Sachverhalt
25. Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice così come le altre autorità penali si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dellart. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dallintero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione dinnocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nellambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dellonere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dellesistenza di una fattispecie più sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che lassunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
26. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Lindizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione dinsieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che lesistenza dei fatti ritenuti nellatto daccusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del8 aprile 2011; 17.2010.69 del8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
VI) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dellatto daccusa)
1) Fatti di cui allatto daccusa
27. Latto daccusa imputa a IM 3 di avere, nel corso del mese di luglio 2016, agendo in correità con IM 2, IM 1 e IM 4, trasportato e importato, dallItalia alla Svizzera, a bordo della propria autovettura VW Jetta, un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita, ma almeno 465.34 grammi, sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta e depositata nellappartamento di __________ (Via __________) occupato da IM 1, verosimilmente in diverse occasioni (una volta, unitamente a IM 2, in occasione di una cena presso lappartamento di IM 1 avvenuta circa 3 settimane prima dellarresto e unaltra volta, unitamente a IM 2 e IM 4, il 30 luglio 2016, quando il coimputato IM 2 sarebbe salito nellappartamento di IM 1 (punto 1 dellatto daccusa).
A) Le dichiarazioni di __________
28. Delle dichiarazioni rilasciate da __________ il 31 luglio 2016 in Polizia già si è detto (cfr. supra).
Ci si limita qui a osservare che il PIF ha integralmente ribadito la sua versione dei fatti in occasione del successivo interrogatorio svoltosi il 9 agosto 2016 in Polizia, affermando che:
" In merito ai fatti del 30.07.2016:
quella sera, verso le 19/1930, mentre stavo rientrando, ho visto seduti al bar __________, il IM 3, il IM 2 e questo IM 4. Mentre mi avvicinavo ho notato IM 2 alzarsi e raggiungere lentrata dello stabile dove abito io. Io passando ho salutato il IM 3. Giunto al portone principale dello stabile, vi era IM 2, io ho aperto la porta e lui mi ha seguito allinterno. Gli ho chiesto dove stesse andando e lui, in spagnolo, lui mi ha detto: sai benissimo dove sto andando. Io gli risposi che non sapevo dove stesse andando. Lui ha quindi ripetuto che io sapevo bene dove lui era diretto. Nel frattempo stavamo salendo le scale ma latteggiamento di IM 2 non mi è piaciuto e quindi sono uscito dal palazzo e sono andato da IM 3, lunico che conoscevo di questo gruppo. A IM 3 ho chiesto per quale motivo loro si trovavano li e IM 3 mi chiese se non ero stato avvisato da mia madre che loro dovevano venire a casa mia a lasciare le valigie, senza specificare di chi fossero le valigie.
Saputo che mia madre non mi aveva avvisato, IM 3 provò a chiamare mia madre. Lei non rispondeva ed ha dovuto fare vari tentativi, richiamava mia madre e chiamava la __________. Nel frattempo anche io provavo a chiamare mia madre. In fine mia madre rispose, non ricordo se alla mia chiamata o quella del IM 3. Il primo che ha parlato con mia madre, se non sbaglio, è stato IM 3. Lui le disse unicamente che cero li io e me lha passata al telefono.
A mia madre ho chiesto come mai questa gente era li e lei mi rispose semplicemente di farli salire e lasciarli entrare che dovevano lasciare le valigie.
Preciso che subito in quel momento ho avuto dei sospetti, conoscendo i tipi, che stava succedendo qualcosa.
() del IM 3 sapevo i precedenti per droga e quindi mi sono insospettito ma anche latteggiamento arrogante del IM 2 non mi era piaciuto. ()
Dopo la telefonata con mia madre, ho detto a IM 3 che potevano salire. IM 3 ha guardato IM 2 e gli ha detto di andare a prendere la valigia dalla macchina che si trovava posteggiata nei pressi del bar. IM 2 è andato a prendere una borsa di colore nero, non ho visto da dove lha prelevata. ()
Si vedeva che la borsa era piena ma non so dire se fosse stata o meno pesante.
Dopo aver preso la borsa IM 2 mi ha seguito verso casa e siamo entrati nellappartamento. Gli altri sono rimasti al bar.
Come ho aperto la porta dellappartamento, IM 2 si è diretto direttamente in camera da letto di mia madre. ()
Lui si è chiuso a chiave nella stanza di mia madre.
() ______ in camera ci rimase circa 5 minuti. È uscito recandosi al bagno, ho sentito che ha urinato ed ha tirato lo sciacquone. È tornato in camera e si è di nuovo chiuso dentro, per circa ulteriori due minuti. ()
È poi uscito dalla camera, ancora vestito uguale e con la medesima borsa con cui era entrato. Sono sicuro che la borsa era meno gonfia di prima.
IM 2 mi ha chiesto come si faceva con la chiave, inteso dellappartamento ed io gli ho risposto che avrei dovuto parlare con mia sorella.
Ho capito che era sua intenzione ritornare.
Ha poi lasciato lappartamento. ()
La domenica () ho deciso di controllare nella camera da letto di mia madre.
Ho praticamente guardato dappertutto, sotto il letto, dietro le tende, nelle cassettiere del letto dove ho poi trovato, come già specificato, un cuscino verde contenente la cocaina.
Ho aperto il cuscino e ci ho trovato un sacchetto di plastica bianco, lho tolto, lho aperto ed ho subito visto bene che al suo interno vi erano degli ovuli ed ho capito che erano ovuli di cocaina.
(VI PG 09.08.2016, p. 3-5, AI 50)
B) Le dichiarazioni di IM 1
29. IM 1, dopo avere dapprima affermato a più riprese di avere acquistato la cocaina rinvenuta allinterno del suo appartamento a Santo Domingo e di averla trasportata in Ticino in aereo, occultata allinterno del suo corpo, per poi nasconderla nella testiera del suo letto, agendo sempre per conto suo e senza il coinvolgimento dei coimputati, precisando di avere unicamente mostrato la sostanza stupefacente a IM 2 in unoccasione (VI PG 31.07.2016, allegato 1 al rapporto darresto, AI 1; VI PP 01.08.2016, AI 12; VI PG 18.08.2016, AI 65), nel verbale di Polizia del 16 dicembre 2016, dopo avere affermato di volere raccontare come il realtà si sono svolti questi fatti, ha in fine ammesso che sarebbe stato IM 2 a portarle la cocaina, chiedendole di custodirla, in occasione di una cena in cui era presente anche IM 3.
Queste le sue dichiarazioni:
" Innanzitutto preciso che non è vero che io ho acquistato e trasportato la cocaina sequestrata.
Il 12 di giugno del 2016 ho conosciuto IM 2 per la prima volta al bar __________ di __________ ed in seguito lho rivisto al bar della __________ in Italia.
() al bar di __________ IM 2 era in compagnia di IM 3, seduto ad un tavolo a bere qualcosa, io transitavo li e IM 3 mi ha chiamata presentandomi questo suo amico.
Devo dire che già subito, nel primo incontro, il IM 2 mi chiese il numero di telefono ma io non glielho dato. Poco dopo IM 3 mi chiamò, dicendo che il IM 2 voleva il mio numero di telefono ed io ho poi acconsentito affinché glielo desse. Quella stessa sera IM 2 mi aveva scritto dei messaggi.
Tra di noi è poi nata una simpatia ed io ho pensato di aver trovato una persona giusta con il quale iniziare una relazione sentimentale. Nei giorni seguenti mi capitava di vedere IM 2 in Italia mentre io davo una mano per la preparazione del bar di __________ e lui veniva pure in quel luogo. ()
So che era amico di IM 3 e girava con lui. ()
Una sera, circa due settimane prima del nostro arresto, mi trovavo nel mio appartamento e IM 2 mi contattò chiedendomi di preparargli qualcosa da mangiare che sarebbe passato da casa.
Lui era in giro per __________ ed era andato a ballare.
Io lo avvisai che in casa avevo poca roba da mangiare ma ho comunque preparato la cena. Quando il tutto era pronto gli ho mandato un messaggi. Lui è arrivato con IM 3, era già notte, ricordo che quella era una domenica sera tardi, dopo la una di notte.
Al suo arrivo IM 2 aveva con sé una borsa non tanto grande di colore nero, una borsa per il computer. Ad un certo punto mi ha chiesto di seguirlo in bagno e mi ha mostrato un sacchetto di plastica che aveva prelevato dalla sua borsa.
Mi chiese di custodire a casa mia questo sacchetto.
Io non ho fatto alcuna domanda e non ho nemmeno verificato il contenuto del sacchetto.
Ho accettato di custodire il sacchetto e IM 2 mi disse che sarebbe a ritirarlo il più presto possibile ma comunque entro la fine del mese.
Il sacchetto lho preso in consegna in bagno e lho portato nella mia camera da letto. IM 2 è venuto con me in camera ed ha visto dove lho nascondevo, precisamente nella testiera del mio letto.
Io gli dissi che visto che ero sovente in Italia, la cocaina veniva messa li e quando lui tornava a recuperarla lavrebbe ritrovata nel medesimo posto.
() mentre io e IM 2 eravamo in bagno, IM 3 era al tavolo da pranzo nel soggiorno e stava chattando con il suo telefono.
() il mio appartamento non è molto grande e IM 3 ha visto che io e IM 2 siamo andati in bagno e poi siamo andati in camera. Ora non ricordo se quando siamo andati in bagno abbiamo chiuso la porta ma sono certa che quando eravamo in camera la porta era socchiusa, anche perché non può essere aperta completamente siccome vi è un armadio.
Dopo questo momento non ho più toccato questo sacchetto. Quella stessa notte, mentre ero sola, ho cominciato ad avere dei dubbi. I miei pensieri sono andati al fatto che molti dominicani sono coinvolti in storie di droga ed ho sospettato che il sacchetto potesse contenere della droga. Comunque non ho verificato il contenuto anche perché non volevo aver nulla a che fare in caso fosse stata droga.
() il martedì, quando ero in Italia, ho avvicinato il IM 2 ed ho preteso di sapere cosa mi aveva lasciato in casa. Lui mi disse che si trattava di cocaina. Io mi sono arrabbiata, mi sono sentita presa in giro e gli ho detto che domenica doveva venire a casa e portarsi via la cocaina.
(VI PG 16.09.2016, p. 2-4, AI 178).
La donna ha quindi continuato:
" () il sabato 30 luglio, in un nostro incontro, IM 2 mi disse che scendeva a __________ con il IM 3 per passare la serata. Loro al sabato erano sempre in giro. Ho così detto a IM 2, considerato che andava a __________, di andare a riprendersi il suo sacchetto.
() io ho avvisato mio figlio che IM 2 sarebbe giunto con IM 3 e di lasciarlo entrare. La presenza di IM 3 che accompagnava ______ avrebbe fatto in modo che mio figlio li lasciasse entrare.
IM 2 si è presentato alla porta ma ha avuto problemi con mio figlio __________, ci siamo telefonati e gli ho detto di farlo entrare. __________ mi disse pure che IM 3 gli aveva detto che IM 2 sarebbe salito in casa a fare una doccia ad a lasciare una valigia. ()
IM 2 è poi rientrato in Italia con IM 3 quella notte, io ero ancora al bar di __________ in quanto chiude alle 02.00. Ho subito chiesto IM 2 se avesse portato via il sacchetto e lui mi disse di no perché non sapeva dove portarlo. Mi precisò che era andato veloce in bagno a casa mia e mi spiegò il problema avuto con mio figlio. Non mi accennò se avesse controllato la cocaina.
Io gli ho quindi detto che il giorno seguente, e meglio domenica 31, io tornavo a __________, lui sarebbe venuto con me ed avrebbe recuperato il suo sacchetto che io non volevo più tenere in casa una volta saputo che conteneva cocaina.
IM 3 in quei giorni era in compagnia anche del IM 4, un dominicano che so abitare in Olanda e che io non conoscevo prima. Parlando con IM 3 ho saputo che la domenica, lui con questo Olandese, volevano venire in Svizzera. Così gli chiesi di poter viaggiare con lui. Lui già sarebbe venuto a __________ co IM 3 e IM 4.
() nel tragitto i tre uomini parlavano di donne, di vestiti, di moda ma nulla di particolare.
() giunti a __________ mi sono fatta accompagnare a casa da IM 3. IM 2 sapeva già di scendere con me dallauto e salire in casa.
Al momento di scendere IM 2 disse a IM 3 di aspettarlo li 10 minuti che lui scendeva subito. Ho notato che IM 3 e IM 4 non sono stati li ad aspettare ma sono partiti in macchina e so che sono poi tornati. ()
Con IM 2 siamo saliti in casa dove poi cera la polizia che ci aspettava e ci ha arrestati.
(VI PG 16.09.2016, p. 4 e 5, AI 178).
30. In occasione di un interrogatorio successivo, dinanzi al PP, IM 1 ha confermato che era stato IM 3 a presentarle il coimputato IM 2 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
Limputata ha pure riferito che in occasione della cena in cui IM 2 le aveva consegnato il sacchetto con la cocaina, sarebbe stato proprio il coimputato IM 3 a chiamarla per chiederle se potevano andare da lei a cena (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204: Mi ricordo che il IM 3 mi aveva telefonato quella domenica tardi per chiedermi se lui e il IM 2 potevano venire da me a mangiare qualcosa. È poi stata quella sera che il IM 2 mi ha lasciato il sacchetto che io ho poi nascosto nella spalliera del letto), ciò che ha ribadito anche in occasione dellinterrogatorio finale del 23 novembre 2016 (VI PP 23.11.2016, p. 5, AI 350: Confermo che quella sera è stato il IM 3 a chiamarmi sul telefono per dirmi che lui e il IM 2 sarebbero venuti a cena da me. Per la precisione il IM 3 mi aveva chiesto se io potevo preparare qualcosa da mangiare a loro due).
31. Se inizialmente aveva situato questo evento a circa 2 settimane prima dellarresto, confrontata con le dichiarazioni del coimputato IM 2, IM 1 ha affermato che potrebbe anche trattarsi di circa 3 settimane prima e quindi del 10 luglio 2016 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
Limputata ha precisato che quella sera, per nascondere la cocaina, IM 2 le aveva chiesto un sacchetto di plastica, che lei avrebbe preso in cucina e gli avrebbe poi consegnato (VI PP 28.09.2016, p. 5, AI 204).
Rispondendo alle domande degli interroganti, limputata ha dichiarato che in occasione di quella cena IM 3 non si era recato in bagno, affermando di non avergli mai parlato del sacchetto che le era stato consegnato da IM 2 o in generale di questioni legate alla cocaina (VI PG 16.09.2016, p. 5, AI 178), così come pure che, in sua presenza, IM 3 non aveva visto la cocaina, non potendo escludere che lavesse vista in sua assenza (VI PP 28.09.2016, p. 7, AI 204; Non so se labbia visto prima, dopo o durante la serata ma in mia assenza).
In occasione dellinterrogatorio finale svoltosi il 23 novembre 2016 limputata ha in fine ribadito:
" Io ribadisco quello che ho già detto nei precedenti verbali e cioè che quando il IM 2 mi ha portato la cocaina, assieme a lui cera anche il IM 3. Era quella sera in cui loro due sono venuti a cena da me. Io però non so se il IM 3 ha visto o non ha visto questa cocaina che il IM 2 mi ha consegnato. ()
Come ho già detto il IM 3 era seduto sul divano quella sera, quando io sono andata in camera con il IM 2 per nascondere la cocaina. Quando siamo entrati nella mia camera da letto con il sacchetto da nascondere, ho lasciato la porta aperta a metà. Non so cosa il IM 3 ha visto o non ha visto ma lui girava con il IM 2.
(VI PP 23.11.2016, p. 4 e 5, AI 350).
32. In corso dinchiesta IM 1 ha quindi ribadito a più riprese che la cocaina le era stata consegnata da IM 2, circa 3 settimane prima dellarresto, in occasione di una cena a cui era presente anche IM 3, e alla quale lui stesso si era autoinvitato unitamente al coimputato.
33. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale, la donna ha confermato che circa 3 settimane prima dellarresto era stata contattata da IM 3, il quale le aveva chiesto di preparargli qualcosa da mangiare, aggiungendo che in precedenza non era mai avvenuto che la chiamasse per autoinvitarsi e nemmeno che venisse a cena da lei con amici e senza la compagna (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In aula limputata ha tuttavia effettuato un repentino cambio di versione, affermando per la prima volta che la cocaina non le era stata consegnata in occasione di questa cena a cui era presente anche IM 3, ma tempo prima, quando IM 2 si era presentato a casa sua da solo (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale: La consegna di questo sacchetto mi è stata fatta circa 12 giorni prima di questa cena), allineandosi così alle dichiarazioni di questultimo, che vengono ora esposte.
C) Le dichiarazioni di IM 2
34. IM 2, dopo avere in un primo momento negato ogni addebito (VI PG 31.07.2016, p. 4, allegato 7 al rapporto darresto), ha dapprima affermato di avere saputo che IM 1 deteneva la cocaina rinvenuta nel suo appartamento e che in unoccasione, quando la donna glielaveva mostrata, aveva pure toccato tale sostanza (VI PG 31.07.2016, p. 5, allegato 7 al rapporto darresto; VI PP 01.08.2016, p. 3, AI 13), per poi ammettere, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, di avere portato lui stesso questa cocaina a IM 1, chiedendole di custodirla:
" () circa 3 settimane prima del mio arresto, non sono in grado di essere più preciso sulla data, mentre ero al bar __________ da solo a bere una birra, verso le 19.00, ho incontrato un mio connazionale di __________, mio conoscente.
Questa persona era da diversi anni che non la vedevo. ()
Mi chiese il mio numero di telefono dicendo che mi avrebbe richiamato senza precisarmi il motivo.
() quella sera IM 3 non era presente al bar __________.
() trascorsa una settimana da questo primo incontro ho poi ricevuto una chiamata telefonica da questo mio connazionale. Lui mi invitò ad incontrarci al lago a __________ (). Al telefono mi disse che doveva parlarmi senza tuttavia precisarmi di cosa. Precisò che voleva parlarmi di qualcosa che poteva interessarmi. Io non ho chiesto di preciso di cosa voleva parlarmi e non mi sono fatto pensieri su questo. Io sono quindi venuto a __________ accompagnato da IM 3, con la sua auto. Lui già doveva venire a __________.
() gli dissi che dovevo trovarmi con un amico senza precisargli chi, lui non conosce questa persona. Non gli ho nemmeno precisato il motivo, gli ho semplicemente spiegato che un mio amico mi voleva vedere ed io dovevo incontrarlo.
() IM 3 non mi chiese nulla, si limitò a darmi un passaggio. () Io arrivato a __________ ho camminato sulla riva del lago fin che lo vidi seduto su una panchina, solo. Mi sono quindi seduto con lui ed abbiamo parlato. Dopo i convenevoli, mi chiese come stava la mia famiglia che lui conosce, e poi mi disse che doveva chiedermi un favore, aveva bisogno che io gli custodissi un pacchetto, tenergli via quella roba e che mi avrebbe pagato CHF 1000.- per il favore, dandomi in anticipo
CHF 200.-.
() io chiesi cosa contenesse il sacchetto e lui mi rispose che al suo interno vi era della cocaina, non mi disse tuttavia quanta ce ne fosse ed io non glielo chiesi.
() ho riflettuto sulla mia situazione economica ed ho accettato.
() al momento che accettai non ho pensato a dove lavrei conservato ma in seguito ho pensato di poterla portare a casa di IM 1 a __________. Non so dire come mai decisi di portarla da lei.
() in quel periodo, ovvero luglio 2016, io intrattenevo già con IM 1 una relazione, ero già stato a casa sua e sapevo che ci abita con il figlio. ()
IM 1 () si trovava a __________ ed io la raggiunsi a casa senza avvisarla. Ci sono andato la stessa sera in cui ottenni la cocaina, che ricordo essere circa 3 settimane prima del nostro arresto.
() la cocaina era allinterno di una borsa nera, così come me la consegnò quella persona.
Giunto a casa della IM 1, non ricordo bene verso che ora ma era tra le 19 e le ore 20, ricordo comunque che era poco tempo da che mi fu consegnata, sono entrato nellappartamento. Dopo i saluti chiesi a IM 1 il favore di custodirmi la borsa nera.
() quando sono giunta dalla IM 1 la cocaina era contenuta nella borsa nera. Nel suo appartamento le chiesi di darmi un sacchetto e lei mi diede un sacchetto bianco. Preciso che era un sacchetto in plastica, quello che mi è stata mostrata dalla polizia in foto nel precedente verbale, contenente la cocaina.
Io ho così aperto la borsa nera e ci trovai allinterno gli ovuli sciolti e li misi nella borsa bianca. Questa operazione lho fatta in bagno mentre la IM 1 si trovava in cucina.
() gli ovuli li ho messi prima in un sacchetto trasparente, sempre ricevuto dalla IM 1, e poi li riposi nella borsa bianca. Ho poi consegnato il sacchetto alla IM 1 per nasconderla.
() le dissi che era cocaina senza precisarle oltre, le chiesi solo di nasconderla.
() ho visto che la nascondeva dietro la spalliera del letto, allinterno di un cuscino.
() la persona che mi ha consegnato la cocaina non mi ha detto quando sarebbe passata a riprenderla, lunico accordo è che mi avrebbe chiamato.
() io non intendo rivelare la sua identità in quanto se la polizia lo rintraccia avrei problemi con la mia famiglia, temo per la loro incolumità.
() è un __________ che risiede in Spagna.
(VI PG 20.09.2016, p. 3-6, AI 183).
35. Limputato ha pure riferito che in una circostanza aveva mostrato la cocaina al coimputato IM 3:
" () in una circostanza, in casa di IM 1, ho mostrato la cocaina a IM 3. Eravamo li a cena, solo noi tre, almeno mi sembra; questa cena è avvenuta circa due, due settimane e mezzo, la consegna della cocaina. ()
() quando mostrai la cocaina a IM 3, IM 1 si trovava in cucina.
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In questoccasione, IM 3 avrebbe pure toccato alcuni ovuli di cocaina:
" Quando gliela mostrai, ne estrai una manciata di ovuli dal sacchetto e gliela mostrai sul palmo della mia mano. Lui la toccò alcuni ovuli dicendomi che per lui era un problema.
(VI PG 20.09.2016, p. 6, AI 183).
In un verbale successivo IM 2 ha ribadito:
" In occasione di una cena a casa della IM 1, io gli ho () mostrato questa cocaina che era stata nascosta nella camera da letto della IM 1. Io ho mostrato la cocaina al IM 3 nel bagno però. () Quando IM 3 ha visto la cocaina mi ha detto che per lui era un problema e che doveva stare lontano da questa cosa.
() io ho mostrato al IM 3 un pugno di ovuli che tenevo sul palmo della mia mano e lui ne toccò diversi di questi ovuli.
(VI PP 28.09.2016, p. 6, AI 206).
In sede dibattimentale lo stesso imputato ha in fine affermato:
" () in quel momento ho messo la mano nel sacchetto, ho estratto degli ovuli e lui li ha toccati. IM 3 ha toccato anche il sacchetto, soppesandolo.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
36. Invitato a spiegare le ragioni di questo suo agire, IM 2 in corso dinchiesta ha dichiarato:
" () dopo aver ricevuto la cocaina, io ero sempre nervoso, mi sentivo un peso sullo stomaco e quindi, quella sera che ci trovavamo a cena da IM 1, lo chiamai da parte, in bagno, e gli mostrai la cocaina. Preciso che sono andato dapprima in camera, da solo, chiamai IM 3 in bagno e gliela mostrai. Lui subito, vista la cocaina, mi disse che non voleva avere nulla a che fare con la cocaina, di non parlargliene, che per lui era un problema e doveva starci molto lontano.
() necessitavo parlare di questa situazione con qualcuno, avevo un peso dentro e ne ho parlato proprio con IM 3. Non so spiegare perché decisi di mostrargliela, fu un gesto spontaneo, non premeditato.
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha affermato:
" () lho fatto perché era la prima volta che mi trovavo coinvolto in una situazione del genere e mi sentivo nervoso, non so bene nemmeno io perché lho fatto.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
37. Se inizialmente, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, IM 2 aveva affermato di avere chiesto a IM 1 un sacchetto per mettere gli ovuli di cocaina, nel medesimo verbale limputato ha poi affermato di avere preso, senza chiederlo alla coimputata, un sacchetto di plastica che si trovava sul divano in soggiorno (VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale ha in fine affermato di non ricordare tale circostanza (VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale: Non mi ricordo esattamente. Stando in carcere la mente se ne è andata).
38. Preso atto delle dichiarazioni della coimputata, IM 2 le ha contestate, negando di avere portato la cocaina a casa sua in occasione di una cena alla presenza anche di IM 3:
" La cocaina non lho portata a casa della IM 1 la sera della cena con IM 3. La cocaina lho lasciata da lei molto prima, non so essere preciso con le date.
(VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
Ciò che ha ribadito nel verbale del 28 settembre 2016 dinanzi al PP, aggiungendo però che in occasione della consegna della cocaina a IM 1 era presente anche la persona che gli aveva fornito lo stupefacente:
" () il giorno che ho portato la cocaina dalla IM 1, non è stata una sera in cui noi abbiamo cenato dalla stessa, nel suo appartamento di __________. Sono sicuro di questo. Quando ho portato la cocaina alla IM 1 ero da solo, il IM 3 non cera. Quel giorno, come me, cera luomo di cui non voglio fare il nome. ()
Quando io ho portato la cocaina alla IM 1, nel suo appartamento di __________, il IM 3 non cera e non è stata fatta nessuna cena. È vero che cè stata una cena con il IM 3 una volta, presso labitazione della IM 1 a __________, ma non quella volta in cui io le ho portato la cocaina.
(VI PP 28.09.2016, p. 4 e 5, AI 206).
Nel medesimo verbale limputato ha aggiunto:
" () sono solo io il responsabile. IM 3 non sapeva niente di questa storia della cocaina e di questo mio connazionale che ho incontrato a __________ e di cui non ho voluto fare il nome e che mi ha consegnato la cocaina.
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
In occasione dellinterrogatorio finale del 25 novembre 2016 limputato ha ribadito:
" Quando ho portato la cIM 1 ero da solo. È vero che in seguitIM 1, in cui ha partecipato anche il IM 3, come ho già spiegato nei precedenti verbali.
(VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 355).
In sede dibattimentale IM 2 ha in fine confermato:
" () la sera in cui ho consegnato la cocaina a IM 1, ovvero circa 10 giorni prima della cena, mi sono recato da lei da solo, non cera IM 3.
() non si è quindi trattato della sera della cena con IM 3.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
39. Quanto al motivo per cui il 30 luglio 2016 si sarebbe recato nellappartamento di IM 1, nel verbale darresto IM 2 ha raccontato:
" () la sera precedente mi ero recato da solo al domicilio di IM 1, da lei autorizzato. () ero partito da __________ unitamente a IM 3 e IM 1. ()
Quando al bar ho visto passare a piedi il figlio di IM 1 e lho seguito poiché questultima mi aveva autorizzato a farlo.
Sono salito nellappartamento e sono andato nella camera da letto dove avrei dovuto lasciargli un PC portatile che gli avevo proposto in vendita. Di fatto dopo una decina di minuti mi ha telefonato dicendomi che non aveva soldi e quindi ho lasciato lappartamento portando con me il PC.
(VI PG 31.07.2016, p. 4 e 5, allegato 7 al rapporto darresto, AI 1).
Ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 (VI PP 01.08.2016, p. 4, AI 13).
40. Confrontato con le dichiarazioni di __________, secondo cui la sera del 30 luglio 2016 si era recato allinterno dellappartamento della di lui madre con una borsa che IM 3 gli aveva detto di prelevare dalla sua macchina, IM 2 ha affermato:
" () è vero che IM 3 mi ha detto di prendere la borsa dalla macchina, ma era un astuccio porta computer e nello stesso cera un computer.
() il computer era di IM 3, che voleva venderlo alla IM 1.
(VI PP 01.08.2016, p. 7, AI 13).
Tornando sulla questione in un verbale successivo, limputato ha confermato la sua versione dei fatti (VI PG 25.08.2016, p. 7, AI 88), ciò che ha fatto anche dopo essere stato confrontato con le dichiarazioni della coimputata:
" () confermo la mia versione e cioè che dovevo portarle un computer con la sua fodera. Si trattava di un computer marca MP (non ricordo bene), non era mio bensì di IM 3.
(VI PG 25.08.2016, p. 7 e 8, AI 88).
Rispondendo alle domande degli inquirenti, IM 2 è però parso fare un po di confusione, affermando dapprima che non era stato IM 3 a dirgli di prendere il PC e portarlo alla coimputata per venderglielo, per poi cambiare subito idea invitato a spiegare per quale motivo avrebbe deciso di vendere un PC che non era suo a unaltra persona senza che nessuno glielo avesse detto e affermare:
" () effettivamente è stato IM 3 a dirmi di prendere il computer che si trovava nella sua auto e di portarlo a IM 1.
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
41. In questo suo verbale limputato ha improvvisamente affermato che inizialmente aveva intenzione di dormire nellappartamento della coimputata, ciò di cui non aveva mai fatto menzione in precedenza:
" Io avevo chiesto a IM 3 le chiavi dellauto per recuperare la mia valigia, poiché inizialmente volevo rimanere a dormire a casa di IM 1. Ho poi cambiato idea e la valigia lho poi riportata in macchina. Dallauto di IM 3 ho pure preso il computer che volevo portare a IM 1
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
42. Interrogato a sapere se il 30 luglio 2016, quando era entrato nellappartamento di __________, avesse con sé una borsa Nike di colore nero, limputato ha risposto negativamente, affermando che:
" () no, avevo solo il computer ed una valigia con le rotelle. La borsa del computer era di un colore grigio scuro, mentre la valigia era nera. Non avevo nessuna borsa NIKE.
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Senonché, dopo avere preso atto delle dichiarazioni di __________, secondo cui era entrato nellappartamento con una borsa nera di forma cilindrica, presumibilmente di marca Nike, limputato ha modificato queste sue dichiarazioni, affermando che non aveva con sé una valigia:
" () la borsa non era dalla NIKE ma era quella del computer. Confermo che la borsa del computer lho presa dallauto di IM 3 e che me laveva detto lui. La borsa non è quindi quella che descrive __________, io non ho portato nessuna borsa di forma cilindrica e tanto meno della NIKE. Effettivamente, non avevo con me nessuna valigia.
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
43. IM 2 ha pure negato di essersi chiuso a chiave allinterno della camera da letto di IM 1, affermando di avere unicamente accostato la porta (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Nel verbale del 20 settembre 2016 dopo avere avuto modo di prendere atto delle dichiarazioni di IM 1 e IM 3 limputato ha modificato nuovamente la sua versione dei fatti, aggiungendo questa volta che era entrato nellappartamento della coimputata con i vestiti di ricambio e non menzionando più in alcun modo la questione del PC che avrebbe dovuto venderle:
" () sabato 30.07.2016 a casa della IM 1 () volevo star lì a dormire. Però non mi sono fermato sia per il comportamento del figlio e perché avevo paura della presenza della cocaina.
() sono salito con la con i miei vestiti di ricambio.
() confermo che mi sono chiuso in camera, non a chiave, accostando la porta perché intendevo mettere a posto i miei vestiti.
(VI PP 20.09.2016, p. 7, AI 183).
Interrogato al proposito, IM 2 ha dapprima affermato che la coimputata non laveva mai sollecitato di portare via la cocaina (VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183), per poi modificare le sue dichiarazioni una volta preso atto delle affermazioni di lei:
" () è vero che IM 1 mi disse di portar via la cocaina da casa sua ma io le rispondevo che dovevo aspettare che la persona mi chiamava.
(VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183).
44. Se inizialmente aveva affermato che IM 3 gli aveva detto di prendere la borsa del computer dalla macchina, in questo suo verbale limputato ha ritrattato le sue precedenti affermazioni, indicando di avere preso dalla macchina la borsa con i suoi vestiti:
" Non è vero che IM 3 mi ha detto di andare in auto a prendere la valigia. Io in auto ho preso la mia borsa dei vestiti. Sono andato in casa con la borsa, non della Nike. In casa però non mi sono cambiato e non ho fatto la doccia. In casa non ho neppure lasciato i vestiti. Non mi sono chiuso a chiave in camera.
() avevo accostato la porta per mettere a posto i vestiti ma poi ho cambiato idea.
() chiesi la chiave dellauto a IM 3 e gliela ridiedi solo quando sono sceso dallappartamento.
(VI PP 20.09.2016, p. 10, AI 183).
In sede dinterrogatorio dibattimentale IM 2 ha in fine modificato per lennesima volta la sua versione dei fatti, affermando di avere portato nellappartamento la borsa con i suoi vestiti, siccome inizialmente voleva restare lì a dormire, ma avrebbe poi cambiato idea perché non stava bene ed era depresso (VI DIB 26.11.2017, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha fermamente contestato di essere entrato in casa di IM 1, quella sera, per portare della cocaina (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
D) Le dichiarazioni di __________
47. __________, interrogata l8 settembre 2016 in merito ai suoi consumi di cocaina, ha riferito di averne acquistati 5/10 grammi da IM 3 nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016:
" () io precedentemente, fino al mese di febbraio 2016, ottenevo la cocaina per il mio consumo da cittadini domenicani che abitavano a __________. ()
Successivamente larresto di questi di __________ mi sono trovata senza più fornitori. Ho chiesto un po in giro, ho chiesto anche al __________ e lui mi ha fornito un numero telefonico precisandomi che era lutenza telefonica di un domenicano che era tornato nel __________. Ho capito che si trattava del IM 3.
() il numero me lo ha dato perché io gli dissi che cercavo cocaina ed era quindi chiaro per me che da questa persona cera la possibilità di ottenerne.
Non so se __________ avesse comperato cocaina da questo domenicano, però ricordo che mi precisò che era a posto.
Questo accadeva verso marzo aprile 2016.
Io ho chiamato il numero fornitomi dal mio amico facendo richiesta di 1 grammo di cocaina. ()
Mi ha () fissato un appuntamento nel piazzale di __________. ()
Al momento dellincontro lui subito si è ricordato di me e mi ha consegnato la cocaina contenuta in una plastica trasparente. Ho pagato CHF 80.
Non abbiamo fatto nessuna discussione, ci siamo solo detti ciao ci vediamo. ()
Lho così richiamato altre volte. Un paio di volte lui è tornato a __________, è venuto anche a casa mia sempre a __________ a farmi la consegna, altre volte invece ci si vedeva in giro a __________.
() solitamente le consegne di cocaina me le faceva da solo ma è pure capitato che lho incontrato e lui era con unaltra persona, sempre domenicano.
() IM 3 è venuto a casa mia 2 volte con questo suo amico. In una di queste circostanze mi ha dato cocaina. Non so se il suo amico si è accorto di questa consegna.
() lultima volta che ho acquistato la cocaina da _______ è stato verso metà luglio. ()
Complessivamente nel periodo marzo - aprile metà/ luglio 2016 dal ________ ho acquistato un minimo di 5 grammi ad un massimo di 10 grammi di cocaina, sempre pagata Fr 80 al grammo, sono certa di non aver preso quantitativi superiori a 10 grammi in totale.
(VI PG 08.09.2016, p. 3 e 4, AI 139).
__________ ha riconosciuto in fotografia IM 2 (allegato C al VI PG __________ 08.09.2016, AI 139) come il ragazzo domenicano che accompagnava IM 3 e che è venuto con lui a casa mia (VI PG 08.09.2016, p. 5, AI 139).
48. Sentita nuovamente il 10 ottobre 2016, __________ ha riferito che qualche giorno prima aveva incontrato per strada la compagna di IM 3, la quale le avrebbe detto che questultimo era in prigione per colpa sua e che lei era stata lunica a dire di avere acquistato da lui (VI PG 10.10.2016, p. 1 e 2, AI 242), aggiungendo che queste dichiarazioni della donna avevano fatto nascere in lei dei sensi di colpa e che:
" È brutto sapere che una persona è in arresto per causa mia, io a IM 3 voglio bene, ma la cocaina me lha venduta e non posso mentire su queste cose.
(VI PG 10.10.2016, p. 2, AI 242)
49. In occasione del confronto con limputato tenutosi lo stesso giorno, la donna ha confermato integralmente le dichiarazioni rilasciate nel verbale dell8 settembre 2016 (VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, AI 241), affermando che:
" Sono molto dispiaciuta per IM 3 perché con me è sempre stato gentile e bravo però è anche vero che la cocaina me lha venduta.
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 8, AI 241).
E) Le dichiarazioni di IM 3
50. Limputato IM 3, dopo avere in un primo momento affermato di non sapere nulla della cocaina rinvenuta presso lappartamento di IM 1 (VI PG 31.07.2016, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1; VI PP01.08.2016, AI 10), nel verbale di Polizia del 7 settembre 2016 ha riferito che in unoccasione il coimputato IM 2 gli aveva mostrato la cocaina rinvenuta il giorno dellarresto nellappartamento della donna e che in questa occasione aveva toccato sia il sacchetto contenente la sostanza che alcuni ovuli:
" Voglio dire la verità, in pratica voglio precisare che la cocaina che è stata trovata in casa di IM 1 non credo fosse sua in quanto me lha mostrata IM 2. ()
Circa 2 o 3 settimane prima del nostro arresto, io unitamente al IM 2, eravamo venuti a __________, mi sembra fosse un sabato ed io avevo il diritto di visita per il mio figlio __________. IM 2 aveva già una relazione con la IM 1 ed aveva approfittato di un mio passaggio. Dopo aver trascorso, io IM 2 e __________, del tempo al bowling, e dopo aver riportato il bambino da sua madre, con IM 2 siamo andati a casa della IM 1 a cena. ()
Ad un certo punto IM 2 mi invitò a seguirlo in bagno dove mi mostrò un sacchetto di plastica contenente la cocaina.
() non so dove lui ha prelevato questo sacchetto. Non mi risulta che avesse con sé il sacchetto quando siamo partiti da __________, per la precisione quando abbiamo fatto la tratta __________ __________, lui non aveva nulla con sé.
() la cena si è svolta in sala, dove io sono sempre rimasto fin tanto che IM 2 non mi chiamò in bagno.
() ho visto degli ovuli, erano tanti ma non so quantificarli. Ad occhio potrei dire che erano almeno 300 400 grammi, lo posso dire in quanto IM 2 mi passò il sacchetto ed io lho soppesato.
IM 2 mi chiamò in bagno mi disse guarda cosa ho qua. Io subito gli risposi di non parlarmi di queste cose in quanto io avevo problemi, inteso che avevo avuto dei precedenti in materia stupefacenti e non potevo ne volevo farmi coinvolgere nuovamente in storie di droga.
() il sacchetto trasparente era chiuso con un nodo ed io lho aperto per guardare il contenuto anche se ho capito cosa poteva esserci. Ho pure toccato gli ovuli in quanto lui ha estratto una manciata di ovuli ed io li ho toccati mentre lui li aveva in mano, precisandogli che io non volevo sapere nulla di questa storia.
(VI PG 07.09.2016, p. 3-5, AI 138).
51. Neppure IM 3 è stato in grado di spiegare per quale motivo il coimputato gli avesse mostrato la cocaina:
" () non so spiegare per quale motivo IM 2 mi mostrò questa cocaina. Assolutamente non mi ha chiesto nulla in merito, ad esempio di aiutarlo, comunque io non gli ho proprio nemmeno dato la chance di farlo.
(VI PG 07.09.2016, p. 4, AI 138).
52. Riguardo alla proprietà della sostanza stupefacente, IM 2 gli avrebbe detto che non era sua, né della coimputata, senza però precisare di chi fosse (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138).
53. Tornando sulla questione in un verbale successivo, limputato ha ribadito, in merito alloccasione in cui aveva visto e toccato la cocaina:
" () il IM 2 circa tre settimane prima del nostro fermo, mi ha mostrato della cocaina che era nascosta nellappartamento della IM 1 a __________. Mi ricordo anche che lui mi ha passato il sacchetto dove cera questa cocaina. IM 2 prese una manciata di ovuli con la sua mano ed io gliene presi alcuni per guardare. Subito però gli dissi che non volevo saperne niente di questa cosa. Quando ho preso in mano questo sacchetto con la cocaina non ho pensato al suo peso. In seguito, quando la Polizia mi ha chiesto quanta sostanza potesse essere, io ho valutato in circa 300/400 grammi di cocaina.
(VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207).
54. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha in fine ribadito:
" IM 2 mi ha passato il sacchetto, io lho preso in mano e lui poi ha tirato fuori una manciata di ovuli. Io ho preso questi ovuli dalla sua mano e poi li ho rimessi nel sacchetto, dicendogli che non volevo saperne niente.
(VI DIB 26.01.2017, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
55. Invitato a spiegare il motivo per cui avendo dichiarato che non voleva avervi niente a che fare piuttosto che andarsene dal locale avrebbe comunque toccato gli ovuli, limputato ha risposto:
" () lho fatto per restituirgli il sacchetto intero perché non volevo avere niente a che fare. È stata una cosa distinto, una cosa veloce.
() in quel momento non mi è venuto di ritrarmi per allontanarmi dalla cocaina siccome non volevo avervi nulla a che fare, ma non ho pensato e ho toccato sia il sacchetto che gli ovuli.
(VI DIB 26.01.2017, p. 16 e 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
56. Limputato ha affermato che, terminata la cena durante la quale gli era stata mostrata la cocaina, aveva visto che IM 2 non aveva nulla con sé, oltre al cellulare, e aveva quindi supposto che la cocaina fosse rimasta nellappartamento della coimputata, nel quale, ha tenuto a precisare, dal momento in cui aveva visto la cocaina, non sarebbe più entrato (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207; VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354; VI PP 25.11.2016, p. 8, AI 354).
IM 3 ha pure aggiunto che, vedendo la cocaina, aveva pensato a proposito di IM 2 che aveva bisogno di soldi e che avesse avviato un traffico di cocaina per questo motivo (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138), affermazione che ha poi lo stesso imputato ha tuttavia ritrattato in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 17 e 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
57. Limputato ha comunque riconosciuto che, pur sapendo della presenza della cocaina, ha poi ancora accompagnato IM 2 presso tale appartamento in almeno 2 occasioni: una prima volta sabato 30 luglio 2016 e poi ancora il giorno successivo, 31 luglio 2016, quando è stato arrestato unitamente ai coimputati.
Al proposito ha tenuto a precisare:
" Io sono un amico di IM 2 e quindi non posso non venire in Svizzera con lui solo perché mi ha fatto vedere della droga. Io venivo con lui in Svizzera, nei bar, per divertirmi un po.
(VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
58. Con specifico riferimento alla trasferta del 31 luglio 2016 nel verbale darresto ha raccontato:
" Oggi sono partito da __________ a bordo del mio veicolo VW Jetta di colore blu scuro targato __________ alle ore 17.00 circa in compagnia dei miei amici IM 4, IM 2 e la fidanzata di IM 2, signora IM 1. Ci siamo diretti senza fermarci in Ticino e più precisamente per recarci a __________ così daccompagnare IM 2 e IM 1 presso lappartamento di lei.
Una volta scesi IM 2 e IM 1 sono saliti in appartamento mentre io e IM 4 ci siamo diretti verso il bar __________ in quanto cerano in atto i festeggiamenti per la festa del papà dominicana. ()
Dal momento che dovevamo tornare a prendere IM 2 non siamo entrati nellesercizio pubblico; la nostra intenzione era comunque quella di tornarci tutti quanti insieme senza IM 1.
Ci siamo quindi nuovamente diretti verso il domicilio di IM 1 per cercare IM 2. Arrivati allaltezza dellabitazione in questione, fronte al bar __________, siamo stati fermati da due persone con la pistola.
(VI PG 31.07.2016, p. 3 e 4, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1).
Nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 limputato ha ribadito:
" () ieri sono venuto in Svizzera per festeggiare la festa del papà dominicana. ()
Siamo arrivati direttamente da __________ e io mi sono fermato li, sotto lappartamento di __________ della IM 1. Io e il IM 4 siamo poi andati a fare un giro con lauto fino al Bar __________, dove cera la festa e poi siamo ritornati, sempre con lauto, vicino allappartamento della IM 1. Ci siamo fermati al Bar __________ che si trova proprio li davanti. Non abbiamo nemmeno fatto a tempo a scendere dallauto che due uomini ci stavano seguendo a corsa e poi ci hanno fatto fermare, arrestandoci. Abbiamo poi capito che si trattava di due agenti di Polizia.
(VI PP 01.08.2016, p. 3 e 4, AI 10).
59. In relazione a quanto avvenuto il 30 luglio 2016, IM 3, dopo avere inizialmente asserito, nel verbale darresto, che in quelloccasione non si sarebbero recati presso il domicilio della coimputata a __________ (VI PG 31.07.2016, p. 8, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1), nel verbale della persona arrestata svoltosi il 1. agosto 2016, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui quel giorno, a un certo punto, mentre si trovavano al Bar __________, avrebbe detto a IM 2 di andare in macchina a prendere la borsa e poi di salire in casa di IM 1, limputato ha dichiarato:
" () effettivamente ero al Bar __________ a giocare a biliardo con IM 4. Cera anche il IM 2 al Bar __________ ma si trovava fuori a bere qualche cosa.
() non è vero che io in questa circostanza ho detto al IM 2 di andare nella mia auto a prendere la valigia e portarla nellappartamento della IM 1. È però vero che io ho dato le chiavi della mia auto al IM 2 e poi non so cosa lui ha fatto. Io infatti sono rimasto con il IM 4 al Bar __________ a parlare un po.
Vorrei aggiungere che, in seguito, il figlio della IM 1 è venuto da me e dal IM 4 a dirci che lui non conosceva questo uomo che era salito in casa di sua madre. Preciso che questa cosa il figlio della IM 1 lha detta solo a me perché il IM 4 non lo conosce.
In seguito il IM 2 è sceso dallappartamento e si è arrabbiato un po con la IM 1 dicendole che sarebbe stato meglio se lei avesse detto al figlio che lui sarebbe stato li nellappartamento.
() io ho chiamato la IM 1 al telefono mentre lei era in Italia perché il __________ (figlio della IM 1) mi aveva detto di chiamare sua madre per farsi spiegare se era vero che il IM 2 poteva rimanere a dormire nellappartamento. Questo poiché la IM 1 non aveva detto niente a suo figlio __________ Io quindi ho passato il mio telefono Samsung al __________ e lui e sua madre hanno parlato. Io non so però se la IM 1 aveva detto che anchio potevo rimanere a dormire. (VI PP 01.08.2016, p. 5 e 6, AI 10).
60. Tornando sulla questione in un verbale successivo, anche IM 3 ha aggiunto che il coimputato voleva salire nellappartamento di IM 1 per cambiarsi i vestiti, ciò che poi però non avrebbe fatto:
" Sabato 30 lui era intenzionato a rimanere da lei a dormire visto che il giorno seguente cera una festa dominicana. ()
Quella sera il figlio di IM 1 non lo voleva lasciare salire in casa e ci furono delle telefonate con IM 1 stessa. Alla fine IM 2 nellappartamento ci salì, penso per potersi cambiare dabito, ma poi scese dallappartamento con gli stessi abiti e mi disse che non si fermava più perché il figlio di IM 1 era scocciato.
() IM 2 prima di salire nellappartamento mi chiese la chiave della macchina. Penso che ha recuperato la sua valigia che aveva portato con sé da __________.
() si trattava di una borsa di colore scuro, grigio o quasi nero, non molto grande, sono sicuro che non era una valigia con le rotelle. Penso contenesse i suoi vestiti per pernottare da IM 1.
() io avevo accompagnato IM 2 a casa della IM 1 dove avrebbe dovuto cambiarsi dabito ed accordarsi con il figlio per la notte. Poi saremmo usciti per passare la serata assieme. A fine serata, il progetto era che lui avrebbe pernottato a casa di IM 1. Alla fine è comunque rientrato in Italia con me.
() fu IM 2 a dirmi che doveva andare a parlare con il ragazzo per dirgli che sarebbe tornato a dormire a casa di IM 1. Il fatto che lui doveva cambiarsi lho supposto io quando mi ha chiesto la chiave della macchina.
Quando siamo tornati a __________ ho poi visto che IM 2 aveva riportato la sua borsa nella mia macchina.
() la borsa non era della Nike in quanto io non ho visto alcun marchio di questa ditta. Non corrisponde al vero che fui io a dire a IM 2 di prendere la borsa dalla macchina, fu lui che mi disse di dargli le chiavi per prendere la borsa.
(VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
61. Limputato ha negato di avere detto al coimputato di vendere un computer a IM 1 per suo conto (VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
Se inizialmente aveva affermato che IM 2 non gli aveva detto che voleva cambiarsi i vestiti, ma questa era stata una sua supposizione, dal momento che aveva recuperato la valigia in macchina, in occasione dellinterrogatorio del 29 settembre 2016 limputato ha affermato che lui mi aveva detto che doveva dormire li e che doveva cambiarsi i vestiti. () IM 2 mi aveva chiesto le chiavi dellauto perché doveva prendere la valigia dei vestiti (VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
62. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale IM 3 ha continuato a contestare le dichiarazioni di __________, secondo cui avrebbe detto al coimputato di prendere una borsa dallautomobile, così come pure quelle iniziali di IM 2, secondo cui gli avrebbe detto di portare nellappartamento un PC che voleva vendere a IM 1, affermando che il 30 luglio 2016 IM 2 doveva andare lì per cambiarsi o per rimanere lì, senza essere però in grado di ricordare bene quale delle due, e gli avrebbe quindi chiesto la chiave dellauto, al che lui avrebbe pensato che gli servisse la chiave per prendere la valigia (VI DIB 26.01.2017, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
63. IM 3 ha sempre affermato di non sapere come fosse arrivata la cocaina nellappartamento della coimputata e di non avere avuto alcun ruolo in questa faccenda (VI PP 01.08.2016, p. 5, AI 10; VI PG 07.09.2016, p. 8 e 11, AI 138).
64. Quanto alle dichiarazioni di __________, secondo cui le avrebbe alienato, nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, 5/10 grammi di cocaina, limputato le ha fermamente contestate, asserendo di non avere mai venduto cocaina alla donna (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241; VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 354).
A questo proposito va detto che IM 3 ha inizialmente affermato che __________ non gli avrebbe mai chiesto della cocaina, indicando di avere avuto contatti telefonici con lei e di essersi recato a casa sua, siccome con lei aveva una relazione (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138), salvo poi affermare, nei verbali successivi, che la donna gli aveva sì chiesto se poteva procurarle della cocaina, ma lui non avrebbe dato seguito alla sua richiesta (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241: Ammetto che __________ mi ha fatto richiesta di cocaina in due o tre occasioni, mentre eravamo a casa sua. () io a __________, alla sua richiesta di cocaina, le ho risposto che non avevo cocaina. Quindi lei mi invitò comunque a procurargliene, inteso ad andare a cercare qualcuno che potesse soddisfare la sua richiesta. Io le ho comunque risposto che non facevo più quelle cose.), continuando ad affermare che gli incontri con lei erano dovuti alla loro relazione sentimentale (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241).
65. A confronto con __________, limputato ha aggiunto di essersi recato a casa della donna in alcune occasioni, unitamente al coimputato IM 2, anche allo scopo di fumare insieme marijuana:
" () confermo di essermi recato in un paio di occasioni a casa di __________ ma era per andare a bere qualcosa con lei e per fumare canapa.
() due volte ci sono andato con il IM 2 e la nostra visita alla __________ era proprio per fumare canapa che sapevo che lei possedeva in quanto me lo aveva detto in occasione della prima mia visita a casa sua.
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 3, AI 241).
66. Invitato a spiegare per quale motivo la donna dovrebbe dichiarare il falso, IM 3 ha ipotizzato:
" Non so dirlo, posso solo dire che io avevo una piccola relazione con lei e penso che lei labbia presa molto seriamente, mi mandava dei messaggi chiedendomi se potevo andare a casa sua, si trattava di messaggi damore, che la Polizia ha letto. Quindi probabilmente era gelosa o arrabbiata con me.
(VI DIB 26.01.2017, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
67. Limputato IM 2, interrogato al proposito, ha dichiarato di avere accompagnato IM 3 in 2 occasioni presso il domicilio di __________, siccome i due avevano una relazione damore, e che in quelle occasioni avrebbero fumato e bevuto, ma non avrebbe visto della cocaina (VI DIB 26.01.2017, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
F) Riscontri oggettivi
68. Quanto ai riscontri oggettivi, va detto innanzitutto che sul sacchetto di plastica contenente gli ovuli di cocaina sequestrati presso il domicilio di IM 1 è stata rinvenuta una traccia di contatto compatibile con il profilo DNA di IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto dinchiesta, AI 345).
Confrontato con tale riscontro in occasione dellinterrogatorio finale, limputato si è così espresso al proposito:
" Può darsi che io abbia toccato la cocaina, ma io non ho niente a che vedere con questa cosa.
(VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354).
69. Dalla perizia danalisi del 17 novembre 2016 risulta inoltre che sul sacchetto contenente gli ovuli di cocaina sequestrati sono state pure rinvenute tracce biologiche compatibili con il DNA di __________, cittadino __________ con precedenti penali per traffico di cocaina, che era stato incarcerato presso il penitenziario cantonale nello stesso periodo in cui vi era detenuto anche IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto dinchiesta, AI 345), circostanza che limputato non ha saputo spiegare (VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
70. Oltre a ciò, emerge dalle carte processuali che il 29 aprile 2016, in occasione di un controllo esperito dalla Polizia comunale, IM 3, a __________, è stato trovato in possesso di denaro contante (CHF 1'240.00 e EUR 100.00), di una bilancia e di diversi sacchettini per alimenti, e questo dopo avere fatto salire a bordo del suo autoveicolo __________, noto consumatore di cocaina, il quale lo aveva salutato dicendo ci vediamo martedì per i soldi (AI 219), ritenuto che questultimo ha affermato che nel corso del mese di marzo/aprile 2016 limputato gli aveva confermato che, a volte, disponeva ancora di cocaina e pertanto gli aveva fornito il suo recapito telefonico qualora ne avesse voluta e che in quelloccasione loperazione non era andata in porto unicamente perché lui non disponeva di denaro (VI PG 22.09.2016, AI 189).
71. In merito a tale aspetto, IM 3 nel verbale del 29 settembre 2016 si è così espresso:
" Si è vero che alcuni mesi fa sono stato controllato e che mi hanno trovato questa bilancia, che però era in un sacchetto insieme a del cibo. Preciso che si trattava di una bilancia per pesare gli alimenti. I sacchettini che avevo erano dei sacchettini arrotolati che servono per congelare il cibo.
(VI PP 29.09.2016, p. 9, AI 207).
In occasione del verbale dibattimentale limputato ha affermato:
" Loro hanno menzionato solamente i sacchetti e la bilancia, a in realtà erano in un sacco con anche riso e banane, era una bilancia di casa. I soldi erano perché io dovevo stare qua siccome in quel periodo operavano mio figlio e inoltre servivano per comprare i vestiti.
(VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
72. Agli atti risulta poi una conversazione telefonica tra IM 2 e la sua ex moglie, nella quale lui le dice che ora vive in Italia e che con IM 3 tutti i giorni viene in Svizzera con un automobile privata, facendo 40 minuti di trasferta, specificando che vivono in Italia, ma lavorano in Svizzera (allegato al rapporto dinchiesta, AI 345).
Al proposito IM 2 ha spiegato:
" Io alla mia ex moglie ho detto queste cose, ma non era così. Io dicevo queste cose così, tanto per dire. Io con il IM 3 in Svizzera venivo solo ogni tanto, nel fine settimana per bere qualcosa.
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
IM 3, dal canto suo, ha affermato:
" Sicuramente lui avrà detto questo alla sua ex moglie ma avrà mentito. La ex moglie del IM 2 è una donna più anziana di lui e che lo manteneva. Magari le avrà detto questa bugie cosÌ, tanto per dirle che faceva qualcosa.
(VI PP 29.09.2016, p. 6, AI 207).
73. Nellincarto figura inoltre una conversazione del 15 luglio 2016 intercorsa tra IM 2 con tale __________, che limputato ha dichiarato essere un cittadino dominicano di nome __________, nella quale IM 2 dice ad __________ di essere venuto apposta in Italia per fare qualcosa di illegale e indica IM 3 come la persona con cui fa cose illegali (allegato B al VI PG IM 2 20.09.2016, AI 183).
IM 2 si è così espresso al proposito:
" () __________ non conosce IM 3. ()
Non sono venuto in Italia per fare cose illegali.
(VI PG IM 2 20.09.2016, p. 11, AI 183).
74. Agli atti figurano inoltre:
- una conversazione del 12 giugno 2016 in cui tale __________ dice a IM 3: Tu lo sai che domani vado su a __________ a prendere quello che sai tu (allegato doc. 7 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione intercorsa il 16 giugno 2016 tra IM 2 e IM 3, in cui questultimo dice: Dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non labbiano fermata. Aspetto anche la valigia (allegato doc. 3 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione fra tale __________ e IM 2 del 1. luglio 2016, in cui si parla di fotocamere e questultimo dice: ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? () socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. È già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. () cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. () Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. () dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera (allegato doc. 8 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione dell8 luglio 2016 tra IM 2 e tale __________, in cui questultimo dice: Vediamo questa settimana. Quando la IM 3 si alza vediamo se riesco a uscire così parliamo di qualche cosa. () Sto pensando per la settimana prossima. Dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare (allegato doc. 9 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una comunicazione WhatsApp intercorsa il 18 luglio 2016 tra tale __________ e IM 2, in cui questultimo dice Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena (allegato doc. 5 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione del 24 luglio 2016 tra IM 2, IM 3 e tale __________, in cui il primo tranquillizza il secondo in merito a un viaggio, dicendogli fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora e IM 2 gli dice Qua invece almeno si guadagna qualche cosa per vivere. Io ho visto come è lambiente e __________ gli risponde grazie e ringrazia IM 3 per tutto (allegato doc. 10 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263).
75. Invitati a prendere posizione su tali elementi agli atti, IM 3 e IM 2 hanno asserito che non si trattava in nessun caso di conversazioni legate alla cocaina, senza tuttavia essere in grado di spiegare in maniera plausibile a cosa si riferissero (VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263; VI PP IM 2 27.10.2016, AI 288; VI DIB 26.01.2017, p. 13, 14, 19 e 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
76. In fine, dallanalisi dei tabulati retroattivi di unutenza in uso a IM 3 (__________) sono emersi numerosi contatti sia in entrata che in uscita con lutenza in uso a __________. Nello specifico sono risultati, nel periodo 4 aprile 2016 31 luglio 2016, complessivi 357 contatti (191 in entrata e 166 in uscita) con lutenza 078 719 34 46 in uso alla donna (VI PG __________ 08.09.2016, p. 4, AI 139).
IM 3 si è così espresso al proposito:
" È vero che io ho avuto questi contatti telefonici con la __________ ma solo per la nostra relazione sentimentale.
(VI PP 29.09.2016, p. 8, AI 207).
77. Giova osservare che gli inquirenti non hanno potuto esaminare la memoria del cellulare di IM 3 siccome limputato, a suo dire, non ricordava il codice di sblocco.
2) In diritto
78. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra laltro possiede, detiene e deposita stupefacenti.
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di possedere, detenere e depositare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
79. Soggettivamente, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o
indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
80. Per quanto attiene allaggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di banda deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita.
81. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
82. Per quanto attiene allaggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel caso del furto, lautore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).
La cifra daffari è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il guadagno è lutile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).
Per stabilire se la cifra daffari o il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra daffari rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese dacquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra daffari è in ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).
Il tentativo di realizzare laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).
83. Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende linfrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso lalto e non può essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che giustifica lapplicazione di unaltra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi esaminare se esiste un altro motivo per unaltra aggravante, essendo la questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa).
3) Convincimento della Corte
84. Nella fattispecie va premesso che la ricostruzione dei fatti non è evidentemente stata agevole, viste le diverse versioni fornite dai coimputati, le loro reticenze e levidente connivenza che li lega.
Pacifico, per esempio, che IM 1 ha tentato in ogni modo di proteggere gli altri e soprattutto IM 3 e ciò in ragione degli evidenti vincoli di parentela, posto come limputato è il compagno della di lei nipote. Basterà al proposito evidenziare che in prima battuta la donna si era addirittura assunta da sola la responsabilità dellintera vicenda, giungendo a dichiarare di aver personalmente importato la cocaina dalla __________.
Ancora in sede dibattimentale, ritrattando le sue numerose dichiarazioni secondo cui la cocaina le sarebbe stata consegnata la sera in cui IM 3 si era autoinvitato a cena da lei, IM 1 non ha esitato a peggiorare la propria posizione processuale pur di tentare di distanziare ulteriormente il coimputato dalla questione della cocaina rinvenuta nel suo appartamento, affermando per la prima volta che la sostanza le era stata consegnata quando lui neppure era presente.
85. Analogamente, IM 2, persona con importanti debiti nei confronti di IM 3, aveva pure motivi per non coinvolgere il coimputato nella vicenda, giungendo ad assumersene la responsabilità.
86. Per quanto attiene a IM 4, giunto a __________ solo pochi giorni prima dellarresto, si tratta verosimilmente della persona che disponeva di meno informazioni utili a ricostruire lesatto svolgimento dei fatti. Posto il coinvolgimento di IM 4 da egli stesso ammesso in relazione allavvio di un traffico di cocaina e che, sulla base dei messaggi agli atti, emerge che la persona di contatto in Ticino era proprio IM 3, pure le di lui dichiarazioni appaiono comunque strumentali a non peggiorare (se non altro) la propria posizione processuale, giungendo, per esempio, ad affermare di aver conosciuto il coimputato a __________ quando, in realtà, si conoscevano sin da piccoli (cfr. AI 209).
Si ricorderà ad ogni buon conto che IM 4 ha dichiarato (salvo poi ritrattare) che: mi sembra di ricordare che io ho toccato questa cocaina mentre si trovava nellautomobile del IM 3. Io però ero molto ubriaco e quindi non posso essere sicuro di questo. Mi sembra però di ricordare che questa cocaina lho toccata quando eravamo già a __________, ma non mi ricordo i dettagli. () secondo me lho toccata dopo che ci siamo fermati presso lappartamento della IM 1 (di cui ad AI 209, p. 7).
87. Quanto allimputato, egli è stato giustamente descritto come sfuggevole dalla pubblica accusa: IM 3, di fatto, ha fornito dichiarazioni contraddittorie, tentando di defilarsi dallintera vicenda.
88. Fatte queste premesse, la Corte, dopo aver attentamente soppesato gli elementi emergenti dalle tavole processuali, ha accertato al di là di ogni possibile dubbio, le responsabilità di IM 3.
In particolare, risulta incontestato che IM 3 si è sostanzialmente autoinvitato a cena presso IM 1, alla presenza di IM 2, cosa che come indicato da IM 1 non era mai successa prima.
Proprio quella sera, ovvero alcune settimane prima dellarresto (circa 2 in AI 178; circa 3 in AI 204), come costantemente dichiarato da IM 1 in corso dinchiesta (salvo poi ritrattare in sede dibattimentale), la cocaina è stata portata nellappartamento.
Si dirà, in punto alla citata ritrattazione, che ancora durante linterrogatorio da parte del Presidente, la padrona di casa ha confermato le precedenti affermazioni secondo cui IM 2 è giunto presso lappartamento con una borsa nera e le ha poi chiesto di seguirla in bagno dove le ha mostrato il sacchetto di plastica chiedendole di custodirlo (cfr. VI DIB p. 7). Solo alla domanda successiva, per la prima volta nel corso del procedimento, IM 1 ha affermato che ciò sarebbe accaduto non durante la cena, bensì circa 12 giorni prima di questa cena (cfr. VI DIB p. 7).
Giova al proposito rilevare che tale ritrattazione non appare credibile. Di fatto, limputata non ha mai menzionato, oltre alla cena, altre circostanze in cui nellappartamento si sarebbero trovati simultaneamente IM 2 e IM 3. Lepisodio non poteva quindi per lei essere frainteso. Peraltro, nei verbali resi durante la procedura preliminare, appare chiaro che nel momento in cui è stata mostrata la cocaina, IM 3 era presente in casa, circostanza descritta con dovizia di particolari. Se davvero IM 1 si fosse confusa, ciò le sarebbe apparso chiaro già durante i primi verbali e non certo durante linterrogatorio dibattimentale. In realtà, tale cambiamento di versione appare essere unicamente finalizzato ad aderire a quanto affermato dai coimputati e, in particolare, a voler proteggere IM 3 distanziandolo ancor maggiormente dallo stupefacente, giungendo così ad affermare che egli neppure era in casa quando la cocaina le è stata consegnata.
La consegna dello stupefacente la sera della cena appare del resto logica, nella misura in cui, entrati in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina e risiedendo tutti i coimputati in Italia, gli stessi necessitavano di un luogo sicuro in cui lasciare la sostanza così da evitare di doverla trasportare ripetutamente attraverso il valico doganale. In tale contesto, lappartamento di IM 1 rappresentava la soluzione ideale. Di lì la necessità di poter guadagnare laccesso allappartamento con il pretesto della cena.
Considerato che, a dire degli imputati, tra IM 1 e IM 2 vi era una relazione sentimentale, mal si comprende perché sarebbe dovuto essere IM 3 a chiedere a IM 1 di essere ospitato a cena e non, piuttosto, il di lei fidanzato. Anche al proposito non ci si può esimere dal rilevare che sarebbe stato lo stesso IM 3 a presentare IM 1 a IM 2 e che lesistenza o meno di detta relazione è quanto meno nebulosa. Si ricorderà al proposito che il figlio della donna ne era alloscuro e che lo stesso IM 2 ha dichiarato di aver conosciuto IM 1 circa 2 mesi prima dellarresto puntualizzando che: in questo due mesi non lho frequentata molto, ci si vedeva ogni tanto, eravamo amici, ma io non ero innamorato di lei. (AI 88 p. 6)
89. Risulta poi del tutto privo di logica il fatto che IM 2, anche a prescindere dal momento in cui la cocaina è giunta nellappartamento, labbia mostrata, senza particolari ragioni, a IM 3.
Non ci si dilungherà sulle ragioni alla base del cambiamento di versione fatto da IM 2 e da IM 3, in fine convergenti su tale circostanza: i numerosi provvedimenti disciplinari assunti dalle strutture carcerarie attestano chiaramente la possibile collusione. Significativa al proposito è la tempistica dei verbali con cui le versioni si sono allineate (dapprima IM 3 il 7 settembre 2016 e meno di due settimane dopo, ovvero il 20 settembre 2016, IM 2).
Risulta essere inoltre del tutto illogico che una persona che dice di volersi distanziare dalla cocaina, confrontata a qualcuno che senza plausibile motivo gliene mostra un sacchetto, non solo soppesi il sacchetto, ma prenda anche qualche ovulo in mano. Ciò è altrettanto inverosimile se si considera che IM 3, visti anche i suoi trascorsi, non aveva certo bisogno di toccare gli ovuli per rendersi conto che si trattava di stupefacente.
È in fine altrettanto inverosimile che egli non si sia arrabbiato nei confronti di qualcuno che rischiava di mettere in difficoltà la zia della sua compagna, oltre che sé stesso. Non solo IM 3 non si è arrabbiato, ma ha continuato ad accompagnare IM 2 presso labitazione, dove sapeva che vi era la cocaina, ciò che, già di per sé, lo renderebbe quanto meno complice del coimputato.
In realtà, lepisodio riferito dai due imputati appare del tutto strumentale al tentare di spiegare il motivo per cui sarebbero state trovate tracce biologiche riconducibili a IM 3 sugli ovuli e/o sui relativi involucri. Egli, perfettamente consapevole delle verifiche che gli inquirenti avrebbero posto in essere, ha quindi tentato di giocare danticipo, menzionando limprobabile (e altrimenti immotivata) palpazione del sacchetto e degli ovuli. Sennonché, unicamente sul sacchetto sono state trovate tracce a lui riconducibili, dimostrando ulteriormente la scarsa credibilità del suo racconto.
Giova peraltro ribadire come IM 1, malgrado le dimensioni modeste dellappartamento, non ha notato i due coimputati assentarsi insieme per recarsi in bagno.
90. In realtà, emerge dagli atti che IM 3 aveva un evidente interesse in quanto si trovava nellappartamento. Di fatto, egli è tornato nelle adiacenze dello stesso, accompagnando IM 2 sia il 30 che il 31 luglio 2016.
Come già indicato, in tali circostanze, anche volendo ritenere la di lui versione, egli sapeva che IM 2 deteneva quello che lui aveva stimato essere circa 300/400 grammi di cocaina.
Non si comprende peraltro perché IM 2 avrebbe dovuto recarsi se non proprio in ragione della cocaina presente presso labitazione di IM 1. In particolare, non vi era alcun motivo per cui il primo avrebbe dovuto fare la trasferta a __________ per incontrare la compagna, considerato che i due si vedevano in Italia dove entrambi vivevano.
Significativo, in punto allinteresse di IM 3 risulta essere il fatto che è stato lui a dire a IM 2 di portare la valigia/borsa in casa. Tale circostanza, seppur smentita da IM 3, è stata confermata dal figlio dellimputata __________ e, in sede dinchiesta, da IM 2. Si dirà che questultimo ha poi ritrattato tale affermazione, sostenendo anche durante linterrogatorio dibattimentale che ciò non sarebbe avvenuto (cfr. VI DIB p. 12). Ancora una volta, il tentativo di proteggere IM 3 appare evidente.
Anche in merito al motivo per cui IM 2 avrebbe dovuto recarsi nella camera da letto (dove si trovava la cocaina), le spiegazioni fornite dai protagonisti sono del tutto incoerenti e prive di logica. Una su tutte laffermazione resa in sede dibattimentale da IM 2 secondo cui: Quel giorno sarei dovuto rimanere nel suo appartamento, ma poi non sono rimasto perché non stavo bene, ero depresso (VI DIB p. 12).
Confrontati al fatto che __________ non intendeva lasciar entrare in casa IM 2, è ancora stato IM 3 a parlare telefonicamente con la donna finché intercedesse presso il figlio in modo che autorizzasse lamico ad entrare. Al proposito si osserva che non si comprende perché ad interloquire con IM 1 è stato IM 3 e non direttamente IM 2, asseritamente fidanzato della donna.
91. Il fatto che malgrado la precedente condanna IM 3 non si fosse distanziato dal mondo degli stupefacenti emerge peraltro dalla testimonianza di __________, la quale ha dichiarato di avere acquistato da lui cocaina.
Al proposito si impone di rilevare che la Corte non ha creduto alle dichiarazioni di IM 3 e di IM 2, le quali appaiono tra loro discordanti.
Le dichiarazioni della teste sono risultate del tutto credibili e disinteressate (già solo in ragione del fatto che hanno implicato lapertura di un procedimento per contravvenzione alla LStup) e sono pure state mantenute a confronto con limputato, malgrado lavvicinamento da parte della compagna di IM 3, ovvero __________.
Peraltro, pure __________ ha riferito di non aver potuto concludere lacquisto di stupefacenti da IM 3 unicamente perché non disponeva di sufficiente denaro.
92. Anche i molteplici messaggi agli atti testimoniano il pieno coinvolgimento di IM 3 nellambito degli stupefacenti. Tra questi si citeranno i seguenti:
— Conversazione IM 2 e IM 3 del 16 giugno 2016: IM 3: () dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non labbiano fermata. Aspetto anche la valigia. Al proposito, si osserva che la spiegazione fornita dallimputato in sede dibattimentale non appare credibile, ritenuto che se la ragazza fosse stata fermata per un normale controllo non si giustificherebbero particolari timori.
— Conversazione tra __________ e IM 2 il 1 luglio 2016: IM 2: ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? () socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. E già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. () cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. () Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. () dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera. Al proposito si dirà che la Corte non ha creduto che le fotocamere fossero effettivamente apparecchi da presa. Dalla semplice lettura dei relativi messaggi emerge infatti che tali conversazioni non potevano che riferirsi a sostanza stupefacente, sostanza che allinizio del mese di luglio 2016 scarseggiava, tanto da essere per usare le parole degli imputati a secco.
— Conversazione tra IM 2 e __________ del 7 luglio 2016: __________: () dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare; IM 2: siamo asciutti asciutti, siamo fermi e non abbiamo niente. Capisci?.
— Conversazione tra IM 2 e __________ il 18 luglio 2016: sto aspettando che IM 3 mi richiami; dimmi, dai, cosa cè? Dimmi; fratello sono qui a casa. Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena.
— Conversazione tra IM 2 e __________ del 24 luglio 2016: IM 2: fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora, alla quale limputato non ha saputo dare spiegazioni.
— Conversazione tra IM 4 e __________ del 30 luglio 2016: Siamo a 55 minuti dalla Svizzera della parte lavorano loro. IM 3 transita da una via dove non cè nessuno. Si attraversa ed in 1 ora si sbriga tutto. Dopo uno conosce gente qua e là e si lasciano porzioni. La gente che è lì coi soldi (che pagano subito) gli diamo incomprensibile mentre che quelli che vogliono a credito gli diamo quella mischiata. Per vendere al dettaglio non ci sono controlli. Bisogna avere tempo. Ho detto a IM 3 che io vado là. Devo aspettare che mio figlio se ne vada e IM 3 mi ha detto di venire che cè un appartamento e se voglio ne prendiamo un altro e lo paghiamo in 2. IM 3 vuole che io mi fermi qui con un lavoro, tranquillo senza problemi. Che uno in 15/20 giorni lo può ritirare senza fretta tranquillamente ed andare i meno tempo. Che a me non piace parlare al telefono. Non voglio che mi chiamino al cellulare perché sai cosa sto facendo. Non voglio essere disturbato. La zona dove abito mi è piaciuta un casino perché è super tranquilla. La zona è in Italia vicino alla Svizzera, 25 minuti. Si passa da un posto morto che si attraversa senza problema. Loro sono dj, sono tranquilli e conoscono i posti e quando uno gira con queste persone si può sistemare lì. Si prende mezzo e lo si può vendere originale e laltro mezzo lo si può vendere mischiata. Qua si fanno come niente tanti soldi. Che uno può prendere una cameretta dove riuniamo 10 e poi gli portiamo 10 così si guadagna 20'000 pesos in 15 giorni. È una cosa molto buona, alla quale IM 3 non ha saputo dare spiegazione.
Più in generale, dalla lettura dei messaggi scambiati tra i vari coimputati, emerge a caratteri cubitali il pieno coinvolgimento di IM 3 in affari concernenti gli stupefacenti e non certo con un ruolo marginale, bensì sia a titolo personale, sia quale contatto per attività legate al narcotraffico presenti e in divenire.
Giova al proposito ricordare le dichiarazioni di IM 4 di cui ad AI 209, p. 6 (poi ritrattate), secondo cui tra me e il IM 3 ci sono state tutte queste discussioni in relazione al traffico di cocaina tra lItalia e la Svizzera, ma contesto di essere stato io a trasportare questo mezzo chilo di cocaina che è stato trovato nellappartamento della IM 1 a __________.
93. Ulteriore elemento da considerare è poi il tenore di vita di IM 3, difficile da giustificare per una persona senza attività. Al proposito si osserva che egli inviava denaro a Santo Domingo per il mantenimento della figlia ed è pure stato trovato in possesso di una cospicua somma denaro, ovvero CHF 1'240.00, in occasione di un controllo di Polizia, circostanza in cui deteneva pure una bilancia e sacchetti di plastica.
94. Si dirà, poi che come già accennato sul sacchetto contenente la cocaina sono state trovate tracce biologiche compatibili con il DNA di IM 3, così come pure di __________. A proposito di questultima persona, non ci si può esimere dallevidenziare che si tratta di una persona che limputato aveva conosciuto in carcere.
95. In fine, in generale, va detto che la credibilità di IM 3 risulta essere gravemente minata dalle numerose incongruenze presenti nelle sue dichiarazioni, così come pure dal fatto di aver affermato di non ricordare il codice di sblocco del proprio cellulare.
96. In tale contesto, tutti gli elementi convergono nellindicare la piena responsabilità di IM 3 per quanto attiene al possesso, alla detenzione e al deposito di cocaina finalizzata alla vendita.
Unicamente, la Corte non ha del tutto condiviso la dettagliata descrizione figurante nellatto daccusa in merito alle modalità con cui la cocaina sarebbe giunta nellappartamento di IM 1 (ovvero importata dallItalia da parte di IM 3 a bordo della sua autovettura) considerandola una semplice ipotesi.
Su questo punto la Corte concorda con le argomentazioni della difesa di IM 3, nel senso che la sostanza potrebbe essere stata acquistata da terzi già in territorio svizzero, ciò che darebbe una spiegazione congruente al rinvenimento di tracce biologiche del nigeriano __________.
Si dirà inoltre che, stanti le dichiarazioni di IM 4 ed i messaggi rinvenuti sul di lui cellulare, sarebbe stato ipotizzabile prospettare i preparativi ex art. 19 cpv. 1 lett. g LStup, ipotesi che la Corte non ha esaminato non essendo contemplata nellatto daccusa.
97. In diritto, laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup, risulta pacificamente realizzata nella fattispecie avendo limputato posseduto, detenuto e depositato un quantitativo di oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza media del 21.2%.
Per contro, la Corte non ha ritenuto sussistere sufficienti elementi agli atti che permettano di concludere allesistenza di una banda, non essendo chiari i ruoli e le responsabilità dei coimputati, così come pure, ad esempio, la suddivisione dei ricavi.
Neppure è stata ritenuta laggravante del mestiere, atteso che non vi sono agli atti informazioni al riguardo.
VII) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 5 dellatto daccusa)
98. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo marzo/aprile 2016 metà luglio 2016, a __________ e __________, in più occasioni, senza essere autorizzato, alienato a __________ 5-10 grammi di cocaina al prezzo di CHF 80.00 al grammo (punto 5 dellatto daccusa).
Come sopra riferito, le dichiarazioni della teste sono state ritenute del tutto credibili. In particolare, malgrado le pressioni subìte, __________ ha confermato pure a confronto di aver acquistato sostanza stupefacente da IM 3.
Pacifico che con il suo agire limputato si è reso colpevole del reato di cui allart. 19 cpv. 1 lett. c LStup, il quale punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, tra laltro aliena stupefacenti, da cui la conferma del punto 5 dellatto daccusa.
IX) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 6 dellatto daccusa)
99. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente un quantitativo non meglio precisato di marijuana, ma almeno 2/3 spinelli (punto 6 dellatto daccusa).
Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dellimputato, confermate ancora in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale). Neppure contestata è la qualifica giuridica, che appare corretta.
La Corte ha quindi confermato il punto 6 dellatto daccusa.
X) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali) (punto 7 dellatto daccusa)
100. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa in fine a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali), per avere, in almeno 3 occasioni, il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino domenicano sedicente IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di ogni e qualsiasi documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno, essendo munito unicamente di una falsa carta didentità italiana (punto 7 dellatto daccusa).
101. In occasione dellinterrogatorio finale del 25 novembre 2016, invitato a spiegare per quale motivo IM 2 fosse in possesso di una carta didentità italiana falsa, IM 3 ha dichiarato di non conoscerne il motivo, affermando che il coimputato il quale, in Italia, aveva abitato per la maggior parte del tempo da lui era in possesso di questa carta didentità falsa già quando era arrivato per la prima volta a casa sua a __________ (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354: Quando lui è arrivato da me la prima volta aveva già questa carta didentità italiana falsa).
Informato dal PP della formale estensione dellistruzione al reato di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dellart. 116 LStr, limputato ha asserito di non avere saputo che tale documento fosse falso, siccome sullo stesso cera il suo nome (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354).
Tornando sulla questione in occasione dellinterrogatorio dibattimentale, IM 3 ha dapprima asserito che il coimputato gli aveva spiegato che la carta didentità era falsa solo dopo un controllo di Polizia (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), salvo poi affermare, alla domanda a sapere a quando risalisse questo controllo di Polizia:
" In realtà dopo il controllo di Polizia lui non mi ha detto che la carta didentità era falsa, ma solo che glielaveva fatta un amico e io ho quindi pensato che fosse una cosa legale.
(VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha poi aggiunto di avere pensato che fosse una carta didentità corretta perché era stata la Polizia stessa ad affermarlo (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
102. Lart. 116 cpv. 1 lett. a LStr, in vigore dal 1. gennaio 2008, punisce con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o allestero, facilita o aiuta a preparare lentrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde allart. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o allestero, facilitava o aiutava a preparare lentrata o luscita illegale o un soggiorno illegale (cfr. STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare linfrazione di cui allart. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS e, dunque, anche quella di cui allart. 116 cpv. 1 lett. a LStr il comportamento dellautore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o lesecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile larresto dello straniero. Il comportamento dellautore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere dintervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
Linfrazione è realizzata, ad esempio, quando lautore alloggia uno straniero in situazione irregolare allinsaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).
Dal profilo soggettivo, linfrazione di cui allart. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone lintenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).
103. Nella fattispecie limputato, per sua stessa ammissione, sapeva che IM 2 disponeva di un documento falso. La successiva ritrattazione appare del resto unicamente strumentale a migliorare la sua posizione processuale. E del resto del tutto inverosimile che tra i due non vi fossero state discussioni in merito allo smarrimento dei documenti da parte di questultimo e che avesse ottenuto un documento da cittadini africani conosciuti per strada.
Trasportandolo in Svizzera, egli si è quindi reso responsabile del reato a lui ascritto. Si dirà unicamente che in virtù del principio accusatorio, la Corte ha ritenuto i 3 episodi indicati nellatto daccusa, sebbene gli imputati in aula abbiano riferito di un numero di entrate maggiori.
XI) Commisurazione della pena
104. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
105. Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
106. Giusta lart. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dellesecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). Lart. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata allesistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dellart. 42 cpv. 2 CP non è più supposta lassenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che linfrazione da giudicare non ha alcun rapporto con linfrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta allestero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
107. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
108. Giusta lart. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi chegli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nellambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dellarticolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui allarticolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è dattendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare unassistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dellalta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia allart. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione leffetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dellespiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dellart. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dellart. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che in analogia allart. 42 cpv. 2 CP anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dellart. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con lart. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece lart. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nellambito dellart. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dallentità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
109. Nel caso concreto la Corte ha considerato la colpa dellimputato oggettivamente di gravità media.
Determinante per qualificare la sua colpa è, innanzitutto, il quantitativo di eroina da lui trafficato, pari a oltre 460 grammi, con grado di purezza variante tra il 10.5% e il 31.9%.
Si tratta di un quantitativo relativamente importante corrispondente ad oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza intermedio del 21.2% ritenuto che per la cocaina il caso grave di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 18 grammi (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).
Va sottolineato che, nellambito di infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato, pur non essendo lunico elemento di rilievo, va comunque considerato nella determinazione della colpa dellautore. Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di uninfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).
110. La colpa di IM 3 è grave soprattutto dal profilo soggettivo.
Al tal proposito va differenziato perché così vuole la costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; STF 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) il caso dellautore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
IM 3 non è un tossicomane. Con ogni evidenza, lo sporadico consumo di marijuana non lo rende tale. Egli, in particolare, non si è dedicato al traffico di stupefacenti per garantirsi il suo personale consumo, ma lo ha fatto per puro spirito di lucro, per garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che, altrimenti, gli era precluso.
Limputato ha dimostrato una preoccupante propensione a delinquere, caratterizzata da contatti importanti con il mondo del narcotraffico. Egli intratteneva in particolare contatti con lOlanda, Paese dal quale è giunto IM 4 proprio in vista di avviare con laiuto di IM 3 un traffico di stupefacenti. Egli era chiaramente un punto di riferimento, non solo per IM 2, ma pure per __________, intenzionato ad avviare un traffico dallOlanda.
Limputato, come emerge dai messaggi, sapeva come muoversi sul territorio attraversando i valichi con minore sorveglianza e dando indicazioni su come mantenere un profilo basso.
IM 3 ha soprattutto agito pochi mesi dopo aver scontato la parte da espiare di una pena di una certa gravità a lui comminata per reati analoghi. Con ogni evidenza la precedente condanna e la spada di Damocle rappresentata dalla pena posta al beneficio della sospensione condizionale non è risultata sufficiente a trattenerlo dal reiterare. In realtà, egli è ritornato a trafficare stupefacenti poco dopo essere uscito dal carcere.
Non si può del resto non evidenziare che nellambito della vicenda che già lo aveva portato in carcere, era stato vittima di una coltellata alladdome (cfr. sentenza CARP 17.2015.146 del 31 maggio 2016), circostanza, questa, che neppure lo ha indotto ad allontanarsi dallambiente malavitoso.
Se del caso, gli atti attestano di una persona che si è fatta più scaltra, che è rimasta maggiormente nellombra rispetto al passato e che ha tentato di anticipare le mosse degli inquirenti (ammettendo, per esempio, di aver toccato sacchetto e ovuli), o ne ha ostacolato lagire (affermando di aver scordato il codice di sblocco del cellulare) e comunque guardandosi bene dallammettere alcunché.
IM 3 non ha poi esitato a trasportare una persona sprovvista di validi documenti qua e là dal confine.
111. A favore dellimputato la Corte non ha ravvisto alcun motivo di riduzione della pena. In particolare, egli non ha collaborato, non ha fornito alcuna ammissione né relativamente a sé stesso, né in merito al ruolo dei coimputati.
In tale contesto, richiamato anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 3 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
112. Quanto alla sospensione condizionale, la stessa non può evidentemente essere concessa, ritenuto che la prognosi è assolutamente negativa. Come già indicato, egli ha commesso un reato analogo poco tempo dopo essere uscito dal carcere dopo aver scontato la parte di pena non posta al beneficio della sospensione condizionale. Neppure le lesioni fisiche subìte in quel contesto lo hanno distolto dal mondo degli stupefacenti.
113. Trattandosi di recidiva specifica e ritenute le considerazioni testé esposte, si impone inoltre di revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi a lui comminata con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
114. Per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti IM 3 è stato in fine condannato al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
XII) Sequestri
115. La Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578) ex art. 69 CP, eccezion fatta per lHard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che sono stati dissequestrati in favore dellavente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
XIII) Retribuzione del difensore dufficio
116. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
117. La nota professionale dellavv. DUF 3, previa aggiunta del tempo necessario per il dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 6387.90, comprensivi di onorario, spese e IVA.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 252 CP;
19 cpv. 1 e 2, 19a cifra 1 LStup;
5 cpv. 1 lett. a) e b), 115 cpv. 1 lett. a, 116 cpv. 1 lett. a LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1, IM 2 e IM 3 sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, trasportato, posseduto, detenuto e depositato 461.31 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è altresì autore colpevole di:
2.1. ripetuta falsità in certificati
per avere,
il 16 e il 31 luglio 2016, a __________,
in 2 occasioni, al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso documento di legittimazione contraffatto da terzi, e meglio per essersi legittimato, il 16 luglio 2016 dinanzi alla Polizia comunale di __________, così come pure il 31 luglio 2016 dinanzi alla Polizia cantonale, mediante una falsa carta didentità italiana a suo nome, emessa a __________ (I) (nr. __________), documento risultato contraffatto, da lui asseritamente acquistato a __________ (I) da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
2.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata, partenza o soggiorno illegali)
per essere entrato,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, dallItalia alla Svizzera, a bordo dellautovettura VW Jetta guidata da IM 3, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto dingresso o permesso di soggiorno;
2.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________, __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 righe di cocaina e 2 spinelli di marijuana;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
3. IM 3 è altresì autore colpevole di:
3.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, a __________ e __________, senza essere autorizzato, in più occasioni, alienato a __________ 5 grammi di cocaina;
3.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 spinelli di marijuana;
3.3. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali)
per avere,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di un documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
4. IM 4 è autore colpevole di:
4.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
4.1.1. nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza essere autorizzato, trasportato, importato, posseduto, detenuto e depositato 18 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita,
nonché per avere,
4.1.2. nel corso del mese di luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (__________ e altre località), agendo in correità con __________, fatto preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra lOlanda, lItalia e la Svizzera, e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare cocaina;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
5. IM 4 è prosciolto dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 443.31 grammi di cocaina, posto che linfrazione è stata per lui ritenuta nella forma semplice e relativamente a soli 18 grammi di cocaina.
6. IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 4.03 grammi di cocaina, così come sono pure prosciolti dalle aggravanti dellavere agito in banda e per mestiere, posto che è stata ritenuta unicamente laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
7. Di conseguenza,
7.1. IM 1
è condannata
7.1.1. alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.1.2. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.2. IM 2
è condannato
7.2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.2.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.2.3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.3. IM 3
è condannato
7.3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.3.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.4. IM 4
è condannato
7.4.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.4.2. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
8. Listanza di indennizzo di IM 4 è respinta.
9. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
10. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578), eccezion fatta per lHard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che vengono dissequestrati in favore dellavente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
11. La tassa di giustizia di CHF 3000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/4 (un quarto) ciascuno.
11.1. In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 4'000.00.
12. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 22'978.20
spese CHF 1'935.00
IVA (8%) CHF 1'993.05
totale CHF 26'906.25
12.2. La nota professionale dellavv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 10'869.15
spese CHF 830.00
IVA (8%) CHF 935.95
totale CHF 12'635.10
12.3. La nota professionale dellavv. DUF 3 è approvata per:
onorario CHF 5'502.00
spese CHF 412.70
IVA (8%) CHF 473.20
totale CHF 6'387.90
12.4. La nota professionale dellavv. DUF 4 è approvata per:
onorario CHF 5'927.65
spese CHF 500.00
IVA (8%) CHF 514.20
totale CHF 6'941.85
12.5. I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori dufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. Lappello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione dappello va inoltrata alla Corte dappello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'021.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 485.35
fr. 23'706.35
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 IM 1, IM 2 e IM 3 sono coautori colpevoli di:
E. 1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, trasportato, posseduto, detenuto e depositato 461.31 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
E. 2 IM 2 è altresì autore colpevole di:
E. 2.1 ripetuta falsità in certificati
per avere,
il 16 e il 31 luglio 2016, a __________,
in 2 occasioni, al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso documento di legittimazione contraffatto da terzi, e meglio per essersi legittimato, il 16 luglio 2016 dinanzi alla Polizia comunale di __________, così come pure il 31 luglio 2016 dinanzi alla Polizia cantonale, mediante una falsa carta didentità italiana a suo nome, emessa a __________ (I) (nr. __________), documento risultato contraffatto, da lui asseritamente acquistato a __________ (I) da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
E. 2.2 ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata, partenza o soggiorno illegali)
per essere entrato,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, dallItalia alla Svizzera, a bordo dellautovettura VW Jetta guidata da IM 3, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto dingresso o permesso di soggiorno;
E. 2.3 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________, __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 righe di cocaina e 2 spinelli di marijuana;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
E. 3 IM 3 è altresì autore colpevole di:
E. 3.1 ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, a __________ e __________, senza essere autorizzato, in più occasioni, alienato a __________ 5 grammi di cocaina;
E. 3.2 ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 spinelli di marijuana;
E. 3.3 ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali)
per avere,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di un documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
E. 4 IM 4 è autore colpevole di:
E. 4.1 ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
E. 4.1.1 nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza essere autorizzato, trasportato, importato, posseduto, detenuto e depositato 18 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita,
nonché per avere,
E. 4.1.2 nel corso del mese di luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (__________ e altre località), agendo in correità con __________, fatto preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra lOlanda, lItalia e la Svizzera, e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare cocaina;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
E. 5 IM 4 è prosciolto dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 443.31 grammi di cocaina, posto che linfrazione è stata per lui ritenuta nella forma semplice e relativamente a soli 18 grammi di cocaina.
E. 6 IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 4.03 grammi di cocaina, così come sono pure prosciolti dalle aggravanti dellavere agito in banda e per mestiere, posto che è stata ritenuta unicamente laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
E. 7 Di conseguenza,
E. 7.1 IM 1
è condannata
E. 7.1.1 alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
E. 7.1.2 Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
E. 7.2 IM 2
è condannato
E. 7.2.1 alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
E. 7.2.2 al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
E. 7.2.3 Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
E. 7.3 IM 3
è condannato
E. 7.3.1 alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
E. 7.3.2 al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
E. 7.4 IM 4
è condannato
E. 7.4.1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
E. 7.4.2 Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
E. 8 Listanza di indennizzo di IM 4 è respinta.
E. 9 È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
E. 10 È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578), eccezion fatta per lHard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che vengono dissequestrati in favore dellavente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
E. 11 La tassa di giustizia di CHF 3000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/4 (un quarto) ciascuno.
E. 11.1 In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 4'000.00.
E. 12 Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
E. 12.1 La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 22'978.20
spese CHF 1'935.00
IVA (8%) CHF 1'993.05
totale CHF 26'906.25
E. 12.2 La nota professionale dellavv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 10'869.15
spese CHF 830.00
IVA (8%) CHF 935.95
totale CHF 12'635.10
E. 12.3 La nota professionale dellavv. DUF 3 è approvata per:
onorario CHF 5'502.00
spese CHF 412.70
IVA (8%) CHF 473.20
totale CHF 6'387.90
E. 12.4 La nota professionale dellavv. DUF 4 è approvata per:
onorario CHF 5'927.65
spese CHF 500.00
IVA (8%) CHF 514.20
totale CHF 6'941.85
E. 12.5 I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori dufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
E. 13 Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. Lappello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione dappello va inoltrata alla Corte dappello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'021.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 485.35
fr. 23'706.35
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 72.2016.214
Lugano,
27 gennaio 2017/lc
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1, detta __________
rappresentata dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 6 dicembre 2016 (129 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 7 dicembre 2016;
IM 2, detto __________, Sedicente
rappresentato dallavv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 9 dicembre 2016 (132 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 10 dicembre 2016;
IM 3, detto __________
rappresentato dallavv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 7 dicembre 2016 (130 giorni),
in carcerazione di sicurezza dall8 dicembre 2016;
IM 4,
rappresentato dallavv. DUF 4
in carcerazione preventiva dal 31 luglio 2016 al 7 dicembre 2016 (130 giorni),
in carcerazione di sicurezza dall8 dicembre 2016;
imputati, a norma dellatto daccusa nr. 181/2016 del 29 novembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, congiuntamente
1. infrazione aggravata, sub. semplice alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ ed in altre località del Ticino,
nel corso del mese di luglio 2016 fino al 31.07.2016 (data arresto), agendo in correità fra loro, senza essere autorizzati,
importato, trasportato, posseduto, detenuto, depositato ed alienato un quantitativo non meglio precisato di cocaina, ma almeno 560 grammi lordi (465.34 grammi netti, con grado di purezza variabile fra il 10.5% e il 31.9%, cocaina contenuta in almeno 45 ovuli e sequestrata dalla Polizia il 31.07.2016), sostanza stupefacente destinata alla vendita, sapendo (o dovendo comunque presumere) che il loro agire poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, rispettivamente agendo come membri di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti, quindi trafficando per mestiere e realizzando una grossa cifra daffari o guadagno;
più in particolare, per avere:
1.1. IM 1
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016), agendo in correità con i coimputati IM 2, IM 3 e IM 4,
preso in consegna dal sedicente IM 2 (accompagnato, in quelloccasione, dal coimputato IM 3), un quantitativo non meglio precisato di cocaina (almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti), al fine di custodirla nel proprio appartamento di __________ (Via __________) e quindi posseduto, detenuto e depositato tale cocaina nella sua camera (occultandola allinterno della spalliera del suo letto), dove è poi stata sequestrata dalla Polizia il 31.07.2016),
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, in un sacchetto di plastica contenente almeno 45 involucri (ovuli), sacchetto sul quale è stata rinvenuta una traccia biologica compatibile con il profilo DNA dellimputata IM 1, così come con quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 3 (sul sacchetto) e IM 4 (su due ovuli);
1.2. IM 2
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016, agendo in correità con i coimputati IM 1, IM 3 e IM 4,
trasportato e consegnato a IM 1 presso il suo appartamento di __________ (Via __________), un quantitativo non meglio precisato di cocaina (ma almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti) e quindi posseduto, detenuto e depositato tale cocaina presso il citato appartamento della donna, occultandola nella spalliera del suo letto;
cocaina che limputato IM 2 afferma di avere ricevuto, a __________, da un fantomatico cittadino domenicano, residente in Spagna, ma che in realtà è stata da lui trasportata e importata, dallItalia alla Svizzera, unitamente ai correi IM 3 e IM 4, verosimilmente in più occasioni (una volta, unitamente a IM 3, in occasione di una cena presso lappartamento della IM 1 avvenuta ca. 3 settimane prima dellarresto e unaltra volta, unitamente a IM 3 e a IM 4, il 30.07.2016, quando limputato IM 2 è salito nellappartamento della IM 1);
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica contenente almeno 45 involucri (ovuli), sui quali (sacchetto e ovuli) sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il suo profilo DNA, così come con quello dei coimputati IM 3 (sul sacchetto), IM 4 (su due ovuli) e IM 1 (sul sacchetto);
1.3. IM 3
nel corso del mese di luglio 2016 (periodo dal 10 al 31.07.2016), agendo in correità con i coimputati IM 2, IM 1 e IM 4
trasportato e importato, dallItalia alla Svizzera, a bordo della propria autovettura VW Jetta (targata __________), un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita (almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti), sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta, depositata e occultata nellappartamento di __________ (Via __________) occupato dalla IM 1, verosimilmente in diverse occasioni (una volta, unitamente a IM 2, in occasione di una cena presso lappartamento di IM 1 avvenuta ca. 3 settimane prima dellarresto e unaltra volta, unitamente a IM 2 e a IM 4, il 30.07.2016 (quando il coimputato IM 2 è salito nellappartamento della IM 1);
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica, contenente almeno 45 involucri (ovuli), sul quale sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il profilo DNA dellimputato IM 3, così come con quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 4 (su 2 ovuli) e IM 1 (sul sacchetto);
ritenuto che limputato IM 3 ha comunque accompagnando, con la propria automobile, in almeno 3 occasioni (il 16.07.2016, 30.07.2016 e il 31.07.2016) il sedicente IM 2, da __________ sino a __________, anche presso lappartamento di IM 1 (luogo in cui - come a lui noto - il sedicente IM 2 aveva occultato la cocaina, quindi ben sapendo che questultimo trafficava stupefacenti,
considerato che limputato IM 3 ha pure accompagnato, sempre con la propria autovettura VW Jetta, anche il coimputato IM 4, da __________ sino a __________, in almeno due occasioni (il 30.07.2016 unitamente a IM 2 e il 31.07.2016 unitamente a questultimo e IM 1), presso il menzionato appartamento di __________ (dove era stata occultata la cocaina), ben sapendo che il IM 4 era coinvolto in un traffico di stupefacenti,
e ciò in considerazione del fatto che IM 4, era giunto in data 29.07.2016 dallOlanda fino in Italia (__________), dove è stato ospite di IM 3, e poi si è recato fino a __________ (in data 30 e 31.07.2016), sempre accompagnato dal IM 3 (con la propria autovettura VW Jetta), anche nellottica di preparare un traffico internazionale di cocaina tra Olanda, Italia e Svizzera, in correità con altre persone, fra le quali tale __________ (identificato in __________, cittadino __________ residente ad __________),
ritenuto che in tale contesto (traffico di cocaina tra Olanda, Italia e Svizzera), limputato IM 3 ha pure fornito concrete informazioni logistiche e operative al IM 4, in particolare riguardo il costo degli appartamenti a __________ (base logistica), alle vie di transito fra Italia e la Svizzera-Cantone Ticino (zone di frontiera e dogane meno sorvegliate), alle distanze fra i due paesi e i tempi di percorrenza (orari migliori), alle modalità di spaccio e ai potenziali guadagni realizzabili;
1.4. IM 4
nel corso del mese di luglio 2016, specie nel periodo 29-31.07.2016,
agendo in correità con i coimputati IM 3, IM 2 e IM 1,
trasportato e importato dallItalia alla Svizzera, a bordo dellautovettura VW Jetta di IM 3, un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita (almeno almeno 560 grammi lordi, pari a 465.34 grammi netti); sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta, depositata e occultata nellappartamento di __________ (Via __________) occupato dalla IM 1,
in specie per avere, in data 30.07.2016, accompagnato da __________ a __________, il sedicente IM 2 e IM 3, rispettivamente, in data 31.07.2016, IM 2, IM 1 e IM 3 (sempre a bordo dellautovettura VW Jetta di questultimo), sino allappartamento di IM 1, dove è stata traportata, depositata e occultata la cocaina (almeno 45 ovuli), in seguito rinvenuta dalla Polizia il 31.07.2016,
sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata nel citato appartamento di __________, siccome rinvenuta in un sacchetto di plastica, contenente almeno 45 involucri (ovuli), sui quali sono state rinvenute tracce biologiche compatibili con il suo profilo DNA (su 2 ovuli), così come quello dei coimputati IM 2 (sul sacchetto e ovuli), IM 3 (sul sacchetto) e IM 1 (sul sacchetto);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 19 cpv. 2 lett. a, b, c LStup, in relazione con lart. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup;
B. IM 2 singolarmente
2. ripetuta falsità in certificati
per avere,
a __________, in data 16.07.2016 e il 31.07.2016,
al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, in almeno due occasioni, di un falso documento di legittimazione, contraffatto da terzi;
in specie, per essersi legittimato, dinnanzi alla Polizia comunale di __________, in data 16.07.2016, rispettivamente dinnanzi alla Polizia cantonale, il 31.07.2016, mediante una falsa carta di identità __________ a suo nome, emessa a __________ (nr. __________); documento risultato in parte contraffatto (documento di base originale, con inseriti abusivamente i suoi dati anagrafici, previa cancellazione del microchip), da lui asseritamente acquistato a __________, nellaprile 2016 (poco dopo essere giunto in Italia), da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 252 CPS;
3. ripetuta entrata e soggiorno illegali
per essere entrato,
nel corso dellestate 2016, dallItalia in Svizzera,
in almeno 3 occasioni (il 16.07.2016, il 30 e il 31.07.2016),
a bordo dellautovettura VW Jetta guidata dal coimputato IM 3, rispettivamente per avere raggiunto __________, __________ e altre località del Ticino, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto di ingresso o permesso di soggiorno, munito esclusivamente di una falsa carta di identità __________ (punto B.2. atto daccusa);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 115 cpv. 1 lett. a LStr., in relazione con lart. 5 cpv. 1 lett. a e lett. b LStr.
4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località del Ticino,
nel corso del mese di luglio 2016,
senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno due righe di cocaina e un quantitativo non meglio precisato di marijuana (almeno un paio di spinelli);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 19a cifra 1 LStup;
C. IM 3 singolarmente
5. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e a __________,
nel periodo marzo/aprile 2016-metà luglio 2016
senza essere autorizzato, alienato, in più occasioni, a __________, almeno 5-10 grammi di cocaina, al prezzo di CHF 80.00 al grammo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 19 cpv. 1 LStup;
6. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ ed in altre località del Ticino,
nel periodo primavera/estate 2016, consumato personalmente un quantitativo non meglio precisato di marijuana (almeno 2/3 spinelli);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 19a cifra 1 LStup;
7. incitazione allentrata e soggiorno illegali
per avere,
in almeno 3 occasioni (in data 16.07.2016, 30 e 31.07.2016),
facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ (sedicente) IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta, da __________ (I) fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di ogni e qualsiasi documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno, essendo munito di una falsa carta di identità __________ (punto B.2. e B.3. atto daccusa);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 116 cpv. 1 lett. a LStr;
D. IM 4, in correità con __________ detto __________,
8. infrazione aggravata, sub. semplice alla LF sugli stupefacenti
(atti preparatori)
per avere,
senza essere autorizzato, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (a __________ e altre località), nel corso del luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, agendo in correità con tale __________ (identificato in __________, cittadino __________, residente ad __________),
fatto dei preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra lOlanda, lItalia e la Svizzera (e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare stupefacenti), sapendo (o dovendo comunque presumere) che il suo agire poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
e meglio,
per essere giunto, in data 29.07.2016 dallOlanda in Italia (a __________), dove risiedeva il coimputato IM 3 (persona con precedenti penali in materia di traffico di stupefacenti), al fine di discutere e assumere le necessarie informazioni dettagliate, in vista di avviare tale traffico di cocaina, rispettivamente per aver eseguito i necessari accertamenti in loco, quali i sopralluoghi in Italia e Svizzera (zona __________ e __________), e aver chiesto informazioni a IM 3 (pregiudicato, che conosceva il modo di gestire il traffico in questa zona di confine), riguardo gli aspetti logistici (costo degli appartamenti a __________, dove insediare la base), alle vie di transito fra Italia e il Cantone Ticino (zone di frontiera e dogane meno sorvegliate, orari migliori, ecc..), alle distanze fra i due paesi e i tempi di percorrenza, alle modalità di spaccio in zona e ai potenziali guadagni realizzabili;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dallart. 19 cpv. 1 lett. g LStup (atti preparatori), in relazione agli art. 19 cpv. 2 lett. a, b e c, così come agli art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup,
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputata IM 1, assistita dal suo difensore dufficio, avv. DUF 1;
- limputato IM 2, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 2;
- limputato IM 3, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 3;
- limputato IM 4, assistito dal suo difensore dufficio, avv. DUF 4;
- in qualità di interprete per la lingua spagnola __________ e __________.
Espletato il pubblico dibattimento:
giovedì 26 gennaio 2017, dalle ore 09:41 alle ore 17:30;
venerdì 27 gennaio 2017, dalle ore 09:46 alle ore 17:51.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il Presidente propone le seguenti modifiche formali dellatto daccusa:
- i titoli dei punti A e B sono modificati nel senso che il nome dellimputato è IM 2;
- i titoli dei punti 4, 5, 6 e 7 sono modificati nel senso che le imputazioni di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti e incitazione allentrata e soggiorno illegali sono ripetute;
- al punto 1 viene aggiunta la variante dellaver acquistato la cocaina, così come la variante dellavere fatto preparativi ai sensi dellart. 19 cpv. 1 lett. g LStup.
Le parti si dichiarano daccordo e latto daccusa è modificato di conseguenza.
II. Prende la parola lavv. DUF 4 per osservare che dal rapporto di pesata e analisi dello stupefacente (allegato al rapporto dinchiesta, AI 345) la sostanza netta risulta essere 461.31 grammi di cocaina e non, come indicato nellatto daccusa, 465.34, atteso che vi sono 4.03 grammi di unaltra sostanza.
Il PP dichiara di non formalizzarsi su 4.03 grammi.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre le circostanze che hanno portato allarresto degli imputati, sottolineando che con linizio dellinchiesta è partito il festival delle bugie, con il solo e unico scopo di proteggere il capo, il regista di tutto il traffico di cocaina, persona scaltra, che fa fare il lavoro sporco agli altri, il quale peraltro rischia di più e naturalmente contesta tutto. Ovunque cè IM 3 cè anche della cocaina.
IM 1 e IM 2 hanno ammesso, alla loro maniera, anche perché le prove a loro carico erano schiaccianti. Essi però sono rei confessi a metà, perché si sono assunti le proprie responsabilità, ma nellottica di proteggere IM 3, hanno inventato storie assurde, IM 1 perché è la zia della sua compagna e IM 2 per un debito di riconoscenza, visto che è stato IM 3 a strapparlo dalla miseria e farlo venire in Italia a lavorare con lui. Addirittura IM 1, pur di scagionare IM 3, allinizio dellinchiesta, si assume la responsabilità dellintera vicenda. Anche IM 2 inizialmente contesta tutto, dicendo che ha fatto tutto IM 1. A un certo punto però IM 3 si rende conto che la versione dei fatti non regge e capisce che gli inquirenti stanno analizzando il DNA sulla cocaina, sulla quale sa che sarebbero state trovate le tracce di tutti, e allora cambia lui per primo la versione e la fa poi cambiare a tutti gli altri, affermando di avere visto, toccato e soppesato la cocaina. Magicamente in seguito anche le versioni di IM 1 e IM 2 si armonizzano con quelle di IM 3. Quella che raccontano IM 1 e IM 2 è una verità solo parziale per proteggere IM 3, ma è pacifico e assodato, a mente dellaccusa, che loro si sono resi colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Pacifica anche la realizzazione dei reati aggiuntivi previsti nellAA per IM 2.
Quanto alla posizione di IM 4, il PP osserva che anche lui inizialmente contesta tutto e nega pure levidenza, affermando addirittura di non conoscere i suoi coimputati e di non avere mai avuto nulla a che fare con la cocaina. Dallistruttoria emergono però prove schiaccianti, ovvero il DNA su 2 ovuli di cocaina e il materiale sullo Smartphone. Il suo DNA è stato trovato proprio sugli ovuli, e non si tratta quindi di un contatto involontario, ma significa che la persona ha manipolato gli ovuli, circostanza che limputato non ha saputo spiegare, ammettendo a un certo punto di averli forse toccati quando erano nellauto di IM 3, ciò che ha poi ritrattato, senza fornire versioni alternative. Il contenuto dello Smartphone si è rivelato essere una miniera probatoria, avendo fatto venire alla luce fotografie di cocaina e messaggi vocali scambiati con diverse persone, elementi che inchiodano lui, ma anche altre persone, in particolare IM 3, siccome riferiscono anche di lui. Il contenuto di questi messaggi vocali è molto chiaro e conferma che IM 4 era venuto in Svizzera per verificare la possibilità di mettere in atto un traffico di cocaina. Una buona parte della cocaina lha portata lui dallOlanda. Non a caso il 30 luglio 2016 __________ gli dice di studiare la zona e che quando porteranno un altro pacchetto dovranno cercare un posto tranquillo e installarsi lì, ciò che ci dice che un pacchetto è già stato portato. Dai messaggi si capisce inoltre che la persona di contatto per il traffico la Svizzera e lItalia è IM 3, ciò che IM 4 ha peraltro ammesso in corso dinchiesta per poi ritrattarlo in aula. È accertato che IM 4 deve rispondere di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa e come minimo ha commesso degli atti preparatori ai sensi dellart. 19 cpv. 1 lett. g LStup, atti preparatori per i quali è praticamente reo confesso. Egli ha discusso con IM 3 e si è informato sui costi degli appartamenti, sulla situazione logistica, sulle frontiere, sugli orari migliori, ecc. con IM 3, pregiudicato, e ha pure personalmente fatto dei sopralluoghi. Ai sensi dellart. 19 cpv. 3 LStup è data la competenza dei tribunali svizzeri, anche se si dovesse ritenere che la maggior parte degli atti sono stati commessi allestero.
Quanto a IM 3, dopo avere inizialmente negato tutto, capisce che la storia non può reggere e corregge il tiro. IM 3 non ha saputo spiegare perché IM 2 gli avrebbe mostrato la droga, lunica spiegazione è che bisognava trovare una scusa per il DNA che sarebbe stato ritrovato. A mente dellaccusa è stato proprio IM 3 a portare la cocaina presso lappartamento di IM 1 la cocaina. IM 1 ha dichiarato che al momento della consegna della cocaina era presenta anche IM 3, ma non solo, era stato proprio lui a chiedere se con il coimputato potevano andare da lei a cena. Del resto, IM 2 era arrivato da poco in Svizzera e non aveva conoscenze di alcun tipo ed è quindi evidente che era IM 3 a supportarlo, ciò che ha confermato anche __________, la quale non ha nessun motivo per dichiarare il falso nei suoi confronti, anzi aveva per lui anche una simpatia. __________ ha confermato le sue dichiarazioni anche a confronto con limputato e anche dopo essere stata colpevolizzata dalla di lui compagna. Vi è poi che era sempre __________ a chiamare IM 3, ciò che non avviene in una relazione sentimentale, in cui ci si chiama a vicenda, ma la donna era semplicemente in manco di cocaina. La cocaina che era in deposito da IM 1 è quindi messa in relazione anche con IM 3. Vi sono inoltre le comunicazioni con __________, in cui si parla palesemente di cocaina e non di fotocamere, messaggi in __________ dice a IM 2 di dire a IM 3 di contattarlo perché vuole parlare direttamente con lui. Così come vi sono poi le comunicazioni con __________. E in fine sulla cocaina è stato rinvenuto anche il DNA di __________, il quale si trovava in carcere con IM 3. Sulle sue spalle pesa poi il fatto che dopo avere visto la cocaina egli non si è distanziato da questo, anzi, ha continuato a portare IM 2 avanti e indietro dallappartamento di IM 1, ciò che come minimo è un atto di complicità. Il giorno dellarresto è IM 3 che dice a IM 2 di portare su la borsa. Alla luce di tutti questi elementi è accertato che IM 3 è colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Pacifica anche la realizzazione degli altri reati imputatigli nellatto daccusa.
Quanto alla commisurazione della pena, laccusa rileva che i fatti sono gravi, atteso che la quantità di stupefacente è rilevante e si tratta di stupefacente di buona qualità, lunico scopo è guadagnare denaro e concedersi un tenore di vita elevato senza lavorare, gli imputati hanno dato prova di mancanza completa scrupoli e ravvedimento, soprattutto IM 3, che ha dimostrato di non avere imparato nulla dalla precedente condanna. Per lui vi è anche laggravante della recidiva specifica. Non si può assolutamente parlare di collaborazione, gli imputati hanno cambiato spessissime volte versione, con un atteggiamento processuale vergognoso.
La colpa di IM 3, regista di tutto, che ha tirato le fila del traffico facendo fare il lavoro sporco ai coimputati, è preponderante. Subito sotto, a mente dellaccusa, troviamo IM 2, braccio destro di IM 3, che esegue gli ordini del capo, e IM 4, che tiene i contatti con lOlanda e ha trasportato una parte della droga. La posizione di IM 1 è la meno grave, anche se anche lei ha avuto un comportamento processuale a dir poco vergognoso.
Per IM 1 e IM 4 il PP ritiene che la pena possa venire sospesa condizionalmente, ma solo parzialmente, dovendo gli stessi espiare i 6 (sei) mesi previsti dalla legge. Per IM 2 invece vi è un problema, perché i documenti di legittimazione da lui indicati non ci sono in originale; a mente dellaccusa IM 2 ha nascosto il passaporto, avendo paura di venire espulso anche dallItalia, ma con queste premesse la prognosi non è positiva. Per IM 3 non vi è nessuno spazio per una sospensione e anzi il PP chiede anche la revoca della pena precedente.
Laccusa conclude chiedendo la condanna di IM 3 alla pena detentiva di 39 (trentanove) mesi, nonché alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, per un totale di 60 (sessanta) mesi, ovvero 5 (cinque) anni di detenzione.
Chiede inoltre la condanna di IM 2 e IM 4 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, per IM 4 parzialmente sospesa con almeno 6 (sei) mesi da espiare e per IM 2 almeno 12 (dodici) mesi da espiare, ed in fine la condanna di IM 1 a 24 (ventiquattro) mesi di pena detentiva, di cui almeno 6 (sei) da espiare. Per tutti e 3 postula periodo di prova di 2 (due) anni per la parte di pena sospesa;
- lavv. DUF 1, difensore dellimputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone laccento sul fatto che in occasione del suo primo verbale di Polizia la sua assistita ha subito affermato che il figlio aveva fatto bene a denunciarla in Polizia, siccome ella ha tenuto a educare bene i suoi figli, tenendoli lontani dal sottobosco criminale purtroppo presente nellambiente __________. Non si può, a mente della difesa, mettere IM 1 sullo stesso piano degli altri imputati e anche laccusa ha operato questa distinzione. Il suo ruolo si esaurisce nellerrore di accettare di custodire il sacchetto con la cocaina. Quanto alla relazione tra IM 2 e IM 1 osserva che questa ha portato la sua cliente a sentirsi di nuovo al centro di qualcosa, lui per lei non era uno qualsiasi, ma lo descrive come un rapporto intimo e tra loro vi era una certa confidenza. In questo clima si arriva alla cena in cui le è stato consegnato il sacchetto con la cocaina. IM 1 non sapeva quello che conteneva il sacchetto, lo ha sospettato, ma nessuno glielo aveva detto, e lo ha custodito unicamente perché, per usare le sue parole, aveva una simpatia per IM 2. Tutti i coimputati dicono che IM 1 non sapeva nulla e non doveva essere coinvolta. La sua consapevolezza configura unicamente un dolo eventuale. Va poi sottolineato che IM 1 non ha ricevuto, né avrebbe dovuto ricevere, del denaro per quello che ha fatto. Che lei non fosse della partita lo confermano gli stessi coimputati. Chiederle di custodire quel sacchetto doveva essere, in quel momento, una richiesta disperata, dovuta a unemergenza, anche perché in quella casa abitava anche il figlio di IM 1, che la rendeva inaccessibile. La difesa sottolinea che la sua assistita è sempre rimasta lontana da quel sacchetto, non solo non ha toccato la cocaina, ma non ha neppure saputo stimare il quantitativo di stupefacente. La difesa sottolinea che IM 1 ha subito detto a IM 2 di portare via il sacchetto. Tutte le analisi condotte in corso dinchiesta non hanno portato a nessun riscontro che chiami in causa IM 1. A lei si può quindi imputare un unico comportamento delittuoso ai sensi della LStup, ovvero la custodia del sacchetto con la cocaina, comportamento realizzato nella forma del dolo eventuale. Il reato, a mente della difesa, è dato nella forma non aggravata, siccome IM 1, pur sospettando che si trattasse di cocaina, non aveva consapevolezza né della quantità contenuta né della tipologia di droga. Non è peraltro escluso che al momento della consegna del sacchetto da IM 2 a IM 1, il sacchetto contenesse molta meno cocaina. A questo proposito la difesa ricorda le dichiarazioni di __________ riguardo a quanto avvenuto il 30 luglio 2016. Riduce inoltre la colpa di IM 1 il fatto che, nonostante avesse perso il permesso di domicilio in Svizzera, ella si è rimessa subito a lavorare come cameriera in Italia. Ella non ha accettato di custodire il sacchetto per soldi e non ha quindi personalmente perseguito nessun obiettivo illecito. Quanto al suo comportamento processuale, il difensore osserva che la sua assistita ha dato una prima versione falsa siccome aveva paura per i suoi figli. Lei non faceva parte di quel giro di persone di cui gli altri imputati fanno parte e non sapeva nulla di più di quello che ha detto. Non si possono non distinguere le omissioni e i cambi di versione da quelle che invece sono delle mancate assunzioni di responsabilità, lei la sua responsabilità se lè sempre assunta. I testimoni hanno tutti riferito che IM 1 è una brava persona e sono rimasti stupiti del suo coinvolgimento in questa questione. Ella ha compiuto un errore che ha pagato con 6 mesi di carcerazione di sicurezza. In questa inchiesta, tra tante ritrattazioni e mezze verità, cè anche una frase pronunciata da IM 1, e meglio io sono orgogliosa di quello che ha fatto mio figlio.
La difesa, in conclusione, chiede la condanna della sua assistita a 12 (dodici) mesi di detenzione, di cui 6 (sei) da espiare;
- lavv. DUF 4, difensore dellimputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che latto daccusa per IM 4 ha delle incongruenze evidenti. Innanzitutto gli viene imputato tutto il quantitativo di cocaina, per avere accompagnato gli imputati nelle loro spedizioni. La difesa ricorda però che IM 4 si è trovato in Svizzera non prima del 30 luglio 2016 e agli altri imputati vengono imputati viaggi precedenti. Di IM 4 ieri in aula non si è parlato fino a poco prima delle 16:00, proprio perché lui è quello che centra meno in questa faccenda, quello che ha scontato 6 mesi di carcerazione preventiva solo per avere partecipato alla festa di un bar. Non è possibile imputargli trasporti che sono avvenuti prima che egli fosse arrivato in Svizzera. La difesa sottolinea inoltre che sul trasporto dallOlanda di cocaina non vi è nessuna chiamata di correità. Abbiamo il DNA su alcuni ovuli, ma la Polizia scientifica ha osservato che non è possibile stabilire se si trattasse di contatto diretto o indiretto (AI 328).
La difesa di IM 3 censura linutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni incorse tra il suo assistito e tale __________, rilevando che in concreto nulla è dato sapere sugli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza per utilizzare le traduzioni effettuate. A tale proposito produce, quale doc. dib. 10, copia di una parte dellordinanza SK.2013.31 del 23 gennaio 2014 del Tribunale penale federale.
Rileva inoltre che anche a IM 4 sono imputate le aggravanti della banda e del mestiere, ipotesi insostenibile dal momento che egli è stato presente 2 giorni in Svizzera, e su cui non è stata spesa nemmeno una parola dalla pubblica accusa.
La difesa contesta inoltre che siamo in presenza di atti preparatori punibili, atteso che lart. 19 cpv. 1 lett. g LStup deve essere interpretato in maniera restrittiva, come da DTF 112 IV 47. Vi è poi il problema della competenza, siccome lart. 19 cpv. 3 LStup prevede anche la condizione secondo cui latto deve essere punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto. A questo proposito la difesa riferisce di avere discusso con un collega penalista italiano, il quale ha indicato che simili preparativi non sono punibili in Italia.
La difesa conclude chiedendo il proscioglimento di IM 4, subordinatamente di contenere la pena in modo da poterla porre al beneficio della sospensione condizionale;
- lavv. DUF 2, difensore dellimputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive il substrato socio-economico in cui versava IM 2 prima di arrivare in Italia e poi in Svizzera, sottolineando che la Repubblica Dominicana è uno dei paesi più poveri dellAmerica Latina, in cui vi è unenorme diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, ponendo laccento sullo stato di indigenza in cui versava il suo assistito. Osserva che oltre il 30% della popolazione riceve solo il 4% delle risorse del Paese. Queste sono le condizioni da cui proviene IM 2, il quale ha ammesso, a modo suo, le proprie responsabilità, senza mai negare di essere parte di questa brutta vicenda. La criminalità organizzata del narcotraffico ha un humus molto fiorente tra la povertà del suo Paese. Egli non partecipa a un piano criminoso, ma si limita a prendere in consegna da qualcuno un pacchetto sul lungolago di __________. È evidente che IM 2 cerca in tutti i modi di sdebitarsi nei confronti di chi lha sottratto alla condizione di povertà. Egli non fa mai il nome di quello che può essere identificato come il deus ex machina di questa faccenda. Secondo la difesa è importante sottolineare che il suo assistito non ha mai tentato di spacciare cocaina sul territorio della confederazione, non ha organizzato la logistica, né ha architettato in qualche modo il trasporto, non aveva conoscenze nel mondo degli stupefacenti e non ha avuto un ruolo determinante in questa faccenda, ma aveva semplicemente la necessità di procurarsi denaro, tutti elementi che mitigano la sua colpa. Egli ha inizialmente mentito perché impaurito. Lunica sua colpa è quella di non identificare compiutamente i suoi mandanti. IM 2 ha unistruzione minima o del tutto assente e proviene da una situazione di miseria. Va poi tenuto conto del fatto che egli non è un delinquente abituale, non è un soggetto dedito al traffico degli stupefacenti. La documentazione prodotta in data odierna dimostra che IM 2 è incensurato in patria. Chiede di tenere conto dello stato di necessità in cui versava il suo assistito. Non condivide le circostanze aggravanti indicate dallaccusa, in particolare lavere agito per trarre profitto e lucro dallattività criminale. IM 2 è incensurato e ha collaborato, ciò di cui deve essere tenuto conto quale circostanza attenuante. Quanto alla sospensione condizionale della pena, rileva che il documento di nascita prodotto in originale certifica la sua identità, ciò che permette la sospensione condizionale della pena;
- lavv. DUF 3, difensore dellimputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, di tenere conto del grado di purezza inferiore del 10.5%, ciò che porta a un quantitativo di 48 grammi di cocaina pura. Secondo la difesa, le prove non sono sufficienti per sostenere la tesi accusatoria. Rileva che, contrariamente a quanto indicato nellatto daccusa, IM 3 non è mai salito nellappartamento di IM 1, come dichiarato anche dal figlio della stessa. Quanto indicato nellatto daccusa costituisce unicamente unipotesi, non sufficiente per una condanna dellimputato. Ricorda i principi del procedimento indiziario, rilevando che si tratta di provare che IM 3 è coinvolto nei fatti precisi indicati nellatto daccusa e non si tratta di giudicarlo in genere, come persona. Elenca gli indizi indicati dallaccusa, e meglio i precedenti penali dellimputato, il fatto di avere accompagnato in auto una persona che sapeva coinvolta nel traffico di stupefacenti, il fatto di avere toccato la cocaina, il ritrovamento del DNA sul sacchetto contenente la cocaina, il ritrovamento del DNA di __________ sugli ovuli e i messaggi vocali dei correi, rilevando che nessuno di questi è un indizio sufficiente per concludere alla colpevolezza di IM 3. Il fatto di avere avuto dei precedenti penali non può essergli continuamente imputato. Sul fatto di avere accompagnato una persona che sapeva coinvolta in un traffico di stupefacenti, rileva che non si trattava di una persona qualsiasi, ma era un suo amico, che peraltro intratteneva una relazione con la zia della sua compagna. Oltre a ciò, dagli atti risulta che IM 3 ha accompagnato in auto IM 2 in 2 occasioni, il 3 e il 31, mentre la cocaina lavrebbe vista durante una cena avvenuta da un mese a 3 settimane prima dellarresto. Da quando ha visto la cocaina a quando lha trasportato in macchina è quindi passato più di 1 mese e non si vede perché avrebbe dovuto pensare che la cocaina era ancora nellappartamento, nel quale lui comunque non è salito. Il fatto che abbia toccato la cocaina non prova nulla, se non che ha commesso una leggerezza; si è trattato probabilmente di un momento di panico, siccome non voleva avere niente a che fare con la sostanza. Per quanto riguarda il DNA di __________, nemmeno laccusa spiega quale sarebbe il suo ruolo in questa vicenda. La cocaina, secondo laccusa, arriva dallItalia e dallOlanda e non vi è quindi nessun motivo per cui dovrebbe esserci il DNA di __________. Ciò è invece più compatibile con la versione di IM 2, secondo cui ha preso in consegna la cocaina a __________, città in cui bazzica lo stesso __________. La difesa, associandosi alle motivazioni del collega avv. DUF 4, contesta luso delle registrazioni dei messaggi vocali. Rileva inoltre che i messaggi sono confusi, incompleti e poco chiari.
Considerata, quindi, lassenza di indizi oggettivi, a mente della difesa è necessario analizzare le varie dichiarazioni rese. IM 3 si è sempre dichiarato estraneo alle imputazioni di cui al punto 1 dellatto daccusa. La difesa ricorda le circostanze del fermo del suo assistito, il quale è stato arrestato in auto vicino allappartamento di IM 1. La cocaina gli è stata mostrata da IM 2 e in questo momento IM 3 gli ha subito detto di metterla via e che non voleva avervi nulla a che fare. Le sue dichiarazioni sono sostanzialmente rimaste le medesime nel corso dellinchiesta. Quanto alle dichiarazioni dei coimputati, rileva che gli stessi non possono essere ritenuti credibili per alcune questioni e per altre no, ma una persona deve risultare perfettamente credibile oppure no, non vi sono vie di mezzo, soprattutto quando, come nel caso concreto, non vi sono altri elementi agli atti. Non vi è motivo per cui non bisognerebbe credere alla dichiarazione che hanno fatto tutti, ovvero che IM 3 non centra nulla con la cocaina rinvenuta nellappartamento. IM 2 ha sempre negato il coinvolgimento di IM 3, nel corso di tutta linchiesta come pure in aula, continuando ad affermare di essere lui lunico responsabile. Nemmeno IM 1 ha coinvolto IM 3, ma ha chiamato in correità il suo compagno, non una persona qualsiasi, quindi se IM 3 fosse stato coinvolto, non si sarebbe fatta problemi a dirlo, posto che ha coinvolto luomo con cui aveva una relazione. Per quanto concerne le informazioni che IM 3 avrebbe fornito a IM 4 per il traffico di stupefacenti, lo stesso non risulta lineare nelle sue dichiarazioni, di cui la difesa dà parziale lettura, sottolineando le varie contraddizioni. Alla fine da nessuna parte emerge che lui ha parlato del traffico che intendeva avviare con IM 3.
Appare quindi chiaro, a mente della difesa, che quanto descritto nellatto daccusa dagli atti del procedimento non emerge, non vi è nessun indizio che la cocaina provenga dallItalia o dallOlanda e sia stata importata da IM 3 e non vi è nessun indizio che la cocaina sia riconducibile a lui. Una condotta strana, poco chiara e la frequentazione con persone coinvolte in traffico di stupefacenti non sono elementi sufficienti per condannare una persona a una pena detentiva di 5 anni. Secondo la difesa quanto contenuto nellAA non è nientaltro che una mera ipotesi. Di certo cè il fatto che è stata rinvenuta della cocaina nellappartamento di una persona, che limputato non era presente in quella casa e ci è stato una volta sola. Non ci sono testimoni che dicono che IM 3 è coinvolto, nemmeno i reo confessi. Egli deve quindi essere prosciolto dallimputazione di cui al punto 1 dellatto daccusa.
Per quanto concerne il punto 5 dellatto daccusa, IM 3 nega ogni addebito. Laccusa si basa sulle dichiarazioni di __________ e si tratta della parola di uno contro quella di un altro. La difesa osserva che __________ dichiara di avere acquistato da IM 3 cocaina tra marzo e metà luglio e lultima volta proprio a metà luglio, aggiungendo di avergli scritto messaggi anche dopo questa data, ma lui non le avrebbe più risposto, ciò che è confermato dai tabulati retroattivi. Volendo ammettere il fatto che IM 3 abbia effettivamente venduto cocaina a __________, non si comprende perché non lavrebbe voluta rifornire quando aveva appena importato un ingente quantitativo di cocaina nellappartamento di IM 1, visto che lei gliela cercava.
La contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per contro, è ammessa.
Contestato è invece il punto 7 dellatto daccusa, in quanto IM 3 non sapeva che la carta didentità di era falsa, ciò di cui peraltro non si era accorta nemmeno la Polizia in occasione di un controllo.
La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito dai punti 1, 5 e 7 dellatto daccusa, subordinatamente che la Corte non proceda alla revoca della precedente condanna, ma che sia pronunciato solo un ammonimento, sufficiente quale deterrente futuro, essendo che le intenzioni di IM 3 sono quelle di lavorare in Italia con la compagna nellEP che è stato nel frattempo avviato con profitto.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che bisogna tenere conto del periodo di carcerazione sofferto, delletà dellimputato e delleffetto della pena sulla sua vita, ponendo laccento sul fatto che IM 3 egli ha più figli, di cui una di pochi anni. Chiede che la pena venga sensibilmente ridotta per rapporto a quanto richiesto dallaccusa e sospesa con la condizionale, essendo date le circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dellart. 42 cpv. 2 CP dallimportante prospettiva di lavorare a fianco della sua compagna e famiglia.
In via ancora subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte volesse accogliere sia la richiesta di revoca che di una condanna da espiare, la difesa chiede di tenere conto anche delleventuale revoca nella pena inflitta per i fatti oggi giudicati, atteso che limpatto complessivo sulla vita dellimputato sarà importante;
- il Procuratore pubblico, in replica, rileva, quanto alle contestazioni della difesa di IM 4 in merito alle trascrizioni delle comunicazioni, che non si tratta di trascrizioni telefoniche ex art. 269 CPP, ovvero intercettazioni in tempo reale, ma di messaggi WhatsApp trovati in un telefono sequestrato e quindi del contenuto di un cellulare, a cui non si riferisce la giurisprudenza citata dalla difesa. Inoltre, queste contestazioni andrebbero sollevate entro i termini prescritti dal codice di rito, posto che in caso contrario si va contro il principio della buona fede, che vale anche per la difesa. Per il resto, la competenza territoriale è pacifica e lart. 19 cpv. 4 LStup è chiaro.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premesse
1. La presente sentenza riguarda unicamente limputato IM 3, posto che essendo la pena pronunciata nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 4 non superiore a 24 mesi e non essendo stato formulato annuncio dappello, non si impone di motivare la decisione. Riferimento ai coimputati verrà pertanto fatto unicamente nella misura in cui si rivelasse necessario al fine di argomentare la posizione di IM 3.
2. In sede di arringa, la difesa di IM 4 ha censurato linutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni incorse tra il suo assistito e tale __________, rilevando che in concreto nulla è dato sapere sugli elementi ritenuti necessari dalla giurisprudenza per utilizzare le traduzioni effettuate. A tale proposito ha prodotto, quale doc. dib. 10, copia di una parte dellordinanza SK.2013.31 del 23 gennaio 2014 del Tribunale penale federale.
Il medesimo difensore ha peraltro sollevato lincompetenza territoriale della Corte per gli atti preparatori di cui al punto 8 dellatto daccusa, lart. 19 cpv. 3 LStup prevedendo anche la condizione secondo cui latto deve essere punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto. A tal proposito la difesa ha riferito di avere discusso con un collega penalista italiano, il quale avrebbe indicato che simili preparativi non sono punibili in Italia.
A tali censure, sempre in fase di discussione, ha peraltro aderito pure il difensore di IM 3, da cui la necessità della presente motivazione.
3. Questioni quali quelle sopra riportate rappresentano questioni pregiudiziali ex art. 339 CPP, norma che menziona espressamente i presupposti processuali, gli impedimenti a procedere e le prove raccolte.
Occorre pertanto in primo luogo evidenziare che in fase distruttoria dibattimentale, alla domanda a sapere se le parti dessero atto che non vi erano prove assunte irregolarmente e di cui si chiedeva la riassunzione, nessuno dei presenti ha eccepito alcunché.
In tale contesto, già dal profilo procedurale, linvocazione in sede di arringa di censure come quelle in oggetto, appare tardiva.
Ma neppure nel merito le citate argomentazioni appaiono fondate.
4. Per quel che riguarda la competenza, trattandosi di atti preparatori ai sensi dellart. 19 cpv. 1 lett. g LStup che avrebbero sortito effetti in Svizzera, che come si dirà in seguito parte della cocaina è giunta in Ticino e che limputato si trovava sul nostro territorio, la competenza ai sensi dellart. 19 cpv. 3 LStup è ad ogni evidenza data.
5. Relativamente alle trascrizioni delle conversazioni, la Corte rileva che le trascrizioni contestate sono allegate a verbali a cui ha partecipato linterprete per la lingua spagnola, debitamente ammonito circa i doveri del suo ufficio.
Contrariamente alla sentenza del TPF citata dalla difesa, il caso concreto non concerne unintercettazione telefonica o ambientale, bensì files audio in lingua spagnola rinvenuti sul cellulare dellimputato. Dal profilo pratico, la lettura degli atti permette di accertare che detti messaggi in lingua originale sono stati fatti sentire agli imputati, i quali sono poi stati invitati a prendere posizione su quanto udivano. La relativa trascrizione in italiano con traduzione è stata poi allegata al verbale e sempre presente linterprete, - sottoscritta dallimputato stesso a significare che ne aveva compreso il contenuto.
II) Correzioni dellatto daccusa
6. In merito alle correzioni dellatto daccusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare i titoli dei punti A) e B) nel senso che il nome dellimputato è IM 2.
Analogamente, le parti hanno acconsentito alla proposta di modificare i titoli dei punti 4, 5, 6 e 7 dellatto daccusa nel senso che le imputazioni di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali) sono ripetute.
In fine, con laccordo delle parti, al punto 1 dellatto daccusa sono state aggiunte le varianti dellaver acquistato ai sensi dellart. 19 cpv. 1 lett. d LStup e dellaver fatto preparativi ex art. 19 cpv. 1 lett. g LStup.
III) Curriculum vitae e precedenti penali dellimputato
7. IM 3, detto IM 3, è nato il 31 dicembre 1985 a __________.
In occasione di un precedente arresto di data 14 agosto 2014 aveva fornito le seguenti informazioni relative alla sua situazione personale:
...omissis
(VI PP 01.08.2016, p. 2 e 3, AI 10).
8. Nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 limputato ha aggiornato la sua situazione personale, affermando che:
" omissis
(VI PP 01.08.2016, p. 3, AI 10).
In occasione dellinterrogatorio finale del 25 novembre 2015 IM 3 ha aggiunto:
" omissis
(VI PP 25.11.2016, p. 12, AI 354).
9. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha confermato quanto precede, precisando di versare alla figlia circa CHF 200.00 mensili, a dipendenza di quello che riesco a raccogliere (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato a prendere posizione sulla sua situazione economica in aula ha affermato:
" Non era molto buona, per questo io avevo deciso di andare in Italia, siccome in Svizzera non riuscivo a pagare tutto, mentre in Italia i prezzi sono più bassi. Guadagnavo un po con il corso della disoccupazione che ho fatto in Svizzera, percepivo circa CHF 900.00. Al momento dellarresto ero già in Italia e vivevo quindi con quel poco che avevo guadagnato con questo lavoro e qualcosa che avevo da parte.
(VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
10. Con riferimento alle sue prospettive di vita, limputato nel verbale dinterrogatorio finale ha affermato:
" omissis
(VI PP 25.11.2016, p. 12, AI 354).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha ribadito la sua volontà di stare a fianco della sua famiglia e continuare il lavoro al bar con la sua compagna (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
11. Quanto ai suoi precedenti penali, IM 3 è persona nota alla giustizia penale, ritenuto che con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali di __________, egli è stato condannato alla pena detentiva di 32 mesi, di cui 21 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e il restante da espiare (AI 5) per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
Limputato ha dichiarato di avere scontato 11 mesi di questa pena e di essere quindi uscito di prigione a metà 2015 (VI DIB 26.01.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV) Circostanze dellarresto, prime dichiarazioni, inchiesta e atto daccusa
12. Il 31 luglio 2016 __________, figlio dellimputata IM 1, detta __________, si è presentato in Polizia, dichiarando di avere rinvenuto, occultato allinterno della camera da letto della di lui madre, un sacchetto contenente ovuli di polvere bianca, sospettando trattarsi di sostanza stupefacente.
In sede dinterrogatorio di Polizia, __________ ha dichiarato che sabato 30 luglio 2016 un cittadino __________ che frequentava sua madre identificato in seguito nellimputato IM 2 lo aveva seguito fino alla porta dingresso del suo appartamento. I due si erano quindi recati presso il bar __________ ubicato di fronte al palazzo di abitazione, dove si trovavano anche i coimputati IM 3 (compagno della nipote di IM 1) e IM 4.
Ritenuto come __________ sapeva che IM 3, in passato, aveva avuto problemi con la giustizia legati agli stupefacenti, avrebbe quindi contattato la madre, che si trovava in Italia, per spiegarle cosa stava succedendo. Stando alle sue dichiarazioni la madre lo avrebbe esortato a far salire lamico IM 2 in casa, visto che, a suo dire, doveva cambiarsi e depositare delle cose, presumibilmente una valigia o una borsa (Lei mi ha risposto di farlo salire in casa in quanto doveva cambiarsi e lasciare delle cose, credo una valigia o una borsa). A detta di __________, prima di salire nellappartamento, IM 3 avrebbe invitato IM 2 a prendere una borsa che si trovava allinterno della sua autovettura (A questo punto, IM 3 ha detto a IM 2 di andare in macchina a prendere la borsa e poi di salire in casa), borsa che IM 2 avrebbe poi effettivamente portato nella camera da letto di IM 1.
13. A detta di __________, dopo essere entrato nella stanza di sua madre, IM 2 si sarebbe recato anche in bagno, per circa 5 minuti, per poi rientrare nuovamente nella stanza da letto della donna, senza tuttavia cambiarsi, ciò che lo avrebbe insospettito.
14. Il giorno seguente, quando la madre lo ha chiamato per dirgli che sarebbe arrivata a casa con IM 3, __________, insospettitosi ulteriormente per tutta la vicenda, avrebbe iniziato a ispezionare la stanza da letto della madre, trovandovi lo stupefacente (VI PG __________ 31.07.2016, allegato 25 al rapporto darresto, AI 1).
15. A seguito di tale segnalazione, gli agenti della Polizia Cantonale hanno quindi inviato una pattuglia nellappartamento di Via __________ a __________, dove alle ore 19:30 circa, sono comparsi IM 1 e IM 2. Dopo qualche istante, nelle adiacenze, mentre attendevano in auto, sono stati fermati anche IM 3 e IM 4.
16. La successiva perquisizione dellappartamento ha permesso di rinvenire, nascosto nella testiera del letto della camera di IM 1, un sacchetto con 560 grammi lordi di cocaina contenuta in 45 ovuli, corrispondente a 461.31 grammi netti, con grado di purezza variante tra il 10.5% e il 31.9% (rapporto darresto, p. 3 e 4, AI 1; rapporto dinchiesta, AI 345).
I coimputati sono quindi stati tradotti presso il posto di Polizia e interrogati alla presenza dei rispettivi difensori (rapporto darresto, p. 4, AI 1).
17. In merito allo stupefacente rinvenuto presso la propria abitazione, IM 1 ha inizialmente raccontato di avere acquistato tale sostanza durante un viaggio a Santo Domingo avvenuto nel corso del mese di maggio 2016 e di averla poi trasportata in Ticino occultandola allinterno del proprio corpo. La donna non ha voluto rispondere alle domande che potevano coinvolgere le altre persone arrestate con lei, che ha comunque ammesso di conoscere e con le quali ha dichiarato di avere raggiunto la città di __________ quella sera (VI PG 31.07.2016, allegato 1 al rapporto darresto, AI 1).
18. IM 2 ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di essere arrivato in maniera del tutto casuale a __________, dove avrebbe incontrato, sempre casualmente, i 3 coimputati, e di essere completamente estraneo ai fatti che hanno portato al sequestro dello stupefacente, salvo poi rettificare queste sue dichiarazioni, affermando di avere raggiunto il Ticino in compagnia della compagna IM 1, IM 3 e IM 4 e di essere al corrente del fatto che IM 1 era in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente occultato nella testiera del letto (VI PG 31.07.2016, allegato 7 al rapporto darresto, AI 1).
19. IM 3, dal canto suo, ha subito ammesso di avere raggiunto __________, quella sera, in compagnia di IM 1, IM 2 e IM 4 e di avere accompagnato IM 2 e IM 1 presso lappartamento di questultima in Via __________. In merito alla sostanza stupefacente rinvenuta, limputato ha dichiarato di non essere stato al corrente del fatto che la donna la detenesse allinterno del proprio appartamento (VI PG 31.07.2016, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1).
20. IM 4, in fine, ha in un primo momento affermato di essersi trovato per caso a __________, città che avrebbe raggiunto in treno allo scopo di passare la serata in una discoteca della zona. Limputato ha dichiarato di non avere nulla a che fare con lo stupefacente trovato in casa di IM 1 e di non conoscere nessuno dei coimputati, allinfuori di JIM 3, che ha affermato di conoscere con il nome di __________. A fronte delle contestazioni mossegli dagli agenti interroganti, ha poi modificato le proprie dichiarazioni, affermando di essere venuto in Svizzera con lamico __________, IM 1 e IM 2, ribadendo comunque di non sapere nulla circa lo stupefacente rinvenuto (VI PG 31.07.2016, allegato 19 al rapporto darresto, AI 1).
21. Accogliendo listanza del PP (AI 26), con decisione del 2 agosto 2016 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 3 fino al 28 ottobre 2016, in ragione del pericolo di fuga e di recidiva, poi prolungata fino al 9 dicembre 2016 con decisione del 3 novembre 2016 (AI 305).
22. Con latto daccusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 3 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali).
23. Contestualmente alla promozione dellaccusa, il PP ha presentato al GPC domanda di carcerazione di sicurezza per IM 3 per un periodo provvisorio di 3 mesi, sino al 28 febbraio 2017 (doc. TPC 2).
24. In parziale accoglimento dellistanza del PP, con decisione del 7 dicembre 2016, il GPC ha ordinato la carcerazione di sicurezza di IM 3 fino al 30 gennaio 2017, ritenendo sussistere pericolo di fuga (doc. TPC 11).
V) Principi applicabili allaccertamento dei fatti
25. Giusta lart. 139 cpv. 1 CPP, per laccertamento della verità, il giudice così come le altre autorità penali si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e lesperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dellart. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dallintero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione dinnocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nellambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dellonere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dellesistenza di una fattispecie più sfavorevole allimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che lassunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo unanalisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dellimputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
26. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Lindizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione dinsieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che lesistenza dei fatti ritenuti nellatto daccusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del8 aprile 2011; 17.2010.69 del8 aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
VI) Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dellatto daccusa)
1) Fatti di cui allatto daccusa
27. Latto daccusa imputa a IM 3 di avere, nel corso del mese di luglio 2016, agendo in correità con IM 2, IM 1 e IM 4, trasportato e importato, dallItalia alla Svizzera, a bordo della propria autovettura VW Jetta, un quantitativo non meglio precisato di cocaina destinata alla vendita, ma almeno 465.34 grammi, sostanza stupefacente da lui quindi posseduta, detenuta e depositata nellappartamento di __________ (Via __________) occupato da IM 1, verosimilmente in diverse occasioni (una volta, unitamente a IM 2, in occasione di una cena presso lappartamento di IM 1 avvenuta circa 3 settimane prima dellarresto e unaltra volta, unitamente a IM 2 e IM 4, il 30 luglio 2016, quando il coimputato IM 2 sarebbe salito nellappartamento di IM 1 (punto 1 dellatto daccusa).
A) Le dichiarazioni di __________
28. Delle dichiarazioni rilasciate da __________ il 31 luglio 2016 in Polizia già si è detto (cfr. supra).
Ci si limita qui a osservare che il PIF ha integralmente ribadito la sua versione dei fatti in occasione del successivo interrogatorio svoltosi il 9 agosto 2016 in Polizia, affermando che:
" In merito ai fatti del 30.07.2016:
quella sera, verso le 19/1930, mentre stavo rientrando, ho visto seduti al bar __________, il IM 3, il IM 2 e questo IM 4. Mentre mi avvicinavo ho notato IM 2 alzarsi e raggiungere lentrata dello stabile dove abito io. Io passando ho salutato il IM 3. Giunto al portone principale dello stabile, vi era IM 2, io ho aperto la porta e lui mi ha seguito allinterno. Gli ho chiesto dove stesse andando e lui, in spagnolo, lui mi ha detto: sai benissimo dove sto andando. Io gli risposi che non sapevo dove stesse andando. Lui ha quindi ripetuto che io sapevo bene dove lui era diretto. Nel frattempo stavamo salendo le scale ma latteggiamento di IM 2 non mi è piaciuto e quindi sono uscito dal palazzo e sono andato da IM 3, lunico che conoscevo di questo gruppo. A IM 3 ho chiesto per quale motivo loro si trovavano li e IM 3 mi chiese se non ero stato avvisato da mia madre che loro dovevano venire a casa mia a lasciare le valigie, senza specificare di chi fossero le valigie.
Saputo che mia madre non mi aveva avvisato, IM 3 provò a chiamare mia madre. Lei non rispondeva ed ha dovuto fare vari tentativi, richiamava mia madre e chiamava la __________. Nel frattempo anche io provavo a chiamare mia madre. In fine mia madre rispose, non ricordo se alla mia chiamata o quella del IM 3. Il primo che ha parlato con mia madre, se non sbaglio, è stato IM 3. Lui le disse unicamente che cero li io e me lha passata al telefono.
A mia madre ho chiesto come mai questa gente era li e lei mi rispose semplicemente di farli salire e lasciarli entrare che dovevano lasciare le valigie.
Preciso che subito in quel momento ho avuto dei sospetti, conoscendo i tipi, che stava succedendo qualcosa.
() del IM 3 sapevo i precedenti per droga e quindi mi sono insospettito ma anche latteggiamento arrogante del IM 2 non mi era piaciuto. ()
Dopo la telefonata con mia madre, ho detto a IM 3 che potevano salire. IM 3 ha guardato IM 2 e gli ha detto di andare a prendere la valigia dalla macchina che si trovava posteggiata nei pressi del bar. IM 2 è andato a prendere una borsa di colore nero, non ho visto da dove lha prelevata. ()
Si vedeva che la borsa era piena ma non so dire se fosse stata o meno pesante.
Dopo aver preso la borsa IM 2 mi ha seguito verso casa e siamo entrati nellappartamento. Gli altri sono rimasti al bar.
Come ho aperto la porta dellappartamento, IM 2 si è diretto direttamente in camera da letto di mia madre. ()
Lui si è chiuso a chiave nella stanza di mia madre.
() ______ in camera ci rimase circa 5 minuti. È uscito recandosi al bagno, ho sentito che ha urinato ed ha tirato lo sciacquone. È tornato in camera e si è di nuovo chiuso dentro, per circa ulteriori due minuti. ()
È poi uscito dalla camera, ancora vestito uguale e con la medesima borsa con cui era entrato. Sono sicuro che la borsa era meno gonfia di prima.
IM 2 mi ha chiesto come si faceva con la chiave, inteso dellappartamento ed io gli ho risposto che avrei dovuto parlare con mia sorella.
Ho capito che era sua intenzione ritornare.
Ha poi lasciato lappartamento. ()
La domenica () ho deciso di controllare nella camera da letto di mia madre.
Ho praticamente guardato dappertutto, sotto il letto, dietro le tende, nelle cassettiere del letto dove ho poi trovato, come già specificato, un cuscino verde contenente la cocaina.
Ho aperto il cuscino e ci ho trovato un sacchetto di plastica bianco, lho tolto, lho aperto ed ho subito visto bene che al suo interno vi erano degli ovuli ed ho capito che erano ovuli di cocaina.
(VI PG 09.08.2016, p. 3-5, AI 50)
B) Le dichiarazioni di IM 1
29. IM 1, dopo avere dapprima affermato a più riprese di avere acquistato la cocaina rinvenuta allinterno del suo appartamento a Santo Domingo e di averla trasportata in Ticino in aereo, occultata allinterno del suo corpo, per poi nasconderla nella testiera del suo letto, agendo sempre per conto suo e senza il coinvolgimento dei coimputati, precisando di avere unicamente mostrato la sostanza stupefacente a IM 2 in unoccasione (VI PG 31.07.2016, allegato 1 al rapporto darresto, AI 1; VI PP 01.08.2016, AI 12; VI PG 18.08.2016, AI 65), nel verbale di Polizia del 16 dicembre 2016, dopo avere affermato di volere raccontare come il realtà si sono svolti questi fatti, ha in fine ammesso che sarebbe stato IM 2 a portarle la cocaina, chiedendole di custodirla, in occasione di una cena in cui era presente anche IM 3.
Queste le sue dichiarazioni:
" Innanzitutto preciso che non è vero che io ho acquistato e trasportato la cocaina sequestrata.
Il 12 di giugno del 2016 ho conosciuto IM 2 per la prima volta al bar __________ di __________ ed in seguito lho rivisto al bar della __________ in Italia.
() al bar di __________ IM 2 era in compagnia di IM 3, seduto ad un tavolo a bere qualcosa, io transitavo li e IM 3 mi ha chiamata presentandomi questo suo amico.
Devo dire che già subito, nel primo incontro, il IM 2 mi chiese il numero di telefono ma io non glielho dato. Poco dopo IM 3 mi chiamò, dicendo che il IM 2 voleva il mio numero di telefono ed io ho poi acconsentito affinché glielo desse. Quella stessa sera IM 2 mi aveva scritto dei messaggi.
Tra di noi è poi nata una simpatia ed io ho pensato di aver trovato una persona giusta con il quale iniziare una relazione sentimentale. Nei giorni seguenti mi capitava di vedere IM 2 in Italia mentre io davo una mano per la preparazione del bar di __________ e lui veniva pure in quel luogo. ()
So che era amico di IM 3 e girava con lui. ()
Una sera, circa due settimane prima del nostro arresto, mi trovavo nel mio appartamento e IM 2 mi contattò chiedendomi di preparargli qualcosa da mangiare che sarebbe passato da casa.
Lui era in giro per __________ ed era andato a ballare.
Io lo avvisai che in casa avevo poca roba da mangiare ma ho comunque preparato la cena. Quando il tutto era pronto gli ho mandato un messaggi. Lui è arrivato con IM 3, era già notte, ricordo che quella era una domenica sera tardi, dopo la una di notte.
Al suo arrivo IM 2 aveva con sé una borsa non tanto grande di colore nero, una borsa per il computer. Ad un certo punto mi ha chiesto di seguirlo in bagno e mi ha mostrato un sacchetto di plastica che aveva prelevato dalla sua borsa.
Mi chiese di custodire a casa mia questo sacchetto.
Io non ho fatto alcuna domanda e non ho nemmeno verificato il contenuto del sacchetto.
Ho accettato di custodire il sacchetto e IM 2 mi disse che sarebbe a ritirarlo il più presto possibile ma comunque entro la fine del mese.
Il sacchetto lho preso in consegna in bagno e lho portato nella mia camera da letto. IM 2 è venuto con me in camera ed ha visto dove lho nascondevo, precisamente nella testiera del mio letto.
Io gli dissi che visto che ero sovente in Italia, la cocaina veniva messa li e quando lui tornava a recuperarla lavrebbe ritrovata nel medesimo posto.
() mentre io e IM 2 eravamo in bagno, IM 3 era al tavolo da pranzo nel soggiorno e stava chattando con il suo telefono.
() il mio appartamento non è molto grande e IM 3 ha visto che io e IM 2 siamo andati in bagno e poi siamo andati in camera. Ora non ricordo se quando siamo andati in bagno abbiamo chiuso la porta ma sono certa che quando eravamo in camera la porta era socchiusa, anche perché non può essere aperta completamente siccome vi è un armadio.
Dopo questo momento non ho più toccato questo sacchetto. Quella stessa notte, mentre ero sola, ho cominciato ad avere dei dubbi. I miei pensieri sono andati al fatto che molti dominicani sono coinvolti in storie di droga ed ho sospettato che il sacchetto potesse contenere della droga. Comunque non ho verificato il contenuto anche perché non volevo aver nulla a che fare in caso fosse stata droga.
() il martedì, quando ero in Italia, ho avvicinato il IM 2 ed ho preteso di sapere cosa mi aveva lasciato in casa. Lui mi disse che si trattava di cocaina. Io mi sono arrabbiata, mi sono sentita presa in giro e gli ho detto che domenica doveva venire a casa e portarsi via la cocaina.
(VI PG 16.09.2016, p. 2-4, AI 178).
La donna ha quindi continuato:
" () il sabato 30 luglio, in un nostro incontro, IM 2 mi disse che scendeva a __________ con il IM 3 per passare la serata. Loro al sabato erano sempre in giro. Ho così detto a IM 2, considerato che andava a __________, di andare a riprendersi il suo sacchetto.
() io ho avvisato mio figlio che IM 2 sarebbe giunto con IM 3 e di lasciarlo entrare. La presenza di IM 3 che accompagnava ______ avrebbe fatto in modo che mio figlio li lasciasse entrare.
IM 2 si è presentato alla porta ma ha avuto problemi con mio figlio __________, ci siamo telefonati e gli ho detto di farlo entrare. __________ mi disse pure che IM 3 gli aveva detto che IM 2 sarebbe salito in casa a fare una doccia ad a lasciare una valigia. ()
IM 2 è poi rientrato in Italia con IM 3 quella notte, io ero ancora al bar di __________ in quanto chiude alle 02.00. Ho subito chiesto IM 2 se avesse portato via il sacchetto e lui mi disse di no perché non sapeva dove portarlo. Mi precisò che era andato veloce in bagno a casa mia e mi spiegò il problema avuto con mio figlio. Non mi accennò se avesse controllato la cocaina.
Io gli ho quindi detto che il giorno seguente, e meglio domenica 31, io tornavo a __________, lui sarebbe venuto con me ed avrebbe recuperato il suo sacchetto che io non volevo più tenere in casa una volta saputo che conteneva cocaina.
IM 3 in quei giorni era in compagnia anche del IM 4, un dominicano che so abitare in Olanda e che io non conoscevo prima. Parlando con IM 3 ho saputo che la domenica, lui con questo Olandese, volevano venire in Svizzera. Così gli chiesi di poter viaggiare con lui. Lui già sarebbe venuto a __________ co IM 3 e IM 4.
() nel tragitto i tre uomini parlavano di donne, di vestiti, di moda ma nulla di particolare.
() giunti a __________ mi sono fatta accompagnare a casa da IM 3. IM 2 sapeva già di scendere con me dallauto e salire in casa.
Al momento di scendere IM 2 disse a IM 3 di aspettarlo li 10 minuti che lui scendeva subito. Ho notato che IM 3 e IM 4 non sono stati li ad aspettare ma sono partiti in macchina e so che sono poi tornati. ()
Con IM 2 siamo saliti in casa dove poi cera la polizia che ci aspettava e ci ha arrestati.
(VI PG 16.09.2016, p. 4 e 5, AI 178).
30. In occasione di un interrogatorio successivo, dinanzi al PP, IM 1 ha confermato che era stato IM 3 a presentarle il coimputato IM 2 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
Limputata ha pure riferito che in occasione della cena in cui IM 2 le aveva consegnato il sacchetto con la cocaina, sarebbe stato proprio il coimputato IM 3 a chiamarla per chiederle se potevano andare da lei a cena (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204: Mi ricordo che il IM 3 mi aveva telefonato quella domenica tardi per chiedermi se lui e il IM 2 potevano venire da me a mangiare qualcosa. È poi stata quella sera che il IM 2 mi ha lasciato il sacchetto che io ho poi nascosto nella spalliera del letto), ciò che ha ribadito anche in occasione dellinterrogatorio finale del 23 novembre 2016 (VI PP 23.11.2016, p. 5, AI 350: Confermo che quella sera è stato il IM 3 a chiamarmi sul telefono per dirmi che lui e il IM 2 sarebbero venuti a cena da me. Per la precisione il IM 3 mi aveva chiesto se io potevo preparare qualcosa da mangiare a loro due).
31. Se inizialmente aveva situato questo evento a circa 2 settimane prima dellarresto, confrontata con le dichiarazioni del coimputato IM 2, IM 1 ha affermato che potrebbe anche trattarsi di circa 3 settimane prima e quindi del 10 luglio 2016 (VI PP 28.09.2016, p. 4, AI 204).
Limputata ha precisato che quella sera, per nascondere la cocaina, IM 2 le aveva chiesto un sacchetto di plastica, che lei avrebbe preso in cucina e gli avrebbe poi consegnato (VI PP 28.09.2016, p. 5, AI 204).
Rispondendo alle domande degli interroganti, limputata ha dichiarato che in occasione di quella cena IM 3 non si era recato in bagno, affermando di non avergli mai parlato del sacchetto che le era stato consegnato da IM 2 o in generale di questioni legate alla cocaina (VI PG 16.09.2016, p. 5, AI 178), così come pure che, in sua presenza, IM 3 non aveva visto la cocaina, non potendo escludere che lavesse vista in sua assenza (VI PP 28.09.2016, p. 7, AI 204; Non so se labbia visto prima, dopo o durante la serata ma in mia assenza).
In occasione dellinterrogatorio finale svoltosi il 23 novembre 2016 limputata ha in fine ribadito:
" Io ribadisco quello che ho già detto nei precedenti verbali e cioè che quando il IM 2 mi ha portato la cocaina, assieme a lui cera anche il IM 3. Era quella sera in cui loro due sono venuti a cena da me. Io però non so se il IM 3 ha visto o non ha visto questa cocaina che il IM 2 mi ha consegnato. ()
Come ho già detto il IM 3 era seduto sul divano quella sera, quando io sono andata in camera con il IM 2 per nascondere la cocaina. Quando siamo entrati nella mia camera da letto con il sacchetto da nascondere, ho lasciato la porta aperta a metà. Non so cosa il IM 3 ha visto o non ha visto ma lui girava con il IM 2.
(VI PP 23.11.2016, p. 4 e 5, AI 350).
32. In corso dinchiesta IM 1 ha quindi ribadito a più riprese che la cocaina le era stata consegnata da IM 2, circa 3 settimane prima dellarresto, in occasione di una cena a cui era presente anche IM 3, e alla quale lui stesso si era autoinvitato unitamente al coimputato.
33. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale, la donna ha confermato che circa 3 settimane prima dellarresto era stata contattata da IM 3, il quale le aveva chiesto di preparargli qualcosa da mangiare, aggiungendo che in precedenza non era mai avvenuto che la chiamasse per autoinvitarsi e nemmeno che venisse a cena da lei con amici e senza la compagna (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In aula limputata ha tuttavia effettuato un repentino cambio di versione, affermando per la prima volta che la cocaina non le era stata consegnata in occasione di questa cena a cui era presente anche IM 3, ma tempo prima, quando IM 2 si era presentato a casa sua da solo (VI DIB 26.01.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale: La consegna di questo sacchetto mi è stata fatta circa 12 giorni prima di questa cena), allineandosi così alle dichiarazioni di questultimo, che vengono ora esposte.
C) Le dichiarazioni di IM 2
34. IM 2, dopo avere in un primo momento negato ogni addebito (VI PG 31.07.2016, p. 4, allegato 7 al rapporto darresto), ha dapprima affermato di avere saputo che IM 1 deteneva la cocaina rinvenuta nel suo appartamento e che in unoccasione, quando la donna glielaveva mostrata, aveva pure toccato tale sostanza (VI PG 31.07.2016, p. 5, allegato 7 al rapporto darresto; VI PP 01.08.2016, p. 3, AI 13), per poi ammettere, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, di avere portato lui stesso questa cocaina a IM 1, chiedendole di custodirla:
" () circa 3 settimane prima del mio arresto, non sono in grado di essere più preciso sulla data, mentre ero al bar __________ da solo a bere una birra, verso le 19.00, ho incontrato un mio connazionale di __________, mio conoscente.
Questa persona era da diversi anni che non la vedevo. ()
Mi chiese il mio numero di telefono dicendo che mi avrebbe richiamato senza precisarmi il motivo.
() quella sera IM 3 non era presente al bar __________.
() trascorsa una settimana da questo primo incontro ho poi ricevuto una chiamata telefonica da questo mio connazionale. Lui mi invitò ad incontrarci al lago a __________ (). Al telefono mi disse che doveva parlarmi senza tuttavia precisarmi di cosa. Precisò che voleva parlarmi di qualcosa che poteva interessarmi. Io non ho chiesto di preciso di cosa voleva parlarmi e non mi sono fatto pensieri su questo. Io sono quindi venuto a __________ accompagnato da IM 3, con la sua auto. Lui già doveva venire a __________.
() gli dissi che dovevo trovarmi con un amico senza precisargli chi, lui non conosce questa persona. Non gli ho nemmeno precisato il motivo, gli ho semplicemente spiegato che un mio amico mi voleva vedere ed io dovevo incontrarlo.
() IM 3 non mi chiese nulla, si limitò a darmi un passaggio. () Io arrivato a __________ ho camminato sulla riva del lago fin che lo vidi seduto su una panchina, solo. Mi sono quindi seduto con lui ed abbiamo parlato. Dopo i convenevoli, mi chiese come stava la mia famiglia che lui conosce, e poi mi disse che doveva chiedermi un favore, aveva bisogno che io gli custodissi un pacchetto, tenergli via quella roba e che mi avrebbe pagato CHF 1000.- per il favore, dandomi in anticipo
CHF 200.-.
() io chiesi cosa contenesse il sacchetto e lui mi rispose che al suo interno vi era della cocaina, non mi disse tuttavia quanta ce ne fosse ed io non glielo chiesi.
() ho riflettuto sulla mia situazione economica ed ho accettato.
() al momento che accettai non ho pensato a dove lavrei conservato ma in seguito ho pensato di poterla portare a casa di IM 1 a __________. Non so dire come mai decisi di portarla da lei.
() in quel periodo, ovvero luglio 2016, io intrattenevo già con IM 1 una relazione, ero già stato a casa sua e sapevo che ci abita con il figlio. ()
IM 1 () si trovava a __________ ed io la raggiunsi a casa senza avvisarla. Ci sono andato la stessa sera in cui ottenni la cocaina, che ricordo essere circa 3 settimane prima del nostro arresto.
() la cocaina era allinterno di una borsa nera, così come me la consegnò quella persona.
Giunto a casa della IM 1, non ricordo bene verso che ora ma era tra le 19 e le ore 20, ricordo comunque che era poco tempo da che mi fu consegnata, sono entrato nellappartamento. Dopo i saluti chiesi a IM 1 il favore di custodirmi la borsa nera.
() quando sono giunta dalla IM 1 la cocaina era contenuta nella borsa nera. Nel suo appartamento le chiesi di darmi un sacchetto e lei mi diede un sacchetto bianco. Preciso che era un sacchetto in plastica, quello che mi è stata mostrata dalla polizia in foto nel precedente verbale, contenente la cocaina.
Io ho così aperto la borsa nera e ci trovai allinterno gli ovuli sciolti e li misi nella borsa bianca. Questa operazione lho fatta in bagno mentre la IM 1 si trovava in cucina.
() gli ovuli li ho messi prima in un sacchetto trasparente, sempre ricevuto dalla IM 1, e poi li riposi nella borsa bianca. Ho poi consegnato il sacchetto alla IM 1 per nasconderla.
() le dissi che era cocaina senza precisarle oltre, le chiesi solo di nasconderla.
() ho visto che la nascondeva dietro la spalliera del letto, allinterno di un cuscino.
() la persona che mi ha consegnato la cocaina non mi ha detto quando sarebbe passata a riprenderla, lunico accordo è che mi avrebbe chiamato.
() io non intendo rivelare la sua identità in quanto se la polizia lo rintraccia avrei problemi con la mia famiglia, temo per la loro incolumità.
() è un __________ che risiede in Spagna.
(VI PG 20.09.2016, p. 3-6, AI 183).
35. Limputato ha pure riferito che in una circostanza aveva mostrato la cocaina al coimputato IM 3:
" () in una circostanza, in casa di IM 1, ho mostrato la cocaina a IM 3. Eravamo li a cena, solo noi tre, almeno mi sembra; questa cena è avvenuta circa due, due settimane e mezzo, la consegna della cocaina. ()
() quando mostrai la cocaina a IM 3, IM 1 si trovava in cucina.
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In questoccasione, IM 3 avrebbe pure toccato alcuni ovuli di cocaina:
" Quando gliela mostrai, ne estrai una manciata di ovuli dal sacchetto e gliela mostrai sul palmo della mia mano. Lui la toccò alcuni ovuli dicendomi che per lui era un problema.
(VI PG 20.09.2016, p. 6, AI 183).
In un verbale successivo IM 2 ha ribadito:
" In occasione di una cena a casa della IM 1, io gli ho () mostrato questa cocaina che era stata nascosta nella camera da letto della IM 1. Io ho mostrato la cocaina al IM 3 nel bagno però. () Quando IM 3 ha visto la cocaina mi ha detto che per lui era un problema e che doveva stare lontano da questa cosa.
() io ho mostrato al IM 3 un pugno di ovuli che tenevo sul palmo della mia mano e lui ne toccò diversi di questi ovuli.
(VI PP 28.09.2016, p. 6, AI 206).
In sede dibattimentale lo stesso imputato ha in fine affermato:
" () in quel momento ho messo la mano nel sacchetto, ho estratto degli ovuli e lui li ha toccati. IM 3 ha toccato anche il sacchetto, soppesandolo.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
36. Invitato a spiegare le ragioni di questo suo agire, IM 2 in corso dinchiesta ha dichiarato:
" () dopo aver ricevuto la cocaina, io ero sempre nervoso, mi sentivo un peso sullo stomaco e quindi, quella sera che ci trovavamo a cena da IM 1, lo chiamai da parte, in bagno, e gli mostrai la cocaina. Preciso che sono andato dapprima in camera, da solo, chiamai IM 3 in bagno e gliela mostrai. Lui subito, vista la cocaina, mi disse che non voleva avere nulla a che fare con la cocaina, di non parlargliene, che per lui era un problema e doveva starci molto lontano.
() necessitavo parlare di questa situazione con qualcuno, avevo un peso dentro e ne ho parlato proprio con IM 3. Non so spiegare perché decisi di mostrargliela, fu un gesto spontaneo, non premeditato.
(VI PG 20.09.2016, p. 6 e 7, AI 183).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha affermato:
" () lho fatto perché era la prima volta che mi trovavo coinvolto in una situazione del genere e mi sentivo nervoso, non so bene nemmeno io perché lho fatto.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
37. Se inizialmente, nel verbale di Polizia del 20 settembre 2016, IM 2 aveva affermato di avere chiesto a IM 1 un sacchetto per mettere gli ovuli di cocaina, nel medesimo verbale limputato ha poi affermato di avere preso, senza chiederlo alla coimputata, un sacchetto di plastica che si trovava sul divano in soggiorno (VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
In occasione dellinterrogatorio dibattimentale ha in fine affermato di non ricordare tale circostanza (VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale: Non mi ricordo esattamente. Stando in carcere la mente se ne è andata).
38. Preso atto delle dichiarazioni della coimputata, IM 2 le ha contestate, negando di avere portato la cocaina a casa sua in occasione di una cena alla presenza anche di IM 3:
" La cocaina non lho portata a casa della IM 1 la sera della cena con IM 3. La cocaina lho lasciata da lei molto prima, non so essere preciso con le date.
(VI PG 20.09.2016, p. 8, AI 183).
Ciò che ha ribadito nel verbale del 28 settembre 2016 dinanzi al PP, aggiungendo però che in occasione della consegna della cocaina a IM 1 era presente anche la persona che gli aveva fornito lo stupefacente:
" () il giorno che ho portato la cocaina dalla IM 1, non è stata una sera in cui noi abbiamo cenato dalla stessa, nel suo appartamento di __________. Sono sicuro di questo. Quando ho portato la cocaina alla IM 1 ero da solo, il IM 3 non cera. Quel giorno, come me, cera luomo di cui non voglio fare il nome. ()
Quando io ho portato la cocaina alla IM 1, nel suo appartamento di __________, il IM 3 non cera e non è stata fatta nessuna cena. È vero che cè stata una cena con il IM 3 una volta, presso labitazione della IM 1 a __________, ma non quella volta in cui io le ho portato la cocaina.
(VI PP 28.09.2016, p. 4 e 5, AI 206).
Nel medesimo verbale limputato ha aggiunto:
" () sono solo io il responsabile. IM 3 non sapeva niente di questa storia della cocaina e di questo mio connazionale che ho incontrato a __________ e di cui non ho voluto fare il nome e che mi ha consegnato la cocaina.
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
In occasione dellinterrogatorio finale del 25 novembre 2016 limputato ha ribadito:
" Quando ho portato la cIM 1 ero da solo. È vero che in seguitIM 1, in cui ha partecipato anche il IM 3, come ho già spiegato nei precedenti verbali.
(VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 355).
In sede dibattimentale IM 2 ha in fine confermato:
" () la sera in cui ho consegnato la cocaina a IM 1, ovvero circa 10 giorni prima della cena, mi sono recato da lei da solo, non cera IM 3.
() non si è quindi trattato della sera della cena con IM 3.
(VI DIB 26.11.2017, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
39. Quanto al motivo per cui il 30 luglio 2016 si sarebbe recato nellappartamento di IM 1, nel verbale darresto IM 2 ha raccontato:
" () la sera precedente mi ero recato da solo al domicilio di IM 1, da lei autorizzato. () ero partito da __________ unitamente a IM 3 e IM 1. ()
Quando al bar ho visto passare a piedi il figlio di IM 1 e lho seguito poiché questultima mi aveva autorizzato a farlo.
Sono salito nellappartamento e sono andato nella camera da letto dove avrei dovuto lasciargli un PC portatile che gli avevo proposto in vendita. Di fatto dopo una decina di minuti mi ha telefonato dicendomi che non aveva soldi e quindi ho lasciato lappartamento portando con me il PC.
(VI PG 31.07.2016, p. 4 e 5, allegato 7 al rapporto darresto, AI 1).
Ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 (VI PP 01.08.2016, p. 4, AI 13).
40. Confrontato con le dichiarazioni di __________, secondo cui la sera del 30 luglio 2016 si era recato allinterno dellappartamento della di lui madre con una borsa che IM 3 gli aveva detto di prelevare dalla sua macchina, IM 2 ha affermato:
" () è vero che IM 3 mi ha detto di prendere la borsa dalla macchina, ma era un astuccio porta computer e nello stesso cera un computer.
() il computer era di IM 3, che voleva venderlo alla IM 1.
(VI PP 01.08.2016, p. 7, AI 13).
Tornando sulla questione in un verbale successivo, limputato ha confermato la sua versione dei fatti (VI PG 25.08.2016, p. 7, AI 88), ciò che ha fatto anche dopo essere stato confrontato con le dichiarazioni della coimputata:
" () confermo la mia versione e cioè che dovevo portarle un computer con la sua fodera. Si trattava di un computer marca MP (non ricordo bene), non era mio bensì di IM 3.
(VI PG 25.08.2016, p. 7 e 8, AI 88).
Rispondendo alle domande degli inquirenti, IM 2 è però parso fare un po di confusione, affermando dapprima che non era stato IM 3 a dirgli di prendere il PC e portarlo alla coimputata per venderglielo, per poi cambiare subito idea invitato a spiegare per quale motivo avrebbe deciso di vendere un PC che non era suo a unaltra persona senza che nessuno glielo avesse detto e affermare:
" () effettivamente è stato IM 3 a dirmi di prendere il computer che si trovava nella sua auto e di portarlo a IM 1.
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
41. In questo suo verbale limputato ha improvvisamente affermato che inizialmente aveva intenzione di dormire nellappartamento della coimputata, ciò di cui non aveva mai fatto menzione in precedenza:
" Io avevo chiesto a IM 3 le chiavi dellauto per recuperare la mia valigia, poiché inizialmente volevo rimanere a dormire a casa di IM 1. Ho poi cambiato idea e la valigia lho poi riportata in macchina. Dallauto di IM 3 ho pure preso il computer che volevo portare a IM 1
(VI PG 25.08.2016, p. 8, AI 88).
42. Interrogato a sapere se il 30 luglio 2016, quando era entrato nellappartamento di __________, avesse con sé una borsa Nike di colore nero, limputato ha risposto negativamente, affermando che:
" () no, avevo solo il computer ed una valigia con le rotelle. La borsa del computer era di un colore grigio scuro, mentre la valigia era nera. Non avevo nessuna borsa NIKE.
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Senonché, dopo avere preso atto delle dichiarazioni di __________, secondo cui era entrato nellappartamento con una borsa nera di forma cilindrica, presumibilmente di marca Nike, limputato ha modificato queste sue dichiarazioni, affermando che non aveva con sé una valigia:
" () la borsa non era dalla NIKE ma era quella del computer. Confermo che la borsa del computer lho presa dallauto di IM 3 e che me laveva detto lui. La borsa non è quindi quella che descrive __________, io non ho portato nessuna borsa di forma cilindrica e tanto meno della NIKE. Effettivamente, non avevo con me nessuna valigia.
(VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
43. IM 2 ha pure negato di essersi chiuso a chiave allinterno della camera da letto di IM 1, affermando di avere unicamente accostato la porta (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
Nel verbale del 20 settembre 2016 dopo avere avuto modo di prendere atto delle dichiarazioni di IM 1 e IM 3 limputato ha modificato nuovamente la sua versione dei fatti, aggiungendo questa volta che era entrato nellappartamento della coimputata con i vestiti di ricambio e non menzionando più in alcun modo la questione del PC che avrebbe dovuto venderle:
" () sabato 30.07.2016 a casa della IM 1 () volevo star lì a dormire. Però non mi sono fermato sia per il comportamento del figlio e perché avevo paura della presenza della cocaina.
() sono salito con la con i miei vestiti di ricambio.
() confermo che mi sono chiuso in camera, non a chiave, accostando la porta perché intendevo mettere a posto i miei vestiti.
(VI PP 20.09.2016, p. 7, AI 183).
Interrogato al proposito, IM 2 ha dapprima affermato che la coimputata non laveva mai sollecitato di portare via la cocaina (VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183), per poi modificare le sue dichiarazioni una volta preso atto delle affermazioni di lei:
" () è vero che IM 1 mi disse di portar via la cocaina da casa sua ma io le rispondevo che dovevo aspettare che la persona mi chiamava.
(VI PP 20.09.2016, p. 9, AI 183).
44. Se inizialmente aveva affermato che IM 3 gli aveva detto di prendere la borsa del computer dalla macchina, in questo suo verbale limputato ha ritrattato le sue precedenti affermazioni, indicando di avere preso dalla macchina la borsa con i suoi vestiti:
" Non è vero che IM 3 mi ha detto di andare in auto a prendere la valigia. Io in auto ho preso la mia borsa dei vestiti. Sono andato in casa con la borsa, non della Nike. In casa però non mi sono cambiato e non ho fatto la doccia. In casa non ho neppure lasciato i vestiti. Non mi sono chiuso a chiave in camera.
() avevo accostato la porta per mettere a posto i vestiti ma poi ho cambiato idea.
() chiesi la chiave dellauto a IM 3 e gliela ridiedi solo quando sono sceso dallappartamento.
(VI PP 20.09.2016, p. 10, AI 183).
In sede dinterrogatorio dibattimentale IM 2 ha in fine modificato per lennesima volta la sua versione dei fatti, affermando di avere portato nellappartamento la borsa con i suoi vestiti, siccome inizialmente voleva restare lì a dormire, ma avrebbe poi cambiato idea perché non stava bene ed era depresso (VI DIB 26.11.2017, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha fermamente contestato di essere entrato in casa di IM 1, quella sera, per portare della cocaina (VI PG 25.08.2016, p. 9, AI 88).
D) Le dichiarazioni di __________
47. __________, interrogata l8 settembre 2016 in merito ai suoi consumi di cocaina, ha riferito di averne acquistati 5/10 grammi da IM 3 nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016:
" () io precedentemente, fino al mese di febbraio 2016, ottenevo la cocaina per il mio consumo da cittadini domenicani che abitavano a __________. ()
Successivamente larresto di questi di __________ mi sono trovata senza più fornitori. Ho chiesto un po in giro, ho chiesto anche al __________ e lui mi ha fornito un numero telefonico precisandomi che era lutenza telefonica di un domenicano che era tornato nel __________. Ho capito che si trattava del IM 3.
() il numero me lo ha dato perché io gli dissi che cercavo cocaina ed era quindi chiaro per me che da questa persona cera la possibilità di ottenerne.
Non so se __________ avesse comperato cocaina da questo domenicano, però ricordo che mi precisò che era a posto.
Questo accadeva verso marzo aprile 2016.
Io ho chiamato il numero fornitomi dal mio amico facendo richiesta di 1 grammo di cocaina. ()
Mi ha () fissato un appuntamento nel piazzale di __________. ()
Al momento dellincontro lui subito si è ricordato di me e mi ha consegnato la cocaina contenuta in una plastica trasparente. Ho pagato CHF 80.
Non abbiamo fatto nessuna discussione, ci siamo solo detti ciao ci vediamo. ()
Lho così richiamato altre volte. Un paio di volte lui è tornato a __________, è venuto anche a casa mia sempre a __________ a farmi la consegna, altre volte invece ci si vedeva in giro a __________.
() solitamente le consegne di cocaina me le faceva da solo ma è pure capitato che lho incontrato e lui era con unaltra persona, sempre domenicano.
() IM 3 è venuto a casa mia 2 volte con questo suo amico. In una di queste circostanze mi ha dato cocaina. Non so se il suo amico si è accorto di questa consegna.
() lultima volta che ho acquistato la cocaina da _______ è stato verso metà luglio. ()
Complessivamente nel periodo marzo - aprile metà/ luglio 2016 dal ________ ho acquistato un minimo di 5 grammi ad un massimo di 10 grammi di cocaina, sempre pagata Fr 80 al grammo, sono certa di non aver preso quantitativi superiori a 10 grammi in totale.
(VI PG 08.09.2016, p. 3 e 4, AI 139).
__________ ha riconosciuto in fotografia IM 2 (allegato C al VI PG __________ 08.09.2016, AI 139) come il ragazzo domenicano che accompagnava IM 3 e che è venuto con lui a casa mia (VI PG 08.09.2016, p. 5, AI 139).
48. Sentita nuovamente il 10 ottobre 2016, __________ ha riferito che qualche giorno prima aveva incontrato per strada la compagna di IM 3, la quale le avrebbe detto che questultimo era in prigione per colpa sua e che lei era stata lunica a dire di avere acquistato da lui (VI PG 10.10.2016, p. 1 e 2, AI 242), aggiungendo che queste dichiarazioni della donna avevano fatto nascere in lei dei sensi di colpa e che:
" È brutto sapere che una persona è in arresto per causa mia, io a IM 3 voglio bene, ma la cocaina me lha venduta e non posso mentire su queste cose.
(VI PG 10.10.2016, p. 2, AI 242)
49. In occasione del confronto con limputato tenutosi lo stesso giorno, la donna ha confermato integralmente le dichiarazioni rilasciate nel verbale dell8 settembre 2016 (VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, AI 241), affermando che:
" Sono molto dispiaciuta per IM 3 perché con me è sempre stato gentile e bravo però è anche vero che la cocaina me lha venduta.
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 8, AI 241).
E) Le dichiarazioni di IM 3
50. Limputato IM 3, dopo avere in un primo momento affermato di non sapere nulla della cocaina rinvenuta presso lappartamento di IM 1 (VI PG 31.07.2016, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1; VI PP01.08.2016, AI 10), nel verbale di Polizia del 7 settembre 2016 ha riferito che in unoccasione il coimputato IM 2 gli aveva mostrato la cocaina rinvenuta il giorno dellarresto nellappartamento della donna e che in questa occasione aveva toccato sia il sacchetto contenente la sostanza che alcuni ovuli:
" Voglio dire la verità, in pratica voglio precisare che la cocaina che è stata trovata in casa di IM 1 non credo fosse sua in quanto me lha mostrata IM 2. ()
Circa 2 o 3 settimane prima del nostro arresto, io unitamente al IM 2, eravamo venuti a __________, mi sembra fosse un sabato ed io avevo il diritto di visita per il mio figlio __________. IM 2 aveva già una relazione con la IM 1 ed aveva approfittato di un mio passaggio. Dopo aver trascorso, io IM 2 e __________, del tempo al bowling, e dopo aver riportato il bambino da sua madre, con IM 2 siamo andati a casa della IM 1 a cena. ()
Ad un certo punto IM 2 mi invitò a seguirlo in bagno dove mi mostrò un sacchetto di plastica contenente la cocaina.
() non so dove lui ha prelevato questo sacchetto. Non mi risulta che avesse con sé il sacchetto quando siamo partiti da __________, per la precisione quando abbiamo fatto la tratta __________ __________, lui non aveva nulla con sé.
() la cena si è svolta in sala, dove io sono sempre rimasto fin tanto che IM 2 non mi chiamò in bagno.
() ho visto degli ovuli, erano tanti ma non so quantificarli. Ad occhio potrei dire che erano almeno 300 400 grammi, lo posso dire in quanto IM 2 mi passò il sacchetto ed io lho soppesato.
IM 2 mi chiamò in bagno mi disse guarda cosa ho qua. Io subito gli risposi di non parlarmi di queste cose in quanto io avevo problemi, inteso che avevo avuto dei precedenti in materia stupefacenti e non potevo ne volevo farmi coinvolgere nuovamente in storie di droga.
() il sacchetto trasparente era chiuso con un nodo ed io lho aperto per guardare il contenuto anche se ho capito cosa poteva esserci. Ho pure toccato gli ovuli in quanto lui ha estratto una manciata di ovuli ed io li ho toccati mentre lui li aveva in mano, precisandogli che io non volevo sapere nulla di questa storia.
(VI PG 07.09.2016, p. 3-5, AI 138).
51. Neppure IM 3 è stato in grado di spiegare per quale motivo il coimputato gli avesse mostrato la cocaina:
" () non so spiegare per quale motivo IM 2 mi mostrò questa cocaina. Assolutamente non mi ha chiesto nulla in merito, ad esempio di aiutarlo, comunque io non gli ho proprio nemmeno dato la chance di farlo.
(VI PG 07.09.2016, p. 4, AI 138).
52. Riguardo alla proprietà della sostanza stupefacente, IM 2 gli avrebbe detto che non era sua, né della coimputata, senza però precisare di chi fosse (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138).
53. Tornando sulla questione in un verbale successivo, limputato ha ribadito, in merito alloccasione in cui aveva visto e toccato la cocaina:
" () il IM 2 circa tre settimane prima del nostro fermo, mi ha mostrato della cocaina che era nascosta nellappartamento della IM 1 a __________. Mi ricordo anche che lui mi ha passato il sacchetto dove cera questa cocaina. IM 2 prese una manciata di ovuli con la sua mano ed io gliene presi alcuni per guardare. Subito però gli dissi che non volevo saperne niente di questa cosa. Quando ho preso in mano questo sacchetto con la cocaina non ho pensato al suo peso. In seguito, quando la Polizia mi ha chiesto quanta sostanza potesse essere, io ho valutato in circa 300/400 grammi di cocaina.
(VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207).
54. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale limputato ha in fine ribadito:
" IM 2 mi ha passato il sacchetto, io lho preso in mano e lui poi ha tirato fuori una manciata di ovuli. Io ho preso questi ovuli dalla sua mano e poi li ho rimessi nel sacchetto, dicendogli che non volevo saperne niente.
(VI DIB 26.01.2017, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
55. Invitato a spiegare il motivo per cui avendo dichiarato che non voleva avervi niente a che fare piuttosto che andarsene dal locale avrebbe comunque toccato gli ovuli, limputato ha risposto:
" () lho fatto per restituirgli il sacchetto intero perché non volevo avere niente a che fare. È stata una cosa distinto, una cosa veloce.
() in quel momento non mi è venuto di ritrarmi per allontanarmi dalla cocaina siccome non volevo avervi nulla a che fare, ma non ho pensato e ho toccato sia il sacchetto che gli ovuli.
(VI DIB 26.01.2017, p. 16 e 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
56. Limputato ha affermato che, terminata la cena durante la quale gli era stata mostrata la cocaina, aveva visto che IM 2 non aveva nulla con sé, oltre al cellulare, e aveva quindi supposto che la cocaina fosse rimasta nellappartamento della coimputata, nel quale, ha tenuto a precisare, dal momento in cui aveva visto la cocaina, non sarebbe più entrato (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 4, AI 207; VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354; VI PP 25.11.2016, p. 8, AI 354).
IM 3 ha pure aggiunto che, vedendo la cocaina, aveva pensato a proposito di IM 2 che aveva bisogno di soldi e che avesse avviato un traffico di cocaina per questo motivo (VI PG 07.09.2016, p. 5, AI 138), affermazione che ha poi lo stesso imputato ha tuttavia ritrattato in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 17 e 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
57. Limputato ha comunque riconosciuto che, pur sapendo della presenza della cocaina, ha poi ancora accompagnato IM 2 presso tale appartamento in almeno 2 occasioni: una prima volta sabato 30 luglio 2016 e poi ancora il giorno successivo, 31 luglio 2016, quando è stato arrestato unitamente ai coimputati.
Al proposito ha tenuto a precisare:
" Io sono un amico di IM 2 e quindi non posso non venire in Svizzera con lui solo perché mi ha fatto vedere della droga. Io venivo con lui in Svizzera, nei bar, per divertirmi un po.
(VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
58. Con specifico riferimento alla trasferta del 31 luglio 2016 nel verbale darresto ha raccontato:
" Oggi sono partito da __________ a bordo del mio veicolo VW Jetta di colore blu scuro targato __________ alle ore 17.00 circa in compagnia dei miei amici IM 4, IM 2 e la fidanzata di IM 2, signora IM 1. Ci siamo diretti senza fermarci in Ticino e più precisamente per recarci a __________ così daccompagnare IM 2 e IM 1 presso lappartamento di lei.
Una volta scesi IM 2 e IM 1 sono saliti in appartamento mentre io e IM 4 ci siamo diretti verso il bar __________ in quanto cerano in atto i festeggiamenti per la festa del papà dominicana. ()
Dal momento che dovevamo tornare a prendere IM 2 non siamo entrati nellesercizio pubblico; la nostra intenzione era comunque quella di tornarci tutti quanti insieme senza IM 1.
Ci siamo quindi nuovamente diretti verso il domicilio di IM 1 per cercare IM 2. Arrivati allaltezza dellabitazione in questione, fronte al bar __________, siamo stati fermati da due persone con la pistola.
(VI PG 31.07.2016, p. 3 e 4, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1).
Nel verbale della persona arrestata del 1. agosto 2016 limputato ha ribadito:
" () ieri sono venuto in Svizzera per festeggiare la festa del papà dominicana. ()
Siamo arrivati direttamente da __________ e io mi sono fermato li, sotto lappartamento di __________ della IM 1. Io e il IM 4 siamo poi andati a fare un giro con lauto fino al Bar __________, dove cera la festa e poi siamo ritornati, sempre con lauto, vicino allappartamento della IM 1. Ci siamo fermati al Bar __________ che si trova proprio li davanti. Non abbiamo nemmeno fatto a tempo a scendere dallauto che due uomini ci stavano seguendo a corsa e poi ci hanno fatto fermare, arrestandoci. Abbiamo poi capito che si trattava di due agenti di Polizia.
(VI PP 01.08.2016, p. 3 e 4, AI 10).
59. In relazione a quanto avvenuto il 30 luglio 2016, IM 3, dopo avere inizialmente asserito, nel verbale darresto, che in quelloccasione non si sarebbero recati presso il domicilio della coimputata a __________ (VI PG 31.07.2016, p. 8, allegato 13 al rapporto darresto, AI 1), nel verbale della persona arrestata svoltosi il 1. agosto 2016, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui quel giorno, a un certo punto, mentre si trovavano al Bar __________, avrebbe detto a IM 2 di andare in macchina a prendere la borsa e poi di salire in casa di IM 1, limputato ha dichiarato:
" () effettivamente ero al Bar __________ a giocare a biliardo con IM 4. Cera anche il IM 2 al Bar __________ ma si trovava fuori a bere qualche cosa.
() non è vero che io in questa circostanza ho detto al IM 2 di andare nella mia auto a prendere la valigia e portarla nellappartamento della IM 1. È però vero che io ho dato le chiavi della mia auto al IM 2 e poi non so cosa lui ha fatto. Io infatti sono rimasto con il IM 4 al Bar __________ a parlare un po.
Vorrei aggiungere che, in seguito, il figlio della IM 1 è venuto da me e dal IM 4 a dirci che lui non conosceva questo uomo che era salito in casa di sua madre. Preciso che questa cosa il figlio della IM 1 lha detta solo a me perché il IM 4 non lo conosce.
In seguito il IM 2 è sceso dallappartamento e si è arrabbiato un po con la IM 1 dicendole che sarebbe stato meglio se lei avesse detto al figlio che lui sarebbe stato li nellappartamento.
() io ho chiamato la IM 1 al telefono mentre lei era in Italia perché il __________ (figlio della IM 1) mi aveva detto di chiamare sua madre per farsi spiegare se era vero che il IM 2 poteva rimanere a dormire nellappartamento. Questo poiché la IM 1 non aveva detto niente a suo figlio __________ Io quindi ho passato il mio telefono Samsung al __________ e lui e sua madre hanno parlato. Io non so però se la IM 1 aveva detto che anchio potevo rimanere a dormire. (VI PP 01.08.2016, p. 5 e 6, AI 10).
60. Tornando sulla questione in un verbale successivo, anche IM 3 ha aggiunto che il coimputato voleva salire nellappartamento di IM 1 per cambiarsi i vestiti, ciò che poi però non avrebbe fatto:
" Sabato 30 lui era intenzionato a rimanere da lei a dormire visto che il giorno seguente cera una festa dominicana. ()
Quella sera il figlio di IM 1 non lo voleva lasciare salire in casa e ci furono delle telefonate con IM 1 stessa. Alla fine IM 2 nellappartamento ci salì, penso per potersi cambiare dabito, ma poi scese dallappartamento con gli stessi abiti e mi disse che non si fermava più perché il figlio di IM 1 era scocciato.
() IM 2 prima di salire nellappartamento mi chiese la chiave della macchina. Penso che ha recuperato la sua valigia che aveva portato con sé da __________.
() si trattava di una borsa di colore scuro, grigio o quasi nero, non molto grande, sono sicuro che non era una valigia con le rotelle. Penso contenesse i suoi vestiti per pernottare da IM 1.
() io avevo accompagnato IM 2 a casa della IM 1 dove avrebbe dovuto cambiarsi dabito ed accordarsi con il figlio per la notte. Poi saremmo usciti per passare la serata assieme. A fine serata, il progetto era che lui avrebbe pernottato a casa di IM 1. Alla fine è comunque rientrato in Italia con me.
() fu IM 2 a dirmi che doveva andare a parlare con il ragazzo per dirgli che sarebbe tornato a dormire a casa di IM 1. Il fatto che lui doveva cambiarsi lho supposto io quando mi ha chiesto la chiave della macchina.
Quando siamo tornati a __________ ho poi visto che IM 2 aveva riportato la sua borsa nella mia macchina.
() la borsa non era della Nike in quanto io non ho visto alcun marchio di questa ditta. Non corrisponde al vero che fui io a dire a IM 2 di prendere la borsa dalla macchina, fu lui che mi disse di dargli le chiavi per prendere la borsa.
(VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
61. Limputato ha negato di avere detto al coimputato di vendere un computer a IM 1 per suo conto (VI PG 07.09.2016, p. 6 e 7, AI 138).
Se inizialmente aveva affermato che IM 2 non gli aveva detto che voleva cambiarsi i vestiti, ma questa era stata una sua supposizione, dal momento che aveva recuperato la valigia in macchina, in occasione dellinterrogatorio del 29 settembre 2016 limputato ha affermato che lui mi aveva detto che doveva dormire li e che doveva cambiarsi i vestiti. () IM 2 mi aveva chiesto le chiavi dellauto perché doveva prendere la valigia dei vestiti (VI PP 29.09.2016, p. 5, AI 207).
62. In occasione dellinterrogatorio dibattimentale IM 3 ha continuato a contestare le dichiarazioni di __________, secondo cui avrebbe detto al coimputato di prendere una borsa dallautomobile, così come pure quelle iniziali di IM 2, secondo cui gli avrebbe detto di portare nellappartamento un PC che voleva vendere a IM 1, affermando che il 30 luglio 2016 IM 2 doveva andare lì per cambiarsi o per rimanere lì, senza essere però in grado di ricordare bene quale delle due, e gli avrebbe quindi chiesto la chiave dellauto, al che lui avrebbe pensato che gli servisse la chiave per prendere la valigia (VI DIB 26.01.2017, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
63. IM 3 ha sempre affermato di non sapere come fosse arrivata la cocaina nellappartamento della coimputata e di non avere avuto alcun ruolo in questa faccenda (VI PP 01.08.2016, p. 5, AI 10; VI PG 07.09.2016, p. 8 e 11, AI 138).
64. Quanto alle dichiarazioni di __________, secondo cui le avrebbe alienato, nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, 5/10 grammi di cocaina, limputato le ha fermamente contestate, asserendo di non avere mai venduto cocaina alla donna (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138; VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241; VI PP 25.11.2016, p. 7, AI 354).
A questo proposito va detto che IM 3 ha inizialmente affermato che __________ non gli avrebbe mai chiesto della cocaina, indicando di avere avuto contatti telefonici con lei e di essersi recato a casa sua, siccome con lei aveva una relazione (VI PG 07.09.2016, p. 10 e 11, AI 138), salvo poi affermare, nei verbali successivi, che la donna gli aveva sì chiesto se poteva procurarle della cocaina, ma lui non avrebbe dato seguito alla sua richiesta (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241: Ammetto che __________ mi ha fatto richiesta di cocaina in due o tre occasioni, mentre eravamo a casa sua. () io a __________, alla sua richiesta di cocaina, le ho risposto che non avevo cocaina. Quindi lei mi invitò comunque a procurargliene, inteso ad andare a cercare qualcuno che potesse soddisfare la sua richiesta. Io le ho comunque risposto che non facevo più quelle cose.), continuando ad affermare che gli incontri con lei erano dovuti alla loro relazione sentimentale (VI PP 29.09.2016, p. 7, AI 207; VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 4, AI 241).
65. A confronto con __________, limputato ha aggiunto di essersi recato a casa della donna in alcune occasioni, unitamente al coimputato IM 2, anche allo scopo di fumare insieme marijuana:
" () confermo di essermi recato in un paio di occasioni a casa di __________ ma era per andare a bere qualcosa con lei e per fumare canapa.
() due volte ci sono andato con il IM 2 e la nostra visita alla __________ era proprio per fumare canapa che sapevo che lei possedeva in quanto me lo aveva detto in occasione della prima mia visita a casa sua.
(VI PP confronto IM 3/__________ 10.10.2016, p. 3, AI 241).
66. Invitato a spiegare per quale motivo la donna dovrebbe dichiarare il falso, IM 3 ha ipotizzato:
" Non so dirlo, posso solo dire che io avevo una piccola relazione con lei e penso che lei labbia presa molto seriamente, mi mandava dei messaggi chiedendomi se potevo andare a casa sua, si trattava di messaggi damore, che la Polizia ha letto. Quindi probabilmente era gelosa o arrabbiata con me.
(VI DIB 26.01.2017, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
67. Limputato IM 2, interrogato al proposito, ha dichiarato di avere accompagnato IM 3 in 2 occasioni presso il domicilio di __________, siccome i due avevano una relazione damore, e che in quelle occasioni avrebbero fumato e bevuto, ma non avrebbe visto della cocaina (VI DIB 26.01.2017, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
F) Riscontri oggettivi
68. Quanto ai riscontri oggettivi, va detto innanzitutto che sul sacchetto di plastica contenente gli ovuli di cocaina sequestrati presso il domicilio di IM 1 è stata rinvenuta una traccia di contatto compatibile con il profilo DNA di IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto dinchiesta, AI 345).
Confrontato con tale riscontro in occasione dellinterrogatorio finale, limputato si è così espresso al proposito:
" Può darsi che io abbia toccato la cocaina, ma io non ho niente a che vedere con questa cosa.
(VI PP 25.11.2016, p. 4, AI 354).
69. Dalla perizia danalisi del 17 novembre 2016 risulta inoltre che sul sacchetto contenente gli ovuli di cocaina sequestrati sono state pure rinvenute tracce biologiche compatibili con il DNA di __________, cittadino __________ con precedenti penali per traffico di cocaina, che era stato incarcerato presso il penitenziario cantonale nello stesso periodo in cui vi era detenuto anche IM 3 (perizia di analisi 17.11.2016, allegato 50 al rapporto dinchiesta, AI 345), circostanza che limputato non ha saputo spiegare (VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
70. Oltre a ciò, emerge dalle carte processuali che il 29 aprile 2016, in occasione di un controllo esperito dalla Polizia comunale, IM 3, a __________, è stato trovato in possesso di denaro contante (CHF 1'240.00 e EUR 100.00), di una bilancia e di diversi sacchettini per alimenti, e questo dopo avere fatto salire a bordo del suo autoveicolo __________, noto consumatore di cocaina, il quale lo aveva salutato dicendo ci vediamo martedì per i soldi (AI 219), ritenuto che questultimo ha affermato che nel corso del mese di marzo/aprile 2016 limputato gli aveva confermato che, a volte, disponeva ancora di cocaina e pertanto gli aveva fornito il suo recapito telefonico qualora ne avesse voluta e che in quelloccasione loperazione non era andata in porto unicamente perché lui non disponeva di denaro (VI PG 22.09.2016, AI 189).
71. In merito a tale aspetto, IM 3 nel verbale del 29 settembre 2016 si è così espresso:
" Si è vero che alcuni mesi fa sono stato controllato e che mi hanno trovato questa bilancia, che però era in un sacchetto insieme a del cibo. Preciso che si trattava di una bilancia per pesare gli alimenti. I sacchettini che avevo erano dei sacchettini arrotolati che servono per congelare il cibo.
(VI PP 29.09.2016, p. 9, AI 207).
In occasione del verbale dibattimentale limputato ha affermato:
" Loro hanno menzionato solamente i sacchetti e la bilancia, a in realtà erano in un sacco con anche riso e banane, era una bilancia di casa. I soldi erano perché io dovevo stare qua siccome in quel periodo operavano mio figlio e inoltre servivano per comprare i vestiti.
(VI DIB 26.01.2017, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
72. Agli atti risulta poi una conversazione telefonica tra IM 2 e la sua ex moglie, nella quale lui le dice che ora vive in Italia e che con IM 3 tutti i giorni viene in Svizzera con un automobile privata, facendo 40 minuti di trasferta, specificando che vivono in Italia, ma lavorano in Svizzera (allegato al rapporto dinchiesta, AI 345).
Al proposito IM 2 ha spiegato:
" Io alla mia ex moglie ho detto queste cose, ma non era così. Io dicevo queste cose così, tanto per dire. Io con il IM 3 in Svizzera venivo solo ogni tanto, nel fine settimana per bere qualcosa.
(VI PP 28.09.2016, p. 9, AI 206).
IM 3, dal canto suo, ha affermato:
" Sicuramente lui avrà detto questo alla sua ex moglie ma avrà mentito. La ex moglie del IM 2 è una donna più anziana di lui e che lo manteneva. Magari le avrà detto questa bugie cosÌ, tanto per dirle che faceva qualcosa.
(VI PP 29.09.2016, p. 6, AI 207).
73. Nellincarto figura inoltre una conversazione del 15 luglio 2016 intercorsa tra IM 2 con tale __________, che limputato ha dichiarato essere un cittadino dominicano di nome __________, nella quale IM 2 dice ad __________ di essere venuto apposta in Italia per fare qualcosa di illegale e indica IM 3 come la persona con cui fa cose illegali (allegato B al VI PG IM 2 20.09.2016, AI 183).
IM 2 si è così espresso al proposito:
" () __________ non conosce IM 3. ()
Non sono venuto in Italia per fare cose illegali.
(VI PG IM 2 20.09.2016, p. 11, AI 183).
74. Agli atti figurano inoltre:
- una conversazione del 12 giugno 2016 in cui tale __________ dice a IM 3: Tu lo sai che domani vado su a __________ a prendere quello che sai tu (allegato doc. 7 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione intercorsa il 16 giugno 2016 tra IM 2 e IM 3, in cui questultimo dice: Dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non labbiano fermata. Aspetto anche la valigia (allegato doc. 3 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione fra tale __________ e IM 2 del 1. luglio 2016, in cui si parla di fotocamere e questultimo dice: ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? () socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. È già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. () cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. () Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. () dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera (allegato doc. 8 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione dell8 luglio 2016 tra IM 2 e tale __________, in cui questultimo dice: Vediamo questa settimana. Quando la IM 3 si alza vediamo se riesco a uscire così parliamo di qualche cosa. () Sto pensando per la settimana prossima. Dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare (allegato doc. 9 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una comunicazione WhatsApp intercorsa il 18 luglio 2016 tra tale __________ e IM 2, in cui questultimo dice Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena (allegato doc. 5 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263);
- una conversazione del 24 luglio 2016 tra IM 2, IM 3 e tale __________, in cui il primo tranquillizza il secondo in merito a un viaggio, dicendogli fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora e IM 2 gli dice Qua invece almeno si guadagna qualche cosa per vivere. Io ho visto come è lambiente e __________ gli risponde grazie e ringrazia IM 3 per tutto (allegato doc. 10 al VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263).
75. Invitati a prendere posizione su tali elementi agli atti, IM 3 e IM 2 hanno asserito che non si trattava in nessun caso di conversazioni legate alla cocaina, senza tuttavia essere in grado di spiegare in maniera plausibile a cosa si riferissero (VI PG IM 3 21.10.2016, AI 263; VI PP IM 2 27.10.2016, AI 288; VI DIB 26.01.2017, p. 13, 14, 19 e 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
76. In fine, dallanalisi dei tabulati retroattivi di unutenza in uso a IM 3 (__________) sono emersi numerosi contatti sia in entrata che in uscita con lutenza in uso a __________. Nello specifico sono risultati, nel periodo 4 aprile 2016 31 luglio 2016, complessivi 357 contatti (191 in entrata e 166 in uscita) con lutenza 078 719 34 46 in uso alla donna (VI PG __________ 08.09.2016, p. 4, AI 139).
IM 3 si è così espresso al proposito:
" È vero che io ho avuto questi contatti telefonici con la __________ ma solo per la nostra relazione sentimentale.
(VI PP 29.09.2016, p. 8, AI 207).
77. Giova osservare che gli inquirenti non hanno potuto esaminare la memoria del cellulare di IM 3 siccome limputato, a suo dire, non ricordava il codice di sblocco.
2) In diritto
78. L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra laltro possiede, detiene e deposita stupefacenti.
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di possedere, detenere e depositare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
79. Soggettivamente, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o
indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
80. Per quanto attiene allaggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la nozione di banda deve essere interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita.
81. Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
82. Per quanto attiene allaggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel caso del furto, lautore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dallentità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita lattività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).
La cifra daffari è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il guadagno è lutile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).
Per stabilire se la cifra daffari o il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra daffari rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese dacquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra daffari è in ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).
Il tentativo di realizzare laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).
83. Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende linfrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso lalto e non può essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che giustifica lapplicazione di unaltra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi esaminare se esiste un altro motivo per unaltra aggravante, essendo la questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa).
3) Convincimento della Corte
84. Nella fattispecie va premesso che la ricostruzione dei fatti non è evidentemente stata agevole, viste le diverse versioni fornite dai coimputati, le loro reticenze e levidente connivenza che li lega.
Pacifico, per esempio, che IM 1 ha tentato in ogni modo di proteggere gli altri e soprattutto IM 3 e ciò in ragione degli evidenti vincoli di parentela, posto come limputato è il compagno della di lei nipote. Basterà al proposito evidenziare che in prima battuta la donna si era addirittura assunta da sola la responsabilità dellintera vicenda, giungendo a dichiarare di aver personalmente importato la cocaina dalla __________.
Ancora in sede dibattimentale, ritrattando le sue numerose dichiarazioni secondo cui la cocaina le sarebbe stata consegnata la sera in cui IM 3 si era autoinvitato a cena da lei, IM 1 non ha esitato a peggiorare la propria posizione processuale pur di tentare di distanziare ulteriormente il coimputato dalla questione della cocaina rinvenuta nel suo appartamento, affermando per la prima volta che la sostanza le era stata consegnata quando lui neppure era presente.
85. Analogamente, IM 2, persona con importanti debiti nei confronti di IM 3, aveva pure motivi per non coinvolgere il coimputato nella vicenda, giungendo ad assumersene la responsabilità.
86. Per quanto attiene a IM 4, giunto a __________ solo pochi giorni prima dellarresto, si tratta verosimilmente della persona che disponeva di meno informazioni utili a ricostruire lesatto svolgimento dei fatti. Posto il coinvolgimento di IM 4 da egli stesso ammesso in relazione allavvio di un traffico di cocaina e che, sulla base dei messaggi agli atti, emerge che la persona di contatto in Ticino era proprio IM 3, pure le di lui dichiarazioni appaiono comunque strumentali a non peggiorare (se non altro) la propria posizione processuale, giungendo, per esempio, ad affermare di aver conosciuto il coimputato a __________ quando, in realtà, si conoscevano sin da piccoli (cfr. AI 209).
Si ricorderà ad ogni buon conto che IM 4 ha dichiarato (salvo poi ritrattare) che: mi sembra di ricordare che io ho toccato questa cocaina mentre si trovava nellautomobile del IM 3. Io però ero molto ubriaco e quindi non posso essere sicuro di questo. Mi sembra però di ricordare che questa cocaina lho toccata quando eravamo già a __________, ma non mi ricordo i dettagli. () secondo me lho toccata dopo che ci siamo fermati presso lappartamento della IM 1 (di cui ad AI 209, p. 7).
87. Quanto allimputato, egli è stato giustamente descritto come sfuggevole dalla pubblica accusa: IM 3, di fatto, ha fornito dichiarazioni contraddittorie, tentando di defilarsi dallintera vicenda.
88. Fatte queste premesse, la Corte, dopo aver attentamente soppesato gli elementi emergenti dalle tavole processuali, ha accertato al di là di ogni possibile dubbio, le responsabilità di IM 3.
In particolare, risulta incontestato che IM 3 si è sostanzialmente autoinvitato a cena presso IM 1, alla presenza di IM 2, cosa che come indicato da IM 1 non era mai successa prima.
Proprio quella sera, ovvero alcune settimane prima dellarresto (circa 2 in AI 178; circa 3 in AI 204), come costantemente dichiarato da IM 1 in corso dinchiesta (salvo poi ritrattare in sede dibattimentale), la cocaina è stata portata nellappartamento.
Si dirà, in punto alla citata ritrattazione, che ancora durante linterrogatorio da parte del Presidente, la padrona di casa ha confermato le precedenti affermazioni secondo cui IM 2 è giunto presso lappartamento con una borsa nera e le ha poi chiesto di seguirla in bagno dove le ha mostrato il sacchetto di plastica chiedendole di custodirlo (cfr. VI DIB p. 7). Solo alla domanda successiva, per la prima volta nel corso del procedimento, IM 1 ha affermato che ciò sarebbe accaduto non durante la cena, bensì circa 12 giorni prima di questa cena (cfr. VI DIB p. 7).
Giova al proposito rilevare che tale ritrattazione non appare credibile. Di fatto, limputata non ha mai menzionato, oltre alla cena, altre circostanze in cui nellappartamento si sarebbero trovati simultaneamente IM 2 e IM 3. Lepisodio non poteva quindi per lei essere frainteso. Peraltro, nei verbali resi durante la procedura preliminare, appare chiaro che nel momento in cui è stata mostrata la cocaina, IM 3 era presente in casa, circostanza descritta con dovizia di particolari. Se davvero IM 1 si fosse confusa, ciò le sarebbe apparso chiaro già durante i primi verbali e non certo durante linterrogatorio dibattimentale. In realtà, tale cambiamento di versione appare essere unicamente finalizzato ad aderire a quanto affermato dai coimputati e, in particolare, a voler proteggere IM 3 distanziandolo ancor maggiormente dallo stupefacente, giungendo così ad affermare che egli neppure era in casa quando la cocaina le è stata consegnata.
La consegna dello stupefacente la sera della cena appare del resto logica, nella misura in cui, entrati in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina e risiedendo tutti i coimputati in Italia, gli stessi necessitavano di un luogo sicuro in cui lasciare la sostanza così da evitare di doverla trasportare ripetutamente attraverso il valico doganale. In tale contesto, lappartamento di IM 1 rappresentava la soluzione ideale. Di lì la necessità di poter guadagnare laccesso allappartamento con il pretesto della cena.
Considerato che, a dire degli imputati, tra IM 1 e IM 2 vi era una relazione sentimentale, mal si comprende perché sarebbe dovuto essere IM 3 a chiedere a IM 1 di essere ospitato a cena e non, piuttosto, il di lei fidanzato. Anche al proposito non ci si può esimere dal rilevare che sarebbe stato lo stesso IM 3 a presentare IM 1 a IM 2 e che lesistenza o meno di detta relazione è quanto meno nebulosa. Si ricorderà al proposito che il figlio della donna ne era alloscuro e che lo stesso IM 2 ha dichiarato di aver conosciuto IM 1 circa 2 mesi prima dellarresto puntualizzando che: in questo due mesi non lho frequentata molto, ci si vedeva ogni tanto, eravamo amici, ma io non ero innamorato di lei. (AI 88 p. 6)
89. Risulta poi del tutto privo di logica il fatto che IM 2, anche a prescindere dal momento in cui la cocaina è giunta nellappartamento, labbia mostrata, senza particolari ragioni, a IM 3.
Non ci si dilungherà sulle ragioni alla base del cambiamento di versione fatto da IM 2 e da IM 3, in fine convergenti su tale circostanza: i numerosi provvedimenti disciplinari assunti dalle strutture carcerarie attestano chiaramente la possibile collusione. Significativa al proposito è la tempistica dei verbali con cui le versioni si sono allineate (dapprima IM 3 il 7 settembre 2016 e meno di due settimane dopo, ovvero il 20 settembre 2016, IM 2).
Risulta essere inoltre del tutto illogico che una persona che dice di volersi distanziare dalla cocaina, confrontata a qualcuno che senza plausibile motivo gliene mostra un sacchetto, non solo soppesi il sacchetto, ma prenda anche qualche ovulo in mano. Ciò è altrettanto inverosimile se si considera che IM 3, visti anche i suoi trascorsi, non aveva certo bisogno di toccare gli ovuli per rendersi conto che si trattava di stupefacente.
È in fine altrettanto inverosimile che egli non si sia arrabbiato nei confronti di qualcuno che rischiava di mettere in difficoltà la zia della sua compagna, oltre che sé stesso. Non solo IM 3 non si è arrabbiato, ma ha continuato ad accompagnare IM 2 presso labitazione, dove sapeva che vi era la cocaina, ciò che, già di per sé, lo renderebbe quanto meno complice del coimputato.
In realtà, lepisodio riferito dai due imputati appare del tutto strumentale al tentare di spiegare il motivo per cui sarebbero state trovate tracce biologiche riconducibili a IM 3 sugli ovuli e/o sui relativi involucri. Egli, perfettamente consapevole delle verifiche che gli inquirenti avrebbero posto in essere, ha quindi tentato di giocare danticipo, menzionando limprobabile (e altrimenti immotivata) palpazione del sacchetto e degli ovuli. Sennonché, unicamente sul sacchetto sono state trovate tracce a lui riconducibili, dimostrando ulteriormente la scarsa credibilità del suo racconto.
Giova peraltro ribadire come IM 1, malgrado le dimensioni modeste dellappartamento, non ha notato i due coimputati assentarsi insieme per recarsi in bagno.
90. In realtà, emerge dagli atti che IM 3 aveva un evidente interesse in quanto si trovava nellappartamento. Di fatto, egli è tornato nelle adiacenze dello stesso, accompagnando IM 2 sia il 30 che il 31 luglio 2016.
Come già indicato, in tali circostanze, anche volendo ritenere la di lui versione, egli sapeva che IM 2 deteneva quello che lui aveva stimato essere circa 300/400 grammi di cocaina.
Non si comprende peraltro perché IM 2 avrebbe dovuto recarsi se non proprio in ragione della cocaina presente presso labitazione di IM 1. In particolare, non vi era alcun motivo per cui il primo avrebbe dovuto fare la trasferta a __________ per incontrare la compagna, considerato che i due si vedevano in Italia dove entrambi vivevano.
Significativo, in punto allinteresse di IM 3 risulta essere il fatto che è stato lui a dire a IM 2 di portare la valigia/borsa in casa. Tale circostanza, seppur smentita da IM 3, è stata confermata dal figlio dellimputata __________ e, in sede dinchiesta, da IM 2. Si dirà che questultimo ha poi ritrattato tale affermazione, sostenendo anche durante linterrogatorio dibattimentale che ciò non sarebbe avvenuto (cfr. VI DIB p. 12). Ancora una volta, il tentativo di proteggere IM 3 appare evidente.
Anche in merito al motivo per cui IM 2 avrebbe dovuto recarsi nella camera da letto (dove si trovava la cocaina), le spiegazioni fornite dai protagonisti sono del tutto incoerenti e prive di logica. Una su tutte laffermazione resa in sede dibattimentale da IM 2 secondo cui: Quel giorno sarei dovuto rimanere nel suo appartamento, ma poi non sono rimasto perché non stavo bene, ero depresso (VI DIB p. 12).
Confrontati al fatto che __________ non intendeva lasciar entrare in casa IM 2, è ancora stato IM 3 a parlare telefonicamente con la donna finché intercedesse presso il figlio in modo che autorizzasse lamico ad entrare. Al proposito si osserva che non si comprende perché ad interloquire con IM 1 è stato IM 3 e non direttamente IM 2, asseritamente fidanzato della donna.
91. Il fatto che malgrado la precedente condanna IM 3 non si fosse distanziato dal mondo degli stupefacenti emerge peraltro dalla testimonianza di __________, la quale ha dichiarato di avere acquistato da lui cocaina.
Al proposito si impone di rilevare che la Corte non ha creduto alle dichiarazioni di IM 3 e di IM 2, le quali appaiono tra loro discordanti.
Le dichiarazioni della teste sono risultate del tutto credibili e disinteressate (già solo in ragione del fatto che hanno implicato lapertura di un procedimento per contravvenzione alla LStup) e sono pure state mantenute a confronto con limputato, malgrado lavvicinamento da parte della compagna di IM 3, ovvero __________.
Peraltro, pure __________ ha riferito di non aver potuto concludere lacquisto di stupefacenti da IM 3 unicamente perché non disponeva di sufficiente denaro.
92. Anche i molteplici messaggi agli atti testimoniano il pieno coinvolgimento di IM 3 nellambito degli stupefacenti. Tra questi si citeranno i seguenti:
— Conversazione IM 2 e IM 3 del 16 giugno 2016: IM 3: () dille che sto aspettando che esca la ragazza. Spero non labbiano fermata. Aspetto anche la valigia. Al proposito, si osserva che la spiegazione fornita dallimputato in sede dibattimentale non appare credibile, ritenuto che se la ragazza fosse stata fermata per un normale controllo non si giustificherebbero particolari timori.
— Conversazione tra __________ e IM 2 il 1 luglio 2016: IM 2: ma IM 3 lo sa che lei è già uscita per venire qua. Ma ha portato una o due delle mie fotocamere? () socio immagino che lei sia arrivata. Lei arrivata alle dieci e dieci. E già andata ed ha lasciato le valigie. Hai parlato di questo con IM 3 stamattina per quella cosa. () cazzo socio stavamo aspettando questa fotocamera questa mattina per fare questa foto. Siamo messi male. Noi siamo messi male non abbiamo fotocamera per fare le foto e siamo veramente messi male. () Lei non è di li, è la prima volta hai capito, cazzo. () dovevi chiederle prima. Lo sai che adesso siamo a secco secco secco non abbiamo niente. (...) cazzo, __________, ma non è che tu trovi qualcuno che ci porti quella fotocamera questa settimana. Una persona, guarda. Uno deve cercare qualcuno che ci porti assolutamente quella fotocamera. Al proposito si dirà che la Corte non ha creduto che le fotocamere fossero effettivamente apparecchi da presa. Dalla semplice lettura dei relativi messaggi emerge infatti che tali conversazioni non potevano che riferirsi a sostanza stupefacente, sostanza che allinizio del mese di luglio 2016 scarseggiava, tanto da essere per usare le parole degli imputati a secco.
— Conversazione tra IM 2 e __________ del 7 luglio 2016: __________: () dipende da quello che ho parlato con IM 3 se riesco ad andare; IM 2: siamo asciutti asciutti, siamo fermi e non abbiamo niente. Capisci?.
— Conversazione tra IM 2 e __________ il 18 luglio 2016: sto aspettando che IM 3 mi richiami; dimmi, dai, cosa cè? Dimmi; fratello sono qui a casa. Sto aspettando che IM 3 mi telefoni, sto aspettando una cosina. Chi mi chiami, perché la gente mi sta chiamando. Tu lo sai che questo è come una catena.
— Conversazione tra IM 2 e __________ del 24 luglio 2016: IM 2: fratello è IM 3 che ti parla. Mi hanno detto che è andato tutto bene. Vedi che si può andare e venire come ti pare, ma tu non potevi andare in giro, ancora, alla quale limputato non ha saputo dare spiegazioni.
— Conversazione tra IM 4 e __________ del 30 luglio 2016: Siamo a 55 minuti dalla Svizzera della parte lavorano loro. IM 3 transita da una via dove non cè nessuno. Si attraversa ed in 1 ora si sbriga tutto. Dopo uno conosce gente qua e là e si lasciano porzioni. La gente che è lì coi soldi (che pagano subito) gli diamo incomprensibile mentre che quelli che vogliono a credito gli diamo quella mischiata. Per vendere al dettaglio non ci sono controlli. Bisogna avere tempo. Ho detto a IM 3 che io vado là. Devo aspettare che mio figlio se ne vada e IM 3 mi ha detto di venire che cè un appartamento e se voglio ne prendiamo un altro e lo paghiamo in 2. IM 3 vuole che io mi fermi qui con un lavoro, tranquillo senza problemi. Che uno in 15/20 giorni lo può ritirare senza fretta tranquillamente ed andare i meno tempo. Che a me non piace parlare al telefono. Non voglio che mi chiamino al cellulare perché sai cosa sto facendo. Non voglio essere disturbato. La zona dove abito mi è piaciuta un casino perché è super tranquilla. La zona è in Italia vicino alla Svizzera, 25 minuti. Si passa da un posto morto che si attraversa senza problema. Loro sono dj, sono tranquilli e conoscono i posti e quando uno gira con queste persone si può sistemare lì. Si prende mezzo e lo si può vendere originale e laltro mezzo lo si può vendere mischiata. Qua si fanno come niente tanti soldi. Che uno può prendere una cameretta dove riuniamo 10 e poi gli portiamo 10 così si guadagna 20'000 pesos in 15 giorni. È una cosa molto buona, alla quale IM 3 non ha saputo dare spiegazione.
Più in generale, dalla lettura dei messaggi scambiati tra i vari coimputati, emerge a caratteri cubitali il pieno coinvolgimento di IM 3 in affari concernenti gli stupefacenti e non certo con un ruolo marginale, bensì sia a titolo personale, sia quale contatto per attività legate al narcotraffico presenti e in divenire.
Giova al proposito ricordare le dichiarazioni di IM 4 di cui ad AI 209, p. 6 (poi ritrattate), secondo cui tra me e il IM 3 ci sono state tutte queste discussioni in relazione al traffico di cocaina tra lItalia e la Svizzera, ma contesto di essere stato io a trasportare questo mezzo chilo di cocaina che è stato trovato nellappartamento della IM 1 a __________.
93. Ulteriore elemento da considerare è poi il tenore di vita di IM 3, difficile da giustificare per una persona senza attività. Al proposito si osserva che egli inviava denaro a Santo Domingo per il mantenimento della figlia ed è pure stato trovato in possesso di una cospicua somma denaro, ovvero CHF 1'240.00, in occasione di un controllo di Polizia, circostanza in cui deteneva pure una bilancia e sacchetti di plastica.
94. Si dirà, poi che come già accennato sul sacchetto contenente la cocaina sono state trovate tracce biologiche compatibili con il DNA di IM 3, così come pure di __________. A proposito di questultima persona, non ci si può esimere dallevidenziare che si tratta di una persona che limputato aveva conosciuto in carcere.
95. In fine, in generale, va detto che la credibilità di IM 3 risulta essere gravemente minata dalle numerose incongruenze presenti nelle sue dichiarazioni, così come pure dal fatto di aver affermato di non ricordare il codice di sblocco del proprio cellulare.
96. In tale contesto, tutti gli elementi convergono nellindicare la piena responsabilità di IM 3 per quanto attiene al possesso, alla detenzione e al deposito di cocaina finalizzata alla vendita.
Unicamente, la Corte non ha del tutto condiviso la dettagliata descrizione figurante nellatto daccusa in merito alle modalità con cui la cocaina sarebbe giunta nellappartamento di IM 1 (ovvero importata dallItalia da parte di IM 3 a bordo della sua autovettura) considerandola una semplice ipotesi.
Su questo punto la Corte concorda con le argomentazioni della difesa di IM 3, nel senso che la sostanza potrebbe essere stata acquistata da terzi già in territorio svizzero, ciò che darebbe una spiegazione congruente al rinvenimento di tracce biologiche del nigeriano __________.
Si dirà inoltre che, stanti le dichiarazioni di IM 4 ed i messaggi rinvenuti sul di lui cellulare, sarebbe stato ipotizzabile prospettare i preparativi ex art. 19 cpv. 1 lett. g LStup, ipotesi che la Corte non ha esaminato non essendo contemplata nellatto daccusa.
97. In diritto, laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup, risulta pacificamente realizzata nella fattispecie avendo limputato posseduto, detenuto e depositato un quantitativo di oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza media del 21.2%.
Per contro, la Corte non ha ritenuto sussistere sufficienti elementi agli atti che permettano di concludere allesistenza di una banda, non essendo chiari i ruoli e le responsabilità dei coimputati, così come pure, ad esempio, la suddivisione dei ricavi.
Neppure è stata ritenuta laggravante del mestiere, atteso che non vi sono agli atti informazioni al riguardo.
VII) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 5 dellatto daccusa)
98. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo marzo/aprile 2016 metà luglio 2016, a __________ e __________, in più occasioni, senza essere autorizzato, alienato a __________ 5-10 grammi di cocaina al prezzo di CHF 80.00 al grammo (punto 5 dellatto daccusa).
Come sopra riferito, le dichiarazioni della teste sono state ritenute del tutto credibili. In particolare, malgrado le pressioni subìte, __________ ha confermato pure a confronto di aver acquistato sostanza stupefacente da IM 3.
Pacifico che con il suo agire limputato si è reso colpevole del reato di cui allart. 19 cpv. 1 lett. c LStup, il quale punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, tra laltro aliena stupefacenti, da cui la conferma del punto 5 dellatto daccusa.
IX) Imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 6 dellatto daccusa)
99. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 3 il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente un quantitativo non meglio precisato di marijuana, ma almeno 2/3 spinelli (punto 6 dellatto daccusa).
Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dellimputato, confermate ancora in aula (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale). Neppure contestata è la qualifica giuridica, che appare corretta.
La Corte ha quindi confermato il punto 6 dellatto daccusa.
X) Imputazione di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali) (punto 7 dellatto daccusa)
100. Latto daccusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa in fine a IM 3 il reato di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali), per avere, in almeno 3 occasioni, il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino domenicano sedicente IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di ogni e qualsiasi documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno, essendo munito unicamente di una falsa carta didentità italiana (punto 7 dellatto daccusa).
101. In occasione dellinterrogatorio finale del 25 novembre 2016, invitato a spiegare per quale motivo IM 2 fosse in possesso di una carta didentità italiana falsa, IM 3 ha dichiarato di non conoscerne il motivo, affermando che il coimputato il quale, in Italia, aveva abitato per la maggior parte del tempo da lui era in possesso di questa carta didentità falsa già quando era arrivato per la prima volta a casa sua a __________ (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354: Quando lui è arrivato da me la prima volta aveva già questa carta didentità italiana falsa).
Informato dal PP della formale estensione dellistruzione al reato di infrazione alla LF sugli stranieri ai sensi dellart. 116 LStr, limputato ha asserito di non avere saputo che tale documento fosse falso, siccome sullo stesso cera il suo nome (VI PP 25.11.2016, p. 3, AI 354).
Tornando sulla questione in occasione dellinterrogatorio dibattimentale, IM 3 ha dapprima asserito che il coimputato gli aveva spiegato che la carta didentità era falsa solo dopo un controllo di Polizia (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), salvo poi affermare, alla domanda a sapere a quando risalisse questo controllo di Polizia:
" In realtà dopo il controllo di Polizia lui non mi ha detto che la carta didentità era falsa, ma solo che glielaveva fatta un amico e io ho quindi pensato che fosse una cosa legale.
(VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Limputato ha poi aggiunto di avere pensato che fosse una carta didentità corretta perché era stata la Polizia stessa ad affermarlo (VI DIB 26.01.2017, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
102. Lart. 116 cpv. 1 lett. a LStr, in vigore dal 1. gennaio 2008, punisce con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o allestero, facilita o aiuta a preparare lentrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde allart. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o allestero, facilitava o aiutava a preparare lentrata o luscita illegale o un soggiorno illegale (cfr. STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009, consid. 2.1, cfr. anche FF 2002, pag. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare linfrazione di cui allart. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS e, dunque, anche quella di cui allart. 116 cpv. 1 lett. a LStr il comportamento dellautore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o lesecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile larresto dello straniero. Il comportamento dellautore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere dintervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
Linfrazione è realizzata, ad esempio, quando lautore alloggia uno straniero in situazione irregolare allinsaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, pag. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, pag. 87-89).
Dal profilo soggettivo, linfrazione di cui allart. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone lintenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, op. cit., pag. 91 e seg.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, op. cit., n. 22.45).
103. Nella fattispecie limputato, per sua stessa ammissione, sapeva che IM 2 disponeva di un documento falso. La successiva ritrattazione appare del resto unicamente strumentale a migliorare la sua posizione processuale. E del resto del tutto inverosimile che tra i due non vi fossero state discussioni in merito allo smarrimento dei documenti da parte di questultimo e che avesse ottenuto un documento da cittadini africani conosciuti per strada.
Trasportandolo in Svizzera, egli si è quindi reso responsabile del reato a lui ascritto. Si dirà unicamente che in virtù del principio accusatorio, la Corte ha ritenuto i 3 episodi indicati nellatto daccusa, sebbene gli imputati in aula abbiano riferito di un numero di entrate maggiori.
XI) Commisurazione della pena
104. Giusta lart. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate allatto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nellambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio della situazione concreta dellautore in relazione allatto, per esempio situazioni demergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dellart. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In questambito, si inserisce leventuale responsabilità limitata dellautore. In una sentenza dell8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad uninterpretazione puramente letterale del testo dellart. 19 cpv. 2 CP (il giudice attenua la pena) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dellautore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dellimputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dallart. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati allautore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo latto e nel corso del procedimento penale così come delleffetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
105. Secondo lart. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per linflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna lautore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
106. Giusta lart. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola lesecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dellesecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). Lart. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata allesistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dellart. 42 cpv. 2 CP non è più supposta lassenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che linfrazione da giudicare non ha alcun rapporto con linfrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta allestero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
107. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
108. Giusta lart. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi chegli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nellambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dellarticolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui allarticolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è dattendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare unassistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dellalta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia allart. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione leffetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dellespiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dellart. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, lautore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dellart. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che in analogia allart. 42 cpv. 2 CP anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dellart. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice analogia con lart. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece lart. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nellambito dellart. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dallentità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
109. Nel caso concreto la Corte ha considerato la colpa dellimputato oggettivamente di gravità media.
Determinante per qualificare la sua colpa è, innanzitutto, il quantitativo di eroina da lui trafficato, pari a oltre 460 grammi, con grado di purezza variante tra il 10.5% e il 31.9%.
Si tratta di un quantitativo relativamente importante corrispondente ad oltre 90 grammi di sostanza pura, se si considera il tasso di purezza intermedio del 21.2% ritenuto che per la cocaina il caso grave di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup viene ammesso già a partire dal quantitativo di 18 grammi (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28 BetmG).
Va sottolineato che, nellambito di infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato, pur non essendo lunico elemento di rilievo, va comunque considerato nella determinazione della colpa dellautore. Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di uninfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3).
110. La colpa di IM 3 è grave soprattutto dal profilo soggettivo.
Al tal proposito va differenziato perché così vuole la costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6B_390/2010 consid. 1.1; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; STF 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) il caso dellautore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
IM 3 non è un tossicomane. Con ogni evidenza, lo sporadico consumo di marijuana non lo rende tale. Egli, in particolare, non si è dedicato al traffico di stupefacenti per garantirsi il suo personale consumo, ma lo ha fatto per puro spirito di lucro, per garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che, altrimenti, gli era precluso.
Limputato ha dimostrato una preoccupante propensione a delinquere, caratterizzata da contatti importanti con il mondo del narcotraffico. Egli intratteneva in particolare contatti con lOlanda, Paese dal quale è giunto IM 4 proprio in vista di avviare con laiuto di IM 3 un traffico di stupefacenti. Egli era chiaramente un punto di riferimento, non solo per IM 2, ma pure per __________, intenzionato ad avviare un traffico dallOlanda.
Limputato, come emerge dai messaggi, sapeva come muoversi sul territorio attraversando i valichi con minore sorveglianza e dando indicazioni su come mantenere un profilo basso.
IM 3 ha soprattutto agito pochi mesi dopo aver scontato la parte da espiare di una pena di una certa gravità a lui comminata per reati analoghi. Con ogni evidenza la precedente condanna e la spada di Damocle rappresentata dalla pena posta al beneficio della sospensione condizionale non è risultata sufficiente a trattenerlo dal reiterare. In realtà, egli è ritornato a trafficare stupefacenti poco dopo essere uscito dal carcere.
Non si può del resto non evidenziare che nellambito della vicenda che già lo aveva portato in carcere, era stato vittima di una coltellata alladdome (cfr. sentenza CARP 17.2015.146 del 31 maggio 2016), circostanza, questa, che neppure lo ha indotto ad allontanarsi dallambiente malavitoso.
Se del caso, gli atti attestano di una persona che si è fatta più scaltra, che è rimasta maggiormente nellombra rispetto al passato e che ha tentato di anticipare le mosse degli inquirenti (ammettendo, per esempio, di aver toccato sacchetto e ovuli), o ne ha ostacolato lagire (affermando di aver scordato il codice di sblocco del cellulare) e comunque guardandosi bene dallammettere alcunché.
IM 3 non ha poi esitato a trasportare una persona sprovvista di validi documenti qua e là dal confine.
111. A favore dellimputato la Corte non ha ravvisto alcun motivo di riduzione della pena. In particolare, egli non ha collaborato, non ha fornito alcuna ammissione né relativamente a sé stesso, né in merito al ruolo dei coimputati.
In tale contesto, richiamato anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 3 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
112. Quanto alla sospensione condizionale, la stessa non può evidentemente essere concessa, ritenuto che la prognosi è assolutamente negativa. Come già indicato, egli ha commesso un reato analogo poco tempo dopo essere uscito dal carcere dopo aver scontato la parte di pena non posta al beneficio della sospensione condizionale. Neppure le lesioni fisiche subìte in quel contesto lo hanno distolto dal mondo degli stupefacenti.
113. Trattandosi di recidiva specifica e ritenute le considerazioni testé esposte, si impone inoltre di revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi a lui comminata con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
114. Per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti IM 3 è stato in fine condannato al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
XII) Sequestri
115. La Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578) ex art. 69 CP, eccezion fatta per lHard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che sono stati dissequestrati in favore dellavente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
XIII) Retribuzione del difensore dufficio
116. Giusta lart. 135 cpv. 1 CPP il difensore dufficio è retribuito secondo la tariffa davvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Lonorario dellavvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dallAlta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, lonorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). Lonorario dellavvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dallorario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
117. La nota professionale dellavv. DUF 3, previa aggiunta del tempo necessario per il dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 6387.90, comprensivi di onorario, spese e IVA.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 252 CP;
19 cpv. 1 e 2, 19a cifra 1 LStup;
5 cpv. 1 lett. a) e b), 115 cpv. 1 lett. a, 116 cpv. 1 lett. a LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1, IM 2 e IM 3 sono coautori colpevoli di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che linfrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, trasportato, posseduto, detenuto e depositato 461.31 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è altresì autore colpevole di:
2.1. ripetuta falsità in certificati
per avere,
il 16 e il 31 luglio 2016, a __________,
in 2 occasioni, al fine di migliorare la sua situazione, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso documento di legittimazione contraffatto da terzi, e meglio per essersi legittimato, il 16 luglio 2016 dinanzi alla Polizia comunale di __________, così come pure il 31 luglio 2016 dinanzi alla Polizia cantonale, mediante una falsa carta didentità italiana a suo nome, emessa a __________ (I) (nr. __________), documento risultato contraffatto, da lui asseritamente acquistato a __________ (I) da un sedicente cittadino africano conosciuto per strada;
2.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata, partenza o soggiorno illegali)
per essere entrato,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, dallItalia alla Svizzera, a bordo dellautovettura VW Jetta guidata da IM 3, senza essere in possesso di un valido documento per il passaggio della frontiera, di un visto dingresso o permesso di soggiorno;
2.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel corso del mese di luglio 2016, a __________, __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 righe di cocaina e 2 spinelli di marijuana;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
3. IM 3 è altresì autore colpevole di:
3.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra marzo/aprile 2016 e metà luglio 2016, a __________ e __________, senza essere autorizzato, in più occasioni, alienato a __________ 5 grammi di cocaina;
3.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo primavera/estate 2016, a __________ e in altre località del Ticino, senza essere autorizzato, consumato personalmente 2 spinelli di marijuana;
3.3. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione allentrata, alla partenza o al soggiorno illegali)
per avere,
in 3 occasioni, e meglio il 16, il 30 e il 31 luglio 2016, facilitato e aiutato lentrata e il soggiorno illegale su territorio svizzero del cittadino __________ IM 2, accompagnandolo con la propria autovettura VW Jetta da __________ fino a __________, __________ e in altre località del Ticino, ritenuto che lo straniero IM 2 era sprovvisto di un documento valido per il passaggio della frontiera, visto o permesso di soggiorno;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
4. IM 4 è autore colpevole di:
4.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
4.1.1. nel corso del mese di luglio 2016, a __________ e in altre località del Ticino, agendo in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza essere autorizzato, trasportato, importato, posseduto, detenuto e depositato 18 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita,
nonché per avere,
4.1.2. nel corso del mese di luglio 2016, specie dal 29 al 31 luglio 2016, in Olanda, Italia (__________) e Svizzera (__________ e altre località), agendo in correità con __________, fatto preparativi per avviare un traffico internazionale di cocaina fra lOlanda, lItalia e la Svizzera, e quindi per trasportare, importare, detenere, depositare e alienare cocaina;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
5. IM 4 è prosciolto dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 443.31 grammi di cocaina, posto che linfrazione è stata per lui ritenuta nella forma semplice e relativamente a soli 18 grammi di cocaina.
6. IM 1, IM 2 e IM 3 sono prosciolti dallimputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dellatto daccusa relativamente a 4.03 grammi di cocaina, così come sono pure prosciolti dalle aggravanti dellavere agito in banda e per mestiere, posto che è stata ritenuta unicamente laggravante di cui allart. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
7. Di conseguenza,
7.1. IM 1
è condannata
7.1.1. alla pena detentiva di 20 (venti) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.1.2. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.2. IM 2
è condannato
7.2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.2.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.2.3. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
7.3. IM 3
è condannato
7.3.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.3.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con lavvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
7.4. IM 4
è condannato
7.4.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.4.2. Lesecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
8. Listanza di indennizzo di IM 4 è respinta.
9. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 21 mesi pronunciata nei confronti di IM 3 con sentenza del 25 giugno 2015 della Corte delle assise criminali.
10. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente (rep. SAD 18578), eccezion fatta per lHard Disk esterno marca WD (rep. 50578) e il computer portatile Apple MacBook Pro no. di serie W88492M41GA (rep. 50579), che vengono dissequestrati in favore dellavente diritto, e dei cellulari e delle carte SIM, che possono essere dissequestrati in favore degli aventi diritto previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
11. La tassa di giustizia di CHF 3000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/4 (un quarto) ciascuno.
11.1. In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 4'000.00.
12. Le spese per la difesa dufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale dellavv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 22'978.20
spese CHF 1'935.00
IVA (8%) CHF 1'993.05
totale CHF 26'906.25
12.2. La nota professionale dellavv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 10'869.15
spese CHF 830.00
IVA (8%) CHF 935.95
totale CHF 12'635.10
12.3. La nota professionale dellavv. DUF 3 è approvata per:
onorario CHF 5'502.00
spese CHF 412.70
IVA (8%) CHF 473.20
totale CHF 6'387.90
12.4. La nota professionale dellavv. DUF 4 è approvata per:
onorario CHF 5'927.65
spese CHF 500.00
IVA (8%) CHF 514.20
totale CHF 6'941.85
12.5. I condannati sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori dufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. Lappello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione dappello va inoltrata alla Corte dappello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'021.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 485.35
fr. 23'706.35
============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'976.59
============
Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'755.25
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 121.34
fr. 5'876.59
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera