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72.2008.4

Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata

Ticino · 2008-04-25 · Italiano TI
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Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata

Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2008 dell'8 gennaio 2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti

proposte1.    AC 1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:

▪  L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

▪  L'avv. dr. RC 1 in rappresentanza della parte civilePC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.        2'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.        2'450.--

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 La Parte civile viene rinviata al foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento. Presenti ▪  Il procuratore pubblico. ▪  L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. ▪  L'avv. dr. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1. ▪ Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30. Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente quesito

-   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, il Presidente                   risponde affermativamente al quesito; richiamati gli art.:           12, 34, 42, 44, 49, 106, 158 cfr. 1 cpv. 1 e 3, 251 cfr. 1 CP; 9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa 1/2008 dell'8.1.2008 contro AC 1 con le relative proposte è approvato, con la precisazione che per il punto 1.1 AA il reato è stato commesso nel periodo 25 aprile 2001 – giugno 2002.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

3.   Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                            La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           200.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Multa                                                   fr.        2'000.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.        2'450.-- ===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 25.04.2008 72.2008.4 Tessin Tribunale penale cantonale 25.04.2008 72.2008.4 Ticino Tribunale penale cantonale 25.04.2008 72.2008.4

Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata

Incarto n. 72.2008.4 Lugano, 25 aprile 2008/gb In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano Presidente: giudice Franco Lardelli Segretaria: Sonja Federspiel, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP, per giudicare AC 1 e domiciliato a prevenuto colpevole di:

1.   amministrazione infedele, ripetuta, in parte qualificata per avere agendo nella sua qualità di direttore sostituto e consulente finanziario della PC 1, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti nonché a gestire gli interessi patrimoniali dell’istituto bancario, ripetutamente violato i suoi doveri, e meglio per avere 1.1 a Lugano ed in altre località all’estero, nel periodo 1999-giugno 2002, omettendo di informare compiutamente i titolari delle relazioni __________ ovvero di renderli edotti sulle operazioni speculative (opzioni) messe in atto sui loro conti nonché sull’andamento delle stesse, nonché occultando gli impegni in essere e presentando situazioni patrimoniali inveritiere rappresentanti un patrimonio netto superiore a quello reale, impedendo loro in tal modo di determinarsi sul seguito della gestione, mancato ai propri obblighi e causato così ai clienti un danno di complessivi CHF 133'162.14, in particolare:

-     CHF 83'745.83 in danno della relazione __________

-     CHF 49'416.31 in danno della relazione __________, ritenuto che entrambi i clienti sono stati nel frattempo risarciti dalla Banca; 1.2 a __________ nonché in altre località all’estero, nel periodo marzo 1999-fine 2001, agendo allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, consigliando ai titolari delle relazioni __________ di rescindere il mandato di amministrazione conferito alla Banca, concludendo contemporaneamente accordi diretti con i citati clienti ed incassando personalmente in base a tali accordi un importo complessivo di CHF 30'000.-- circa, mancato ai propri obblighi e causato così una danno al patrimonio della Banca di complessivi CHF 276'354.70, pari allo 0,75% di commissione (calcolato sul patrimonio lordo investito) perso sui citati clienti;

2.   falsità in documenti, ripetuta per avere nelle condizioni di luogo e di tempo di cui sub. 1.1, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ovvero di occultare le operazioni speculative (opzioni) in corso e/o l’andamento delle stesse e gli impegni in essere, rispettivamente di presentare una situazione patrimoniale netta migliore di quella reale, formato (almeno) 76 estratti patrimoniali incompleti ovvero inveritieri, facendone altresì uso, in specie

-     in 20 casi con i clienti __________,

-     in 56 casi con i clienti __________; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2008 dell'8 gennaio 2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti proposte

1.    AC 1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato: 1.1   alla pena pecuniaria di fr. 14'400.-- (quattordicimilaquattrocento), corrispondente a 360 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CP), 1.2   a lla multa di fr. 2'000 .-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP), 1.3   al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 ann i (art. 42 e seg. CP). 3. La Parte civile viene rinviata al foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento. Presenti ▪  Il procuratore pubblico. ▪  L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. ▪  L'avv. dr. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1. ▪ Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30. Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente quesito

-   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, il Presidente                   risponde affermativamente al quesito; richiamati gli art.:           12, 34, 42, 44, 49, 106, 158 cfr. 1 cpv. 1 e 3, 251 cfr. 1 CP; 9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa 1/2008 dell'8.1.2008 contro AC 1 con le relative proposte è approvato, con la precisazione che per il punto 1.1 AA il reato è stato commesso nel periodo 25 aprile 2001 – giugno 2002.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

3.   Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                            La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           200.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Multa                                                   fr.        2'000.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.        2'450.-- ===========