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72.2016.198

Grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato a 101 km/h dove il limite vigente è di 50 km/h. Procedura abbreviata

Ticino · 2017-07-11 · Italiano TI
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Grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato a 101 km/h dove il limite vigente è di 50 km/h. Procedura abbreviata

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Tessin Tribunale penale cantonale 11.07.2017 72.2016.198 Tessin Tribunale penale cantonale 11.07.2017 72.2016.198 Ticino Tribunale penale cantonale 11.07.2017 72.2016.198

Grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato a 101 km/h dove il limite vigente è di 50 km/h. Procedura abbreviata

Incarto n. 72.2016.198 Lugano, 11 luglio 2017/ns Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: giudice Rosa Item, Presidente Letizia Vezzoni, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico contro IM 1 imputato a norma dell’atto d'accusa 164/2016 del 21.10.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________, Via __________, in data 15 maggio 2016, alle ore 16:08, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio, per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida del motoveicolo __________, targato __________, di sua proprietà, alla velocità di 101 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar laser __________ numero __________ laser (certificato di verificazione __________, valido sino al 30 giugno 2016), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando in tal modo di 51 km/h la velocità massima consentita; reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra. di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 12 mesi; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP). 2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante. Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:55. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento

-   modificare il punto 1 del dispositivo, indicando “IM 1 è                                     dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.”

-   aggiungere il punto 3 del dispositivo, indicando che: “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art 135 cpv. 4 CPP.”

-   modificare gli articoli di riferimento di cui al punto 1 dell’AA, indicando “reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.”

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che le sanzioni appaiono adeguate; richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 2016.164 del 21.10.2016 contro IM 1, con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche: pag. 1: “reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.” punto 1 delle proposte (p. 2): “1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.” punto 3 delle proposte (p.2) “3. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art 135 cpv. 4 CPP.”

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato. 3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                         Fr.    1'443.35 spese                             Fr.       286.00 IVA                                 Fr.       138.35 totale                              Fr.    1'867.70 3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr.                                        1'867.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: - Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

-   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                       La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90 fr.           765.90 ============