Sachverhalt
avvenuti:nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:dagli art. 19 cpv. 2 LStup e 118 cpv. 1 LStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua spagnola, S. D.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 9:40 alle ore 10:35.
Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, dichiarandosi concordi per una pena detentiva di 18 mesi sospesa per un periodo di prova di 3 anni.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dallart. 82 CPP;
visti gli art.12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 CP; 19 LStup; 118 LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1.infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 30 settembre 2016, importato e detenuto 299.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza del 57.9%, sostanza presa in consegna in Italia e destinata al mercato svizzero;
1.2.infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per avere,
il 4 e 8 aprile 2016, a __________ e __________, fornendo dati falsi, e meglio producendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui sottoscritto il 1. aprile 2016 quale dipendente al 100% della ditta __________, ben sapendo che in realtà il contratto di lavoro era simulato e finalizzato esclusivamente allottenimento di un permesso per stranieri, ingannato lautorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, quale lavoratore dipendente;
e meglio come descritto nellatto daccusa.
2. Di conseguenza,
IM 1è condannato
alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo per il rep no. 51017 (1 smartphone Iphone 6 con scheda SIM), per il quale è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, previa cancellazione della memoria i quali costi dovranno essere anticipati dal condannato.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'751.00
spese fr. 78.00
totale fr. 2'829.00
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 2'829.00 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'916.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)fr. 74.50
fr. 4'490.50
============
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2016.221
Lugano,
30 dicembre 2016 /ns
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantone Ticino
LaCorte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penaleMinistero Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall DUF 1
in carcerazione preventiva dal 30 settembre 2016 al 16 dicembre 2016 (78 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 17 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016 (4 giorni),
in espiazione anticipata della pena dal 21 dicembre 2016;
imputato, a norma dell'atto d'accusa 187/2016 del 16.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 30 settembre 2016, importato e detenuto 299.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza del 57.9%, sostanza presa in consegna in Italia e destinata al mercato svizzero;
2. infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per avere, il 4 e 8 aprile 2016, a __________ e __________, fornendo dati falsi, e meglio producendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui sottoscritto il
1. aprile 2016 quale dipendente al 100% della ditta __________, ben sapendo che in realtà il contratto di lavoro era simulato, non avendo le parti lintenzione di instaurare un rapporto lavorativo dipendente, ed era quindi finalizzato esclusivamente allottenimento di un permesso per stranieri,
ingannato lautorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, quale lavoratore dipendente;
fatti avvenuti:nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:dagli art. 19 cpv. 2 LStup e 118 cpv. 1 LStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua spagnola, S. D.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 9:40 alle ore 10:35.
Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, dichiarandosi concordi per una pena detentiva di 18 mesi sospesa per un periodo di prova di 3 anni.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dallart. 82 CPP;
visti gli art.12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69 CP; 19 LStup; 118 LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1.infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, il 30 settembre 2016, importato e detenuto 299.59 grammi netti di cocaina con grado di purezza del 57.9%, sostanza presa in consegna in Italia e destinata al mercato svizzero;
1.2.infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per avere,
il 4 e 8 aprile 2016, a __________ e __________, fornendo dati falsi, e meglio producendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato da lui sottoscritto il 1. aprile 2016 quale dipendente al 100% della ditta __________, ben sapendo che in realtà il contratto di lavoro era simulato e finalizzato esclusivamente allottenimento di un permesso per stranieri, ingannato lautorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, quale lavoratore dipendente;
e meglio come descritto nellatto daccusa.
2. Di conseguenza,
IM 1è condannato
alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo per il rep no. 51017 (1 smartphone Iphone 6 con scheda SIM), per il quale è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della presente, previa cancellazione della memoria i quali costi dovranno essere anticipati dal condannato.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'751.00
spese fr. 78.00
totale fr. 2'829.00
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino limporto di fr. 2'829.00 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'916.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.)fr. 74.50
fr. 4'490.50
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