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72.2014.168

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

Ticino · 2015-11-06 · Italiano TI
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Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

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Tessin Tribunale penale cantonale 06.11.2015 72.2014.168 Tessin Tribunale penale cantonale 06.11.2015 72.2014.168 Ticino Tribunale penale cantonale 06.11.2015 72.2014.168

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

Incarto n. 72.2014.168 Lugano, 6 novembre 2015/lc Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 Imputato, a norma dell’atto d'accusa 143/2014 del 30.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1 infrazione grave alle norme della circolazione per avere, in data 7 novembre 2014, alle ore 13:12, a __________, lungo Via __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti, e meglio, per avere, circolando alla guida del motoveicolo marca Honda CBR-RR targato __________ alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia Comunale di Locarno mediante apparecchio Radar GATSO RS-GS11F, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra. di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi; L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP). 2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante. 3. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:16. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Con l’accordo delle parti, il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato: “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. L’imputato viene condannato a risarcire allo Stato detto importo (art. 135 cpv. 4 CPP)”.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 143/2014 del 30 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica apportata al dibattimento è approvato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato. 3.1.   La nota professionale 29 ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                        fr.      1'188.-- spese                            fr.         226.-- IVA (8%)                       fr.         113.10 totale                             fr.      1'527.10 3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'527.10 (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Comunicazione a:

-   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

-   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                       La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Perizia                                                fr.           230.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             61.45 fr.           991.45 ===========