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72.2013.65

Tentato omicidio intenzionale per avere stretto la vittima al collo con un braccio facendole perdere i sensi, strettole attorno al collo una cintura trascinandola e parecchie ore dopo, dopo essersi accorto del mancato decesso, stretto la vittima al collo. Trattamento ambulatoriale psichiatrico

Ticino ·22 · · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle prime ore del mattino del 06.01.2013 un’insufficienza renale irreversibile si manifesterebbe in un lasso di tempo oltre le 24 ore successive. Un’insufficienza renale irreversibile non curata porta al sicuro decesso, mentre se curata tempestivamente il paziente può sopravvivere con dei postumi permanenti (dialisi o trapianto renale, a dipendenza della costituzione della persona e dello stato di salute della persona).

ADR che l’insufficienza renale sviluppata da ACPR 1 è dovuta sia alla disidratazione che all’immobilità che a una Crash Syndrome (lesioni che provocano necrosi cellulare con liberazione di sostanze tossiche per il rene). Preciso che l’immobilità deriva dalle fratture costali riportate da ACPR 1 che sono molto dolorose e quindi provocano delle difficoltà di mobilizzazione attiva tanto da rendere difficile anche la sola respirazione. Preciso, a tal proposito, che tali dolori sono il motivo per cui alla visita non ho potuto mobilizzarlo e questo nonostante fosse sotto somministrazione di morfina.

Gli avvenimenti traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno provocato un’alterazione acuta della funzionalità renale, che se non vi fosse stato un intervento dei sanitari avrebbe, nel verosimile lasso di tempo indicato, potuto condurre alla morte prima dello sviluppo della polmonite sviluppatasi il giorno 10.01.2013.

ADR che per quanto attiene allo sviluppo della polmonite gli eventi traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno avuto un ruolo determinante nel suo sviluppo che probabilmente è stato favorito anche dalla costituzione di ACPR 1 per età e per un quadro disventilatorio, elementi quest’ultimi che tuttavia, da soli, non avrebbero comportato alcun particolare aggravamento delle sue condizioni di vita…”

“…ADR che lo strangolamento sia come descritto avvenuto nella giornata del 5 che come avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 erano potenzialmente letali nell’immediato, mentre che le lesioni toraciche avrebbero potuto divenirlo se il successivo sviluppo polmonitico non fosse stato trattato. Stessa cosa dicasi per l’insufficienza renale come esposto in precedenza…”

“…Per quanto riguarda i reati commessi il 6.1.2013 di cui è accusato il periziando poteva agire diversamente: non era più nella necessità di agire ma voleva imporre la sua legge. Dal suo comportamento durante gli stessi dimostra di essere stato capace di pianificare e attuare gli agiti da lui commessi e ammessi. Riferisce di non essere stato provocato verbalmente da ACPR 1 che dormiva e si svegliò con il suo arrivo. L’averlo trovato vivo lo ha portato ad agire nuovamente, a sua detta, per punirlo.

Aveva coscienza di sé e della realtà. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta all’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento degli agiti.

Non era psicotico. Possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide alternative. Era capace di risolversi in una scelta di condotta concreta, consapevole delle conseguenze rispettando le direttive della propria personalità nel rispetto della legge. Era ed è ben chiaro al periziando che quanto commetteva era ed è un atto illecito. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta alla dichiarata assunzione di sostanze alcoliche antecedente al momento degli agiti.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti del 6.1.2013 di cui è imputato era in grado di valutare il carattere illecito dell’atto.

Al momento dei fatti del 6.1.2013 la capacità di volere era conservata: non era innescata dalla rabbia né dalla provocazione. Era capace di controllarsi e poteva farlo, davanti alla situazione di non provocazione. Era capace di valutare l’inadeguatezza del suo comportamento.

Tenendo conto di quanto discusso sono giunta alla conclusione che il periziando il 6.1.2013 al momento dei fatti/reati di cui è imputato e nel caso li avesse commessi era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto…”

I

Ma tu cosa volevi fare, IM 1, al ACPR 1, quando sei andato al sabato, rispettivamente alla domenica a casa sua? Cosa volevi fargli?

O

Cioè io lo volevo uccidere

dichiara e pronuncia:

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente, i.a. il giudice a latere                   La segretaria di Camera

avv. Manuela Frequin-Taminelli

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      18'078.65

Perizia                                                fr.      10'823.55

Traduzioni                                         fr.           675.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           196.55

fr.      30'773.75

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2013.65

Lugano,

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Claudio Zali, Presidente

GI 1 giudice a latere

GI 2 giudice a latere

AS 1 assessore giurato

AS 2 assessore giurato

AS 3 assessore giurato

AS 5 assessore giurato

Ornella Sacchi, Segretaria di camera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

patrocinato dall’avv.  RAAP 1

ACPR 2

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 6 gennaio 2013 al 21 maggio 2013 (136 giorni)

posto in esecuzione anticipata della pena il 23 maggio 2013

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 57/2013 dell’11.6.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

§il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

§l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

§l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio con GP dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 18:05.

“…ADR che l’ho masturbato in bagno. ADR che aveva le mutande abbassate. Lui stava poi uscendo dal bagno e io l’ho colpito con due calci ed è caduto a terra. L’ho poi trascinato in stanza e l’ho chiuso dentro…”

O

Dopo in poche parole io sono andato su da lui. Sono ritornato con la maglietta e gli faccio, cioè: “come sono stato (incomprensibile) prestazioni?”, “bom le prestazioni sono state buone, però i mille franchi li voglio ancora”. (incomprensibile) dopo quando lui si stava vestendo, si è messo la maglietta, diciamo che anche io l’ho abbracciato dal dietro, cioè ho provato, diciamo per la prima volta a soffocarlo. Dopo lui mi fa: “guarda mi fai male”. Io l’ho lasciato. Dopo gli faccio: “oops, scusami, cioè non l’ho fatto apposta”. Dopo lui, diciamo si è alterato voleva, non so, tipo… per… secondo me aggredirmi, dopo io l’ho spinto. Dopo lui si è girato, così (mostra), di spalle e io lì l’ho soffocato, dopo è caduto per terrra.

I

Mmm, mmm.

O

Questa scena è accaduta, cioè è successa in bagno, perché io quando mi sono messo la maglietta, i suoi vestiti erano in camera sua, dopo lui è tornato in bagno, perché lui pensava che io magari stavo frugando fra le sue cose, che volevo rubare.

I

Mmm, mmm.

O

Invece quel giorno lì non era vero. Però io altre volte l’avevo già fatto.

I

Mmm, mmm.

O

E dopo, cioè… quando lui è venuto verso di me io l’ho sof… cioè come ho già raccontato l’ho spinto, l’ho soffocato, lui è svenuto lui cadendo a terra, con i polsi stretti. Dopo io l’ho girato, ha picchiato il muso col pavimento, dopo gli è uscito un po’ di sangue dal naso. Dopo io gli faccio, dentro di me faccio: “cavoli non lo volevo fare”. Alla fine dopo lui si stava rialzando, io ho preso una cintura, perché ho visto che lui era viola in faccia, pensavo perché era arrabbiato, invece era perché magari gli mancava il respiro.

I

Mmm, mmm.

O

Ho preso la cintura e l’ho legata intorno al collo, ho preso la… la griglia della biglia, cioè della cintura dopo l’ho messa dentro, dopo l’ho tirata. Dopo lui è risvenuto, io dopo l’ho tirato dal bagno, prima l’ho portato per metà stanza così (mostra), fino a dove c’era l’aspirapolvere, che era subito fuori da… dal bagno.

i

Sì. Ok. Giusto una domanda sulla… sulla cintura. Tu mi… mi hai spiegato l’altra volta che gli avevi messo, appunto questa… cintura. Dov’è che l’hai trovata tu quella cintura lì?

o

Quella cintura lì l’ho trovata quando stavamo… quando lo stavo portando in giro per il collo per il corridoio.

i

Mmm, mmm.

o

Era sul corridoio.

i

Dove nel corridoio?

o

Dove c’era… gli altri vestiti ammucchiati, vicino alla finestra. Dove c’è… tipo quello… tipo un muretto così (mostra).

“…Al collo in regione latero cervicale destra. Lesione ecchimotica lineare rossastra della lunghezza di 8 cm, il tratto anteriore ha andamento parallelo al piano plantare mentre nella porzione posteriore assume un andamento inclinato caudo cranialmente (foto 9).

R. questa lesione è compatibile con la dichiarazione di quando l’imputato dice di avergli stretto la cintura al collo, la pressione era maggiore sulla parte anteriore destra. A mio modo di vedere questo segno è stato provocato dal trascinamento e non tanto dal momento in cui stringe la cintura attorno al collo.

R. lo strangolamento avvenuto a mezzo di cintura o di altri strumenti non è stato mantenuto per un tempo sufficiente da determinare un’asfissia letale. Strumento (cintura) e modalità (strangolamento) sono idonei a determinare un’asfissia letale se mantenuti per un tempo superiore a 5 minuti e questo dipende dalle riserve individuali (capacità di apnea delle persone). Quando l’imputato riferisce che ACPR 1 girava gli occhi e faceva dei movimenti con la lingua sono compatibili con una prima fase asfittica che precede di poco la fase letale. Preciso che nell’asfissia ci sono alcune fasi leggermente variabili che sono: fase di sorpresa, fase di apnea, fase di agitazione, e la fase terminale che precede la morte asfittica.

La circostanza che l’imputato riferiva di non sentire più né polso e nemmeno respiro è correlata a una stimolazione di centri nervosi situati sul collo che provocano un rallentamento della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria fino a perdere conoscenza. in questo senso quello che dice IM 1 è coerente nel senso che la frequenza cardiaca e respiratoria diventano talmente rallentate da divenire difficilmente percepibili.

In questo caso la perdita di conoscenza è stata provocata dai due meccanismi: stimolazione nervosa ed asfissia…”

“…Aggredisce ACPR 1 impulsivamente perché si sente provocato.

Dal suo comportamento durante gli atti commessi ed ammessi dimostra di non essere stato capace di usare a sufficienza le controspinte inibitorie per non attuarli perché incapace di differire i propri bisogni. Il motore che ha portato il periziando a commettere tali atti è la rabbia. Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che faceva fatica a controllare; la capacità di controllo è in difetto. Ha un desiderio di soddisfazione immediata del bisogno di rivalsa e punizione dell’altro con intolleranza alla posticipazione della realizzazione dello stesso per incapacità a realizzarsi altrimenti. Non disponeva a sufficienza di dispositivi di accalmia e dissipazione della rabbia.

Al momento dei fatti capiva di commettere atti illeciti ma non riusciva a sufficienza a trattenersi dal compierli.

Il disturbo di personalità di cui è affetto il periziando non altera i processi dell’intelligenza, non compromette le funzioni mentali esecutive, organizzative ma parzialmente quelle decisionali, previsionali e consequenziali nelle situazioni ad elevato contenuto emotivo che non riesce a gestire in modo adeguato.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti del 5.1.2013 di cui è imputato non era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito degli atti, secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito degli stessi. La capacità di agire era diminuita in modo lieve....”

ؓ…In regione toracica destra, all’incirca tra il VI e l’VIII costola, estesa lesione ecchimotica bluastra a margini sfumati di colore giallastro, di forma irregolare, delle dimensione non correttamente valutabili per impossibilità ad una corretta valutazione della parte posteriore per immobilità antalgica del paziente ma comunque di dimensione minime di circa 12x8 cm (foto 4 e 5)

R. questa lesione è compatibile con il calcio sia perché è una lesione molto estesa sia perché ha comportato delle fratture sottostanti e una contusione polmonare. Quest’ultima, unitamente alla disventilazione (difficoltà respiratoria), ha favorito lo sviluppo della polmonite che ha richiesto l’intubazione di ACPR 1 il 10 gennaio 2013.

ØAl fianco destro all’incirca in corrispondenza della spina iliaca antero superiore, lesione ecchimotica violacea di forma irregolare a margini sfumati delle dimensioni di circa 4 x 2 cm.

R. si tratta di una contusione aspecifica che può essere riconducibile ancora con un calcio. Mi sembra che l’imputato parli di aver sferrato due calci…”

ؓ…Preciso che oltre a quanto constatato a livello cutaneo, secondo il referto TAC, risultano leseguenti fratture: a destra dalla seconda all’ottava costa con frattura bifocale di terza e quarta. A sinistra dalla seconda alla nona costa con fratture scomposte della quarta e sesta.

- ADR che queste fratture sono compatibili con calci ovvero contusioni dotate di notevole energia…”

ؓ…Al dorso della mano destra, in corrispondenza del I,II, e III raggio metacarpale lesione ecchimotica di colore violaceo (foto 8).

- R. si tratta di una lesione aspecifica prodotta da una contusione. Potrebbe essere compatibile con la dichiarazione dell’imputato quando dice, a riguardo di quanto avvenuto la domenica, quando dice, guardando l’audizione perché non è trascritto interamente, quando racconta che ACPR 1 ha provato a liberarsi e a prenderlo per il collo, gli prende le due mani, le stringe poi ha stretto intorno al collo. Afferrando con energia la mano destra può aver provocato quella lesione…”

“…Preciso che all’entrata in ospedale il paziente presentava un’insufficienza renale acuta e disidratazione che potevano essere letali se non prontamente trattate dai sanitari.

ADR che quando dico che avrebbero potuto essere letali intendo dire che se l’intervento dei sanitari non fosse avvenuto entro il giorno successivo e quindi nel corso della giornata del 7.01.2013, ACPR 1 avrebbe potuto decedere.

Dico questo in quanto ACPR 1, all’arrivo dei sanitari, presentava un’insufficienza renale acuta e reversibile. Preciso che dai fatti avvenuti nelle prime ore del mattino del 06.01.2013 un’insufficienza renale irreversibile si manifesterebbe in un lasso di tempo oltre le 24 ore successive. Un’insufficienza renale irreversibile non curata porta al sicuro decesso, mentre se curata tempestivamente il paziente può sopravvivere con dei postumi permanenti (dialisi o trapianto renale, a dipendenza della costituzione della persona e dello stato di salute della persona).

ADR che l’insufficienza renale sviluppata da ACPR 1 è dovuta sia alla disidratazione che all’immobilità che a una Crash Syndrome (lesioni che provocano necrosi cellulare con liberazione di sostanze tossiche per il rene). Preciso che l’immobilità deriva dalle fratture costali riportate da ACPR 1 che sono molto dolorose e quindi provocano delle difficoltà di mobilizzazione attiva tanto da rendere difficile anche la sola respirazione. Preciso, a tal proposito, che tali dolori sono il motivo per cui alla visita non ho potuto mobilizzarlo e questo nonostante fosse sotto somministrazione di morfina.

Gli avvenimenti traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno provocato un’alterazione acuta della funzionalità renale, che se non vi fosse stato un intervento dei sanitari avrebbe, nel verosimile lasso di tempo indicato, potuto condurre alla morte prima dello sviluppo della polmonite sviluppatasi il giorno 10.01.2013.

ADR che per quanto attiene allo sviluppo della polmonite gli eventi traumatici del 5 e del 6.01.2013 hanno avuto un ruolo determinante nel suo sviluppo che probabilmente è stato favorito anche dalla costituzione di ACPR 1 per età e per un quadro disventilatorio, elementi quest’ultimi che tuttavia, da soli, non avrebbero comportato alcun particolare aggravamento delle sue condizioni di vita…”

“…ADR che lo strangolamento sia come descritto avvenuto nella giornata del 5 che come avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 erano potenzialmente letali nell’immediato, mentre che le lesioni toraciche avrebbero potuto divenirlo se il successivo sviluppo polmonitico non fosse stato trattato. Stessa cosa dicasi per l’insufficienza renale come esposto in precedenza…”

“…Per quanto riguarda i reati commessi il 6.1.2013 di cui è accusato il periziando poteva agire diversamente: non era più nella necessità di agire ma voleva imporre la sua legge. Dal suo comportamento durante gli stessi dimostra di essere stato capace di pianificare e attuare gli agiti da lui commessi e ammessi. Riferisce di non essere stato provocato verbalmente da ACPR 1 che dormiva e si svegliò con il suo arrivo. L’averlo trovato vivo lo ha portato ad agire nuovamente, a sua detta, per punirlo.

Aveva coscienza di sé e della realtà. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta all’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento degli agiti.

Non era psicotico. Possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide alternative. Era capace di risolversi in una scelta di condotta concreta, consapevole delle conseguenze rispettando le direttive della propria personalità nel rispetto della legge. Era ed è ben chiaro al periziando che quanto commetteva era ed è un atto illecito. Il periziando è in grado di fornire un racconto dettagliato di quanto avvenuto segno della sua non compromissione della coscienza dovuta alla dichiarata assunzione di sostanze alcoliche antecedente al momento degli agiti.

Dal punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti del 6.1.2013 di cui è imputato era in grado di valutare il carattere illecito dell’atto.

Al momento dei fatti del 6.1.2013 la capacità di volere era conservata: non era innescata dalla rabbia né dalla provocazione. Era capace di controllarsi e poteva farlo, davanti alla situazione di non provocazione. Era capace di valutare l’inadeguatezza del suo comportamento.

Tenendo conto di quanto discusso sono giunta alla conclusione che il periziando il 6.1.2013 al momento dei fatti/reati di cui è imputato e nel caso li avesse commessi era pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto…”

I

Ma tu cosa volevi fare, IM 1, al ACPR 1, quando sei andato al sabato, rispettivamente alla domenica a casa sua? Cosa volevi fargli?

O

Cioè io lo volevo uccidere

dichiara e pronuncia:

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente, i.a. il giudice a latere                   La segretaria di Camera

avv. Manuela Frequin-Taminelli

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.      18'078.65

Perizia                                                fr.      10'823.55

Traduzioni                                         fr.           675.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           196.55

fr.      30'773.75

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