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72.2011.26

Ticino · 2011-04-05 · Italiano TI
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Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

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Tessin Tribunale penale cantonale 05.04.2011 72.2011.26 Tessin Tribunale penale cantonale 05.04.2011 72.2011.26 Ticino Tribunale penale cantonale 05.04.2011 72.2011.26

Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

Incarto n. 72.2011.26 Lugano, 5 aprile 2011/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona composta da: Agnese Balestra-Bianchi, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero pubblico contro IM 1, Alias: __________, __________, in carcerazione preventiva dal 14 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (42 giorni) imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2011 del 21 marzo 2011, di

1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, tra __________, __________, __________ e __________, nel periodo luglio 2009/dicembre 2009, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 340 grammi,

-   290 grammi a __________,

-   30 grammi a __________,

-   20 grammi a __________; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : art. 19 cifra 2 LFStup;

2.   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, ripetutamente, usando l’inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, e meglio

-   a __________, il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,

-   a __________, il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________,  ottenuto dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false generalità; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di luogo e di tempo; reato previsto : art. 253 CP, atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 giorni; pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia di __________ del 24.11.2006 . 2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Bellinzona . ed inoltre 3. All’Avv. DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 132 CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato. 4. Ordina la confisca della licenza di condurre no. __________ rilasciata il __________ (falsa) (art. 69 o 70 CP). Presenti § Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; § l'imputato IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:35

-     constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente precisazione: ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono a carico del condannato.

2.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali La Presidente                                                        La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           500.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.              55.-- fr.           755.-- ===========