Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h
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Tessin Tribunale penale cantonale 20.02.2018 72.2016.129 Tessin Tribunale penale cantonale 20.02.2018 72.2016.129 Ticino Tribunale penale cantonale 20.02.2018 72.2016.129
Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h
Incarto n. 72.2016.129 Lugano, 20 febbraio 2018/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona composta da: giudice Marco Villa, Presidente Jasmine Decristophoris, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.; Presenti:
- il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa: -- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________; -- al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h. Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese; - l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto i 12 mesi e integralmente sospesa. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP; visti gli art. 12, 40, 42, 44, e 47 CP; 90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr; 80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h; e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi .
2. Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. 5.1. Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per: onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85 spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00 onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00 spese dall’1.1.2018 fr. 98.00 IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40 IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05 totale fr. 1'308.30 5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a:
- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.20 fr. 779.20 ============