito in modo particolarmente pericoloso, con audacia e temerarietà, senza farsi scrupoli nellusare larma per raggiungere il suo scopo finale, e cioè giocare ai gratta e vinci. Sul fatto che IM 1 sostiene di aver sempre saputo che allinterno dellufficio cambi vi fosse una porta blindata, la PP si chiede come mai, allora, egli ha tentato di aprirla con un calcio. A mente della PP egli non sapeva che tale porta fosse blindata, anche perché altrimenti non avrebbe sparato poiché correva il rischio di venire ferito dal rimbalzo del colpo. Agendo come ha fatto, rileva, IM 1 ha dimostrato tutta la sua pericolosità.
- Punto 1.2. AA: non vi sono dubbi sul fatto che la cliente entrata nellufficio cambi sia stata esposta a pericolo di morte (cfr. DTF 117 IV 419) e che laggravante di cui alla cifra 4 dellart. 140 CP sia data nel caso in cui una pistola carica, disassicurata, con il colpo in canna, venga diretta contro una persona. Il pericolo di morte a cui è stata esposta la cliente era, a mente della PP, imminente, anche perché tra i due cè stato un contatto fisico e in quel momento la pistola non è stata abbassata. Un colpo poteva, dunque, esplodere inaspettatamente, ciò che IM 1 sapeva.
Rileva che si è trattato di una tentata rapina poco premeditata e di una per nulla premeditata, nata sui due piedi, ma che non per questo si è trattato di due rapine meno pericolose. Ribadisce che IM 1 ha agito in modo impulsivo e si è dimostrato pronto a tutto pur di giocare ai gratta e vinci.
Per quanto riguarda lipotesi di coazione, sequestro di persona e presa dostaggi formulata dalla Corte, osserva che IM 1 ha sì bloccato, con la pistola, la cliente quando tentava di fuggire, intimandole di dire alla cassiera di fare quello che dice, ma che il tutto è durato però per pochi istanti, giusto il tempo necessario per pronunciare quella frase, poi lattenzione di IM 1 si è concentrata sulla cliente e ciò che gli interessava erano i suoi soldi. Pertanto, rileva, anche nelleventualità che egli abbia intralciato la libertà di agire della cliente, minacciandola per costringere la cassiera ad aprire la porta, avremmo a che fare con una relazione triangolare, caso in cui la dottrina si è scostata (BSK 185 n. 55) dalla giurisprudenza del TF applicabile in tale ambito. Per la PP vi è, dunque, solo rapina aggravata, visto che nellintenzione di IM 1 non vi era la volontà di intralciare la libertà della cliente, ma ciò che lui voleva erano i soldi. Infatti, rileva, quando si è presentata leventualità di rapinare la cliente, ha dimenticato leventualità di rapinare lufficio cambi e si è concentrato sulla stessa.
In merito agli altri reati imputati con lAA, si limita ad affermare che gli stessi sono dati e ne riassume brevemente i fatti che li costituiscono.
Passando alla commisurazione di pena, rileva che la colpa di IM 1 è grave, visti luso da lui fatto della pistola e la determinazione e limpulsività con cui ha portato avanti la volontà di procurarsi del denaro, ciò che dimostra inequivocabilmente la sua pericolosità. Sostiene che IM 1 ha agito unicamente a scopo di lucro, poiché voleva giocare ai gratta e vinci e per poterlo fare gli servivano i soldi. Rileva, poi, che dalla perizia psichiatrica emerge una scemata imputabilità di grado medio e un alto rischio di recidiva, ciò che implica cheIM 1 deve essere curato con un trattamento stazionario ai sensi dellart. 59 cpv. 2 CP. A favore di IM 1 va riconosciuta la sua collaborazione e il fatto di aver più volte ammesso di essere dispiaciuto per aver spaventato le due donne. Rileva, infine, che IM 1 non ha precedenti specifici, ma ha alle spalle due condanne per guida in stato di inattitudine, a dimostrazione delle dipendenze di cui soffre. Visto tutto quanto precede e ritenuto il concorso di reati, chiede che sia ordinato un trattamento stazionario (art. 59 cpv. 2 CP) della durata di almeno un anno, che latto accusa sia confermato e che IM 1 sia condannato, tenuto conto scemata imputabilità di grado medio, a una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi, sospesi per dal luogo al trattamento;
§ lavv. DUF 1, difensore dellimputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
osserva che il modo migliore per descrivere quanto successo il 1° giugno 2017 è definirla una giornata folle. Non si tratta del titolo di un film, ma delle parole di IM 1 per definire, in modo molto esatto, quanto accaduto quel giorno a __________ negli uffici della ACPR 3. Rileva che la follia non si riferisce tanto a quanto successo, ma piuttosto ai motivi che hanno portato IM 1 a fare quello che ha fatto e ritiene che questa sia la chiave di lettura da utilizzare, così come la chiave di volta per decidere della pena da infliggere a IM 1. In questo senso elenca altre affermazioni utilizzate da IM 1 in riferimento a quanto accaduto quel giorno, quali non ero in me, idea folle, mega cavolata, quel giorno non ero io. Rileva che è vero che è piuttosto inconsueto, in unarringa difensiva, iniziare con la valutazione della pena da infliggere allimputato, ma ritiene che, in questo caso, sia corretto procedere così, vista la particolarità della situazione, che vede una ricostruzione dei fatti precisa e unamnesia parziale di IM 1 per quanto riguarda quanto accaduto con la cliente dellufficio cambi, amnesia compatibile con i disturbi psichici di cui IM 1 soffre (cfr. perizia, pag. 34). Descrive, poi, gli aspetti oggettivi descritti dal perito che la Corte dovrà considerare, in particolare il fatto che IM 1 è affetto da una serie di sindromi che sono già state evocate oggi in aula. Rileva che quanto fatto da IM 1 è avvenuto in questo contesto e a causa di questo contesto, ritenuto che egli, al momento dei fatti, aveva un tasso di alcolemia elevato, aveva consumato numerosi medicamenti e si trovava nel pieno manco da gioco poiché non aveva sufficiente denaro per giocare. Tutto ciò ha portato il perito a concludere per una scemata imputabilità di grado medio. Conclude affermando che questa Corte dovrà decidere della pena da infliggere a IM 1 tenendo conto di questi elementi e che la pena dovrà comunque essere sospesa per dar luogo al trattamento stazionario.
Per quanto riguarda i fatti, rileva che gli stessi sono stati ammessi da IM 1, per quanto egli se li ricordi, e che vi sono poi in atti le testimonianze e i video.
Sul diritto osserva che la PP ha suddiviso i fatti del 1° giugno in più fasi: prima vi è stata la minaccia e la tentata rapina alla cassiera dellufficio cambi e poi la minaccia e la rapina alla cliente. La Corte ha poi aggiunto unappendice alla prima fase, che, in questipotesi, va suddivisa in due momenti, e meglio dapprima i colpi di pistola e i calci alla porta e, poi, la presa di ostaggio. Afferma che la difesa non condivide nessuna delle due ipotesi, né quella dellAA, né quella della Corte. Rileva che IM 1 si è recato allufficio cambi per commettere una rapina e ottenere i soldi per giocare, che egli non aveva pianificato nulla e non aveva riflettuto su nulla (come confermato anche dal perito), anzi aveva delle idee confuse. Egli è poi entrato nellufficio cambi solo per ottenere del denaro e ne è uscito con fr. 2'000.- e qualche centinaio di euro. Vi è dunque, a mente della difesa, ununità di intenti su quanto fatto quel giorno e la rapina commessa è stata una sola. Cita ad esempio il caso di una rapina ad un porta valori in cui viene rapinato sia il porta valori che il conducente medesimo (portamonete). In questo caso, afferma, vi è una sola rapina, non due. Chiede quindi che il punto 1 AA venga solo in parte confermato, poiché si tratta di una sola rapina aggravata in parte tentata e in parte consumata. Per quanto riguarda lipotesi di coazione e di presa dostaggio si dichiara daccordo con quanto detto dalla PP, nel senso che è vero che IM 1 ha formulato quella frase, peraltro non chiara nella situazione di tensione che vi era in quel momento, ma la risposta immediata è stata prendi i soldi, cosa che IM 1 ha subito fatto, facendosi dare poi anche gli euro. Ribadisce che, a suo modo di vedere, dal punto di vista temporale e soggettivo si può parlare solo di una rapina. In questo senso depone il fatto che la commessa medesima ha affermato di non aver sentito nulla di quanto accadeva di là, poiché IM 1 e la cliente non parlavano abbastanza forte. Sugli altri reati imputati a IM 1 con lAA, rileva che il danneggiamento e linfrazione alla LArm non sono contestati mentre, per quanto riguarda il furto ripetuto alla stazione di benzina, osserva che è vero che IM 1 ha affermato di non aver saputo quanto era il denaro da lui prelevato dalla cassa e che ha preso le banconote senza guardare di che cifra si trattasse, ma è anche vero che IM 1 ha spiegato di aver preso solo gli euro, lasciando invece i franchi. Ciò porta a concludere, per la difesa, allapplicazione dellart. 172ter CP, ritenuto che comunque i soldi presi nelle due occasioni sono inferiori allimporto di fr. 300.-. Chiede, pertanto, che IM 1, in assenza di querela, venga assolto da questa imputazione.
Sulla commisurazione della pena osserva che occorre tener conto del carcere preventivo sofferto dallimputato, della sua collaborazione, del fatto che egli sia davvero pentito di quanto fatto, del suo difficile vissuto, del suo stato di salute precario culminato nell__________, dello stato di scemata imputabilità di grado medio, della sua incensuratezza e del fatto che la sua capacità intellettiva è ai limiti della norma. Inoltre non possono nemmeno essere dimenticati, a mente del difensore, la presa di coscienza da parte di IM 1 di quanto fatto e di ciò che dovrà fare per riprendere in mano la sua vita e controllare la sua dipendenza. In conclusione egli chiede, quindi, una cospicua riduzione della pena richiesta dalla PP, che dovrà essere sospesa per dar luogo al trattamento.
Chiede, inoltre, il dissequestro degli indumenti di IM 1 (canotta, pantaloncini, mutande, calze, scarpe), della mazza da baseball e di due coltellini militari che non hanno nulla a che vedere con i fatti e non sono oggetti pericolosi;
§ il Procuratore pubblico in replica precisa di non opporsi al dissequestro degli indumenti.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Vita e precedenti penali dellimputato
1.1. IM 1 è nato il __________ a __________, omissis
Quello stesso anno ha conosciuto e sposato __________, con cui si è trasferito in Svizzera. Dal matrimonio non sono nati figli. Dopo larrivo nel nostro paese, IM 1 riferisce di aver lavorato per quasi __________ anni per __________ quale __________, attività che ha dovuto interrompere nel __________ poiché vittima di un __________, per il cui trattamento è rimasto degente presso lOspedale __________ per tre mesi. Lepisodio viene così descritto dal perito dr. med. __________:
" omissis
(perizia psichiatrica, AI 57, pag. 8).
Nel contesto del medesimo ricovero, a IM 1 sono state diagnosticate anche __________ (trattata con successo), la __________ (stabile) e un__________, per il cui trattamento ancora oggi assume i necessari farmaci.
Secondo le sue dichiarazioni, dopo il suo rientro a casa, egli è stato dichiarato inabile al lavoro e, per i due anni successivi, ha percepito una rendita dinvalidità di fr. 900.- mensili. In seguito limputato ha seguito un percorso di reinserimento professionale presso lo __________ di __________ della durata di 15 mesi, decidendo però di interromperlo poiché non soddisfacente. Afferma di essersi poi occupato, negli anni successivi, di piccoli lavori di giardinaggio e, poi, di aver svolto alcuni lavori di pulizia presso __________, tutte attività però interrotte prima dei fatti oggetto del presente procedimento. IM 1 ha così descritto la sua situazione finanziaria a quel momento:
" Percepisco l'inabilità lavorativa in Italia che consiste in EUR 400.- al mese mentre in Svizzera, ogni 3 mesi, ricevo CHF 705.- dalla __________ con cui avevo una polizza di perdita di guadagno.
()
La situazione economica a livello familiare è abbastanza buona. Si sta bene, a livello familiare non mi manca niente. omissis La mia situazione finanziaria personale è invece disastrosa
(PS 01.06.2017, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 2, pag. 5).
" ADR che attualmente percepisco Euro 400 mensili per l'inabilità lavorativa, si tratta di denaro proveniente dall'Italia dove come detto ho lavorato per __________ anni. Inoltre ogni 3 mesi ricevo CHF 750 se non erro dalla __________. Mia moglie mi consegna giornalmente CHF 10/20 per l'acquisto di sigarette e le piccole spese correnti.
(PP 02.06.2017, AI 5, pag. 2).
Per quanto concerne le dipendenze da cui IM 1 è affetto, egli riferisce innanzitutto di essere dipendente, dal 2010, dal gioco ai gratta e vinci. Afferma di giocare ogni giorno circa euro 100 nei vari bar e tabacchini di __________:
" ADR che quando mi reco a __________ a giocare il gratta e vinci parto da casa con Euro 100, se vinco vado avanti a giocare acquistando altre schedine, se perdo quando ho finito i soldi torno a casa. Il giorno dopo mi reco di nuovo a __________ con Euro 100 e vedo come va. Il mese prosegue così finché non ho finito i soldi. Va detto che ci sono i mesi si, ossia fortunati, e i mesi no, quelli sfortunati. Nei primi si vincono anche Euro 1000, nei secondi si perde solo
(PP 02.06.2017, AI 5, pag. 3).
Egli ammette, inoltre, di essere dipendente dal consumo di alcol sin dalletà di __________ anni e riferisce di aver consumato circa un litro di birra al giorno fino al momento del suo arresto. Per quanto concerne il consumo di sostanze stupefacenti, secondo le sue dichiarazioni, egli ha assunto regolarmente THC e eroina fino alletà di __________ anni, quando si è disintossicato. In seguito vi sarebbero stati solo dei consumi occasionali.
Fino al 2007 IM 1 è stato fortemente dipendente anche dalle benzodiazepine, il cui consumo è stato ridotto grazie al sostegno specialistico del dr. med. __________, psichiatra da cui egli è in cura sin dal 2007.
Così come riferito dal perito dr. med. __________, al momento dei fatti IM 1 assumeva i seguenti farmaci:
" Quetiapina cpr 100 mg 1-1-1-1;
Lorazepam cpr 1 mg1-1-1-0; Pregabalin cpr 300 mg 1-1-1-0. Levetiracetam
Attualmente, invece, egli assume la seguente terapia:
" Escitalopram 1-0-0
Lorazepam 1-0-1
Pregabalin 1-0-2
1.2. IM 1 non è incensurato né in Svizzera, né in Italia.
Dal casellario giudiziale svizzero risultano a suo carico due precedenti penali per violazioni alle Legge sulla circolazione stradale commesse nel 2007 e nel 2012 (guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione stradale, cfr. AI 1 e 13), mentre dal casellario giudiziale italiano risulta una condanna per porto darmi del 3 dicembre 1993 (AI 33).
2. Circostanze dellarresto
Il 1° giugno 2017, verso le 14.00, la polizia cantonale veniva allertata telefonicamente da ACPR 2, commessa dellUfficio cambi ACPR 3 sito in __________ a __________, la quale riferiva la presenza, allinterno dei locali, di un uomo armato intenzionato a commettere una rapina. La commessa, che si trovava al sicuro nei locali interni dellUfficio cambi, riferiva alla polizia di non aver dato seguito alle richieste delluomo di aprire la porta blindata, ma di aver però sentito dapprima lesplosione di due colpi di pistola e, poi, di aver visto che allinterno dellufficio cambi era sopraggiunta una cliente, contro cui luomo aveva puntato larma facendosi consegnare del denaro.
La polizia cantonale, coadiuvata dalla polizia comunale di __________, interveniva dunque sul posto e procedeva al fermo delluomo, poi identificato in IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 2, pag. 3).
3. Fatti
Dallinchiesta penale scaturita dal fermo di IM 1 è emerso quanto segue.
3.1. Quanto accaduto il 1° giugno 2017 ha potuto essere accertato sulla scorta delle immagini sia della videosorveglianza del Comune di __________ che dellufficio cambi ACPR 3 e dalle dichiarazioni delle persone coinvolte.
3.2. Il 1° giugno 2017 IM 1 si è svegliato dopo che la moglie era già uscita per andare al lavoro. Nel corso della mattinata è uscito di casa, verosimilmente per andare dapprima a comprare due lattine di birra da 0.5 litri che ha poi bevuto - alla stazione di benzina __________ in __________ a __________ e, poi, a giocare al gratta e vinci a __________, dove ha giocato e perso tutti i soldi che gli erano rimasti a disposizione (circa 50/100 euro). Egli è poi rientrato presso il suo domicilio, dove verso le 11.45 è giunta anche la moglie che si è trattenuta unicamente 20 minuti circa, prima di uscire nuovamente per recarsi dallestetista. Successivamente IM 1 ha pulito lappartamento, così come gli era stato detto di fare dalla moglie e, verso le 13.00 / 13.30, siccome era a corto di denaro da giocare, gli è venuta lidea di eseguire una rapina presso lufficio cambi più vicino a casa sua, e cioè lufficio cambi ACPR 3 che dista soli 500 metri. Così come da lui riferito, era convinto di poter ricavare fr. 50'000.- dalla rapina, denaro che avrebbe in parte giocato al gratta e vinci e in parte utilizzato per trasferirsi senza sapere bene come e quando in __________, dove la vita costa poco. Egli ha dunque preso la sua pistola Beretta e le munizioni, acquistate nellaprile 2017 (senza pistola non riuscivo a stare, è sempre stata la mia passione, avere una pistola senza munizioni non serve a nulla, larma deve servire come protezione. Avere una pistola in casa, serve per proteggersi. Anche se a casa mia non è mai entrato nessuno. Secondo me avere pistola senza munizioni non serve e niente), ha caricato il magazzino dellarma con 15 colpi (portata massima), vi ha inserito il caricatore (ma senza effettuare il movimento di carica, e meglio senza inserire il colpo in canna) ed è uscito, mettendo la pistola nella tasca anteriore destra dei pantaloni. Senza soste e senza incontrare nessuno, ha raggiunto a piedi lufficio cambi ACPR 3, dove è entrato alle 14.03. Una volta entrato, IM 1 si è diretto verso lo sportello, ha impugnato la pistola e ha intimato alla cassiera ACPR 2, che si trovava al riparo dietro il vetro divisorio antiproiettile, di aprirgli la porta blindata che dà accesso allala interna dellufficio. La cassiera non ha dato seguito alle richieste di IM 1, che ha dunque inserito il caricatore nella pistola e ha nuovamente intimato alla dipendente dellufficio cambi di aprirgli la porta blindata, ma ancora una volta senza successo. ACPR 2, infatti, dopo essersi spostata nellala interna dellufficio, ha chiamato la polizia per denunciare quanto stava accadendo. Nel frattempo IM 1, che si trovava sempre nellarea clienti, ha dapprima ripetutamente colpito la porta blindata con dei calci per tentare di aprirla, poi visto che i calci non erano sufficienti - ha inserito il proiettile nella canna della pistola, esplodendo due colpi allindirizzo della porta (un primo colpo alle 14.04 e un secondo colpo alle 14.05), senza però riuscire ad aprirla. IM 1 ha dunque tentato, nuovamente, di forzare la porta con dei calci, ma senza successo, urlando nel mentre apri, apri. Fallito il tentativo di aprire la porta blindata, da cui avrebbe avuto accesso al locale dove si trovavano la cassiera e il denaro, IM 1 ha allora tentato, con scarsa convinzione, di sollevare il vetro divisorio e, fallito anche questo tentativo, ha inserito la sicura alla pistola, lha rimessa allinterno della tasca dei pantaloni e si è avviato verso la porta duscita. Giunto sulla soglia ha visto arrivare una cliente, la signora ACPR 1 (erano le 14.06), e si è allora fermato ancora allinterno dellufficio cambi aspettandola sulluscio, le ha tenuto la porta aperta e, mentre la cliente si dirigeva verso lo sportello e gli voltava dunque le spalle, ha estratto la pistola dalla tasca dei pantaloni, tirato su la sicura e glielha puntata contro, tenendo il dito sul grilletto, allaltezza del torace, seguendola verso lo sportello. Quando la signora ACPR 1 si è accorta di quanto stava accadendo (il tutto è avvenuto in pochissimi istanti), ha distinto tentato di fuggire verso la porta duscita, ma a quel punto IM 1 lha afferrata per il braccio sinistro e, sempre puntandole contro la pistola, disassicurata, le ha chiesto cosa dovesse fare, sentendosi rispondere che doveva semplicemente cambiare dei soldi. Limputato le ha allora intimato di dire alla cassiera, che si trovava sempre nellala interna dellufficio e che ha osservato solo parzialmente quanto stava accadendo dallo spioncino della porta blindata, senza però sentirne laudio, di fare quello che sa (digli a quella stronza di fare quello che deve fare) e a una simile richiesta la signora ACPR 1 ha reagito aprendo il suo borsellino, dicendo allimputato di prendersi i suoi di soldi e consegnandogli il denaro (erano sempre le 14.06). IM 1, sempre puntandole la pistola alladdome, le ha allora fatto presente che non gli stava dando tutti i soldi presenti nel portamonete, al che la signora ACPR 1 ha consegnato allimputato tutto il resto del denaro che aveva con sé (circa fr. 2'000.- ed euro 120). A quel punto si sono sentite le sirene della polizia e limputato si è allora voltato verso luscita, ha messo la sicura alla pistola ed è uscito (14.07). Una volta fuori dallufficio cambi è stato immediatamente fermato dalla polizia e arrestato.
Dalle analisi del sangue eseguite, è poi risultato che alle ore 18.10 del 1° giugno 2017 limputato aveva un tasso di etanolemia nel sangue compreso tra 1.02 e 1.12 g/Kg.
4. Diritto
4.1. Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o allintegrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.
Lart. 140 CP prevede (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena.
Ritenuto che, in quei casi, la pena massima è la pena detentiva fino a venti anni, la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4).
4.1.1. Posto che non vi sono dubbi sul fatto che lagire di IM 1 - che è entrato nellufficio cambi con lintento di compiere un furto, armato di una pistola semiautomatica carica, arma con cui ha esploso due colpi allindirizzo della porta blindata e che ha poi puntato, carica e disassicurata, contro la cliente ACPR 1 - configura il reato di rapina aggravata ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2, 3 e 4 CP (ciò che, del resto, nemmeno la difesa ha contestato), le questioni che si pongono in concreto sono due. La prima è quella a sapere se, agendo come ha fatto, IM 1 si è reso colpevole di aver commesso, così come sostenuto dalla PP, due rapine (una tentata ai danni dellufficio cambi e una consumata ai danni della cliente) oppure se, come preteso dal difensore, in realtà la rapina commessa dallimputato è stata una sola, in parte tentata e in parte consumata. La seconda questione che va risolta è, invece, quella a sapere se il comportamento di IM 1 nei confronti della cliente dellufficio cambi configura, oltre al reato di rapina aggravata, anche il reato di coazione (art. 181 CP), di sequestro di persona aggravato (art. 183 cifra 1 e 184 CP) o di presa dostaggio aggravata (art. 185 cifra 1 e 2 CP).
4.1.2. Una o due rapine?
A mente della Corte le rapine commesse da IM 1 il 1° giugno 2017 sono due, una soltanto tentata ai danni dellufficio cambi e una, consumata, ai danni della cliente ACPR 1. Infatti limputato, dopo aver sparato due colpi allindirizzo della porta blindata, aver tentato di aprirla con dei calci ed aver provato a sollevare il vetro divisorio posto tra larea clienti e lala interna della ACPR 3, resosi conto che non vi era modo di entrare nel locale interno dellufficio cambi dove vi era il denaro di cui voleva impossessarsi, si è avviato verso luscita, ha messo la sicura allarma e lha riposta allinterno della tasca dei pantaloni, segno evidente che per lui la rapina allufficio cambi era fallita e, dunque, terminata. A quel momento IM 1 era, pertanto, pronto a lasciare lufficio cambi. Quando si accorge che stava sopraggiungendo la signora ACPR 1, cliente dellufficio cambi, è tornato però sui suoi passi: ha deciso di attenderla sulla soglia, le ha tenuto la porta aperta, permettendole di entrare, ha impugnato la pistola, ha tolto la sicura e le ha puntato larma contro, minacciandola per tentare di costringere la cassiera ad aprire la porta blindata e portare, dunque, a termine il suo obiettivo iniziale, e cioè la rapina allufficio cambi. È soltanto quando la cliente, invece di dar seguito alla sua richiesta, gli ha offerto di prendere i suoi (di soldi) e glieli ha consegnati, che lobiettivo di IM 1 cambia: il suo obiettivo non è più quello di rapinare lufficio cambi ma la cliente, a cui fa notare che i soldi non glieli sta dando tutti. Pertanto, nel momento in cui IM 1 si è fatto consegnare dalla signora ACPR 1, sempre sotto minaccia della pistola carica, i soldi che ella ancora aveva nel borsellino e che non gli aveva ancora consegnato spontaneamente, egli commette una seconda rapina, questa volta consumata, proprio ai danni della cliente.
Ne discende dunque che, per questa Corte, IM 1 si è reso colpevole di tentata rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1-3 CP) ai danni dellufficio cambi ACPR 3 e rapina aggravata (ai sensi dellart. 140 cifra 1, 2 e 4 CP) ai danni di ACPR 1, così come imputatogli dallAA.
4.2. Presa dostaggio
4.2.1. Giusta lart. 185 cifra 1 CP chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. La cifra 2 del medesimo disposto prevede che la pena detentiva non è inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
4.2.2. A mente della Corte latto di IM 1 di impadronirsi della cliente dellufficio cambi alfine di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a fornirgli, dunque, laccesso al denaro di cui voleva appropriarsi, non è assorbito dalla tentata rapina aggravata commessa ai danni della ACPR 3. Infatti, la giurisprudenza del TF, ha chiarito che quando limputato si impadronisce di una persona per obbligarne un'altra a fare un atto di disposizione sul patrimonio, il reato di rapina va in concorso con la presa dostaggi, e ciò indipendentemente da quanto la vittima della rapina ha percepito (DTF 133 IV 297, consid. 4; 113 IV 63, consid. 3; 121 IV 162, consid. 1). In questo senso, dunque, il fatto che la cassiera, che si trovava al riparo nellala interna dellufficio cambi, isolata foneticamente dallarea clienti, non abbia sentito quanto IM 1 intimava alla cliente di dirle e non abbia, dunque, percepito la minaccia in atto, non è determinante. Ciò che conta è che IM 1 si è impadronito della cliente puntandole contro unarma con lo scopo di costringere la cassiera ad aprirgli la porta blindata e a consegnargli il denaro, che egli era pronto a sparare e che con il suo agire egli ha, dunque, minacciato di uccidere il suo ostaggio. Che egli fosse pronto a sparare lo prova il fatto che, al momento in cui si impadronisce della vittima ACPR 1, IM 1 ha il riflesso di riarmare larma e di puntargliela poi contro, ad una distanza da cui, se parte un colpo, ella non avrebbe avuto alcuno scampo.
Ne discende che con il sopradescritto comportamento IM 1 si è reso colpevole di presa dostaggio aggrava ai sensi dellart. 185 cifra 1 e 2 CP.
4.2.3. Nemmeno vi sono dubbi, ciò che neppure la difesa ha contestato, che quanto commesso da IM 1 il 1° giugno 2017 configura anche il reato di danneggiamento, per aver danneggiato la porta blindata, e di infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, senza diritto, portato su di sé la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi.
4.3. Ripetuto furto del 17 aprile 2017
In corso dinchiesta è emerso che, il 17 aprile 2017, IM 1 ha sottratto, in due occasioni, complessivi 350 euro alla stazione di servizio __________ di __________ a __________. Si tratta della stazione di benzina, con annesso negozietto, dove limputato si recava tutti i giorni a bere e ad acquistare le sigarette. Approfittando della momentanea assenza del dipendente di turno, IM 1 ha sottratto dalla cassa del negozio limporto di euro 150 nel corso della mattina del 17 aprile 2017 ed euro 200 il pomeriggio del medesimo giorno. Come spiegato dal dipendente presente in negozio in quel momento e dal proprietario del distributore di benzina, che aveva potuto visionare le immagini della videosorveglianza (AI 30 e 49), IM 1 ha commesso il furto allungando la mano da dietro il bancone, premendo il pulsante per aprire la cassa del negozio e sottraendo un numero casuale di banconote ivi riposte. I fatti non sono stati contestati da IM 1, che del resto, per evitare una denuncia, ha già restituito limporto dovuto al negoziante il pomeriggio del medesimo giorno. Ciò che però limputato sostiene è che si sarebbe trattato di un furto di lieve entità ai sensi degli artt. 139 cifra 1 e 172ter CP, ritenuto che è vero che egli non sapeva quale fosse limporto presente in cassa, ma è altrettanto vero che egli si è appropriato unicamente degli euro (che ammontavano unicamente a 150), lasciando invece i franchi. La Corte non condivide una simile conclusione, ritenuto che, al contrario, quando si prelevano da una cassa dei soldi alla cieca alfine di appropriarsene, è evidente che il reato non può mai essere di lieve entità. IM 1 va, pertanto, condannato per ripetuto furto ai sensi dellart. 139 cifra 1 CP, così come imputatogli con lAA.
5. Perizia
In corso dinchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito il suo rapporto allattenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato lincarto penale, effettuato 2 colloqui con il peritando (della durata di unora e mezza ciascuno), svolto diversi colloqui telefonici (con i medici curanti e la moglie), analizzato diversi esami (MR celebrale nativo e con MDC, esami di laboratorio) e la valutazione psicologica svolta dalla signora __________ (AI 57, pag. 4-5).
5.1. Dallesame di tutti questi elementi è emerso che IM 1 soffre di sindrome di dipendenza da alcol (ICD-10:F10.2) e da benzodiazepine (ICD-10:13.2), gioco dazzardo patologico (ICD-10.F63.0) e di disturbo di personalità organico (F07.0). Inoltre, al momento del reato, egli era affetto anche da intossicazione da alcol (ICD-10.F10.0) (AI 57, pagg. 41-42).
A mente del perito IM 1 non soffre di nessun disturbo psichiatrico maggiore. () Le difficoltà che il peritato ha riscontrato nella vita sono piuttosto legate al consumo di droghe e alcol, al gioco dazzardo patologico e al disturbo psichico di natura organica: disturbo di personalità organico, disturbo che è stato causato da un lato dal consumo cronico ed eccessivo di alcol, dallaltro si configura come conseguenza degli ascessi celebrali del 2007 e degli interventi neurochirurgici praticati (AI 57, pag. 31). Il disturbo di personalità organico, spiega il perito, è caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento del soggetto, compresa lespressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico: una compromissione delle funzioni cognitive e unalterazione del comportamento sessuale. Nel caso concreto siamo confrontati con tali sintomi e comportamenti. () La testistica ha confermato a sua volta la presenza di un decadimento cognitivo ed intellettuale, nonché la presenza di deficit delle funzioni esecutive (AI 57, pag. 33). Inoltre, continua il perito, IM 1 soffre anche di gioco dazzardo patologico, condizione da egli ritenuto non meno significativa e determinante rispetto a quelle precedentemente descritte per comprendere e spiegare il comportamento delinquenziale di IM 1. Si tratta di un disturbo caratterizzato da un periodo di almeno un anno in cui la vita del soggetto viene dominata dal gioco dazzardo. Le persone affette da questo disturbo trascurano di regola gli obblighi sociali, lavorativi e familiari per la necessità impellente di giocare. Non riescono a controllarsi e riferiscono di essere incapaci di smettere di giocare con uno sforzo di volontà. Le persone affette da gioco dazzardo sono spesso alle prese con idee o immagini mentali relative allatto di giocare o a delle circostanze che accompagnano latto stesso (AI 57, pag. 33). Per il perito, anche nel caso concreto la vita del peritato era dominata dal gioco dazzardo: egli simbatté svariate volte in situazioni problematiche pur di soddisfare il bisogno irrinunciabile di giocare al Gratta e Vinci. Si può inoltre ipotizzare che il fatto che il peritato si sia dedicato al gioco dazzardo possa, almeno parzialmente, essere spiegato come espressione di una ridotta capacità di controllare i propri impulsi verosimilmente correlata al disturbo di personalità organico (AI 57, pag. 33). A ciò si aggiunge, spiega il perito, la presenza di uno stato di impregnazione etilica al momento dei fatti e, per il perito, in considerazione di un passato privo di precedenti penali ad esclusione dei due ritiri di patente (correlati ad intossicazione da alcol) vale la pena distinguere il comportamento messo in atto dal peritato quando sotto leffetto di alcol, da quello abituale. Sembra che il peritato, quando astinente, non abbia comportamenti impulsivi i delinquenziali ma che appaia piuttosto apatico, confuso, depresso e smemorato. () Sembra invece che il peritato, sotto leffetto di alcol, divenga disinibito ed impulsivo, comportamenti che, in assenza delleffetto dellalcol, non metterebbe in atto. () Il consumo di alcol si verifica pertanto, nel caso specifico, in un soggetto molto vulnerabile. Tale fragilità pare variamente associata alla patologia al fegato, ai problemi neurologici e allassunzione di una psicofarmacologia imponente. Si può dunque presumere che il peritato, al momento dei fatti, essendo intossicato dal alcol con un tasso di alcol tra 1.2 e 2 per mille, da un lato non fosse in grado di controllare i propri impulsi, i bisogni e i comportamenti e dallaltro sembra verosimile che fosse affetto da manifestazioni amnestiche (AI 7, pagg. 34-35).
5.2. Il perito dr. med. __________ non ha avuto dubbi nel ritenere che i reati di cui IM 1 si è reso colpevole siano da mettere in relazione con i disturbi psicotici di cui egli soffre. Sulla valutazione della sua imputabilità a livello penale, il perito si è così espresso:
" Capacità di intendere
Solo i disturbi psichiatrici gravi (come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale media o grave o un disturbo psicotico con compromissione dell'esame di realtà come può occorrere per esempio in una persona con un delirio) possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere. Il peritato soffriva al momento del reato di un disturbo di questo tipo: di un disturbo di personalità organico e di un'intossicazione da alcol.
Malgrado i disturbi manifestati dallo stesso, ovvero: i deficit cognitivi, quelli intellettuali e l'impulsività, il peritato è sempre stato capace di intendere. Per giustificare una ridotta capacità di intendere occorre un quadro psichiatrico di natura organica molto più grave del caso in analisi e, nella fattispecie, il peritato, malgrado i suoi deficit, è sempre stato capace di capire che commettere una rapina con un'arma è un reato.
Per i motivi sopra elencati il peritato era pienamente capace di intendere al momento dello svolgersi del reato.
Capacità di volere
Al momento del reato il peritato era affetto da intossicazione da alcol sulla scorta di una sindrome di dipendenza da alcol, una dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed un disturbo di personalità organico.
Il laboratorio di Chimica e di Tossicologia ha determinato il tasso alcolemico al momento critico fra 1.39 e 2.06 g/kg.
Un'intossicazione da alcol con un'alcolemia tra 1.39 e 2.06 g/kg in assenza di altre patologie di regola non influisce sufficientemente sul comportamento di un individuo, per Io meno non al punto di giustificare una diminuita capacità di volere. L'individuo con una tale alcolemia invece, e questo si verifica soprattutto se vi sia un'abitudine al consumo di alcol come nel caso concreto, non va incontro ad un'alterazione tale da non controllare le proprie azioni. Solo a partire da etilometrie pari a due per mille un individuo può, eventualmente (pur tenendo conto di uneventuale assuefazione), essere compromesso il controllo del proprio agire.
In aggiunta nel caso concreto insorge un secondo problema di natura psichiatrico-organico, ovvero la presenza di un disturbo di personalità organico. In questo caso infatti, l'intossicazione da alcol si realizza in una persona affetta da una patologia organica e pertanto l'impatto di tale impregnazione, risulta essere molto più incisivo e determinante. Concretamente ci si è confrontati con un paziente che, al momento del reato, a causa dell'intossicazione, era esposto più violentemente al rischio di manifestare tratti organici di personalità, per altro ormai presenti in modo continuativo nella sua persona; nella fattispecie sono emersi bruscamente l'impulsività e la mancanza di controllo del proprio comportamento, nonché la perdita di critica della realtà.
Come terzo elemento è necessario menzionare il gioco d'azzardo patologico che, vista la gravità del disturbo, nel caso concreto, contribuisce all'incremento dell'impulsività e alla perdita di controllo di sé e del proprio comportamento; il peritato risulta infatti focalizzato esclusivamente sull'ottenere denaro a scopo ludico.
Riassumendo si può costatare che ci sono tre elementi preminenti in grado di influenzare la capacità di volere e che, pertanto, il peritato non era pienamente capace di volere al momento della commissione del reato. Possiamo dunque supporre che l'intossicazione da alcol, il fatto che il peritato soffra di un disturbo di personalità organico e di gioco d'azzardo patologico abbiano ridotto la capacità di volere in modo media.
Di conseguenza si attesta al peritato una scemata imputabilità di grado media
(AI 57, pagg. 36-37).
Questa Corte fa propria la conclusione del perito peraltro non contestata dalla difesa e accerta pertanto che IM 1 aveva la capacità di intendere al momento dei fatti, mentre era diminuita di grado medio la sua capacità di agire (art. 19 cpv. 2 CP).
Delle conclusioni del perito sul rischio di recidiva e sulla misura terapeutica da adottare si dirà, invece, più avanti.
6. Commisurazione della pena
6.1. Per lart. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dellautore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore, nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
6.1.1. Lart. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dellart. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché lintensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dellautore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).
6.1.2. Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.1.3. Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
6.2. Giusta lart. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chi commette rapina è punito con la pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. Lart. 140 CP prevede, poi, (alle cifre 2, 3 e 4) tutta una serie di aggravanti che estendono il quadro edittale della pena: la pena minima è la pena detentiva non inferiore a un anno se, per commettere la rapina, il colpevole si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (cifra 2); è la pena detentiva non inferiore a due anni se il colpevole ha agito come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine (cifra 3 cpv. 1) oppure, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso (cifra 3 cpv. 2); è la pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà (cifra 4). Se sono adempiute più aggravanti, occorre prendere in considerazione il quadro edittale più ampio (e la pena minima più alta), ritenuto che ladempimento di ulteriori aggravanti non porta ad una nuova estensione del quadro edittale ma può condurre ad un aggravamento della pena allinterno del quadro edittale già esteso (cfr., in materia di stupefacenti, STF 6B_660/2007 dell8.1.2008 consid. 2.3 e DTF 120 IV 330 consid. 1; Trechsel/Crameri, Praxiskommentar, Zurigo/Basilea 2013, ad art. 140, n. 22, pag. 709; Corboz, op. cit., ad art. 140, n. 15, pag. 263 che cita la DTF 102 IV 225 consid. 2; Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140, n. 73, pag. 487; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 9, pag. 155).
Lart. 185 cifra 2 CP prevede che lautore di una presa dostaggi aggravata è punito con una pena detentiva non inferiore ai tre anni, mentre sia il danneggiamento (art. 144 cifra 1 CP), che linfrazione alla Legge federali sulle armi e sulle munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Infine, lautore di un furto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP).
6.3. Sia dal profilo oggettivo che soggettivo la colpa di IM 1 è grave, in particolare per le modalità e linsistenza con cui ha messo in atto le due rapine, che avevano il solo scopo di permettergli di avere a disposizione il denaro necessario per giocare al gratta e vinci.
A suo favore vanno, invece considerati, il suo vissuto difficile, il buon comportamento tenuto durante tutta linchiesta e il pentimento dimostrato per quanto fatto mentre, per quanto attiene alle patologie di cui soffre, le stesse sono già state prese in considerazione nella valutazione della sua scemata imputabilità e, dunque, sono già contenute in questa forma di attenuazione della pena. Pertanto, tutto ben ponderato, tenuto conto del concorso di reati, della scemata imputabilità di grado medio accertata dal perito, ritenuto che già solo per lart. 140 cifra 4 CP la pena minima prevista è di 5 anni e che la giurisprudenza del TF ha stabilito che, anche nei casi di scemata imputabilità, la pena va stabilita entro i quadri edittali e solo si può scendere al di sotto se la pena appare urtare il senso comune di giustizia, essendo manifestamente sproporzionata a fronte di un comportamento poco reprensibile (DTF 136 IV 55), ciò che non è il caso in concreto poiché il reato commesso è assai grave, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di cinque anni, ossia pari al minimo edittale.
7. Misura ex art. 59 cpv. 2 CP
7.1. Per lart. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che lautore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dellautore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).
Il secondo capoverso dellart. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dellautore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):
" il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora lingerenza nei diritti della personalità dellinteressato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità.
Vi è, poi, lart. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per lautore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dellart. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che lautore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
Ai sensi dellart. 59 cpv. 1 CP, se lautore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: lautore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che lautore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Il cpv. 2 dispone che il trattamento stazionario si svolge in unappropriata istituzione psichiatrica per lesecuzione delle misure e il cpv. 3 precisa che fintanto che sussiste il pericolo che lautore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in unistituzione chiusa.
La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria per il trattamento di turbe psichiche presuppone, dunque, la realizzazione delle seguenti condizioni:
- lautore deve aver commesso un crimine o un delitto;
- lautore deve essere affetto da una grave turba psichica. La questione a sapere se unanomalia mentale rappresenta una turba psichica ai sensi dellart. 59 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice che fondandosi sulle conclusioni della perizia deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, Code pénal I, n. 4-7 ad art. 59 CP; Heer, in BSK, Strafrecht I, n. 9 ad art. 59 CP). In questo senso va precisato che non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed, n. 4 ad art. 59 CP; Heer/Habermeyer, in BSK, op. cit., n. 21 ad art. 59 CP);
- deve esserci una connessione tra la turba psichica di cui soffre lautore e latto penalmente reprensibile;
- lautore deve essere pericoloso, nel senso che deve esserci un alto rischio che egli commetta nuovi reati. Lautore deve rappresentare un pericolo per la collettività, intesa come gruppo di persone o anche come singolo individuo, in quanto rappresentante della collettività intera. La misura deve rivestire, infatti, una funzione non solo terapeutica ma anche preventiva, nel senso di meglio proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva non grazie ad una pena, ma grazie ad un trattamento terapeutico (Queloz/Munyankindi, in: Commentaire romand, op. cit., n. 15-17 ad art. 59 CP, Heer, in BSK, op. cit., n. 54 ad art. 59 CP). Nella valutazione della pericolosità dellautore va considerato, da un lato, che più i beni minacciati sono importanti (ad esempio la vita e lintegrità corporale), più è facile ammettere che lautore è pericoloso (Heer, in BSK, op. cit., n. 50 ad art. 59 CP) e, dallaltro, che più la misura incide sulla libertà dellautore, più la sua pericolosità deve essere ammessa restrittivamente, con riserbo (Heer, in BSK, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP). In ogni caso il rischio di recidiva deve esser presente al momento della pronuncia della misura (Heer, in BSK, op. cit., n. 56 ad art. 59 CP);
- la misura terapeutica deve essere idonea, ciò che presuppone, in particolare, che lautore deve essere curabile. Sul consenso dellautore a sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna però essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari (STF del 22.03.2010, inc. 6B_52/2010, consid. 3.3 e del 13.07.2010, inc. 6B_373/2010, consid. 5.5.). È sufficiente, dunque, che lautore sia, almeno un minimo, motivabile.
7.2. Sul rischio di recidiva il perito dr. med. __________, basandosi sulla valutazione clinica, su informazioni da terzi, sulla testistica psicologica diagnostica e sugli strumenti prognostici forensi come la lista dei criteri di Basilea (Dittmann-Katalog) e il VRAG, ha indicato che IM 1 presenta un alto rischio di commettere nuovi reati, in particolare i reati di rapina, furto, guida in stato di inattitudine e reati più gravi (AI 57, pag. 38 e 43), potendo arrivare anche a sparare ad una persona nel corso di una rapina (AI 60, pag. 2). Egli ha spiegato che:
" senza una presa a carico psichiatrica, senza linterruzione del consumo di alcool e del gioco dazzardo patologico egli potrebbe commettere in futuro reati simili a quelli del passato. Non si possono nemmeno escludere, qualora persista la dipendenza da alcol e del gioco dazzardo, reati più gravi nel senso che il peritato non riesce, nel momento di passaggio allatto allo scopo di procurarsi soldi per giocare, a controllare il proprio comportamento, sia per motivi cognitivi che comportamentali correlati al disturbo di personalità organico.
Riferendomi alla mia valutazione clinica, completata mediante strumenti statistici, stimo che il peritato possa commettere un nuovo reato con una probabilità di circa 50% nei prossimi 10 anni. La mia valutazione complessiva, come già spiegato, è più pessimistica del valore dello strumento statistico perché è presente un disturbo di personalità organico con deficit cognitivi, esecutivi e comportamentali irreversibili.
Prendendo in considerazione tutte le valutazioni sopra indicate, ritengo dunque che esista un alto rischio di recidiva per il reato per cui il peritato è indagato. Questo alto rischio persisterà con grande probabilità nel caso in cui il peritato continui il consumo di alcol e il gioco dazzardo patologico.
()
Il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato ai disturbi legati al consumo di sostanze psicoattive. Lintossicazione da alcol, sulla base della dipendenza da alcol, il gioco dazzardo patologico e il disturbo di personalità organico hanno causato disinibizione, impulsività e aggressività nel peritato che, come conseguenza fattuale, ha commesso una rapina armato di una pistola
(AI 57, pag. 44).
7.3. Quale trattamento adeguato per intervenire sulle dipendenze di cui soffre limputato e contenere il suddetto rischio, il perito ha indicato, almeno per una prima fase, un trattamento stazionario in una struttura come __________ della durata di circa un anno, ritenendo per contro insufficiente, in questa prima fase, una presa a carico unicamente ambulatoriale che dovrà, invece, intervenire in un secondo momento:
" per certi disturbi di cui il peritato soffre, esistono dei trattamenti sia ambulatoriali sia stazionari: la dipendenza da alcol (inclusa la prevenzione delle intossicazioni da alcol) e il gioco dazzardo. Per il disturbo di personalità organico invece non esiste un trattamento ma lobiettivo condiviso dovrebbe essere larresto della progressione della patologia attraverso linterruzione del consumo di alcol. Considerata la lunga durata della dipendenza da alcol di cui soffre il peritato, non ritengo possa essere sufficiente una presa a carico meramente ambulatoriale. Non solo egli è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol ma anche da unaltra problematica di dipendenza: il gioco dazzardo patologico. Si consiglia la durata di circa un anno per il trattamento stazionario del disturbo, trattamento che dovrebbe successivamente proseguire in ambito ambulatoriale. ()
Ritengo dunque indicato che, allinizio del percorso terapeutico, il disturbo psichiatrico del peritato goda di una presa a carico stazionaria nellambito di una struttura specializzata come per esempio __________. Il primo obiettivo della terapia è unastinenza durevole da alcol. Il secondo obiettivo è lacquisizione di nuovi strumenti affinché si possa mantenere unastinenza da etile sviluppando strategie per gestire lastinenza nei momenti in cui riscontri delle difficoltà; la modulazione dei sentimenti difficili come la frustrazione, lansia e la disperazione. Dovrà fare parte di questa fase anche la psicoeducazione concernente i disturbi legati al consumo di alcol con un aumento della critica di malattia che il peritato non possiede. Un terzo obiettivo è il trattamento psicoterapeutico del gioco dazzardo patologico affinché il peritato possa astenersi da questo tipo di attività e impiegare il suo tempo in attività alternative, come per esempio un lavoro in un laboratorio protetto. Purtroppo non esiste, come già evidenziato, una terapia per il disturbo di personalità organico in quanto irreversibile. Lobiettivo deve dunque essere di impedire una progressione del decadimento cognitivo e dei comportamenti disfunzionali legati a questo disturbo. Lastinenza da alcol è per questa ragione indispensabile, in caso contrario il peritato rischierebbe un maggior peggioramento dei problemi cognitivi e comportamentali.
()
Nel Canton Ticino il peritato potrebbe ad esempio essere preso in carico presso il centro terapeutico stazionario di __________. Lofferta terapeutica di __________ si rivolge a pazienti che soffrono di problemi legati alle dipendenze
(AI 57, pag. 39-40, 47).
Al dibattimento ha poi precisato che il trattamento stazionario da lui descritto come adeguato per limputato è del tipo previsto allart. 59 cpv. 2 CP, spiegando che listituto in cui limputato va collocato deve garantire una presa a carico intensa, non solo con colloqui terapeutici come in carcere. Ci vogliono più incontri, anche di gruppo, una terapia di milieu e una psicoeducazione per le dipendenze. Dopo un determinato periodo ci devono essere le prime uscite, per vedere se il collocato regge anche nella vita quotidiana e ribadendo che __________ che dispone anche di un reparto chiuso in grado di contenere, se necessario, le persone in difficoltà risulta essere una struttura adeguata in questo senso a ridurre il rischio di recidiva esistente, che diverrà così molto basso (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2-3).
Il perito ha poi precisato che la contemporanea espiazione della pena potrebbe ostacolare fortemente il successo del trattamento, questo perché IM 1 in carcere non ha modo di entrare in contatto con possibili tentazioni (alcol e gioco dazzardo) e di conseguenza si asterrebbe per forza di cose a comportamenti a lui nocivi. Nellottica però della cura dalle sue dipendenze è importante che IM 1 si trovi confrontato con la possibilità in particolare di consumare bevande alcoliche ma anche di giocare dazzardo, dovrà lì dimostrarsi in grado di resistere al loro richiamo ed astenersi dalluno e dallaltro (AI 60, pag. 3). Per questo motivo, a mente del perito, fino a che IM 1 è in carcere, la presa a carico (e quindi lanno da me indicato) non parte. Per il momento è come se fossimo ai piedi della scala da questo punto di vista (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 2).
Il perito ha poi precisato che un ritorno in carcere al termine del trattamento per scontare un eventuale residuo di pena non pregiudicherà il lavoro fatto, anzi il risultato raggiunto sarà mantenuto, ma che la terapia dovrà però continuare e limputato non potrà avere tutte le libertà che aveva prima:
" non è che dopo __________ tutto andrà bene e potrà uscire, ma bisognerà poi lavorare con la presa a carico ambulatoriale in carcere o fuori. Chiaro che fuori il controllo dovrà essere maggiore
(verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib., pag. 3).
7.4. In concreto la Corte ha condiviso lopinione del perito dr. med. __________ e ha sospeso la pena detentiva per dar luogo ad un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP. A mente della Corte si tratterà di un percorso lungo in questo senso la durata di un anno indicata dal perito appare ottimistica -, in cui limputato dovrà seguire un trattamento integrato, una terapia di gruppo e di milieu, oltre che una psicoterapia volta a trattare le sue dipendenze dallalcol e dal gioco dazzardo, con lobiettivo di raggiungere anche una coscienza di malattia che, come sottolineato dal perito, non è attualmente presente. IM 1 dovrà non solo riconoscere di avere determinati vizi e saper individuare che sono la causa di determinati suoi comportamenti, ma dovrà anche elaborarli e capire quanto sono nocivi. Non spetta a questa Corte dire se il trattamento dovrà essere eseguito presso __________ o in un altro istituto, però ciò che è certo è che, da un lato, deve trattarsi di una struttura sì non securizzata, ma dalla quale non è facile sottrarsi e che sia in grado di garantire un trattamento ben strutturato e, dallaltro, che il trattamento se non già iniziato - dovrà essere avviato al più presto poiché fino a che limputato resterà in carcere, si rimarrà ai piedi della scala.
8. Confische
La Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione degli indumenti di cui limputato ha chiesto la restituzione. I coltelli militari e la mazza da baseball sono, invece, stati anchessi confiscati poiché si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi che, per questo motivo, non possono essere restituiti allimputato.
9. Nota donorario
Quanto alle note professionali del difensore, giusta lart. 4 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, lonorario dellavvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- lora. Quelle presentate dal difensore sono parse sicuramente adeguate alla complessità della vertenza.
Le note professionali dellavv. DUF 1 sono state dunque approvate per fr.11'026.25.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Tasse e spese
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
visti gli art.: 40, 47, 49, 51, 59 cpv. 2, 69, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 140 cifra 1, 2 e 4, 185 cifra 1 e 2 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta rapina aggravata (tentata e consumata)
siccome commessa munito di una pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________,
dimostrandosi, per il modo in cui ha perpetrato le rapine, come particolarmente pericoloso, nonché esponendo la vittima ACPR 1 a pericolo di morte, per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3,
tentato di compiere un furto ai danni dellufficio cambio ACPR 3 rispettivamente commesso un furto ai danni della vittima ACPR 1, minacciandola con la pistola carica e disassicurata, esponendola in tal modo a pericolo di morte;
1.2. presa dostaggio aggravata
per essersi, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, presso lufficio cambio ACPR 3, impadronito della cliente ACPR 1, minacciando di ucciderla puntandole la pistola di cui al punto 1.1. (carica e disassicurata) allaltezza del petto, dicendole digli a quella stronza di fare quello che deve, tentando così di costringere limpiegata dellufficio cambi a consegnargli i soldi;
1.3. danneggiamento
per avere, il 1° giugno 2017, a __________ in __________, alfine di compiere la rapina di cui al punto 1.1, intenzionalmente danneggiato a danno della ACPR 3 la porta blindata prendendola più volte a calci ed esplodendo contro la serratura della stessa due colpi darma da fuoco, con un danno quantificato dallaccusatrice privata in CHF 4'514.40;
1.4. infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni
per avere, il 1° giugno 2017, a __________, sulla tratta stradale Via __________ - __________, senza diritto, portato su di sè la pistola semiautomatica Beretta __________ nr. di serie __________, essendo privo del necessario porto darmi;
1.5. ripetuto furto
per avere, il 17 aprile 2017, a __________ in __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, sottratto dalla cassa, in due distinti occasioni, ai danni della stazione di servizio __________, complessivamente EUR 350.00;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 2 CP a crescita in giudicato della presente.
4. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo allesecuzione del trattamento stazionario.
5. A crescita in giudicato integrale della presente decisione è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti per i quali è ordinato il dissequestro a favore di IM 1:
5.1. 1 canotta taglia 44/46 in cotone di colore nero (rif. nr. 2017-0729.2.2);
5.2. 1 pantaloncini marca 98-86 skate n surf taglia 29 in cotone (rif. nr. 2017-0729.2.3);
5.3. 1 mutande marca DC underwear taglia 5/L (rif. nr. 2017-0729.2.4);
5.4. 2 calze tipo fantasmini di colore blu scuro (rif. nr. 2017-0729.2.5);
5.5. 2 scarpe tipo da corsa marca Kappa taglia 41 di colore grigio e giallo (rif. nr. 2017-0729.2.6).
6. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'605.00
spese fr. 604.50
IVA (8%) fr. 816.75
totale fr. 11'026.25
7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 11'026.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'397.80
Perizia fr. 5'900.--
Trascrizioni fr. 28.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 163.70
fr. 13'489.50
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