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72.2013.151

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Ticino · 2014-03-28 · Italiano TI
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Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

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Tessin Tribunale penale cantonale 28.03.2014 72.2013.151 Tessin Tribunale penale cantonale 28.03.2014 72.2013.151 Ticino Tribunale penale cantonale 28.03.2014 72.2013.151

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

Incarto n. 72.2013.151 Lugano, 28 marzo 2014/rs Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico contro IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1, in carcerazione preventiva dal 3 maggio 2013 al giorno 26 giugno 2013 (55 giorni) imputato, a norma dell'atto d'accusa 139/2013 del 4.12.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo autunno 2011-03.05.2013, senza essere autorizzato e sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che il suo agire poteva mettere in pericolo la salute di molte persone, acquistato, detenuto ed alienato sostanze stupefacenti; e meglio, per avere: 1.1. acquistato, sia in vista di alienarli, sia allo scopo di assicurare il proprio consumo, almeno complessivi 914 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al grammo, e più precisamente: Ø ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________ __________, nel periodo gennaio-ottobre 2012, già oggetto del decreto di accusa DA 202/2013 del 16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio 2013, da spacciatori occasionali (di cui non ha fornito il nominativo) Ø 700 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________; 1.2. detenuto, sulla sua persona, in data 03.05.2013, 63.97 grammi netti (74.9 lordi) di cocaina (di cui 48.78 grammi con purezza del 24%, 7.36 grammi con purezza del 22% e 7.83 grammi con purezza del 26%); sostanza, questa, destinata alla vendita e sequestrata dalla Polizia cantonale il medesimo giorno; 1.3. venduto, ad oltre 13 consumatori abituali, nel periodo autunno 2011-maggio 2013, complessivi 280/360 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.- al grammo, realizzando quindi un ricavo netto medio pari ad almeno complessivi CHF 14'000.-, e più precisamente per avere venduto almeno: 50/60 grammi a tale “__________” 15/20 grammi a __________ 30 grammi a __________ (che dichiara di averne acquistati 50/60) 3 grammi a __________ 40 grammi a __________ 40 grammi a __________ 30/50 grammi a __________ 10/20 grammi a __________ 24 grammi a __________ 20 grammi a __________ 5 grammi a __________ 5 grammi a __________1 grammo a __________ 7/42 grammi ad altre persone non meglio identificate; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. c e lett. d LStup;

2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo fine 2011-maggio 2013, senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno complessivi 490.03/570.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (914 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 24 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 55 giorni. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP). È pure condannato            2. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante. Ed inoltre 3. Conferma il sequestro operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la confisca ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il Servizio reperti (incarto 17638):

-   1 telefono cellulare Samsung IMEI __________ con tessera SIM n. __________

-   1 telefono cellulare I-Phone IMEI __________ con tessera SIM __________

-   1 bilancino di precisione marca Pocket Scale

-   419 sacchetti minigrip

-   1 confezione SIM Card Orange nr. __________

-   1 cannuccia di colore verde

-   1 tessera SIM Card WIND nr. __________ 4. Conferma il sequestro dei 63.97 grammi netti di cocaina (reperto SAD nr. 7791/2013) operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e dispone la sua confisca e distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP. 5. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

-   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:50. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Tenuto conto delle dichiarazioni rese da IM 1 in occasione del dibattimento del 19 febbraio 2014 nei confronti di __________ e __________, in merito al quantitativo acquistato da __________, che IM 1 ha indicato in 600 grammi di cocaina, le parti, dopo discussione, concordano che l’atto d’accusa va modificato nel senso che il quantitativo di cocaina acquistato da IM 1 a __________ di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, va modificato in 600 grammi invece che 700 grammi. Di conseguenza, il quantitativo totale di cocaina acquistata è di 814 grammi invece che 914 grammi. Ne consegue che il quantitativo consumato di cui al punto 2. dell’atto d’accusa scende a complessivi 390.03/470.03 grammi, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi). Le parti concordano altresì che la pena proposta di 24 mesi di pena detentiva, viene ridotta alla pena detentiva di 22 mesi.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 139/2013 del 4.12.2013 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

-   punto 1.1 dell’atto d’accusa: “acquistato, sia in vista di alienarli, sia allo scopo di assicurare il proprio consumo, almeno complessivi 814 grammi di cocaina al prezzo di CHF 50/60.- al grammo, e più precisamente: > ca. 214 grammi (250 grammi dedotti 36 grammi, acquistati da __________ e da __________, nel periodo gennaio-ottobre 2012, già oggetto del decreto di accusa DA 202/2013 del 16.01.2013), nel periodo ottobre 2011-maggio 2013, da spacciatori occasionali (di cui non ha fornito il nominativo) > 600 grammi, nel periodo estate 2012-03.05.2013, (in ovuli da 10 grammi cadauno, di cui circa 50 grammi in data 03.05.2013) da __________”;

-   punto 2. dell’atto d’accusa: "per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo fine 2011-maggio 2013, senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno complessivi 390.03/470.03 grammi di cocaina, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi di cocaina da lui acquistati (814 grammi), quelli sequestrati al momento del suo arresto (63.97 grammi netti) e quelli da lui venduti (280-360 grammi), nelle modalità descritte al punto 1”;

-   punto 1. delle proposte dell’atto d’accusa: “IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato: alla pena detentiva di 22 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto di 55 giorni. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP)”.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per: onorario                      fr.         7'140.-- spese                          fr.            780.-- IVA                              fr.          633.60 totale                           fr.       8'553.60 3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'553.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                       La vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                       fr.        2'188.40 Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             85.85 fr.        2'774.25 ============