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72.2015.140

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

Ticino · 2016-03-08 · Italiano TI
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Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

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Tessin Tribunale penale cantonale 08.03.2016 72.2015.140 Tessin Tribunale penale cantonale 08.03.2016 72.2015.140 Ticino Tribunale penale cantonale 08.03.2016 72.2015.140

Incarto n. 72.2015.140 Lugano, 8 marzo 2016/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico contro IM 1, e residente a rappresentato dall’avv. IM 1, __________ in carcerazione preventiva dal 30.05.2015 al 31.05.2015 (2 giorni) imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 117/2015 del 07.09.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo 29 maggio 2015-30 maggio 2015, senza essere autorizzato, circolando a bordo del proprio autoveicolo marca Ford Focus, targato __________, in provenienza dalla __________, importato in Svizzera, trasportandoli celati all’interno della suddetta vettura, complessivi 69.67 gr. netti di cocaina (con una purezza oscillante tra 68% +/- 4.5 nella confezione da 68.89 gr. netti), sostanza consegnatagli fra __________ ed __________ da una persona non meglio identificata, contro compenso di EUR 800.00, e detenuta per esportazione in Italia; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti a lui ascritto. 2. Di conseguenza IM 1 è condannato : 2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi dedotto il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni. 2.2. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP). 3. All’avv. DUF 1, __________, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. 4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante. ed inoltre 5. È ordinata la confisca e distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di:

-   69.67 grammi netti di cocaina (reperto SAD no.00083); grado di purezza : 68% (+/- 4.5) su 68.89 gr.

-   diverse pellicole di plastica utilizzate per avvolgere lo stupefacente (no. reperto 40488);

-   diversi biglietti manoscritti e ricevute (no. reperto 40489); 1   scatola in plastica colore bianco con coperchio trasparente e giornale (no. reperto 40490); così come la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) di;

-   CHF 93.60 (conversione da EUR 90.00); 1   cellulare marca NOKIA 1280, colore blu, IMEI __________ (no. reperto 40491); 1   scheda SIM WIND no. __________ (no. reperto 40492); 1   navigatore satellitare BECKER, colore grigio, con caricatore (no. reperto 40493). Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:25.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 117/2015 del 7 settembre 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato. 3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                        Fr.  2'358.00 spese                            Fr.     466.20 totale                             Fr.  2'824.20 3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 2’824.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                          La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           226.80 Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             66.75 fr.           793.55 ============