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72.2016.91

Proscioglimento dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento nonché incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale. Indennizzo e riparazione del torto morale

Ticino · 2016-11-25 · Italiano TI
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Proscioglimento dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento nonché incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale. Indennizzo e riparazione del torto morale

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Tessin Tribunale penale cantonale 25.11.2016 72.2016.91 Tessin Tribunale penale cantonale 25.11.2016 72.2016.91 Ticino Tribunale penale cantonale 25.11.2016 72.2016.91

Proscioglimento dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento nonché incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale. Indennizzo e riparazione del torto morale

Incarto n. 72.2016.91 Lugano, 25 novembre 2016 /sg Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Amos Pagnamenta, Presidente Cristina Laghi, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico e in qualità di accusatore privato: ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1 contro IM 1 rappresentata dall’avv. DF 1 imputata, a norma del decreto d’accusa 136/2016 del 2.5.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

1.   complicità in tentata estorsione per aver intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine, e meglio per avere, al fine di trarne un indebito profitto:

-   nell’intento di ottenere dei crediti bancari all’estero al fine di conservare la conduzione, tramite forme societarie, dell’esercizio pubblico “__________” di __________, affidatasi all’intermediazione del suo compagno __________ (soggiornante illegalmente a __________ presso l’appartamento in suo uso), malgrado fosse conscia che i contatti da lui intrapresi erano al di fuori dei canali e con interlocutori abitualmente e legalmente utilizzati per tale genere di pratiche;

-   accettando poi, il 27 agosto 2015 a __________, di consegnare a tale __________ (di cui sapeva i metodi minacciosi di convincimento e la propensione malavitosa), su consenso del compagno __________ interpellato telefonicamente, le chiavi per l’utilizzazione del veicolo AUDI targato __________ in quel periodo in suo uso (e del convivente compagno) sulla base di un contratto di noleggio con la detentrice __________ di __________;

-   evitando poi di denunciarne in polizia la mancata restituzione dopo il versamento in contanti all’__________, per il tramite del __________, di CHF 25'000.00 per cercare di ottenere la restituzione che sapeva essere osteggiata dall’__________ per via della mancata individuazione, da parte del __________, di una persona in __________ “…da spennare...”;

-   veicolo che poi venne materialmente utilizzato da: __________, __________, __________ e __________ (alias __________), per tornare in __________ dalla __________ e recarsi presso l’abitazione privata di __________ a __________ per mettere in atto un tentativo di estorsione ai suoi danni, sotto minaccia di un grave danno per la sua stessa vita ed incolumità fisica;

-   utilizzando poi __________, __________ e __________, il medesimo veicolo per darsi alla fuga e alla latitanza all’estero. Mezzo meccanico poi intercettato al confine __________ in un evidente contesto di traffico internazionale illegale di veicoli; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall’art. 22, 25 e 156 cifra 1 CPS;

2.   complicità in sequestro di persona e rapimento per aver intenzionalmente aiutato altri a commettere un crimine, e meglio per avere, nelle medesime circostanze fattuali e temporali descritte al punto 1, consentito con l’uso del già menzionato veicolo AUDI da parte di __________ e dei suoi correi, che perpetrassero a __________ ai danni di ACPR 1, il sequestro e la privazione della libertà personale di quest’ultimo al fine di estorcergli del denaro sotto minaccia di gravi conseguenze per la sua vita ed incolumità fisica; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall’art. 25 e 183 cifra 1 CPS;

3.   incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale per avere, a __________ a partire dal 2013 e fino al 24 settembre 2015, fatto soggiornare illecitamente il proprio compagno __________, alloggiandolo nell’appartamento in __________ da lei materialmente condiviso con la figlia __________ (titolare del contratto di locazione) malgrado sapesse che il __________ fosse privo del necessario permesso di soggiorno; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr.; Presenti:                     -   l’imputata IM 1, accompagnata dal suo Difensore di fiducia avv. DF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:05 alle ore 11:36. Sentito:                       - l’avv. DF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la soluzione è scontata per i motivi anzidetti. Tuttavia l’intervento è stato pesantissimo su una persona innocente, la quale ha fatto 43 giorni di carcere preventivo al Farera, angosciata siccome non sapeva cosa le sarebbe capitato. Sottolinea che IM 1 è titolare di un esercizio pubblico molto conosciuto e che andava molto bene, di cui la Stampa ha subito fatto il nome in prima pagina. Comunica di avere allegato all’istanza di indennizzo il certificato medico che testimonia che è incapace di lavorare al 70% e soffre di attacchi di panico, insonnia, somatizzazione, palpitazioni ecc. Pone l’accento sul fatto che le conseguenze della carcerazione sono gravi e non sono ancora terminate. Rileva che a seguito di questo evento si è evidentemente abbassata la cifra d’affari dell’EP, visto che IM 1 viene sempre messa in relazione a questa vicenda. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP; visti gli art.                      22, 25, 156 cifra 1, 183 cifra 1 CP; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di complicità in tentata estorsione, complicità in sequestro di persona e rapimento e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di cui ai punti 1, 2 e 3 del decreto d’accusa del 2 maggio 2016.

2.   L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP del 25 novembre 2016 di IM 1 è parzialmente accolta. 2.1.   Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino è astretto al pagamento a favore di IM 1 di CHF 45'549.65 oltre interessi al 5% dal 1. dicembre 2015.

3.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro in favore di IM 1.

4.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato. Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                          La vicecancelliera Distinta spese a carico dello Stato : Tassa di giustizia                             fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.             89.10 fr.           789.10 ===========