opencaselaw.ch

72.2010.148

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

Ticino · 2011-02-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

Erwägungen (3 Absätze)

E. 22 febbraio 2011/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di __________ composta da:                 giudice Claudio Zali, Presidente Valentina Tognetti, vicecancelliere sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero pubblico e in qualità di accusatori privati: AP 1

– __________ rappr. dall’avv. dr. __________, __________ AP 2

- I __________ (CA) rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano contro AC 1 patrocinato dall’avv. __________, __________ in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al

E. 25 marzo 2002 (64 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010

del 17 dicembre 2010, di

truffa

per avere,

tra maggio e dicembre 2000,

a __________, __________, __________, __________,

__________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito

profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose

false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio

per avere

nell’ambito di un'operazione commerciale promossa

dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri

della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________

(di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________

__________ (di seguito: __________),

sfruttando la larga autonomia concessagli

nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e

dagli organi dirigenti di __________,

ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli

ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare

ad assumere impegni finanziari per complessivi USD

22'000'000.00, di cui

-   USD

18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________)

a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una

licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",

-   USD

4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________)

nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________),

ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______

per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi

basata sulla tecnologia "__________",

ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che

quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD

18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e

quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________

ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________,

configurandosi l’inganno astuto:

-   nell’aver

definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il

prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni

il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso

non esclusiva da concedere a __________,

-   nell’aver

contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi

dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a

quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero

pacchetto azionario di __________,

-   nell’aver

strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non

si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli

organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire

e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________

SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di

acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e

dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________

di cui __________ era titolare,

-   nell’aver

dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di

__________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate

società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,

-   nell’aver

predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi

ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste,

mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________,

entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente

dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di

servizi), e segnatamente:

a)   contratto

E. 27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto azionario di __________,

b)   scrittura privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________ assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,

c)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti) inerente la tecnologia __________,

d)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui sub. c,

e)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub. d,

f)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,

g)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________ per lo sviluppo di sistemi, cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________ di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD 350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui riconducibili presso la Banca __________ SA; ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00 circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni) ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti : art. 146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di celerità; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte:

1.   AC 1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.

2.   Di conseguenza AC 1 è condannato: 2.1   alla pena di 2 (due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; 2.2   al versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno; 2.3   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.

3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.   La cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.

5.   Per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________) sono rinviate al competente foro civile. Presenti:                     -   il Ministero Pubblico, rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,

-   l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv. __________,

-   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,

-   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: accusatori privati:      - Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                           La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           200.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           101.70 fr.           501.70 ===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 22.02.2011 72.2010.148 Tessin Tribunale penale cantonale 22.02.2011 72.2010.148 Ticino Tribunale penale cantonale 22.02.2011 72.2010.148

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

Incarto n. 72.2010.148 Lugano, 22 febbraio 2011/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di __________ composta da:                 giudice Claudio Zali, Presidente Valentina Tognetti, vicecancelliere sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero pubblico e in qualità di accusatori privati: AP 1

– __________ rappr. dall’avv. dr. __________, __________ AP 2

- I __________ (CA) rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano contro AC 1 patrocinato dall’avv. __________, __________ in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al 25 marzo 2002 (64 giorni) imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010 del 17 dicembre 2010, di truffa per avere, tra maggio e dicembre 2000, a __________, __________, __________, __________, __________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere nell’ambito di un'operazione commerciale promossa dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________ (di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________ __________ (di seguito: __________), sfruttando la larga autonomia concessagli nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e dagli organi dirigenti di __________, ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare ad assumere impegni finanziari per complessivi USD 22'000'000.00, di cui

-   USD 18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________) a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",

-   USD 4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________) nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________), ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______ per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi basata sulla tecnologia "__________", ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD 18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________ ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________, configurandosi l’inganno astuto:

-   nell’aver definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso non esclusiva da concedere a __________,

-   nell’aver contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero pacchetto azionario di __________,

-   nell’aver strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________ SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________ di cui __________ era titolare,

-   nell’aver dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di __________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,

-   nell’aver predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste, mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________, entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di servizi), e segnatamente:

a)   contratto 27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto azionario di __________,

b)   scrittura privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________ assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,

c)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti) inerente la tecnologia __________,

d)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui sub. c,

e)   contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub. d,

f)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,

g)   contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________ per lo sviluppo di sistemi, cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________ di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD 350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui riconducibili presso la Banca __________ SA; ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00 circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni) ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto; fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti : art. 146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di celerità; atto d’accusa contemplante le seguenti proposte:

1.   AC 1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.

2.   Di conseguenza AC 1 è condannato: 2.1   alla pena di 2 (due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; 2.2   al versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno; 2.3   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.

3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.   La cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.

5.   Per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________) sono rinviate al competente foro civile. Presenti:                     -   il Ministero Pubblico, rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,

-   l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv. __________,

-   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,

-   l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata; richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP; 22 TG sulle spese; decreta:

1.   L’atto di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso. Intimazione a: accusatori privati:      - Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente                                                           La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           200.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           101.70 fr.           501.70 ===========