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72.2015.19

Lesioni colpose gravi; lesioni colpose; guida in stato di inattitudine

Ticino · 2016-02-05 · Italiano TI
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Lesioni colpose gravi; lesioni colpose; guida in stato di inattitudine

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 febbraio 2016/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 patrocinata dall’RAAP 1 ACPR 2 patrocinato dall’RAAP 2 contro IM 1 e di domiciliato a rappresentato dall’DF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 16/2015 del 17.02.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1.   lesioni colpose gravi per avere, il 07 luglio 2011 in territorio di __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo di ACPR 1 (__________), passeggera posteriore del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, e condotto da ACPR 2, e meglio per avere alla guida del veicolo a motore Aprilia Tuono 1000 R targato __________, di sua proprietà, su via __________ in territorio di __________ direzione __________, eseguito la manovra di sorpasso del veicolo a motore Mercedes Benz targato __________ condotto da __________ pur avendo notato il sopraggiungere del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, alla cui guida si trovava ACPR 2, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, spostatosi, durante la manovra di sorpasso, a sinistra della linea tratteggiata e invaso di 1 metro la corsia riservata al traffico sopraggiungente in senso inverso, andato a collidere con il motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, condotto da ACPR 2, che scivolava al suolo, così che, a seguito dell’urto, ACPR 1, passeggera del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________ __________, cadeva sul manto stradale, procurato a ACPR 1 le gravi lesioni di cui ai certificati medici

E. 07 luglio 2011 del __________, del 26 luglio 2011 dell’UniversitätsSpital di

Zurigo, del 04 agosto 2011 del Dr. __________, del 31 agosto 2011/19 ottobre

2011/17 aprile 2012 e 25 settembre 2013 dell’UniversitätsSpital di Zurigo, agli

atti;

2.   lesioni colpose

per avere, il 07 luglio 2011 in territorio di __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo di ACPR 2 conducente del

motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________,

e meglio per avere

alla guida del veicolo a motore Aprilia Tuono 1000 R targato __________,

di sua proprietà,

su via __________ in territorio di __________ direzione __________,

eseguito la manovra di sorpasso del veicolo a motore Mercedes Benz

targato __________ condotto da __________ pur avendo notato il sopraggiungere

del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, alla

cui guida si trovava ACPR 2, che circolava regolarmente sulla sua corsia di

marcia,

spostatosi, durante la manovra di sorpasso, a sinistra della linea

tratteggiata e invaso di 1 metro la corsia riservata al traffico

sopraggiungente in senso inverso,

andato a collidere con il motoveicolo CH-Racing targato __________

di proprietà di __________, condotto da ACPR 2, che scivolava al suolo,

così che, a seguito dell’urto, ACPR 2 conducente del motoveicolo

CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, cadeva sul manto

stradale,

procurato a ACPR 2 le lesioni di cui ai certificati medici 07

luglio 2011 della __________, del 17 dicembre 2013 del __________ con allegato

il certificato medico 17 ottobre 2012 del Dr. __________, agli atti;

3.   guida in stato di

inattitudine

per avere, il 07 luglio 2011 sul tratto stradale __________,

condotto il motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________ __________, di

sua proprietà, in stato di inattitudine (alcolemia minima: 1.01 g/kg -alcolemia

massima: 1.62 g/kg al momento critico);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 125 cpv. 2 CP, 125 cpv. 1 CP,

art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS in relazione con gli artt. 26, 31, 35 LCS, 2a

e 3 ONC;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

-   l’accusatrice

privata ACPR 1, assistita dal suo patrocinatore di fiducia avv. RAAP 1.

Espletato il pubblico

dibattimento:

mercoledì 16.12.2015 dalle ore 09:30 alle ore 14:05;

venerdì

05.02.2016 dalle ore 09:30 alle ore 15:10.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rileva che l’imputato ancora oggi non si

assume le sue responsabilità, tentando di scaricarle su ACPR 2. Ritiene che le

dichiarazioni dell’imputato non siano credibili, essendo state in parte

smentite dagli accertamenti tecnici. La perizia agli atti stabilisce poi

chiaramente che l’impatto è avvenuto nella corsia di contromano e che ACPR 2,

che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, non ha avuto il tempo di

effettuare una manovra di evitamento. IM 1 ha eseguito la manovra di sorpasso

in spregio alle norme di prudenza e in particolare violando l’art. 35 LCStr, in

quanto aveva visto il sopraggiungere del motociclista ACPR 2 e pertanto non

poteva effettuare il sorpasso in sicurezza. Inoltre, l’imputato si è messo alla

guida quando non avrebbe dovuto, essendo in stato di ebbrezza. Pertanto, la

responsabilità unica dell’incidente è da attribuire a IM 1. Dal momento che le

lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dell’incidente causato dall’imputato

vanno qualificate come gravi, chiede la conferma del punto 1 dell’atto

d’accusa. Chiede altresì la conferma del punto 2 e del punto 3 dell’atto

d’accusa. Venendo alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato è

incensurato (fattore che per la giurisprudenza del TF deve essere ritenuto

neutro) e che dai fatti oggi a giudizio non ha più commesso reati, ma che non

si è assunto le sue responsabilità e che deve rispondere anche di guida in

stato di inattitudine, per cui propone la sua condanna alla pena detentiva di

E. 12 mesi, sospesi per un periodo di prova di 2 anni. Chiede che la pretesa di

risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1 venga accolta;

-   l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale sottolinea che

all’epoca dei fatti la sua assistita era una giovane donna di 16 anni felice e

spensierata e che l’incidente ha segnato una grave svolta nella sua

adolescenza. ACPR 1 quella sera poteva perdere la gamba ed ha riportato

gravissimi e permanenti danni fisici. Ha subito 6 interventi chirurgici, grazie

ai quali ha recuperato la funzionalità della gamba, che non sarà però mai più

completa. La sua patrocinata non può infatti più correre, non può più fare

sport e non può portare pesi eccessivi. Oltre a ciò, ha riportato anche un

problema estetico permanente, che le crea notevoli disagi. La sua assistita è

ancora oggi in cura psicologica e con grande coraggio ha partecipato al

processo, per riuscire a mettere un punto a questa brutta vicenda. Rileva che

la qualifica giuridica di lesioni gravi è indubbia. Sottolinea la grave colpa

dell’imputato, che non si assume le sue responsabilità nonostante i fatti siano

chiari. Sottolinea in particolare che la collisione è avvenuta nella corsia di

contromano e che ACPR 2 non poteva evitare l’impatto. L’imputato, che

oltretutto si è messo alla guida in uno stato non idoneo, ha violato le norme

della circolazione, effettuando un sorpasso imprudente e azzardato con il quale

ha rovinato l’adolescenza di ACPR 1. Rileva che ad oggi l’imputato non si è

scusato con la sua patrocinata, dimostrando di non aver preso coscienza degli

errori commessi. Si associa quindi alla Pubblica accusa nel chiedere la

condanna dell’imputato e postula l’accoglimento dell’istanza di risarcimento

già inoltrata;

-   l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato, il quale esordisce esprimendo la massima comprensione per le

sofferenze di ACPR 1. In quanto difensore cotesta però i punti 1 e 2 dell’atto

d’accusa. Sottolinea che il suo patrocinato è un centauro esperto, che ha la

patente per la moto grossa da almeno 10 anni e oltre 100'000 km di moto alle

spalle, con una condotta esemplare. Rimarca che al suo assistito non può essere

imputata alcuna negligenza in relazione all’incidente del 7 luglio 2011, in

quanto nel momento in cui ha iniziato il sorpasso vi erano le condizioni per

effettuare tale manovra, in particolare vi era lo spazio necessario per

incrociare la moto condotta da ACPR 2. Rileva inoltre che a mente della difesa

non è dato il nesso causale adeguato tra il comportamento del suo patrocinato e

l’incidente. Sottolinea infatti che ACPR 2 - come anche il suo assistito -

aveva bevuto alcool, che era stanco, che il veicolo non era suo, che non aveva

la patente per guidarlo e che quel giorno lo guidava per la prima volta, come

pure che non poteva portare dei passeggeri. Rileva inoltre che se ACPR 2 avesse

prestato la dovuta attenzione, avrebbe visto sopraggiungere in senso inverso

non soltanto l’auto ma anche la moto condotta da IM 1 a partire da 4 secondi

prima della collisione. Inoltre, è a causa dello spostamento ingiustificato da

parte di ACPR 2 verso il centro della carreggiata che si è verificata la

collisione. Tale ingiustificato spostamento potrebbe essere dovuto alla

stanchezza, oppure al peso del passeggero a cui non era abituato o ancora al

fatto che non conosceva quella moto. Tutte queste circostanze interrompono il

nesso di causalità tra il comportamento del suo assistito - che in base alle

concrete circostanze poteva ritenere di poter portare a termine la manovra di

sorpasso in sicurezza - e l’incidente. In conclusione, postula il

proscioglimento del suo patrocinato dai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa. In

subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare tali

imputazioni, chiede che le lesioni gravi di cui al punto 1 dell’atto d’accusa

vengano derubricate in lesioni semplici, poiché le stesse non hanno messo in

pericolo la vita della vittima e non si è in presenza di una mutilazione.

Chiede quindi la condanna del suo assistito alla pena massima di 20 aliquote

giornaliere da fr. 100.--, sospesa condizionalmente per 2 anni.

Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare i

punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, chiede la condanna del suo assistito ad una

pena pecuniaria sospesa.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:

12, 34, 42, 44,

47, 49, 51, 106, 125 cpv. 1 e 2 CP;

26, 31, 35, 91 cpv. 1 seconda frase

LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.   è autore colpevole di:

1.1.   lesioni colpose gravi

per avere,

il 7 luglio 2011,

a __________,

alla guida del motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________, su via _________

in direzione di __________, eseguendo un sorpasso pur avendo visto il

sopraggiungere in senso inverso del motoveicolo CH-Racing targato __________

che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, condotto da __________ ACPR

2 e con a bordo ACPR 1 quale passeggera, invadendo la corsia di contromano e

andando a collidere con il motoveicolo CH-Racing,

cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 1 le gravi lesioni descritte nei

certificati medici agli atti;

1.2.   lesioni colpose

per avere,

il 7 luglio 2011,

a __________,

nelle stesse circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo,

cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 2 le lesioni descritte nei

certificati medici agli atti;

1.3.   guida in stato di

inattitudine

per avere,

il 7 luglio 2011,

da __________ a __________,

condotto il motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________ in stato di ebrietà

(alcolemia minima 1.01 g/kg, alcolemia massima 1.62 g/kg),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

.

2.   Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato:

2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 27'000.--,

corrispondenti a 270 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna;

2.2.   alla multa di fr. 2'000.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni.

3.   L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.   È riconosciuto il principio

del risarcimento del danno patito dall’accusatore privato ACPR 1 (art. 126 cpv.

3 CPP).

4.1.   IM 1 viene condannato a

risarcire all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1,

fr. 12'747.25, oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2015, a titolo di

risarcimento delle spese legali.

4.2.   Per il rimanente,

l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

5.   La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.   Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente                                                       La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        4'201.05

Perizia                                                fr.        6'315.80

Multa                                                   fr.        2'000.00

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.)       fr.           136.05

fr.      13'152.90

===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 05.02.2016 72.2015.19 Tessin Tribunale penale cantonale 05.02.2016 72.2015.19 Ticino Tribunale penale cantonale 05.02.2016 72.2015.19

Lesioni colpose gravi; lesioni colpose; guida in stato di inattitudine

Incarto n. 72.2015.19 Lugano, 5 febbraio 2016/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 patrocinata dall’RAAP 1 ACPR 2 patrocinato dall’RAAP 2 contro IM 1 e di domiciliato a rappresentato dall’DF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 16/2015 del 17.02.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1.   lesioni colpose gravi per avere, il 07 luglio 2011 in territorio di __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo di ACPR 1 (__________), passeggera posteriore del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, e condotto da ACPR 2, e meglio per avere alla guida del veicolo a motore Aprilia Tuono 1000 R targato __________, di sua proprietà, su via __________ in territorio di __________ direzione __________, eseguito la manovra di sorpasso del veicolo a motore Mercedes Benz targato __________ condotto da __________ pur avendo notato il sopraggiungere del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, alla cui guida si trovava ACPR 2, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, spostatosi, durante la manovra di sorpasso, a sinistra della linea tratteggiata e invaso di 1 metro la corsia riservata al traffico sopraggiungente in senso inverso, andato a collidere con il motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, condotto da ACPR 2, che scivolava al suolo, così che, a seguito dell’urto, ACPR 1, passeggera del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________ __________, cadeva sul manto stradale, procurato a ACPR 1 le gravi lesioni di cui ai certificati medici 07 luglio 2011 del __________, del 26 luglio 2011 dell’UniversitätsSpital di Zurigo, del 04 agosto 2011 del Dr. __________, del 31 agosto 2011/19 ottobre 2011/17 aprile 2012 e 25 settembre 2013 dell’UniversitätsSpital di Zurigo, agli atti;

2.   lesioni colpose per avere, il 07 luglio 2011 in territorio di __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un danno al corpo di ACPR 2 conducente del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, e meglio per avere alla guida del veicolo a motore Aprilia Tuono 1000 R targato __________, di sua proprietà, su via __________ in territorio di __________ direzione __________, eseguito la manovra di sorpasso del veicolo a motore Mercedes Benz targato __________ condotto da __________ pur avendo notato il sopraggiungere del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, alla cui guida si trovava ACPR 2, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, spostatosi, durante la manovra di sorpasso, a sinistra della linea tratteggiata e invaso di 1 metro la corsia riservata al traffico sopraggiungente in senso inverso, andato a collidere con il motoveicolo CH-Racing targato __________ di proprietà di __________, condotto da ACPR 2, che scivolava al suolo, così che, a seguito dell’urto, ACPR 2 conducente del motoveicolo CH-Racing targato __________, di proprietà di __________, cadeva sul manto stradale, procurato a ACPR 2 le lesioni di cui ai certificati medici 07 luglio 2011 della __________, del 17 dicembre 2013 del __________ con allegato il certificato medico 17 ottobre 2012 del Dr. __________, agli atti;

3.   guida in stato di inattitudine per avere, il 07 luglio 2011 sul tratto stradale __________, condotto il motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________ __________, di sua proprietà, in stato di inattitudine (alcolemia minima: 1.01 g/kg -alcolemia massima: 1.62 g/kg al momento critico); fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: dagli art. 125 cpv. 2 CP, 125 cpv. 1 CP, art. 91 cpv. 1 seconda frase LCS in relazione con gli artt. 26, 31, 35 LCS, 2a e 3 ONC; Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

-   l’accusatrice privata ACPR 1, assistita dal suo patrocinatore di fiducia avv. RAAP 1. Espletato il pubblico dibattimento: mercoledì 16.12.2015 dalle ore 09:30 alle ore 14:05; venerdì 05.02.2016 dalle ore 09:30 alle ore 15:10. Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che l’imputato ancora oggi non si assume le sue responsabilità, tentando di scaricarle su ACPR 2. Ritiene che le dichiarazioni dell’imputato non siano credibili, essendo state in parte smentite dagli accertamenti tecnici. La perizia agli atti stabilisce poi chiaramente che l’impatto è avvenuto nella corsia di contromano e che ACPR 2, che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, non ha avuto il tempo di effettuare una manovra di evitamento. IM 1 ha eseguito la manovra di sorpasso in spregio alle norme di prudenza e in particolare violando l’art. 35 LCStr, in quanto aveva visto il sopraggiungere del motociclista ACPR 2 e pertanto non poteva effettuare il sorpasso in sicurezza. Inoltre, l’imputato si è messo alla guida quando non avrebbe dovuto, essendo in stato di ebbrezza. Pertanto, la responsabilità unica dell’incidente è da attribuire a IM 1. Dal momento che le lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dell’incidente causato dall’imputato vanno qualificate come gravi, chiede la conferma del punto 1 dell’atto d’accusa. Chiede altresì la conferma del punto 2 e del punto 3 dell’atto d’accusa. Venendo alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato è incensurato (fattore che per la giurisprudenza del TF deve essere ritenuto neutro) e che dai fatti oggi a giudizio non ha più commesso reati, ma che non si è assunto le sue responsabilità e che deve rispondere anche di guida in stato di inattitudine, per cui propone la sua condanna alla pena detentiva di 12 mesi, sospesi per un periodo di prova di 2 anni. Chiede che la pretesa di risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1 venga accolta;

-   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale sottolinea che all’epoca dei fatti la sua assistita era una giovane donna di 16 anni felice e spensierata e che l’incidente ha segnato una grave svolta nella sua adolescenza. ACPR 1 quella sera poteva perdere la gamba ed ha riportato gravissimi e permanenti danni fisici. Ha subito 6 interventi chirurgici, grazie ai quali ha recuperato la funzionalità della gamba, che non sarà però mai più completa. La sua patrocinata non può infatti più correre, non può più fare sport e non può portare pesi eccessivi. Oltre a ciò, ha riportato anche un problema estetico permanente, che le crea notevoli disagi. La sua assistita è ancora oggi in cura psicologica e con grande coraggio ha partecipato al processo, per riuscire a mettere un punto a questa brutta vicenda. Rileva che la qualifica giuridica di lesioni gravi è indubbia. Sottolinea la grave colpa dell’imputato, che non si assume le sue responsabilità nonostante i fatti siano chiari. Sottolinea in particolare che la collisione è avvenuta nella corsia di contromano e che ACPR 2 non poteva evitare l’impatto. L’imputato, che oltretutto si è messo alla guida in uno stato non idoneo, ha violato le norme della circolazione, effettuando un sorpasso imprudente e azzardato con il quale ha rovinato l’adolescenza di ACPR 1. Rileva che ad oggi l’imputato non si è scusato con la sua patrocinata, dimostrando di non aver preso coscienza degli errori commessi. Si associa quindi alla Pubblica accusa nel chiedere la condanna dell’imputato e postula l’accoglimento dell’istanza di risarcimento già inoltrata;

-   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale esordisce esprimendo la massima comprensione per le sofferenze di ACPR 1. In quanto difensore cotesta però i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa. Sottolinea che il suo patrocinato è un centauro esperto, che ha la patente per la moto grossa da almeno 10 anni e oltre 100'000 km di moto alle spalle, con una condotta esemplare. Rimarca che al suo assistito non può essere imputata alcuna negligenza in relazione all’incidente del 7 luglio 2011, in quanto nel momento in cui ha iniziato il sorpasso vi erano le condizioni per effettuare tale manovra, in particolare vi era lo spazio necessario per incrociare la moto condotta da ACPR 2. Rileva inoltre che a mente della difesa non è dato il nesso causale adeguato tra il comportamento del suo patrocinato e l’incidente. Sottolinea infatti che ACPR 2 - come anche il suo assistito - aveva bevuto alcool, che era stanco, che il veicolo non era suo, che non aveva la patente per guidarlo e che quel giorno lo guidava per la prima volta, come pure che non poteva portare dei passeggeri. Rileva inoltre che se ACPR 2 avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe visto sopraggiungere in senso inverso non soltanto l’auto ma anche la moto condotta da IM 1 a partire da 4 secondi prima della collisione. Inoltre, è a causa dello spostamento ingiustificato da parte di ACPR 2 verso il centro della carreggiata che si è verificata la collisione. Tale ingiustificato spostamento potrebbe essere dovuto alla stanchezza, oppure al peso del passeggero a cui non era abituato o ancora al fatto che non conosceva quella moto. Tutte queste circostanze interrompono il nesso di causalità tra il comportamento del suo assistito - che in base alle concrete circostanze poteva ritenere di poter portare a termine la manovra di sorpasso in sicurezza - e l’incidente. In conclusione, postula il proscioglimento del suo patrocinato dai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare tali imputazioni, chiede che le lesioni gravi di cui al punto 1 dell’atto d’accusa vengano derubricate in lesioni semplici, poiché le stesse non hanno messo in pericolo la vita della vittima e non si è in presenza di una mutilazione. Chiede quindi la condanna del suo assistito alla pena massima di 20 aliquote giornaliere da fr. 100.--, sospesa condizionalmente per 2 anni. Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, chiede la condanna del suo assistito ad una pena pecuniaria sospesa. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP; visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 106, 125 cpv. 1 e 2 CP; 26, 31, 35, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1

1.   è autore colpevole di: 1.1.   lesioni colpose gravi per avere, il 7 luglio 2011, a __________, alla guida del motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________, su via _________ in direzione di __________, eseguendo un sorpasso pur avendo visto il sopraggiungere in senso inverso del motoveicolo CH-Racing targato __________ che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, condotto da __________ ACPR 2 e con a bordo ACPR 1 quale passeggera, invadendo la corsia di contromano e andando a collidere con il motoveicolo CH-Racing, cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 1 le gravi lesioni descritte nei certificati medici agli atti; 1.2.   lesioni colpose per avere, il 7 luglio 2011, a __________, nelle stesse circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 2 le lesioni descritte nei certificati medici agli atti; 1.3.   guida in stato di inattitudine per avere, il 7 luglio 2011, da __________ a __________, condotto il motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.01 g/kg, alcolemia massima 1.62 g/kg), e meglio come descritto nell’atto d’accusa .

2.   Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato: 2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 27'000.--, corrispondenti a 270 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna; 2.2.   alla multa di fr. 2'000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni.

3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.   È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall’accusatore privato ACPR 1 (art. 126 cpv. 3 CPP). 4.1.   IM 1 viene condannato a risarcire all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 12'747.25, oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2015, a titolo di risarcimento delle spese legali. 4.2.   Per il rimanente, l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

5.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                       La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.        4'201.05 Perizia                                                fr.        6'315.80 Multa                                                   fr.        2'000.00 Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           136.05 fr.      13'152.90 ===========