Furto presso distributore di vari oggetti (sigarette, francobolli, ecc.) per un totale di refurtiva fr. 63'426.25 e reati minori; Infrazione alla LStup tentativo importazione ca. 2 kg marijuana e reati minori; entrata illegale (LStr)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 apparecchio per la ricarica delle schede di lavaggio automatico per un valore denunciato di fr. 5’020.--; -
E. 3 canne al mese.
Situazione economica
Attualmente in disoccupazione, paga l’affitto dell’appartamento
della moglie e dei figli (1600.-).
Per il resto vedasi l’all. 12 ad AI 65.
II PRECEDENTI PENALI
A. IM 1
L'estratto dal casellario giudiziale in Svizzera attesta che a suo
carico vi sono diversi precedenti penali, e segnatamente (cfr. estratto dal
casellario giud. 19.01.2011 in atti AI 36):
Data decisione
Autorità
Reati
Pena
20.05.2005
__________
Infrazione alle norme della circolazione 90/1 LCS,
condurre senza RC 96/2 aLCS, abuso della licenza e delle targhe 97/1 LCS
14 giorni di detenzione, sospensione condizionale della
pena, periodo di prova 2 anni
200.- multa
08.02.2006
__________
Soggiorno illegale 23/1 LDDS, entrata illegale 23/1 LDDS
45 giorni di detenzione
10.03.2006
__________
Furto, danneggiamento, violazione di domicilio
60 giorni di detenzione, sospensione condizionale della
pena, periodo di prova 2 anni
18.02.2009
MP del cantone Ticino
Vie di fatto, contravvenzione alla LFStup, condurre senza
licenza di circolazione o targhe di controllo, condurre senza RC 96/2 aLCS,
abuso della licenza e delle targhe 97/1 LCS
Pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a 30.-,
sospensione condizionale della pena, periodo di prova 2
anni,
1200.- multa
Risulta, inoltre, a carico del IM 1, una condanna a 180 aliquote
giornaliere da fr. 10.- l’una, sospese condizionalmente per quattro anni,
pronunciata il 16 dicembre 2009 dal Presidente del __________ per titolo di
furto (di anelli per un valore di fr. 59'520).
B. IM 2
L'estratto dal casellario giudiziale in Svizzera attesta che a suo
carico vi è un precedente penale (cfr. estratto dal casellario giud. 19.01.2011
in atti AI 37):
Data decisione
Autorità
Reati
Pena
24.02.2003
Assise correzionali __________
Furto reiterato (pericolo particolare),
tentato furto, tentato danneggiamento.
18 mesi di detenzione, sospensione condizionale della
pena, periodo di prova 5 anni
Risulta pure che il 29 maggio 2000 vi è stata una condanna per
lesioni semplici (AI 51) e il 9 novembre 1998 per circolazione in stato di
ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione (AI 51).
III CIRCOSTANZE DEGLI
ARRESTI
In data 18.10.2010 le guardie di confine del valico di __________
controllano il veicolo Nissan X-Trail __________ in entrata sul territorio
svizzero. Il veicolo è condotto da IM 2 ed é di sua proprietà, come passeggero
vi è IM 1.
Occultati nel veicolo in questione vengono trovati 1956,01 grammi netti di marijuana.
Dopo gli accertamenti necessari IM 2 viene rilasciato il giorno
stesso mentre IM 1 viene incarcerato in quanto a suo carico erano state emesse
delle ricerche Ripol.
La notte tra il 12 ed il 13 settembre 2010 era stato perpetrato un
furto con scasso ai danni della stazione di servizio __________ di __________.
All’interno del negozio fu ritrovato un guanto in lattice lasciato dagli
autori. L’analisi genetica ha permesso di determinare che la persona che lo
indossava era IM 1 Di conseguenza il 12 novembre 2010 il PP emetteva un ordine
di arresto nei suoi confronti (AI 1, vedi doc allegato) e chiedeva la conferma
al GIAR (AI 3, vedi doc allegato), precisando che IM 1 si trovava già in
carcere, in stato di espiazione di pena per reati commessi in passato. Il 13
novembre il GIAR confermava l’arresto sino al 12 febbraio 2011 compreso (AI 5).
Il 31 gennaio 2011 il PP ha promosso un’istanza di carcerazione di
sicurezza (art. 229 cpv. 1 CPP), accolta il 7 febbraio 2011 dal GPC (doc TPC
6).
IV DELLE DIVERSE IMPUTAZIONI
IN ORDINE CRONOLOGICO
A. Entrata illegale
(AA
6)
IM 1 arriva in Svizzera nel 2005 con la compagna e la figlia. Fa richiesta
di asilo politico l’8 marzo 2005. Con decisione 24 marzo 2005 l’UFM la respinge
e ordina l’allontanamento dei tre. Il ricorso di IM 1 viene respinto dalla CRA
il 2 maggio 2005. Rimpatriano via terra l’8 settembre 2005, con destinazione __________.
Il 13 marzo 2006 IM 1 presenta una seconda domanda di asilo, il 19
aprile 2006 l’UFM la respinge e pronuncia l’allontanamento verso la __________.
Il 13 maggio 2009 il TAF conferma la decisione dell’UFM.
L’8 luglio 2009 l’UFM emette contro di lui un divieto di entrata
sul territorio svizzero valido fino al 07.07.2014, notificatogli il 15.07.2009
(allegato C ad AI 40). Il 7 luglio 2009 IM 1 viene rimpatriato.
L’accusato ammette di essere venuto in Svizzera 4 volte nel corso
del 2010: 3 volte è entrato dal valico di __________ mentre una volta nel
cantone di ________.
Sostiene che ogni volta i doganieri hanno controllato il
passaporto; l’entrata illegale è tuttavia stata possibile perché aveva nel
frattempo cambiato identità, assumendo il nome di IM 1 (carta d’identità
rilasciata il 25.12.2009), a suo dire proprio per sfuggire alle persecuzioni
del __________ . IM 1 era al corrente del divieto di entrata, il 15.07.2009
avendo firmato il documento “ricevuta del divieto di entrata” (allegato C ad
AI 40).
B. Contavvenzione LStup IM 1
(AA 5)
Nel verbale davanti al PP IM 1 ammette un consumo di cocaina in
Svizzera di:
- dai 25 ai 50 grammi nel periodo 2008-2009
- 1 o 2 grammi nel settembre 2010
L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito positivo
alla cocaina (allegato 13 ad AI 65).
C. Contavvenzione LStup IM 2
(AA 7)
Nel verbale davanti al PP ammette un consumo di circa tre canne al
mese. Quanto al periodo occorre considerare a partire da marzo 2008 poiché i
fatti relativi al periodo precedente sono nel frattempo caduti in prescrizione.
D. Infrazione alla LFStup
(AA 4)
In data 18.10.2010 le guardie di confine del valico di __________
controllano il veicolo Nissan X-Trail __________ in entrata sul territorio
svizzero. Il veicolo è condotto da IM 2 ed é di sua proprietà, come passeggero
vi è IM 1.
Occultati nel veicolo in questione vengono trovati 1956,01 grammi netti di marijuana.
Il tenore di THC è di 7,3 % (AI 65, allegato 16).
Nel verbale di interrogatorio del 18.10.2010 IM 1 dapprima nega
qualsiasi implicazione con la marijuana, sostiene anche essere all’oscuro che
l’amico IM 2 la stesse trasportando (p. 5, 6 e 9). In un secondo tempo invece
conferma le dichiarazioni di IM 2 (p. 10). Tuttavia poco dopo torna a ribadire
la sua estraneità al traffico in questione (p. 11).
Nel verbale di interrogatorio del 09.12.2010 ribadisce la sua
innocenza e di non saper nulla del fatto che IM 2 trasportasse la marijuana.
Nel verbale successivo davanti al PP ribadisce la sua estraneità
al traffico (p. 6 ss).
L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito
positivo alla cocaina (allegato 13 ad AI 65).
Nel verbale di interrogatorio del 18.10.2010 IM 2 ammette subito
il suo coinvolgimento nel traffico: sostiene di aver acquistato lo stupefacente
a __________ da un certo __________ (cittadino __________ non meglio
identificato), di averla pagata 2'600 Euro, che l’acquisto è stato finanziato
con 1'300 Euro suoi e con 1'300 Euro di IM 1 e che di conseguenza metà della
marijuana è di proprietà di quest’ultimo.
Precisa inoltre che avrebbe tenuto per sé al massimo 150 grammi e che gli altri 850 grammi li avrebbe venduti. Per un guadagno a suo dire di massimo
2'500.- Euro (p. 5).
Nel verbale di polizia del 06.12.2010 conferma la sua versione dei
fatti, alzando però a 3'500.- Euro la cifra d’affari netta (p. 3). Riconferma
ancora le sue affermazioni davanti al PP il 21 gennaio 2011 (p. 6 ss).
L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito
negativo (allegato 14 ad AI 65).
Questo Giudice ha ritenuto credibile la versione di IM 2 poiché
lineare e costante, resa senza interesse. IM 2 ha ribadito il suo dire anche in
aula, resistendo al confronto diretto con IM 1. Essa appare anche più logica
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita se
solo si pon mente che un viaggio così lungo, in un paese dove peraltro non si è
autorizzati ad entrare, non viene intrapreso per solo diletto allorquando, per
stessa ammissione, si è squattrinati. Inoltre IM 1 ha reso una versione
altalenante fatta di negazione, di ammissione anche se parziale e poi ancora di
negazione, non senza ricordare che in merito alle imputazioni che seguono ha
pure detto di avere ricordi obnubilati dalla cocaina. In siffatte circostanze,
credere a IM 1 significherebbe urtare ogni logica.
Ne discende che l’accusa è stata confermata così come esposta.
E. Furto
(AA 1,2 e 3)
Nel verbale di interrogatorio del 12.11.2010 IM 1 ammette di
essere l’autore del reato ma fornendo una versione totalmente fasulla per
quanto concerne modalità, complici e destino della refurtiva.
Per quanto riguarda il guanto in lattice trovato sul luogo del
furto, una perizia dell’IRM di ________ ha dimostrato come sia
4,1.10000000000000 volte più probabile che il DNA ivi trovato appartenga a IM 1
piuttosto che ad un terzo (vedi allegato ad AI 50).
Per poter accertare le dinamiche del furto il PP ha richiesto i
tabulati retroattivi della scheda telefonica in uso ad IM 1 (AI 12). Il GIAR ha
approvato l’istanza il 30 novembre 2010 (AI 15). Dai dati ottenuti risulta
chiaro che la versione fornita da IM 1 il 12.11.2010 è frutto della sua
fantasia. I dati permettono inoltre di accertare l’implicazione di IM 2 nel
furto in questione. Di conseguenza il PP ha emesso un decreto di apertura
dell’istruzione nei suoi confronti (AI 26).
Convocato dalla polizia il 13.12.2010 (AI 50), dopo una reticenza
iniziale, una volta confrontato con l’evidenza degli accertamenti tecnici, IM 2
ha ammesso la sua partecipazione al furto.
Nuovamente interrogato il 23.12.2010 anche IM 1 ammette la
partecipazione di IM 2 e di un certo __________ nel furto di __________ (AI
50).
Modalità del furto di __________
In tarda serata IM 1 __________ e IM 2 si incontrano casualmente
al bar __________ di __________. I primi due decidono di andare a commettere un
furto e chiedono a IM 2 la sua disponibilità ad aiutarli. IM 2 dapprima si
rifiuta ma in seguito, su insistenza degli altri due, accetta di apportare un
aiuto puntuale per asportare la merce (p. 4 interrogatorio del 13.12.2010). A
questo punto IM 2 fa rientro al suo domicilio, mentre gli altri due partono per
andare a compiere il furto (p. 4 interrogatorio del 13.12.2010). IM 1 propone
il distributore __________ in __________. Quindi, verso l’una di notte, i due si
recano sul luogo con la Opel Omega di IM 1. Gli attrezzi per lo scasso si
trovavano già nella macchina, essendo stato utilizzato unicamente il ferro del
sollevatore (crick) (p. 4). Una volta sul luogo, IM 1 chiama IM 2, chiedendogli
di venire ad aiutarlo perché stava per commettere il furto. Dopo una ventina di
minuti quest’ultimo arriva e si ferma, restando in automobile, nei pressi del
distributore.
Una volta forzata la porta sul retro scatta l’allarme. Di
conseguenza IM 1 e __________ fuggono in auto verso __________. Una volta
avvertito telefonicamente IM 2 dell’allarme, anche lui si dirige verso __________.
I tre si ritrovano in un parcheggio nei dintorni della stazione FFS. Secondo IM
2 si tratta del parcheggio del ristorante la __________ di __________. Qui
chiacchierano per un po’, IM 1 compra anche della cocaina e la consuma subito,
offrendone anche a __________.
In seguito ritornano tutti e tre a __________ con la vettura di IM
2. IM 1 entra solo nel negozio, distrugge a sprangate quello che crede essere un
allarme, forza la porta che dà accesso al vero e proprio chiosco ed inizia a
riempire dei sacchi dell’immondizia con la refurtiva (sigarette, accendini,
tabacco, cartine, contanti). Secondo lui, in totale, una decina di sacchi da
100l. Sostiene di aver riempito da solo i sacchi e che IM 2 e __________ si
trovavano all’esterno del distributore. In seguito l’hanno aiutato a
trasportare e a caricare i sacchi nella macchina di IM 2
Terminate queste operazioni vanno nella pensione dove pernottava __________
e vi depositano i sacchi con la refurtiva (IM 2 solo nella sua macchina con la
refurtiva, IM 1 e __________ nella macchina del primo). Grazie alle
segnalazioni di __________ si è potuto appurare che si trattava dell’hotel __________
__________ di __________ (verbale del 18.01.2011 in AI 50).
A questo punto __________ resta nella sua stanza mentre gli altri
due tornano con la vettura di IM 2 a __________ a recuperare il resto della
merce. Di nuovo è IM 1 che entra solo nel distributore mentre IM 2 continuava a
circolare nei dintorni.
I sacchi sono stati di nuovo depositati presso l’alloggio di __________.
Secondo IM 2 in totale hanno trasportato 12 o 13 sacchi da circa
110l (p. 3).
Qualche giorno dopo il furto, IM 1 e IM 2 (con la macchina di
quest’ultimo) hanno intrapreso una trasferta in Svizzera _________, più
precisamente nei dintorni di __________, allo scopo di ricettare una parte dei
beni rubati.
L’incontro è stato organizzato da IM 1: il suo amico __________
attualmente residente in _______ gli ha dato il numero di un suo conoscente in _____
che sarebbe stato disposto ad acquistare la merce rubata.
Sono stati vendute circa 150/170 stecche di sigarette per circa
4'200.- (AI 47 p.3,AI 40 p. 4 ss).
Il resto della refurtiva IM 1 e IM 2 lo hanno trasportato in __________
e asseritamente regalato alla famiglia.
I due sono partiti per la __________ il giorno stesso della
vendita delle sigarette.
Dal furto di __________ IM 1 e IM 2 hanno ricavato ognuno: fr. 2'100.-
ed un terzo della refurtiva.
Nell’interrogatorio del 17.01.2011 IM 2 afferma di aver ricevuto
circa fr. 1’000.- da IM 1 come compenso la partecipazione al furto e alla
vendita. Tuttavia a p. 5 dell’interrogatorio davanti al PP conferma le
dichiarazioni di IM 1, ossia di aver ricevuto circa fr. 2’000.- (1'400.- in
contanti e 600.- di compensazione di un debito nei confronti di IM 1).
__________ ha invece preso circa fr. 1'100.- dai contanti
prelevati dalla cassa.
IM 1 indica come motivi del furto il suo bisogno di soldi per
poter vivere e per potersi comperare la droga.
IM 2 dice di aver commesso il furto per rendere un favore a IM 1.
In seguito lo avrebbe accompagnato in Svizzera _________ a vendere le sigarette
per soldi.
IM 2 è stato ritenuto correo a tutti gli effetti così come IM 1 e __________.
In effetti egli ha messo a disposizione il proprio veicolo, ha partecipato al
trasporto della refurtiva poi occultata presso __________ nonché alla sua messa
sul mercato nero in Svizzera __________ ed in ______ per essere poi venduta in __________
ed infine ha beneficiato della spartizione paritaria del bottino.
Quanto alla sua correità nei reati di danneggiamento e di
violazione di domicilio è appena il caso di dire che il fatto che non abbia
materialmente commesso il danneggiamento e che non sia fisicamente entrato
nell’ente derubato è del tutto irrilevante, avendo egli condiviso il piano
delittuoso che, gioco forza, implicava la forzatura dell’entrata e
l’introduzione fisica nei locali senza il consenso dell’avente diritto.
V DELLE PENE
A. IM 2 non è incensurato, ma
ha delinquito dopo la scadenza del periodo di prova di ben 5 anni. In base alla
recente generosa giurisprudenza della CCRP (7 gennaio 2010 in re B) forza è constatare come non è possibile formulare una prognosi negativa, nonostante il
chiaro avvertimento di cui alla condanna 24.02.03.
La colpa di IM 2 non è affatto banale. Egli, per l’episodio del
furto, ha avuto un ruolo minore rispetto a IM 1, mentre nell’importazione di
stupefacente ha maggiori responsabilità poiché è stato lui a dettare tempi e
modi dell’operazione. Sicchè si giustificherebbe una pena detentiva di dieci
mesi che, proprio perché contenuta nei limiti dei dodici mesi, va inflitta
nelle forme della pena pecuniaria (300 aliquote giornaliere). Tenuto conto
della situazione economica del condannato, la singola aliquota viene fissata in
fr. 20.- l’una. Non trattandosi della prima condanna per il medesimo titolo di
reato (furto) il periodo di prova viene fissato nel massimo edittale di 5 anni.
Per accentuare la pressione sull’accusato affinchè non delinqua di nuovo, è
pure giustificato infliggergli una multa di fr. 1'000.- che deve suonare quale
ulteriore monito a finalmente abbandonare il terreno della delinquenza.
B. IM 1, che ha maggiori
responsabilità nel furto, almeno nella pianificazione dello stesso e minori
nell’importazione di droga rispetto a IM 2, meriterebbe una pena analoga a
quella del collega. A suo carico pesano però in misura maggiore il concorso di
reati con l’infrazione alla LStr. ed i precedenti recenti con la constatazione
che ha delinquito nel periodo di prova. Egli però seguita a non obbedire alle
decisioni delle nostre autorità che gli hanno imposto di non tornare in
Svizzera fino almeno al 2014. Senza entrare nel merito della questione che lo
opporrebbe al surriferito __________, forza è constatare come per sfuggire a
questi non ha certo bisogno di venire fino in Svizzera. A ciò aggiungasi che
non ha mezzi propri di sostentamento e che nel nostro paese ha già più volte
infranto la legge, commettendo in particolare il medesimo reato (furto). E lo
ha fatto nel periodo di prova relativo all’ultima condanna grigionese. Nemmeno
questo monito è servito a tenerlo lontano dalla delinquenza. Del resto senza
mezzi e senza alcuna possibilità di ottenere un permesso di lavoro nel nostro
paese, altro non è immaginabile che faccia. IM 1 si trova nella situazione
tipica dello straniero che non ha mezzi per provvedere alla propria esistenza,
non ha nessuna possibilità di essere socializzato in Svizzera, paese che, tuttavia,
non vuole definitivamente lasciare. Si tratta di un caso scolastico di prognosi
negativa che non merita ulteriori commenti.
Richiamato l’art. 46 CP, senza mezzi e senza possibilità di
procacciarsene in maniera lecita, tanto che per guadagnare soldi si è messo a
rubare, a IM 1 non possono essere revocate sic et simpliciter le pene
pecuniarie inflittegli dal MP il 18.02.09 e dal Presidente del __________ il
16.12.09. Anche qui si tratta di un caso scolastico di modifica del tipo di
pena (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP), per infliggere una pena detentiva unica
che, data la prognosi negativa, ha da essere espiata integralmente (DTF 134 IV
241; 6B 418/2009 e 6B 203/2010). Del resto egli stesso, al dibattimento, ha
espresso il suo assenso ad essere condannato ad una pena unica ai sensi
dell’art. 46 CP (verbale interrogatorio imputato p. 2, 8
a
riga)
Così stando le cose, ritenuto che per le sole imputazioni di cui
in rassegna si giustificherebbe una pena detentiva attorno agli 11 mesi, una
pena pecuniaria essendo esclusa già solo per il fatto che dal profilo della
prevenzione speciale è già fallita e che l’accusato non ha mezzi leciti per
farvi fronte, essa viene fissata, generosamente e per tener conto di una certa
sensibilità alla pena dovuta al fatto che il centro degli affetti dell’accusato
si trova all’estero, in complessivi 15 mesi quale pena unica, comprensiva delle
revoche delle precedenti sospensioni condizionali di complessive 210 aliquote
giornaliere.
VI DEGLI ACCESSORI
I costi processuali sono a carico dei
condannati nella misura del 50%.
Le confische seguono quanto pattuito in aula.
Le decisioni sulle tassazioni delle note degli avvocati d’ufficio
saranno decise con decreto separato.
IM 1 è mantenuto in carcere di sicurezza per l’esecuzione della
pena e in vista dell’annunciata procedura di appello.
visti gli
art.
12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51,
139 cpv. 1, 144 cpv. 1,
186 CP;
19 cifra 1, 19a LStup;
115 cpv.1 lett. a. LStr;
84 e segg.,135, 335 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 (alias __________) e IM
2 sono coautori colpevoli di:
1.1. furto
per avere,
a __________, la notte tra il 12 e il 13 settembre 2010, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene
una cosa mobile altrui, agendo in correità con __________, una refurtiva del
valore complessivo denunciato di
fr. 63'426, 25
, (refurtiva in parte
venduta nella Svizzera _________ e in parte trasportata in __________).
1.2. danneggiamento
per avere,
al fine di penetrarvi e commettere il furto di cui al punto 1.1,
intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui,
e meglio, per avere, a __________, nella notte fra il 12 e il 13 settembre 2010, in correità fra loro e con tale __________ (latitante), scassinando le serrature della porta
d’entrata sul retro e della porta interna d’accesso al negozio, come pure
distruggendo il sistema di allarme colpendolo con un’asta di ferro, danneggiato
il __________ di __________, provocando un danno per un valore denunciato non
quantificato.
1.3. violazione di domicilio
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, fatto
ingresso indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, e meglio, per
avere, in correità fra loro e con tale __________ (latitante) fatto ingresso
nei locali del __________ ai fini di commettere il furto di cui al punto 1.1,
segnatamente entrando in un primo tempo nel locale ufficio sul retro per poi
fuggirne non appena entrato in funzione l’allarme e farvi ritorno circa un’ora
dopo, quindi indebitamente e contro la volontà del proprietario __________;
1.4. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per
avere, a __________, in data 18 ottobre 2010, senza essere autorizzati,
detenuto, trasportato e tentato d’importare, nell’automobile Nissan targata __________,
condotta da IM 2 e occupata da IM 1 quale passeggero, tentato d’importare
complessivi grammi 1'956,01 netti di marijuana, sostanza acquistata il giorno
precedente a __________ da persona sconosciuta al prezzo di € 2'600.-- e
destinata alla vendita sul territorio svizzero, sostanza sequestrata dalla
Polizia il 18.10.2010
2. IM 1 (alias __________) è
altresì autore colpevole di:
2.1. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel
periodo 1 marzo 2008 – 18 ottobre 2010, senza essere autorizzato, consumato un
quantitativo imprecisato di cocaina, almeno 25 grammi;
2.2. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri
per essere, nel periodo 1.gennaio – 18 ottobre 2010, passando
attraverso il valico doganale di __________ e un imprecisato valico del canton _________,
ripetutamente (almeno in 3 circostanze) entrato in Svizzera nonostante sapesse
che nei suoi confronti vige un divieto di entrata emanato dalle competenti
autorità federali in data 8 luglio 2009 (e a lui notificato il 15 luglio 2009)
e valido fino al 7 luglio 2014;
2.3. IM 1 é prosciolto dall’accusa
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo 1 gennaio 2008 – 1
marzo 2008.
3. IM 2 è altresì autore
colpevole di:
3.1. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, in diverse località
del Ticino e della Svizzera, nel periodo 1 marzo 2008 – 18 ottobre 2010, senza
essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di marijuna;
3.2. IM 2 é prosciolto dall’accusa
di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo 1 gennaio 2008 – 1
marzo 2008.
4. Di conseguenza,
4.1. IM 1 (alias __________),
revocata la sospensione condizionale delle condanne inflitte il 18.02.2009 dal Ministero
Pubblico del cantone Ticino e il 16.12.2009 dal Presidente del circolo di __________),
è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, a valersi come pena
unica ai sensi dell’art. 46/1 CP, da dedursi il carcere preventivo e la
carcerazione di sicurezza sofferti.
4.2. IM 2, è condannato alla pena
pecuniaria di franchi 6000.- (seimila), pari a 300 (trecento) aliquote
giornaliere di franchi 20.- (venti) l’una, nonché al pagamento di una multa di
franchi 1'000.- (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà
trasformata in una pena detentiva sostititiva di 10 (dieci) giorni.
5. IM 1 è mantenuto in
carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente
in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).
§
Il mantenimento in
carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel
termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6. L’esecuzione della pena
pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa ed al condannato è
impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).
7. È ordinata la confisca a IM
1 delle due schede telefoniche in sequestro.
8. È ordinato
il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:
8.1. 1 telefono cellulare marca
Sony Ericcson modello K770i (IMEI __________);
8.2. 1 telefono
cellulare marca Nokia modello 2330 (IMEI __________).
9. È ordinata la confisca a IM
2 di:
9.1. 3 schede telefoniche in
sequestro;
9.2. 1 confezione
di marijuana grammi 981,35 netti;
9.3. 1 confezione di marijuana
grammi 974,66 netti.
10. È ordinato
il dissequestro e la restituzione a IM 2 di:
10.1. 1 telefono cellulare marca
Nokia modello 3610 (IMEI __________);
10.2. 1 telefono cellulare marca
Nokia modello 6124 (IMEI __________);
10.3. 1 telefono cellulare marca
Nokia modello 2690 (IMEI __________).
11. La tassa di giustizia di fr.1000.-
(mille) e i disborsi, ad eccezione delle spese per le difese d’ufficio, sono
poste a carico dei condannati in solido, nella misura del 50 % (cinquanta per
cento) ciascuno.
12. Riservato l’art. 135 cpv. 4
CPP, le spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato e faranno
oggetto di giudizio separato.
13. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 122.--
fr. 1'322.--
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 61.--
fr. 661.--
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 61.--
fr. 661.--
============
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale penale cantonale 01.03.2011 72.2011.4 Tessin Tribunale penale cantonale 01.03.2011 72.2011.4 Ticino Tribunale penale cantonale 01.03.2011 72.2011.4
Furto presso distributore di vari oggetti (sigarette, francobolli, ecc.) per un totale di refurtiva fr. 63'426.25 e reati minori; Infrazione alla LStup tentativo importazione ca. 2 kg marijuana e reati minori; entrata illegale (LStr)
Incarto n. 72.2011.4 Lugano, 1 marzo 2011/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente MLaw Oliver Engel, segretario sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati, con l’annuenza dei Difensori e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico contro IM 1, alias: rappresentato dall’avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 12 novembre 2010 al 31 gennaio 2011 (81 giorni), in carcerazione di sicurezza dal 1 febbraio 2011; IM 2 rappresentato DUF 2 imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 4/2011 del 31 gennaio 2011, di A) IM 1 e IM 2, congiuntamente
1. furto per avere, a __________, la notte tra il 12 e il 13 settembre 2010, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, e meglio, per avere, in correità fra loro e con tale __________ (latitante), presso il negozio del __________ in via __________, sottratto, previo scasso della porta d’entrata sul retro e della porta interna che da accesso al negozio,
- 499 stecche di sigarette per un valore complessivo denunciato di fr. 30'479,40;
- 446 sigari e tabacchi per un valore complessivo denunciato di fr. 1'832,10;
- 3 cassette di sicurezza in metallo del valore complessivo denunciato di fr.1'660.--;
- denaro contante denunciato per complessivi fr.3'400.--
- 1 apparecchio fotografico marca Nikon del valore denunciato di fr. 445.--;
- 1 calcolatrice portatile marca Casio del valore denunciato di fr. 190.--; - 320 schede per programma di lavaggio automatico per un valore complessivo denunciato di fr. 2'400.--; - 1 apparecchio per la ricarica delle schede di lavaggio automatico per un valore denunciato di fr. 5’020.--; - 3 schede telefoniche marca Lebara del valore denunciato di fr. 141.--; - diversi accendini Bic per un valore complessivo denunciato di fr.680.--; - diversi biglietti della lotteria per un valore complessivo denunciato di fr. 2'965.--; - altri biglietti a premio, cruciverba e Bingo per un valore complessivo denunciato di fr. 6'300.--; - 140 francobolli svizzeri per un valore complessivo denunciato di fr. 128,75;
- 16 bottiglie di liquori diversi per un valore complessivo denunciato di fr. 590.--;
- 1 orologio da polso marca Tag Heuer del valore denunciato di fr. 5'600.--;
- 1 orologio da polso marca Certina del valore denunciato di fr.625.--;
- 1 penna marca Mont Blanc del valore denunciato di fr. 450.--;
- 1 cofanetto contenente 2 penne ACS del valore denunciato di fr. 130.--;
- 9 flaconi di profumo diversi per un valore complessivo denunciato di fr. 240.--;
- 2 carte di credito Postcard e VISA del valore denunciato di fr.150.-- (refurtiva parzialmente contestata) il tutto per un valore complessivo denunciato di fr. 63'426, 25, (refurtiva in parte venduta nella Svizzera _______ e in parte trasportata in __________) reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 cpv.1 CP
2. danneggiamento per avere, al fine di penetrarvi e commettere il furto di cui al punto 1, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui, e meglio, per avere, a __________, nella notte fra il 12 e il 13 settembre 2010, in correità fra loro e con tale __________ (latitante), scassinando le serrature della porta d’entrata sul retro e della porta interna d’accesso al negozio, come pure distruggendo il sistema di allarme colpendolo con un’asta di ferro, danneggiato il __________ di __________, provocando un danno per un valore denunciato non quantificato; reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP
3. violazione di domicilio per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1., fatto ingresso indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, e meglio, per avere, in correità fra loro e con tale __________ (latitante) fatto ingresso nei locali del __________ ai fini di commettere il furto di cui al punto 1, segnatamente entrando in un primo tempo nel locale ufficio sul retro per poi fuggirne non appena entrato in funzione l’allarme e farvi ritorno circa un’ora dopo, quindi indebitamente e contro la volontà del proprietario __________; reato previsto: dall’art. 186 CP
4. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, in data 18 ottobre 2010, senza essere autorizzati, detenuto, trasportato e tentato d’importare, nell’automobile Nissan targata __________, condotta da IM 2 e occupata da IM 1 quale passeggero, e tentato d’importare complessivi grammi 1'956,01 netti di marijuana, sostanza acquistata il giorno precedente a __________ da persona sconosciuta al prezzo di € 2'600.-- e destinata alla vendita sul territorio svizzero, sostanza sequestrata dalla Polizia il 18.10.2010; reato previsto: dall’art. 19 cifra 1 LStup B) IM 1, singolarmente
5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel periodo 31 gennaio 2008 – 18 ottobre 2010, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina ma almeno 25 grammi; reato previsto: dall’art. 19a LStup
6. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) per essere, nel periodo 1.gennaio – 18 ottobre 2010, passando attraverso il valico doganale di __________ e un imprecisato valico del canton _________, ripetutamente (almeno in 3 circostanze) entrato in Svizzera nonostante sapesse che nei suoi confronti vige un divieto di entrata emanato dalle competenti autorità federali in data 8 luglio 2009 (e a lui notificato il 15 luglio 2009) e valido fino al 7 luglio 2014; reato previsto: dall’art. 115 cpv.1 lett. a. LStr C) IM 2, singolarmente
7. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel periodo 31 gennaio 2008 – 18 ottobre 2010, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di marijuna corrispondente a 3 spinelli di marijuana al mese; reato previsto: dall’art. 19a LStup fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; Presenti: - il Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
- l’imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore di fiducia con gratuito patrocinio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, accompagnato dal suo difensore d’ufficio, lic. iur. DUF 2
- l’interprete per la lingua IE 1. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:10 alle ore 17:55. Sentiti: - Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
- IM 1: pena detentiva di 18 mesi, da espiare.
- IM 2: pena detentiva di 12 mesi, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 5 anni.
- Confisca dello stupefacente, dei telefonini e delle schede SIM;
- la lic. iur. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
- Assoluzione per i punti 2 e 3 dell’atto di accusa.
- Pena pecuniaria sospesa con la condizionale. Non si oppone al periodo di prova di 5 anni.
- Non si oppone alla confisca degli stupefacenti e dei cellulari con rispettive schede SIM;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 il quale egli formula e motiva le seguenti conclusioni:
- assoluzione per il punto 4 dell’atto di accusa,
- pena ridotta ad un massimo di 360 aliquote giornaliere. Considerato, in fatto ed in diritto I. CURRICULUM VITAE A. IM 1 Famiglia È nato, cresciuto e ha frequentato le scuole dell’obbligo a __________ in __________. In __________ conviveva con una donna dalla quale ha avuto una figlia. Con questa compagna è venuto in Svizzera nel 2005 facendo __________, poi respinta. Dopo sei mesi tutti e tre sono rientrati in __________. Poco dopo, la sua compagna di allora lo ha abbandonato tornando in Svizzera. Da due anni dice di avere una relazione con tale __________, beneficiaria di un regolare permesso di domicilio in Svizzera. Formazione Diploma di carrozziere. Ha avuto un garage per 3 - 4 anni in __________. In seguito ha cercato di mettere in piedi un’attività di allevamento di bovini. Oggi dice che si finanzia importando vetture usate in __________. Salute Apparentemente buona. Diabetico del tipo 2. Stupefacenti Sostiene di consumare cocaina da circa tre anni, inizialmente occasionalmente e poi giornalmente. Tuttavia dice che quando stava in Svizzera consumava solo una o due volte al mese, per un totale di circa 50,5 grammi su due anni. Ammette qualche tiro di marijuana in tutta la sua vita. Situazione economica Dalla dichiarazione stato civile e patrimoniale emerge che non ha praticamente reddito sufficiente a soddisfare il minimo vitale dichiarando di avere entrate nette per 500 EURO al mese, di pagare un onere ipotecario di 100 EURO mensili e di avere debiti, oltre a quelli ipotecari, per 8'000 EURO. Non dispone di alcun permesso di lavoro in Svizzera e non ha alcuna possibilità di svolgere un’attività lecita nel nostro paese. Rapporti con il nostro Paese Dal verb. MP 19.01.11 emerge che in passato ha già formulato __________ che gli è stata rifiutata dalle nostre autorità. Racconta che la domanda si fondava su, peraltro non meglio precisate, persecuzioni in __________ ad opera di tale __________. Rimpatriato nel 2009, è tornato in Svizzera, dove è tuttora pendente una seconda domanda d’asilo, sempre a suo dire a causa delle persecuzioni che questo __________ seguiterebbe a mettere in atto, arrivando fino ad aggredirlo ed a ferirlo con un coltello. Nei suoi confronti è in essere un divieto d’entrata valido dall’8 luglio 2009 al 7 luglio 2014. B. IM 2 Famiglia È nato (____), cresciuto e ha frequentato le scuole dell’obbligo in __________. Figlio unico. Cresciuto con i nonni in quanto i suoi genitori si sono trasferiti in Svizzera l’anno in cui è nato. Ha raggiunto i genitori in Svizzera nel 1987. Nel 1992 ha sposato __________ dalla quale ha avuto due figli. Attualmente è in fase di divorzio e vive a __________ con la madre, pensionata e separata. Il padre vive in __________. Formazione Non ha nessun diploma professionale e nessuna formazione di rilievo. Ha svolto diversi lavori come benzinaio, autista e inserviente nella pensione dei genitori. Salute Apparentemente buona. Stupefacenti Fuma marijuana da quando aveva 17 anni, afferma di consumare circa 3 canne al mese. Situazione economica Attualmente in disoccupazione, paga l’affitto dell’appartamento della moglie e dei figli (1600.-). Per il resto vedasi l’all. 12 ad AI 65. II PRECEDENTI PENALI A. IM 1 L'estratto dal casellario giudiziale in Svizzera attesta che a suo carico vi sono diversi precedenti penali, e segnatamente (cfr. estratto dal casellario giud. 19.01.2011 in atti AI 36): Data decisione Autorità Reati Pena 20.05.2005 __________ Infrazione alle norme della circolazione 90/1 LCS, condurre senza RC 96/2 aLCS, abuso della licenza e delle targhe 97/1 LCS 14 giorni di detenzione, sospensione condizionale della pena, periodo di prova 2 anni 200.- multa 08.02.2006 __________ Soggiorno illegale 23/1 LDDS, entrata illegale 23/1 LDDS 45 giorni di detenzione 10.03.2006 __________ Furto, danneggiamento, violazione di domicilio 60 giorni di detenzione, sospensione condizionale della pena, periodo di prova 2 anni 18.02.2009 MP del cantone Ticino Vie di fatto, contravvenzione alla LFStup, condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, condurre senza RC 96/2 aLCS, abuso della licenza e delle targhe 97/1 LCS Pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a 30.-, sospensione condizionale della pena, periodo di prova 2 anni, 1200.- multa Risulta, inoltre, a carico del IM 1, una condanna a 180 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una, sospese condizionalmente per quattro anni, pronunciata il 16 dicembre 2009 dal Presidente del __________ per titolo di furto (di anelli per un valore di fr. 59'520). B. IM 2 L'estratto dal casellario giudiziale in Svizzera attesta che a suo carico vi è un precedente penale (cfr. estratto dal casellario giud. 19.01.2011 in atti AI 37): Data decisione Autorità Reati Pena 24.02.2003 Assise correzionali __________ Furto reiterato (pericolo particolare), tentato furto, tentato danneggiamento. 18 mesi di detenzione, sospensione condizionale della pena, periodo di prova 5 anni Risulta pure che il 29 maggio 2000 vi è stata una condanna per lesioni semplici (AI 51) e il 9 novembre 1998 per circolazione in stato di ebrietà ed infrazione alle norme della circolazione (AI 51). III CIRCOSTANZE DEGLI ARRESTI In data 18.10.2010 le guardie di confine del valico di __________ controllano il veicolo Nissan X-Trail __________ in entrata sul territorio svizzero. Il veicolo è condotto da IM 2 ed é di sua proprietà, come passeggero vi è IM 1. Occultati nel veicolo in questione vengono trovati 1956,01 grammi netti di marijuana. Dopo gli accertamenti necessari IM 2 viene rilasciato il giorno stesso mentre IM 1 viene incarcerato in quanto a suo carico erano state emesse delle ricerche Ripol. La notte tra il 12 ed il 13 settembre 2010 era stato perpetrato un furto con scasso ai danni della stazione di servizio __________ di __________. All’interno del negozio fu ritrovato un guanto in lattice lasciato dagli autori. L’analisi genetica ha permesso di determinare che la persona che lo indossava era IM 1 Di conseguenza il 12 novembre 2010 il PP emetteva un ordine di arresto nei suoi confronti (AI 1, vedi doc allegato) e chiedeva la conferma al GIAR (AI 3, vedi doc allegato), precisando che IM 1 si trovava già in carcere, in stato di espiazione di pena per reati commessi in passato. Il 13 novembre il GIAR confermava l’arresto sino al 12 febbraio 2011 compreso (AI 5). Il 31 gennaio 2011 il PP ha promosso un’istanza di carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 1 CPP), accolta il 7 febbraio 2011 dal GPC (doc TPC 6). IV DELLE DIVERSE IMPUTAZIONI IN ORDINE CRONOLOGICO A. Entrata illegale (AA 6) IM 1 arriva in Svizzera nel 2005 con la compagna e la figlia. Fa richiesta di asilo politico l’8 marzo 2005. Con decisione 24 marzo 2005 l’UFM la respinge e ordina l’allontanamento dei tre. Il ricorso di IM 1 viene respinto dalla CRA il 2 maggio 2005. Rimpatriano via terra l’8 settembre 2005, con destinazione __________. Il 13 marzo 2006 IM 1 presenta una seconda domanda di asilo, il 19 aprile 2006 l’UFM la respinge e pronuncia l’allontanamento verso la __________. Il 13 maggio 2009 il TAF conferma la decisione dell’UFM. L’8 luglio 2009 l’UFM emette contro di lui un divieto di entrata sul territorio svizzero valido fino al 07.07.2014, notificatogli il 15.07.2009 (allegato C ad AI 40). Il 7 luglio 2009 IM 1 viene rimpatriato. L’accusato ammette di essere venuto in Svizzera 4 volte nel corso del 2010: 3 volte è entrato dal valico di __________ mentre una volta nel cantone di ________. Sostiene che ogni volta i doganieri hanno controllato il passaporto; l’entrata illegale è tuttavia stata possibile perché aveva nel frattempo cambiato identità, assumendo il nome di IM 1 (carta d’identità rilasciata il 25.12.2009), a suo dire proprio per sfuggire alle persecuzioni del __________ . IM 1 era al corrente del divieto di entrata, il 15.07.2009 avendo firmato il documento “ricevuta del divieto di entrata” (allegato C ad AI 40). B. Contavvenzione LStup IM 1 (AA 5) Nel verbale davanti al PP IM 1 ammette un consumo di cocaina in Svizzera di:
- dai 25 ai 50 grammi nel periodo 2008-2009
- 1 o 2 grammi nel settembre 2010 L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito positivo alla cocaina (allegato 13 ad AI 65). C. Contavvenzione LStup IM 2 (AA 7) Nel verbale davanti al PP ammette un consumo di circa tre canne al mese. Quanto al periodo occorre considerare a partire da marzo 2008 poiché i fatti relativi al periodo precedente sono nel frattempo caduti in prescrizione. D. Infrazione alla LFStup (AA 4) In data 18.10.2010 le guardie di confine del valico di __________ controllano il veicolo Nissan X-Trail __________ in entrata sul territorio svizzero. Il veicolo è condotto da IM 2 ed é di sua proprietà, come passeggero vi è IM 1. Occultati nel veicolo in questione vengono trovati 1956,01 grammi netti di marijuana. Il tenore di THC è di 7,3 % (AI 65, allegato 16). Nel verbale di interrogatorio del 18.10.2010 IM 1 dapprima nega qualsiasi implicazione con la marijuana, sostiene anche essere all’oscuro che l’amico IM 2 la stesse trasportando (p. 5, 6 e 9). In un secondo tempo invece conferma le dichiarazioni di IM 2 (p. 10). Tuttavia poco dopo torna a ribadire la sua estraneità al traffico in questione (p. 11). Nel verbale di interrogatorio del 09.12.2010 ribadisce la sua innocenza e di non saper nulla del fatto che IM 2 trasportasse la marijuana. Nel verbale successivo davanti al PP ribadisce la sua estraneità al traffico (p. 6 ss). L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito positivo alla cocaina (allegato 13 ad AI 65). Nel verbale di interrogatorio del 18.10.2010 IM 2 ammette subito il suo coinvolgimento nel traffico: sostiene di aver acquistato lo stupefacente a __________ da un certo __________ (cittadino __________ non meglio identificato), di averla pagata 2'600 Euro, che l’acquisto è stato finanziato con 1'300 Euro suoi e con 1'300 Euro di IM 1 e che di conseguenza metà della marijuana è di proprietà di quest’ultimo. Precisa inoltre che avrebbe tenuto per sé al massimo 150 grammi e che gli altri 850 grammi li avrebbe venduti. Per un guadagno a suo dire di massimo 2'500.- Euro (p. 5). Nel verbale di polizia del 06.12.2010 conferma la sua versione dei fatti, alzando però a 3'500.- Euro la cifra d’affari netta (p. 3). Riconferma ancora le sue affermazioni davanti al PP il 21 gennaio 2011 (p. 6 ss). L’esame tossicologico delle urine del 18.10.2010 ha dato esito negativo (allegato 14 ad AI 65). Questo Giudice ha ritenuto credibile la versione di IM 2 poiché lineare e costante, resa senza interesse. IM 2 ha ribadito il suo dire anche in aula, resistendo al confronto diretto con IM 1. Essa appare anche più logica secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita se solo si pon mente che un viaggio così lungo, in un paese dove peraltro non si è autorizzati ad entrare, non viene intrapreso per solo diletto allorquando, per stessa ammissione, si è squattrinati. Inoltre IM 1 ha reso una versione altalenante fatta di negazione, di ammissione anche se parziale e poi ancora di negazione, non senza ricordare che in merito alle imputazioni che seguono ha pure detto di avere ricordi obnubilati dalla cocaina. In siffatte circostanze, credere a IM 1 significherebbe urtare ogni logica. Ne discende che l’accusa è stata confermata così come esposta. E. Furto (AA 1,2 e 3) Nel verbale di interrogatorio del 12.11.2010 IM 1 ammette di essere l’autore del reato ma fornendo una versione totalmente fasulla per quanto concerne modalità, complici e destino della refurtiva. Per quanto riguarda il guanto in lattice trovato sul luogo del furto, una perizia dell’IRM di ________ ha dimostrato come sia 4,1.10000000000000 volte più probabile che il DNA ivi trovato appartenga a IM 1 piuttosto che ad un terzo (vedi allegato ad AI 50). Per poter accertare le dinamiche del furto il PP ha richiesto i tabulati retroattivi della scheda telefonica in uso ad IM 1 (AI 12). Il GIAR ha approvato l’istanza il 30 novembre 2010 (AI 15). Dai dati ottenuti risulta chiaro che la versione fornita da IM 1 il 12.11.2010 è frutto della sua fantasia. I dati permettono inoltre di accertare l’implicazione di IM 2 nel furto in questione. Di conseguenza il PP ha emesso un decreto di apertura dell’istruzione nei suoi confronti (AI 26). Convocato dalla polizia il 13.12.2010 (AI 50), dopo una reticenza iniziale, una volta confrontato con l’evidenza degli accertamenti tecnici, IM 2 ha ammesso la sua partecipazione al furto. Nuovamente interrogato il 23.12.2010 anche IM 1 ammette la partecipazione di IM 2 e di un certo __________ nel furto di __________ (AI 50). Modalità del furto di __________ In tarda serata IM 1 __________ e IM 2 si incontrano casualmente al bar __________ di __________. I primi due decidono di andare a commettere un furto e chiedono a IM 2 la sua disponibilità ad aiutarli. IM 2 dapprima si rifiuta ma in seguito, su insistenza degli altri due, accetta di apportare un aiuto puntuale per asportare la merce (p. 4 interrogatorio del 13.12.2010). A questo punto IM 2 fa rientro al suo domicilio, mentre gli altri due partono per andare a compiere il furto (p. 4 interrogatorio del 13.12.2010). IM 1 propone il distributore __________ in __________. Quindi, verso l’una di notte, i due si recano sul luogo con la Opel Omega di IM 1. Gli attrezzi per lo scasso si trovavano già nella macchina, essendo stato utilizzato unicamente il ferro del sollevatore (crick) (p. 4). Una volta sul luogo, IM 1 chiama IM 2, chiedendogli di venire ad aiutarlo perché stava per commettere il furto. Dopo una ventina di minuti quest’ultimo arriva e si ferma, restando in automobile, nei pressi del distributore. Una volta forzata la porta sul retro scatta l’allarme. Di conseguenza IM 1 e __________ fuggono in auto verso __________. Una volta avvertito telefonicamente IM 2 dell’allarme, anche lui si dirige verso __________. I tre si ritrovano in un parcheggio nei dintorni della stazione FFS. Secondo IM 2 si tratta del parcheggio del ristorante la __________ di __________. Qui chiacchierano per un po’, IM 1 compra anche della cocaina e la consuma subito, offrendone anche a __________. In seguito ritornano tutti e tre a __________ con la vettura di IM
2. IM 1 entra solo nel negozio, distrugge a sprangate quello che crede essere un allarme, forza la porta che dà accesso al vero e proprio chiosco ed inizia a riempire dei sacchi dell’immondizia con la refurtiva (sigarette, accendini, tabacco, cartine, contanti). Secondo lui, in totale, una decina di sacchi da 100l. Sostiene di aver riempito da solo i sacchi e che IM 2 e __________ si trovavano all’esterno del distributore. In seguito l’hanno aiutato a trasportare e a caricare i sacchi nella macchina di IM 2 Terminate queste operazioni vanno nella pensione dove pernottava __________ e vi depositano i sacchi con la refurtiva (IM 2 solo nella sua macchina con la refurtiva, IM 1 e __________ nella macchina del primo). Grazie alle segnalazioni di __________ si è potuto appurare che si trattava dell’hotel __________ __________ di __________ (verbale del 18.01.2011 in AI 50). A questo punto __________ resta nella sua stanza mentre gli altri due tornano con la vettura di IM 2 a __________ a recuperare il resto della merce. Di nuovo è IM 1 che entra solo nel distributore mentre IM 2 continuava a circolare nei dintorni. I sacchi sono stati di nuovo depositati presso l’alloggio di __________. Secondo IM 2 in totale hanno trasportato 12 o 13 sacchi da circa 110l (p. 3). Qualche giorno dopo il furto, IM 1 e IM 2 (con la macchina di quest’ultimo) hanno intrapreso una trasferta in Svizzera _________, più precisamente nei dintorni di __________, allo scopo di ricettare una parte dei beni rubati. L’incontro è stato organizzato da IM 1: il suo amico __________ attualmente residente in _______ gli ha dato il numero di un suo conoscente in _____ che sarebbe stato disposto ad acquistare la merce rubata. Sono stati vendute circa 150/170 stecche di sigarette per circa 4'200.- (AI 47 p.3,AI 40 p. 4 ss). Il resto della refurtiva IM 1 e IM 2 lo hanno trasportato in __________ e asseritamente regalato alla famiglia. I due sono partiti per la __________ il giorno stesso della vendita delle sigarette. Dal furto di __________ IM 1 e IM 2 hanno ricavato ognuno: fr. 2'100.- ed un terzo della refurtiva. Nell’interrogatorio del 17.01.2011 IM 2 afferma di aver ricevuto circa fr. 1’000.- da IM 1 come compenso la partecipazione al furto e alla vendita. Tuttavia a p. 5 dell’interrogatorio davanti al PP conferma le dichiarazioni di IM 1, ossia di aver ricevuto circa fr. 2’000.- (1'400.- in contanti e 600.- di compensazione di un debito nei confronti di IM 1). __________ ha invece preso circa fr. 1'100.- dai contanti prelevati dalla cassa. IM 1 indica come motivi del furto il suo bisogno di soldi per poter vivere e per potersi comperare la droga. IM 2 dice di aver commesso il furto per rendere un favore a IM 1. In seguito lo avrebbe accompagnato in Svizzera _________ a vendere le sigarette per soldi. IM 2 è stato ritenuto correo a tutti gli effetti così come IM 1 e __________. In effetti egli ha messo a disposizione il proprio veicolo, ha partecipato al trasporto della refurtiva poi occultata presso __________ nonché alla sua messa sul mercato nero in Svizzera __________ ed in ______ per essere poi venduta in __________ ed infine ha beneficiato della spartizione paritaria del bottino. Quanto alla sua correità nei reati di danneggiamento e di violazione di domicilio è appena il caso di dire che il fatto che non abbia materialmente commesso il danneggiamento e che non sia fisicamente entrato nell’ente derubato è del tutto irrilevante, avendo egli condiviso il piano delittuoso che, gioco forza, implicava la forzatura dell’entrata e l’introduzione fisica nei locali senza il consenso dell’avente diritto. V DELLE PENE A. IM 2 non è incensurato, ma ha delinquito dopo la scadenza del periodo di prova di ben 5 anni. In base alla recente generosa giurisprudenza della CCRP (7 gennaio 2010 in re B) forza è constatare come non è possibile formulare una prognosi negativa, nonostante il chiaro avvertimento di cui alla condanna 24.02.03. La colpa di IM 2 non è affatto banale. Egli, per l’episodio del furto, ha avuto un ruolo minore rispetto a IM 1, mentre nell’importazione di stupefacente ha maggiori responsabilità poiché è stato lui a dettare tempi e modi dell’operazione. Sicchè si giustificherebbe una pena detentiva di dieci mesi che, proprio perché contenuta nei limiti dei dodici mesi, va inflitta nelle forme della pena pecuniaria (300 aliquote giornaliere). Tenuto conto della situazione economica del condannato, la singola aliquota viene fissata in fr. 20.- l’una. Non trattandosi della prima condanna per il medesimo titolo di reato (furto) il periodo di prova viene fissato nel massimo edittale di 5 anni. Per accentuare la pressione sull’accusato affinchè non delinqua di nuovo, è pure giustificato infliggergli una multa di fr. 1'000.- che deve suonare quale ulteriore monito a finalmente abbandonare il terreno della delinquenza. B. IM 1, che ha maggiori responsabilità nel furto, almeno nella pianificazione dello stesso e minori nell’importazione di droga rispetto a IM 2, meriterebbe una pena analoga a quella del collega. A suo carico pesano però in misura maggiore il concorso di reati con l’infrazione alla LStr. ed i precedenti recenti con la constatazione che ha delinquito nel periodo di prova. Egli però seguita a non obbedire alle decisioni delle nostre autorità che gli hanno imposto di non tornare in Svizzera fino almeno al 2014. Senza entrare nel merito della questione che lo opporrebbe al surriferito __________, forza è constatare come per sfuggire a questi non ha certo bisogno di venire fino in Svizzera. A ciò aggiungasi che non ha mezzi propri di sostentamento e che nel nostro paese ha già più volte infranto la legge, commettendo in particolare il medesimo reato (furto). E lo ha fatto nel periodo di prova relativo all’ultima condanna grigionese. Nemmeno questo monito è servito a tenerlo lontano dalla delinquenza. Del resto senza mezzi e senza alcuna possibilità di ottenere un permesso di lavoro nel nostro paese, altro non è immaginabile che faccia. IM 1 si trova nella situazione tipica dello straniero che non ha mezzi per provvedere alla propria esistenza, non ha nessuna possibilità di essere socializzato in Svizzera, paese che, tuttavia, non vuole definitivamente lasciare. Si tratta di un caso scolastico di prognosi negativa che non merita ulteriori commenti. Richiamato l’art. 46 CP, senza mezzi e senza possibilità di procacciarsene in maniera lecita, tanto che per guadagnare soldi si è messo a rubare, a IM 1 non possono essere revocate sic et simpliciter le pene pecuniarie inflittegli dal MP il 18.02.09 e dal Presidente del __________ il 16.12.09. Anche qui si tratta di un caso scolastico di modifica del tipo di pena (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP), per infliggere una pena detentiva unica che, data la prognosi negativa, ha da essere espiata integralmente (DTF 134 IV 241; 6B 418/2009 e 6B 203/2010). Del resto egli stesso, al dibattimento, ha espresso il suo assenso ad essere condannato ad una pena unica ai sensi dell’art. 46 CP (verbale interrogatorio imputato p. 2, 8 a riga) Così stando le cose, ritenuto che per le sole imputazioni di cui in rassegna si giustificherebbe una pena detentiva attorno agli 11 mesi, una pena pecuniaria essendo esclusa già solo per il fatto che dal profilo della prevenzione speciale è già fallita e che l’accusato non ha mezzi leciti per farvi fronte, essa viene fissata, generosamente e per tener conto di una certa sensibilità alla pena dovuta al fatto che il centro degli affetti dell’accusato si trova all’estero, in complessivi 15 mesi quale pena unica, comprensiva delle revoche delle precedenti sospensioni condizionali di complessive 210 aliquote giornaliere. VI DEGLI ACCESSORI I costi processuali sono a carico dei condannati nella misura del 50%. Le confische seguono quanto pattuito in aula. Le decisioni sulle tassazioni delle note degli avvocati d’ufficio saranno decise con decreto separato. IM 1 è mantenuto in carcere di sicurezza per l’esecuzione della pena e in vista dell’annunciata procedura di appello. visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 139 cpv. 1, 144 cpv. 1, 186 CP; 19 cifra 1, 19a LStup; 115 cpv.1 lett. a. LStr; 84 e segg.,135, 335 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. IM 1 (alias __________) e IM 2 sono coautori colpevoli di: 1.1. furto per avere, a __________, la notte tra il 12 e il 13 settembre 2010, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, agendo in correità con __________, una refurtiva del valore complessivo denunciato di fr. 63'426, 25, (refurtiva in parte venduta nella Svizzera _________ e in parte trasportata in __________). 1.2. danneggiamento per avere, al fine di penetrarvi e commettere il furto di cui al punto 1.1, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui, e meglio, per avere, a __________, nella notte fra il 12 e il 13 settembre 2010, in correità fra loro e con tale __________ (latitante), scassinando le serrature della porta d’entrata sul retro e della porta interna d’accesso al negozio, come pure distruggendo il sistema di allarme colpendolo con un’asta di ferro, danneggiato il __________ di __________, provocando un danno per un valore denunciato non quantificato. 1.3. violazione di domicilio per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, fatto ingresso indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, e meglio, per avere, in correità fra loro e con tale __________ (latitante) fatto ingresso nei locali del __________ ai fini di commettere il furto di cui al punto 1.1, segnatamente entrando in un primo tempo nel locale ufficio sul retro per poi fuggirne non appena entrato in funzione l’allarme e farvi ritorno circa un’ora dopo, quindi indebitamente e contro la volontà del proprietario __________; 1.4. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________, in data 18 ottobre 2010, senza essere autorizzati, detenuto, trasportato e tentato d’importare, nell’automobile Nissan targata __________, condotta da IM 2 e occupata da IM 1 quale passeggero, tentato d’importare complessivi grammi 1'956,01 netti di marijuana, sostanza acquistata il giorno precedente a __________ da persona sconosciuta al prezzo di € 2'600.-- e destinata alla vendita sul territorio svizzero, sostanza sequestrata dalla Polizia il 18.10.2010
2. IM 1 (alias __________) è altresì autore colpevole di: 2.1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel periodo 1 marzo 2008 – 18 ottobre 2010, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina, almeno 25 grammi; 2.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per essere, nel periodo 1.gennaio – 18 ottobre 2010, passando attraverso il valico doganale di __________ e un imprecisato valico del canton _________, ripetutamente (almeno in 3 circostanze) entrato in Svizzera nonostante sapesse che nei suoi confronti vige un divieto di entrata emanato dalle competenti autorità federali in data 8 luglio 2009 (e a lui notificato il 15 luglio 2009) e valido fino al 7 luglio 2014; 2.3. IM 1 é prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo 1 gennaio 2008 – 1 marzo 2008.
3. IM 2 è altresì autore colpevole di: 3.1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, in diverse località del Ticino e della Svizzera, nel periodo 1 marzo 2008 – 18 ottobre 2010, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di marijuna; 3.2. IM 2 é prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo 1 gennaio 2008 – 1 marzo 2008.
4. Di conseguenza, 4.1. IM 1 (alias __________), revocata la sospensione condizionale delle condanne inflitte il 18.02.2009 dal Ministero Pubblico del cantone Ticino e il 16.12.2009 dal Presidente del circolo di __________), è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, a valersi come pena unica ai sensi dell’art. 46/1 CP, da dedursi il carcere preventivo e la carcerazione di sicurezza sofferti. 4.2. IM 2, è condannato alla pena pecuniaria di franchi 6000.- (seimila), pari a 300 (trecento) aliquote giornaliere di franchi 20.- (venti) l’una, nonché al pagamento di una multa di franchi 1'000.- (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà trasformata in una pena detentiva sostititiva di 10 (dieci) giorni.
5. IM 1 è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP). § Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6. L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa ed al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5 (cinque).
7. È ordinata la confisca a IM 1 delle due schede telefoniche in sequestro.
8. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di: 8.1. 1 telefono cellulare marca Sony Ericcson modello K770i (IMEI __________); 8.2. 1 telefono cellulare marca Nokia modello 2330 (IMEI __________).
9. È ordinata la confisca a IM 2 di: 9.1. 3 schede telefoniche in sequestro; 9.2. 1 confezione di marijuana grammi 981,35 netti; 9.3. 1 confezione di marijuana grammi 974,66 netti.
10. È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di: 10.1. 1 telefono cellulare marca Nokia modello 3610 (IMEI __________); 10.2. 1 telefono cellulare marca Nokia modello 6124 (IMEI __________); 10.3. 1 telefono cellulare marca Nokia modello 2690 (IMEI __________).
11. La tassa di giustizia di fr.1000.- (mille) e i disborsi, ad eccezione delle spese per le difese d’ufficio, sono poste a carico dei condannati in solido, nella misura del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno.
12. Riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP, le spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato e faranno oggetto di giudizio separato.
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 122.-- fr. 1'322.-- ============ Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 100.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 61.-- fr. 661.-- ============ Distinta spese a carico di IM 2 (1/2) Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 100.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 61.-- fr. 661.-- ============ Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente Il segretario