Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata
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Tessin Tribunale penale cantonale 15.12.2011 72.2011.21 Tessin Tribunale penale cantonale 15.12.2011 72.2011.21 Ticino Tribunale penale cantonale 15.12.2011 72.2011.21
Ripetuta truffa ai danni di case da gioco, in correità. Procedura abbreviata
Incarto n. 72.2011.21 Lugano, 15 dicembre 2011/da Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Locarno composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico e in qualità di accusatore privato: ACPR 1 rappresentato dall’avv. RAAP 1 contro IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 in carcere preventivo dal 15 gennaio 2008 al 29 gennaio 2008 (14 giorni) imputato a norma dell’atto d'accusa 15/2011 del 16.03.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta per avere, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio, e meglio, 1.1 per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 8'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali; 1.2 per avere, ripetutamente, a __________, nel periodo 30 agosto – 31 dicembre 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 4’500.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________ e __________, con il tacito consenso di __________, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali; 1.3 per avere, ripetutamente, a __________, il 10 ottobre 2007, in correità con __________, __________ e __________, ottenuto a suo favore e di __________, dai responsabili del ACPR 1, il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 60’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dai giocatori IM 1 e __________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso in fr. 18'000.-- ciascuno tra i correi IM 1, __________ e __________ e fr. 6'000.-- a __________; 1.4 per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di ottobre 2007, in correità con __________ e __________, ottenuto a suo favore dai responsabili del ACPR 1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 15’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________, con il tacito consenso di __________, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore IM 1 sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo successivamente utilizzato per effettuare delle nuove puntate e interamente perso al gioco; il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo di fr. 87'500.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 26'791, 50; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto : dall'art. 146 cpv. 1 CP; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra. Di conseguenza IM 1 è condannato : alla pena pecuniaria di 290 (duecentonovanta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondente a complessivi CHF 8'700.00 (ottomilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 14 (quattordici) giorni (art. 34 e segg. e 51 CP); L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP). 2. L’accusatore privato ACPR 1, è rinviato al competente foro per le sue pretese di natura civile. 3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Locarno. Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1. Espletato il pubblico dibattimento, giovedì 15 dicembre 2011 dalle ore 10:00 alle ore 10:15. Evase le seguenti questioni Con l’accordo delle parti, la durata della carcerazione preventiva sofferta dall’imputato indicata nell’atto d’accusa viene corretta, siccome è durata dal 15 gennaio (e non dal 16 gennaio) al 29 gennaio 2008 e quindi 15 giorni (e non invece 14 giorni).
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta: 1. L’atto di accusa n. 15/2011 del 16.3.2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente correzione: “in carcerazione preventiva dal giorno 15 gennaio al giorno 29 gennaio 2008 (in totale 15 giorni)”. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato. 3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: Accusatori privati:
- avv. RAAP 1 (rappresentante accusatore privato ACPR 1) Per la Corte delle assise correzionali La Presidente La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 88.-- fr. 788.-- ===========