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72.2013.67

Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Ticino · 2013-12-18 · Italiano TI
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Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

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Tessin Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67 Tessin Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67 Ticino Tribunale penale cantonale 18.12.2013 72.2013.67

Riciclaggio di denaro (art. 305bis)

Incarto n. 72.2013.67 Lugano, 18 dicembre 2013/rs Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico e in qualità di accusatore privato: ACPR 1, patrocinato dall’avv. RAAP 1, contro IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1, in carcerazione preventiva dal 28 novembre 2011 al 3 febbraio 2012 (68 giorni) nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva del versamento della cauzione di Fr. 50'000.-- imputato, a norma dell'atto d'accusa 59/2013 del 12.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di 1. riciclaggio di denaro in correità con __________ e __________ contro cui si procede separatamente per avere, nel periodo dal luglio 2011 e fino al mese di novembre 2011, a __________, a __________ ed in altre località, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente un’appropriazione indebita o un furto o una truffa, crimine commesso a __________ in danno dell’avente diritto economico della __________., ACPR 1, in particolare, facendosi consegnare, a __________, da non meglio identificato __________ l’assegno numero __________ emesso dalla __________ dell’importo di USD 1'602'640.82 sul quale, come beneficiaria, figurava la società __________, contattando in un primo momento __________ e proponendogli di incassare l’assegno lontano dal territorio panamense, circostanza poi non concretizzatasi, contattando successivamente, nel corso dell’estate 2011, __________ al fine di verificare la sua disponibilità all’operazione di incasso dell’assegno in territorio svizzero, chiedendogli la messa a disposizione del proprio conto bancario in __________ a _______, proponendogli all’uopo una commissione di USD 80'000.00, una volta ottenuta la disponibilità di __________, chiedendogli di presentare l’assegno per l’incasso in Banca __________ e di incassarlo sul conto bancario a lui intestato, adoperandosi allo scopo di fare pervenire a __________ ed al consulente della Banca __________ ______, __________, la documentazione riferita alla società __________. allo scopo di permettere l’incasso dell’assegno, trasmettendo, una volta avvenuto l’incasso (accredito del 29.08.2011) dell’assegno da parte di __________ sulla relazione a quest’ultimo intestata, diverse richieste di pagamento a favore di __________ (per complessivi USD 514'155.40, avvenute tra il 12 settembre 2011 ed il 7 novembre 2011) su un conto intestato alla stessa società a __________, ed una volta sopraggiunto il denaro a __________ emettendo, stando alla documentazione da lui prodotta, degli assegni a favore del non meglio identificato __________ e di persone e società a lui vicine, nonché a favore di non meglio identificate entità, diversi assegni per complessivi USD 498'080.11, incassando personalmente per l’intera operazione almeno USD 80'000.00, fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: dagli art. 305bis cifra 1 CP; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte:

1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di  66 giorni. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP). 2. Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate in data 22.04.2013 da parte dell’accusatore privato, pari a USD 1'600'000.00 oltre interessi al 5% annuo a far tempo dal 29.08.2011 e CHF 22'107.60 sono riconosciute e poste a carico degli imputati __________, __________ e IM 1 in solido, ritenuto che 2.1. E` ordinata la confisca di USD 780'808.50, sequestrati in corso di procedimento con assegnazione all’accusatore privato a valere quale parziale risarcimento del danno, previa deduzione di tasse e spese di giustizia 3. All’avv. DUF 1 viene riconosciuto l’importo da lui indicato nella nota professionale del 14/16.05.2013 (AI 326a) a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

4.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante. ed inoltre 5. Ordina il sequestro conservativo dei seguenti oggetti:

-   varia documentazione cartacea, 1 scheda USB memorex rossa sequestrata il 28.11.2011 (AI 43) trovantisi presso il Servizio reperti (reperto n. 15451, AI 250 lett. N), 6. Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite dell’avvocato difensore. Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

-   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1;

-   in qualità di interprete per la lingua __________, ____________________ Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09.30 alle ore 10.00. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Le parti concordano che l’importo di Fr. 50'000.-- versato a titolo di cauzione da parte della famiglia/di società di __________ (correo) venga dissequestrato da parte del PP direttamente a favore dell’avvocato di __________ /__________. Pertanto, il punto 6. delle proposte dell’atto d’accusa viene modificato come segue: “6. Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico.”

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 59/2013 del 12 giugno 2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

-   punto 1. delle proposte: “ ... alla pena detentiva di 16 mesi; dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni. ...”;

-   punto 6. delle proposte: “ Ordina, ad avvenuta omologazione, la restituzione della cauzione a favore di chi l’ha prestata per il tramite del Ministero Pubblico. ”

2.   La tassa di giustizia di Fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                       La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.           200.-- Traduzioni                                         fr.           472.33 Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             90.95 fr.        1'263.28 ============