Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2011.78
Lugano,
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1
GI 2
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati, con lannuenza dei difensori e del Procuratore Pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
rappresentato dallavv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 28 luglio 2011 (72 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 29 luglio 2011
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 20 maggio 2011 (3 giorni)
imputati, a norma dellatto daccusa nr. 82/2011 del 26 agosto 2011, di
- il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- limputato IM 2, assistito dal suo difensore dufficio avv. DUF 1 e dal MLaw __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:25.
A metà febbraio 2011 IM 1 da __________ si trasferisce a __________, presso lappartamento di suo fratello in via __________.
Il 20 settembre 2011, lUfficio della migrazione, Bellinzona, ha negato a IM 1 il rilascio del permesso di dimora B con linvito a lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2011 (cfr. doc. TPC 21), decisione che limputato ha dichiarato in aula di aver impugnato (cfr. verbale dinterrogatorio, all. 1 al verbale del dibattimento).
Limputato ha dichiarato di non aver mai fatto uso di alcun genere di droga (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 12, pag. 2). In effetti sia gli esami tossicologici effettuati durante gli arresti domiciliari (AI 19) che quelli eseguiti al momento dellarresto del procedimento penale che ci occupa, hanno dato esito negativo (cfr. AI 75, all. 9).
Grazie alla sorveglianza telefonica il 18.05.2011 veniva intercettato IM 1 a bordo della vettura VW Polo targata __________. In particolare dal rapporto di arresto provvisorio (AI 5) risulta che IM 1 e IM 2 sono stati fermati il 18.05.2011 sulla strada cantonale di __________ a bordo del veicolo di IM 2.
Sulla persona di IM 1, e meglio nella sua borsa a tracolla, venivano rinvenuti 13 minigrip contenenti eroina (136 grammi lordi; cfr. VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 4) mentre che la perquisizione dellauto dava esito negativo.
La sostanza stupefacente è risultata essere eroina con un peso netto di 124,73 grammi confezionata in 12 minigrip da circa 10 grammi netti ciascuno ed un minigrip da circa 5 grammi netti. Leroina è stata analizzata e per due campioni è stato rilevato un grado di purezza del 19% rispettivamente del 20% (AI 75, all. 11).
Poco dopo il fermo dei due imputati, verso le ore 15.00 del medesimo giorno, gli inquirenti si recavano presso labitazione di __________ fratello maggiore dellimputato. Dalla perquisizione dellabitazione veniva rinvenuta diversa documentazione cartacea contenente lindicazione di cifre e conteggi riconducibili ad un traffico di stupefacenti, diversi telefoni cellulari e diversi minigrip vuoti.
Con decisione del 20.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi confermava larresto di IM 1 (cfr. AI 11). Lo stesso è rimasto in carcere preventivo fino al processo mentre che IM 2, dopo essere stato sentito dal PP, è stato scarcerato il 20.05.2011 dietro versamento di una cauzione di fr. 1'000.-- (AI 9 inc. IM 2).
Con un distinto rapporto datato anchesso 20.5.2011 (AI 11 inc. IM 2) venivano richiesti i tabulati delle utenze __________ (intestata a IM 1 ma di fatto in uso a IM 2) e __________ (intestata ed in uso a IM 2), sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 27.5.2011 (AI 17 inc. IM 2).
Lanalisi dei tabulati trasmessi da Sunrise (AI 18 inc. IM 2), Swisscom (AI 19 e 20 inc. IM 2) e Orange (AI 21 inc. IM 2) permetteva di stabilire i contatti tra i venditori e gli acquirenti e di procedere ai relativi interrogatori (AI 22 inc. IM 2) così come di ricostruire gli spostamenti dei coimputati.
Nella presente inchiesta sono pertanto risultate rilevanti non solo le intercettazioni telefoniche ma anche e soprattutto le informazioni relative agli standort dei telefonini in uso a __________, IM 1 e IM 2 (cfr. rapporto datato 7.6.2011, AI 33).
Gli standort hanno infatti consentito di risalire alle presenze dei coimputati in Svizzera interna e di ricostruire i viaggi oltralpe effettuati dai due accusati e da __________ (cfr. dischetti con i tabulati trasmessi a questo Tribunale il 27.09.2011 di cui al doc. TPC 18).
Orbene, sulla base di detti riscontri oggettivi e delle ammissioni degli accusati (nonché delle testimonianze assunte dai vari acquirenti) si ha che entrambi devono essere riconosciuti autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo con la conseguente conferma delle rispettive imputazioni a loro carico di cui allatto daccusa, che del resto le difese non hanno contestato.
dichiara e pronuncia:
Inchiesta preliminare fr. 5'712.--
Spese postali, tel., affr. in bloccofr. 221.70
fr. 6'933.70
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Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in bloccofr. 110.85
fr. 3'466.85
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Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in bloccofr. 110.85
fr. 3'466.85
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Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera