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72.2015.199

Guida senza autorizzazione

Ticino · 2016-05-04 · Italiano TI
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Guida senza autorizzazione

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Tessin Tribunale penale cantonale 04.05.2016 72.2015.199 Tessin Tribunale penale cantonale 04.05.2016 72.2015.199 Ticino Tribunale penale cantonale 04.05.2016 72.2015.199

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Incarto n. 72.2015.199 Lugano, 4 maggio 2016/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 165/2015 del 30.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1.   guida senza autorizzazione per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016; fatti avvenuti : a __________ il 9.10.2015; reato previsto : dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.; Presenti:                     -   il Procuratore pubblico __________ in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 15:10. Le parti, di comune accordo, rinunciano alla fase di discussione e propongono una pena sotto forma di lavoro di pubblica utilità di 480 ore. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP; visti gli art. 12, 37, 42, 47 CP; 95 LCStr 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1

1.   è autore colpevole di: guida senza autorizzazione per avere, a __________ il 9 ottobre 2015, condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016; e meglio come descritto nell’atto d’accusa .

2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato a prestare 480 ore di lavoro di pubblica utilità.

3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 4.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                      fr.           716.00 spese                          fr.             12.10 IVA (8%) fr.             58.25 totale                           fr.           786.35 4.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 786.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                          La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                             fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.             65.90 fr.           765.90 ============