Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 è nato il __________ a __________, in Provincia di __________ (I). Ha un fratello maggiore di 10 anni con il quale intrattiene buoni rapporti. Dopo aver terminato le scuole dell’obbligo a __________ fino alla terza superiore, si è iscritto a un istituto tecnico con l’intenzione di ottenere un diploma. Ha lasciato la scuola nel 2003/2004 per intraprendere l’attività di __________ presso la società __________ a __________, dove è rimasto fino a 21 anni. In seguito – su sollecitazione dei genitori – ha deciso di riprendere gli studi a __________, dove si è trasferito. Avendo avuto la possibilità di imparare bene l’inglese con il suo lavoro presso la società __________, ha scelto una scuola serale di lingue presso il Liceo linguistico __________, con indirizzo turistico, per imparare anche altre lingue. Conseguito il diploma nel __________, si è iscritto all’Università __________ di __________ alla facoltà di __________. Al momento dell’arresto ha dichiarato di non avere ancora concluso gli studi – finanziati dalla famiglia – mancandogli un anno per terminare. In parallelo agli studi, dal 2010, ha lavorato presso __________, dove era impiegato anche al momento dell’arresto, occupandosi della ricezione e dell’accoglienza dei __________, mentre in precedenza aveva lavorato presso il negozio __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4, AI 2; VI PG 27.03.2015, p. 8, allegato 1 al rapporto d’arresto IM 1, AI 1; VI PP 30.03.2016, p. 8, AI 178). L’imputato ha dichiarato di abitare da solo e di avere intenzione di creare una famiglia con la compagna __________, residente a __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4, AI 2). Con specifico riferimento alla sua situazione finanziaria, IM 1 ha riferito che prima dell’arresto guadagnava mensilmente EUR 1'000/1’500.00 e che le sue spese correnti in pratica erano pari al suo reddito, nel senso che spendeva tutto quello che guadagnava per questi costi, segnatamente l’auto, nonché vitto, alloggio, energia, cellulare e assicurazioni, rimanendogli a fine mese “ qualcosa da spendere con la fidanzata e per l’eventuale abuso di sostanze ” (VI DIB 10.11.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale). Relativamente a quest’ultima indicazione, l’imputato ha dichiarato di essersi avvicinato alla droga “ per errore ” nel 2008, avendo iniziato a frequentare brutti ambienti a __________. Sarebbe questo il motivo per cui i genitori gli avrebbero consigliato di trasferirsi a __________. Dopo il trasferimento, avrebbe abbandonato completamente il mondo degli stupefacenti fino al 2013. A metà di quell’anno avrebbe ricominciato a consumare cocaina sporadicamente, in occasione di feste in Italia, senza tuttavia essere dipendente da tale sostanza. In alcune occasioni avrebbe pure consumato della marijuana (VI PG 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto IM 1, AI 1; 27.03.2015, p. 4, AI 2; VI PP 30.03.2016, p. 8 e 9, AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
3. L’imputato è incensurato sia in Svizzera che in Italia (estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano, allegati all’Inc. MP 2015.2314).
4. Invitato a esprimersi sulle sue prospettive future, IM 1 – che in carcere ha dichiarato di lavorare presso il laboratorio di legatoria percependo un guadagno di CHF 580/620.00, corrispondenti a circa CHF 300.00 netti mensili – ha affermato di avere deciso di iniziare un percorso presso la Comunità __________ in Italia per preparare il suo rientro in società, dopodiché sarebbe sua intenzione terminare gli studi universitari e trovare un lavoro ( VI DIB 10.11.2016,
p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale). A questo proposito il difensore ha prodotto la conferma della disponibilità all’accoglienza aggiornata della Comunità __________ (doc. dib. 1).
2) IM
E. 1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere poter mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, nonché commessa agendo come membri di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, così come pure realizzando, trafficando per mestiere, un guadagno considerevole, per avere, senza essere autorizzati, nel periodo compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015, in 11 occasioni, posseduto, detenuto, trasportato ed importato circa 9 kg di cocaina, di cui circa 7 kg alienata e 2'421 grammi, destinati alla vendita in Svizzera, sequestrati presso il valico doganale di __________, realizzando un incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR 33'000.00, nonché un guadagno personale di EUR 11'000.00 ciascuno;
E. 1.2 riciclaggio di denaro ripetuto per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, agendo in correità tra loro, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine e più precisamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, e meglio per avere, in 4 occasioni, effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00 provento della vendita di cocaina ed esportato l’importo corrispettivo in EUR in Italia, nonché per avere, in 4 occasioni, esportato dalla Svizzera in Italia EUR 33'000.00 provento della vendita di sostanza stupefacente; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .
2. Di conseguenza, 2.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 2.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle confezioni Tetrapak e degli involucri di plastica. È ordinata la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che vengono dissequestrati a favore degli aventi diritto.
4. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno.
5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario CHF 12'840.00 spese CHF 676.00 totale CHF 13’516.00 5.2. Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 2'000.-- Inchiesta preliminare fr. 22'946.50 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 247.05 fr. 25'193.55 ============ Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 11'473.25 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 123.53 fr. 12'596.78 ============ Distinta spese a carico di IM 2 (1/2) Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 11'473.25 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 123.53 fr. 12'596.78 ============ Intimazione a: - Comunicazione a:
- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera
E. 2 risulta incensurato in Svizzera, mentre è stato oggetto di un procedimento penale in Italia, sfociato nella condanna, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________ del 30 novembre 2006, alla multa di EUR 206.00 per rissa e porto di armi in concorso (allegati all’Inc. MP 2015.2314).
7. L’imputato ha dichiarato di lavorare in carcere nella squadra interna che si occupa di manutenzione e ristrutturazione, guadagnando CHF 660.00 lordi, corrispondenti a CHF 350.00 netti al mese ( VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
8. Una volta scarcerato, é sua intenzione tornare in Italia a lavorare come __________, inizialmente presso il __________ che gli avrebbe assicurato un lavoro ( VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). III) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
9. IM 1 è stato fermato in entrata sul nostro territorio, proveniente dall’Italia, al valico doganale di __________, a bordo dell’autovettura Mercedes A 150 targata __________. Il controllo effettuato dalle Guardie di Confine ha permesso il ritrovamento di 2 contenitori Tetrapak di succo di frutta da 2 litri l’uno nascosti sotto il sedile lato passeggero. All’interno di essi sono stati rinvenuti 2 involucri di plastica contenenti uno 1'324 e l’altro 1'243 grammi lordi di cocaina, corrispondenti a 2'421.19 grammi netti con grado di purezza medio del 62.35% (rapporto d’arresto IM 1, p. 3, AI 1).
10. A seguito di questi ritrovamenti, IM 1 è stato sottoposto ad interrogatorio da parte della Polizia. Mostrandosi da subito collaborativo, l’imputato ha raccontato che nell’estate del 2014, necessitando di denaro, si era offerto volontario per il trasporto di cocaina tra l’Italia e la Svizzera. Ciò sarebbe stato agevolato dal fatto di aver conosciuto IM 2, il quale sarebbe stato – a suo dire – dedito al trasporto di cocaina da __________ alla Svizzera e più precisamente __________ e __________. L’imputato ha ammesso di avere effettuato almeno 6 viaggi verso il nostro territorio a contare dall’estate 2014, dichiarandosi tuttavia incapace di indicare il quantitativo totale di cocaina trasportata. IM 1 ha pure riferito che per ogni viaggio riceveva un compenso pari a EUR 1'500.00 (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto d’arresto IM 1, AI 1).
11. In parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 3), con decisione del 29 marzo 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 22 maggio 2015 (AI 8), poi prorogata fino al 22 luglio 2015 (AI 67) e in seguito fino al 22 agosto 2015 (AI 91).
12. Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato l’11 agosto 2015 (AI 93), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 14 agosto 2015 (AI 97).
13. Nel frattempo, il 23 aprile 2015, è stato emanato nei confronti di IM 2 un mandato d’arresto internazionale. Tale documento menziona, quali fatti costitutivi del reato di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup, la circostanza secondo cui l’imputato avrebbe, tra il mese di luglio 2014 e il 27 marzo 2015, in almeno 6 occasioni, importato, trasportato e detenuto “ un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno gr. 2’567 ”. L’imputato è quindi stato arrestato il 15 maggio 2015 da parte dei Carabinieri di __________ (rapporto d’inchiesta, p. 5, AI 86). Sulla base del mandato d’arresto sopra menzionato, il 18 maggio 2015 è stata conseguentemente inoltrata domanda di estradizione all’autorità italiana di IM 2 (AI 66), il quale in occasione dell’udienza del 22 maggio 2015 ha negato il suo consenso all’estradizione (AI 84). Con decreto del 5 ottobre 2015 il Ministero della Giustizia ha concesso l’estradizione di IM 2, con espressa riserva del principio di specialità ex art. 14 della Convenzione europea di estradizione, per esecuzione del citato ordine d’arresto (AI 39). Il 19 ottobre 2015 le autorità italiane hanno così consegnato IM 2 al confine italo-svizzero al centro di competenza flussi migratori di Chiasso (rapporto d’arresto IM 2,
p. 5, AI 113).
14. L’imputato è quindi stato tradotto presso gli uffici del Ministero Pubblico di Lugano per essere interrogato dal PP. In occasione del suo primo interrogatorio, l’imputato ha negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina tra l’Italia e la Svizzera, asserendo che i suoi soggiorni in Svizzera erano dovuti alla sua attività di escort e che il traffico di stupefacenti era un’invenzione di IM 1, e meglio una “ ripicca ”, siccome era terminata la loro relazione sentimentale (rapporto d’arresto IM 2, p. 5, AI 113).
15. In parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 114), con decisione del 22 ottobre 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 2 fino al 30 novembre 2015 (AI 117), poi prorogata fino al 30 dicembre 2015 (AI 153). Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato in occasione dell’interrogatorio del 23 novembre 2015 (AI 140, p. 2), il PP ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 28 dicembre 2015 (AI 155).
16. Con atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 2 e IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e ripetuto riciclaggio di denaro.
17. Nell’ambito del esame preliminare ex art. 329 CPP è tuttavia emersa una dicotomia tra i fatti menzionati al punto 1 dell’atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 e la decisione accordante l’estradizione e la promozione dell’accusa, segnatamente per quanto riguarda il numero di trasporti che sarebbero stati effettuati, il quantitativo di sostanza e l’arco temporale durante il quale l’imputato avrebbe agito. Inoltre, il reato di riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa del 28 aprile 2016, prospettato all’imputato unicamente ad uno stadio avanzato del procedimento, non era mai stato oggetto della richiesta di estradizione. Le fattispecie menzionate nell’atto d’accusa contemplavano, peraltro, unicamente le operazioni di cambio e non l’esportazione di valuta dalla Svizzera all’Italia.
18. Atteso che dal principio di specialità, codificato all’art. 14 cifra 1 lett. a della Convenzione europea di estradizione, deriva che, in mancanza di formale autorizzazione da parte dello Stato che concede l’estradizione, la persona consegnata non può essere né perseguita, né giudicata, né detenuta in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione (DTF 123 IV 42; DTF 1A.186/2000; DTF 115 Ib 186/2000; DTF 123 IV 42; CARP 17.2016.46+68+94 in re W; Zimmermann, La coopération judiciairie internationale en matière pénale, 3a. ed. Berna 2009, n. 359; Moreillon, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 553) la Corte adita risultava incompetente in punto ai reati esorbitanti dalla decisione sull’estradizione. In tale contesto, l’atto d’accusa è stato rinviato ex art. 329 cpv. 2 CPP al Ministero Pubblico affinché lo emendasse imputando ad IM 2 unicamente i fatti per cui era stata concessa l’estradizione, oppure richiedesse l’estensione dell’estradizione alla competente autorità italiana. Oltre a ciò, richiamata la giurisprudenza vigente in materia, alla pubblica accusa è stato chiesto di valutare se anche l’esportazione di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti fosse da ritenersi, in caso di accoglimento della tesi accusatoria, costitutivo del reato di cui all’art. 305bis CP.
19. L’incarto penale 72.2016.75 pendente presso questa Corte è quindi stato stralciato con decisione del 3 giugno 2016 (doc. TPC 9).
20. Il
E. 6 e 7, AI 178).
54. I fatti sono stati ammessi anche dal coimputato IM 2 (VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
55. In diritto si ha che adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2, 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, entrambi gli atti commessi dagli imputati – e meglio il trasferimento di denaro all'estero ed il cambio di denaro in valuta estera – costituiscono un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2, 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523; DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis). Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid. 2.).
56. Nel caso concreto, gli imputati sapevano perfettamente – per loro stessa ammissione (VI DIB 10.11.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale) – che si trattava del provento della vendita della cocaina. Analogamente, entrambi non potevano ignorare il fatto che trasportando il denaro all’estero (cambiando o meno valuta) questo sarebbe sfuggito – come effettivamente è avvenuto – al possibile ritrovamento ed alla confisca da parte delle autorità svizzere. L’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è quindi stata confermata così come esposta. V) Commisurazione della pena
57. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
58. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
59. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
60. Nel caso concreto, la Corte ha considerato che la colpa degli imputati è oggettivamente e soggettivamente molto grave.
61. A livello oggettivo, determinante per qualificare la colpa di IM 1 e IM 2 in relazione al traffico di stupefacenti di cui devono rispondere è, innanzitutto, il quantitativo di cocaina da loro trafficato, pari a circa 9 kg. Si tratta di un quantitativo di cocaina estremamente importante (equivalente a oltre 2’000 grammi di sostanza pura) stupefacente che, per quanto attiene a quello sequestrato, aveva un grado di purezza notevole (62.35 % media) e quindi verosimilmente destinato a raddoppiare, se non addirittura a triplicare, il proprio quantitativo una volta venduto al dettaglio. Il pericolo per la salute pubblica si è quindi rivelato, in concreto, particolarmente elevato. Va sottolineato che, nell’ambito di infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella determinazione della colpa dell’autore. Se è, infatti, vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). Ad aggravare ulteriormente la colpa degli imputati, vi è poi l’estensione geografica del traffico: l’importazione in Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.) Sempre dal profilo oggettivo, la giurisprudenza federale (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) ha precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico, ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno all’organizzazione. In questo senso, se è vero che IM 1 e IM 2 hanno agito come “ ingranaggi ” di un’organizzazione ben più ampia, che parte dal produttore di cocaina in Sud America e che termina con chi vende la sostanza al dettaglio, non può essere misconosciuto che ognuno dei personaggi che, a vario titolo interviene nella filiera, rappresenta un tassello di per sé indispensabile, senza il quale la sostanza non potrebbe essere immessa in commercio. In altre parole, senza il venditore al dettaglio, oppure senza il trasportatore, l’importatore, o ancora, in assenza del grossista, lo stupefacente non può raggiungere il consumatore. In particolare, per quanto attiene al ruolo di IM 1 e IM 2, appare riduttivo considerarli dei “ semplici ” trasportatori. A tale stregua, si potrebbe parlare di chi è “ il semplice ” produttore, “ il semplice ” esportatore ecc. Come già accennato, i coimputati hanno agito in banda tra di loro, in modo da poter guadagnare del denaro attraverso i loro viaggi, ma – soprattutto – hanno preso in consegna lo stupefacente da un anello della catena (in Italia), per consegnarla, dietro pagamento, all’anello successivo (in Svizzera). Essi hanno quindi compiuto un passaggio essenziale affinché la cocaina potesse essere immessa sul mercato Svizzero, ovvero attraversando la frontiera.
62. Dal punto di vista soggettivo, occorre individualizzare le responsabilità dei due imputati.
63. Per quanto attiene a IM 1, come già accennato, la Corte ha considerato la sua colpa grave anche dal profilo soggettivo. Secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), va differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. Nella fattispecie, IM 1 non è tossicomane (con ogni evidenza, il saltuario consumo di cocaina e marijuana non lo rende tale) e si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per puro scopo di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido guadagno. Nonostante alcune sue affermazioni, IM 1 non ha dimostrato di essersi trovato in una situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati ascrittigli. Anzi. Egli lavorava, aveva il mutuo pagato, aveva a disposizione una vettura di una marca prestigiosa e una famiglia sana alle spalle. IM 1 aveva inoltre chiaramente la possibilità di chiedere un aiuto economico alla propria famiglia. Egli ha quindi infranto la legge nonostante avesse le risorse, sia economiche che intellettuali, per trattenersi dal delinquere e condurre una vita onesta. L’imputato voleva semplicemente permettersi di più, voleva poter affrontare spese per la fidanzata e finanziarsi qualche vizio nel fine settimana. Egli si è avvicinato al traffico di droga in modo volontario, senza costrizioni e soltanto per garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che, altrimenti, gli era precluso. Mosso da tale futile movente, non ha esitato a mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone. Per giungere a tale risultato – e malgrado la debolezza caratteriale che emerge dalla valutazione psichiatrico-psicologica del dr. __________ (AI 160) – egli ha pure dovuto insistere, così da indurre il coimputato, inizialmente reticente, ad intercedere presso suoi conoscenti di modo che i due potessero avviare il loro sodalizio. Su IM 1 pesa poi il fatto che egli ha agito reiteratamente, in ben 12 occasioni, non battendo ciglio neppure allorquando, diversamente dal solito, di Tetrapak ne ha presi in consegna due grossi il doppio di quelli trasportati in precedenza. Non può che lasciare interdetti la facilità con cui un giovane non ancora trentenne, incensurato, con un lavoro, di buona famiglia, si sia adattato ad entrare a pieno titolo in un traffico internazionale di cocaina. Ciò è quanto mai significativo della sua propensione a delinquere.
64. A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la sua personalità, la durata della carcerazione preventiva sofferta, ritenuto che già pochi mesi dopo l’arresto, se non vi fosse stata la posizione di IM 2 da definire, l’atto d’accusa nei suoi confronti avrebbe potuto essere emanato. La sensibilità alla pena, per contro, non può essere ritenuta, siccome l’imputato ha volontariamente delinquito in Svizzera ed era giocoforza consapevole che in caso di arresto sarebbe stato chiamato ad espiare la pena in un altro Paese. Nulla vieterebbe, peraltro, all’imputato di chiedere di poter espiare la pena in Patria. Rispetto al coimputato, il ruolo di IM 1 è poi stato inoltre ritenuto – seppur di poco – secondario.
65. In considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, visto il quadro edittale e il concorso di reati di cui deve rispondere, questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, tenuto conto del concorso di reati, una pena detentiva situabile attorno ai 7 (sette) anni. A tal proposito è calzante, ma solo a titolo indicativo, la sentenza del 18 gennaio 2012 della Corte di appello e di revisione penale (Inc. 17.2011.122, consid. 17), in cui la Corte d’appello è partita da una pena base di 6 anni – giudicando eccessiva e non in linea con la prassi delle Corti ticinesi la pena base di 6 anni e 6 mesi ritenuta dalla prima Corte – per un imputato che aveva trasportato 8'202 grammi di cocaina e alienato 340 grammi di detta sostanza. Nel presente caso, trattandosi di circa 800 grammi di sostanza in più, di cui oltre 2.4 Kg con grado di purezza estremamente elevato, ben si giustifica – richiamato pure il reato di riciclaggio di denaro, il cui peso specifico può essere situato a circa 1 mese – di ritenere la pena sopra enunciata.
66. Tale pena deve tuttavia essere diminuita non tanto in ragione dell’incensuratezza, che il TF ha già definito quale criterio neutro, bensì per l’ampia collaborazione prestata. A questo proposito, la difesa di IM 1 ha invocato l’attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, secondo cui il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata. Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv.
E. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio “ ragionevolmente ” (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5). Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.). In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc. 6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B.265/2010, consid. 1.1). Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2). Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21). Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui – sempre in materia di stupefacenti
– tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed., Losanna 2007, ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83). Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno, cfr. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39), la Corte di appello e di revisione penale ha sottolineato come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici rimasti sin lì sconosciuti dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività “ nell’ambiente ” e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento.
67. Nel caso concreto, la Corte non può che concordare con la difesa quando afferma che l’atto d’accusa è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da IM 1, il quale ha collaborato in modo spontaneo, sostanzialmente disinteressato e non strumentale, fornendo, sin dall’inizio, una collaborazione ampia, tanto da permettere di identificare e poi estradare IM 2. Già nel verbale d’arresto l’imputato ha dichiarato di essersi offerto volontario per il trasporto di cocaina tra l’Italia e la Svizzera, riconoscendo di avere effettuato almeno 6 viaggi a decorrere dall’estate 2014 guadagnando a viaggio un compenso pari a EUR 1'500.00, ed ha altresì fornito il nominativo ed il contatto telefonico del correo IM 2 (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 1). Soprattutto, senza le sue dichiarazioni, difficilmente gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire le singole trasferte in Svizzera o i motivi delle stesse. In tale contesto, a IM 1 è stata riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento.
68. A questo proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto indicato dalla difesa di IM 1, la giurisprudenza più recente ha abbandonato il principio della riduzione lineare di 1/3, lasciando all’apprezzamento della Corte la determinazione dell’incidenza concreta del sincero pentimento sulla pena (Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. ed., Basilea 2013, art. 48 n. 2).
69. Nel caso concreto, la Corte ha determinato l’incidenza del sincero pentimento in 2 (due) anni (ovvero poco meno del fattore di 1/3 precedentemente applicato in ambito di deduzione lineare), fissando quindi la pena detentiva a carico di IM 1 in 5 (cinque) anni di detenzione.
70. Per quanto attiene ad IM 2, dal profilo soggettivo la sua posizione appare differente da quella di IM 1. L’imputato, come il correo, ha agito a fine di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido guadagno. Per IM 2 valgono poi le stesse considerazioni già fatte per il correo in merito alla propensione a delinquere e dunque alla facilità con cui si è adeguato a trafficare reiteratamente importanti quantitativi di stupefacente. Su di lui pesa tuttavia un coinvolgimento maggiore nel traffico. Era infatti IM 2 ad avere ed intrattenere i contatti con i fornitori di cocaina a __________ e i destinatari in Svizzera; era lui a decidere le modalità in cui avrebbero viaggiato; era lui ad incassare i soldi da consegnare a __________ previa deduzione delle proprie spettanze; era lui a corrispondere la parte di guadagno a IM 1; era in fine sempre IM 2 a sapere dove andare ad effettuare la consegna in Svizzera, cosa portare e quanto denaro ricevere. Soprattutto, egli ha direttamente partecipato al confezionamento di parte dello stupefacente da trasportare, segnatamente quello che sarebbe stato il quantitativo di cocaina più importante che i due hanno importato in Svizzera e che avrebbero immesso sul nostro mercato qualora non fossero stati fermati. Già il fatto che egli non attraversava la frontiera con la sostanza con sé, è significativo del fatto che voleva trarre il proprio guadagno correndo il minor rischio possibile, lasciando tale onere a IM 1. Del resto, la persona ad essere stata fermata, in prima battuta, con la cocaina a bordo, non è stato IM 2, il quale, se IM 1 non avesse collaborato fornendo il suo nome e numero di telefono (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 1), verosimilmente neppure sarebbe mai stato identificato.
71. A differenza di IM 1, però, il correo versava in una complicata situazione finanziaria, derivata essenzialmente dai suoi problemi di salute, ciò che naturalmente non giustifica il suo agire, ma ne mitiga la posizione. Neppure può essere ignorato che l’imputato ha vissuto onestamente fino a 44 anni, incorrendo nel suo primo errore a seguito delle sue vicissitudini sanitarie. A favore di IM 2, la Corte ha pure considerato la sensibilità alla pena. Sebbene questa non può trovare fondamento nella lontananza dalla sua terra d’origine e dalla famiglia per gli stessi motivi di cui si è detto sopra in merito a IM 1, le sue condizioni di salute ed omosessualità impongono di ritenere tali fattori quali elementi di attenuazione.
72. Nel caso di IM 2 la Corte non ha ravvisto le circostanze che impongono di ritenere il sincero pentimento. Egli ha infatti mentito reiteratamente nei primi verbali, ha raccontato versioni inverosimili ed è sempre e comunque parso andare “ a rimorchio ” delle dichiarazioni di IM 1, ammettendo del resto un numero minore di viaggi, di Tetrapak trasportati e di guadagno conseguito. All’imputato deve ciò nondimeno essere riconosciuto il fatto di aver permesso di identificare __________ e __________ (VI PG IM 2 28.10.2015, allegato al rapporto di complemento 20.11.2015, AI 136). In tale contesto la Corte ha quindi riconosciuto a favore di IM 2 una buona collaborazione, ciò che giustifica una sostanziale riduzione della pena.
73. Alla luce di quanto esposto, ritenuto il concorso tra i reati, la Corte è partita da una pena base di poco superiore a quella del correo, pena alla quale – per i motivi sopra esposti – non può essere accordata la riduzione di cui IM 1 ha beneficiato in ragione del sincero pentimento. In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 5 (cinque) anni e 10 (dieci) mesi.
74. Trattasi, in fine, di pene da espiare, non essendo realizzati, già solo per la loro entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP. VI) Sequestri
75. In accoglimento della richiesta della pubblica accusa, a cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle confezioni Tetrapak e degli involucri di plastica, nonché la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che sono stati dissequestrati a favore degli aventi diritto. VII) Retribuzione del difensore d’ufficio 76. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
77. La nota professionale dell’avv. DUF 1, comprensiva di onorario e spese, è stata approvata così come esposta, con aggiunta del dibattimento, per complessivi CHF 13’516.00.
78. Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cifra 1 CP; 19 cpv. 1 e 2 LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2016.160
Lugano,
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
rappresentato dallavv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 27 marzo 2015 al 13 agosto 2015 (140 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 14 agosto 2015
IM 2
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione estradizionale dal 15 maggio 2015 al 18 ottobre 2015 (157 giorni) presso il carcere __________, __________ (I)
in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2015 al 27 dicembre 2015 (70 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 28 dicembre 2015
imputati, a norma dellatto daccusa nr. 141/2016 del 19 agosto 2016, emanato dal Procuratore pubblicoPP 1, di
Espletato il pubblico dibattimento:
giovedì 10 novembre 2016, dalle ore 09:47 alle ore 17:44;
venerdì 11 novembre 2016, dalle ore 15:48 alle ore 16:06;
Ha un fratello maggiore di 10 anni con il quale intrattiene buoni rapporti.
Dopo aver terminato le scuole dellobbligo a __________ fino alla terza superiore, si è iscritto a un istituto tecnico con lintenzione di ottenere un diploma. Ha lasciato la scuola nel 2003/2004 per intraprendere lattività di __________ presso la società __________ a __________, dove è rimasto fino a 21 anni.
Sarebbe questo il motivo per cui i genitori gli avrebbero consigliato di trasferirsi a __________. Dopo il trasferimento, avrebbe abbandonato completamente il mondo degli stupefacenti fino al 2013. A metà di quellanno avrebbe ricominciato a consumare cocaina sporadicamente, in occasione di feste in Italia, senza tuttavia essere dipendente da tale sostanza. In alcune occasioni avrebbe pure consumato della marijuana (VI PG 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto darresto IM 1, AI 1; 27.03.2015, p. 4, AI 2; VI PP 30.03.2016, p. 8 e 9, AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il difensore ha prodotto la conferma della disponibilità allaccoglienza aggiornata della Comunità __________ (doc. dib. 1).
Ha un fratello e una sorella minori che vivono in Brasile unitamente alla madre e con i quali ha degli ottimi rapporti, mentre il padre è deceduto per problemi di cuore.
A questo proposito IM 2 ha spiegato:
Dopo questo primo viaggio di ricognizione, effettuato con lautovettura di IM 1, nelle trasferte successive gli imputati sono inizialmente giunti in Svizzera con veicoli separati, ricongiungendosi una volta varcato il confine; in seguito alla revoca della licenza in cui è incorso IM 2, la coppia ha iniziato ad incontrarsi a __________, dove questi arrivava in treno, per poi proseguire alla volta della Svizzera interna con lauto di IM 1, oppure direttamente a __________, dove gli imputati si trovavano presso il centro commerciale Letzipark (cfr. VI DIB, p. 6-7).
- nel periodo marzo giugno 2014, in 3 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,
- nellestate 2014, in unoccasione 1 Tetrapak da 1 litro,
- nellautunno 2014 in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,
- dal 10 novembre 2014 al 26 marzo 2015, in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro e in unoccasione 2 Tetrapak da 1 litro,
- e in fine il 27 marzo 2016 quando è poi stato arrestato trasportava 2 Tetrapak da 2 litri, contenenti 2'421.19 grammi di cocaina con grado di purezza medio del 62.35% finalizzata alla vendita (VI PP 12.05.2015, AI 56; VI PP 30.03.2016, p. 5, AI 178).
Quanto al suo guadagno personale, lo stesso sarebbe stato di EUR 8/10'000.00 (VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato a spiegare la coincidenza secondo cui, stando alle sue dichiarazioni, solo in occasione dellultimo viaggio quando sono state rinvenute le sue impronte digitali sulle confezioni egli avrebbe confezionato la cocaina (VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), limputato ha affermato:
In questo senso non può essere seguita la difesa di IM 2 quando tenta di ricostruire il quantitativo di cocaina trafficata sulla base dei soldi incassati e quindi esportati in Italia.
In primo luogo, così facendo e utilizzando i parametri giustamente evocati dalla difesa, si otterrebbero complessivi 1'500 grammi di stupefacente.
Ciò ritornerebbe a dire che ripartito su 11 trasporti si sarebbe trattato di circa 130 grammi alla volta, dove dei circa CHF 6'500.00 di valore della cocaina trafficata, ben CHF 2'200.00, ovvero 1/3 del guadagno, sarebbero andati ai trasportatori, circostanza del tutto inverosimile.
Dal punto di vista soggettivo, lautore deve sapere di possedere, detenere, trasportare, importare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo.II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Soggettivamente, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o
indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Il testo dellart. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che lautore deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che lautore sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi anche di un subordinato. Lidea di esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
Lassociazione alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, lautore deve volere, perlomeno per dolo eventuale, lassociazione ad una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza personale ai sensi dellart. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, laccusato rivela le sue intenzioni e lesistenza di una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
La cifra daffari è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il guadagno è lutile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).
Per quanto attiene alla banda, si osserva che le argomentazioni della difesa di IM 1, la quale ha contestato tale specifica aggravante, sono senzaltro condivisibili laddove sostiene che questi non era parte della banda avente per membri il coimputato, __________, __________ e i destinatari dello stupefacente in Svizzera. La Corte ha tuttavia ritenuto incontestabile il fatto che IM 1 formasse una banda con IM 2, e ciò in ragione della suddivisione dei ruoli, dellassenza di gerarchia tra di loro e delle modalità di suddivisione dei guadagni, nonché del disegno comune di dedicare tempo e risorse al trasporto e allimportazione in Svizzera di stupefacente in modo da poter conseguire un reddito.
In particolare, per quanto attiene al ruolo di IM 1 e IM 2, appare riduttivo considerarli dei semplici trasportatori. A tale stregua, si potrebbe parlare di chi è il semplice produttore, il semplice esportatore ecc. Come già accennato, i coimputati hanno agito in banda tra di loro, in modo da poter guadagnare del denaro attraverso i loro viaggi, ma soprattutto hanno preso in consegna lo stupefacente da un anello della catena (in Italia), per consegnarla, dietro pagamento, allanello successivo (in Svizzera). Essi hanno quindi compiuto un passaggio essenziale affinché la cocaina potesse essere immessa sul mercato Svizzero, ovvero attraversando la frontiera.
Secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), va differenziato il caso dellautore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
Nella fattispecie, IM 1 non è tossicomane (con ogni evidenza, il saltuario consumo di cocaina e marijuana non lo rende tale) e si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per puro scopo di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido guadagno.
Nonostante alcune sue affermazioni, IM 1 non ha dimostrato di essersi trovato in una situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati ascrittigli. Anzi. Egli lavorava, aveva il mutuo pagato, aveva a disposizione una vettura di una marca prestigiosa e una famiglia sana alle spalle.
Egli ha quindi infranto la legge nonostante avesse le risorse, sia economiche che intellettuali, per trattenersi dal delinquere e condurre una vita onesta.
Limputato voleva semplicemente permettersi di più, voleva poter affrontare spese per la fidanzata e finanziarsi qualche vizio nel fine settimana. Egli si è avvicinato al traffico di droga in modo volontario, senza costrizioni e soltanto per garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che, altrimenti, gli era precluso. Mosso da tale futile movente, non ha esitato a mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.
Per giungere a tale risultato e malgrado la debolezza caratteriale che emerge dalla valutazione psichiatrico-psicologica del dr. __________ (AI 160) egli ha pure dovuto insistere, così da indurre il coimputato, inizialmente reticente, ad intercedere presso suoi conoscenti di modo che i due potessero avviare il loro sodalizio.
Su IM 1 pesa poi il fatto che egli ha agito reiteratamente, in ben 12 occasioni, non battendo ciglio neppure allorquando, diversamente dal solito, di Tetrapak ne ha presi in consegna due grossi il doppio di quelli trasportati in precedenza.
Non può che lasciare interdetti la facilità con cui un giovane non ancora trentenne, incensurato, con un lavoro, di buona famiglia, si sia adattato ad entrare a pieno titolo in un traffico internazionale di cocaina.
Ciò è quanto mai significativo della sua propensione a delinquere.
Rispetto al coimputato, il ruolo di IM 1 è poi stato inoltre ritenuto seppur di poco secondario.
A tal proposito è calzante, ma solo a titolo indicativo, la sentenza del 18 gennaio 2012 della Corte di appello e di revisione penale (Inc. 17.2011.122, consid. 17), in cui la Corte dappello è partita da una pena base di 6 anni giudicando eccessiva e non in linea con la prassi delle Corti ticinesi la pena base di 6 anni e 6 mesi ritenuta dalla prima Corte per un imputato che aveva trasportato 8'202 grammi di cocaina e alienato 340 grammi di detta sostanza. Nel presente caso, trattandosi di circa 800 grammi di sostanza in più, di cui oltre 2.4 Kg con grado di purezza estremamente elevato, ben si giustifica richiamato pure il reato di riciclaggio di denaro, il cui peso specifico può essere situato a circa 1 mese di ritenere la pena sopra enunciata.
A questo proposito, la difesa di IM 1 ha invocato lattenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dellart. 48 lett. d CP, secondo cui il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dellart. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dellart. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio ragionevolmente (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). Lart. 48 CP si differenzia, tuttavia, dallart. 64 vCP nel senso che lattenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano lapplicazione dellart. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).
In effetti, il sincero pentimento presuppone che lautore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che lautore abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto dallapprossimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc. 6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B.265/2010, consid. 1.1).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dallaccusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nellapprezzare lo stato danimo del reo e, dunque, nellapprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare lattenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui sempre in materia di stupefacenti tribunali cantonali hanno riconosciuto lattenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò dintendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed., Losanna 2007, ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nellambito del risarcimento del danno, cfr. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39), la Corte di appello e di revisione penale ha sottolineato come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici rimasti sin lì sconosciuti dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività nellambiente e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento.
Soprattutto, senza le sue dichiarazioni, difficilmente gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire le singole trasferte in Svizzera o i motivi delle stesse.
In tale contesto, a IM 1 è stata riconosciuta lattenuante specifica del sincero pentimento.
Del resto, la persona ad essere stata fermata, in prima battuta, con la cocaina a bordo, non è stato IM 2, il quale, se IM 1 non avesse collaborato fornendo il suo nome e numero di telefono (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 1), verosimilmente neppure sarebbe mai stato identificato.
Allimputato deve ciò nondimeno essere riconosciuto il fatto di aver permesso di identificare __________ e __________ (VI PG IM 2 28.10.2015, allegato al rapporto di complemento 20.11.2015, AI 136).
In tale contesto la Corte ha quindi riconosciuto a favore di IM 2 una buona collaborazione, ciò che giustifica una sostanziale riduzione della pena.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 5 (cinque) anni e 10 (dieci) mesi.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dellavvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore dufficio, nel caso di concessione del beneficio dellassistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
Allavvocato è riconosciuto lonorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa dufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad unefficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato lonorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
Per la determinazione dellonorario a favore del difensore dufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dellart. 21 cpv. 2 della legge sullavvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali lavvocato ha riguardo alla complessità ed allimportanza del caso, al valore ed allestensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, allesito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato lart. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Questultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dellonorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dellincarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
Lassunzione di un mandato di patrocinatore dufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata unattività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa dufficio sono sottoposte allIVA se lavvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica lattribuzione dellIVA al patrocinatore indipendente quandesso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
Visti gli art.12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cifra 1 CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015, in 11 occasioni, posseduto, detenuto, trasportato ed importato circa 9 kg di cocaina, di cui circa 7 kg alienata e 2'421 grammi, destinati alla vendita in Svizzera, sequestrati presso il valico doganale di __________, realizzando un incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR 33'000.00, nonché un guadagno personale di EUR 11'000.00 ciascuno;
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, agendo in correità tra loro,
compiuto atti suscettibili di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine e più precisamente dallinfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, e meglio per avere, in 4 occasioni, effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00 provento della vendita di cocaina ed esportato limporto corrispettivo in EUR in Italia, nonché per avere, in 4 occasioni, esportato dalla Svizzera in Italia EUR 33'000.00 provento della vendita di sostanza stupefacente;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
onorario CHF 12'840.00
spese CHF676.00
totale CHF 13516.00
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 22'946.50
Spese postali,tel.,affr. in bloccofr. 247.05
fr. 25'193.55
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'473.25
Spese postali,tel.,affr. in bloccofr. 123.53
fr. 12'596.78
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'473.25
Spese postali,tel.,affr. in bloccofr. 123.53
fr. 12'596.78
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Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera