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72.2008.3

Ticino · 2009-04-07 · Italiano TI
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Importazione di 1 kg di eroina

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Tessin Tribunale penale cantonale 07.04.2009 72.2008.3 Tessin Tribunale penale cantonale 07.04.2009 72.2008.3 Ticino Tribunale penale cantonale 07.04.2009 72.2008.3

Importazione di 1 kg di eroina

Incarto n. 72.2008.3 Lugano, 7 aprile 2009/nk In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Presidente: giudice Mauro Ermani Segretario: Saverio Pedraglio, dott.iur. Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 detenuto dal 29 settembre al 27 novembre 2007; prevenuto colpevole di: infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di diverse persone, per avere il 29 settembre 2007, senza essere autorizzato, da __________, ove si era appositamente recato, fino a __________, valico dogana strada, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________5, trasportato, detenuto ed importato sottoforma di 4 confezioni nascoste nell’imbottitura del sedile posteriore, 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; sostanza previamente ricevuta in consegna da tale __________ con il compito di portarla in Svizzera dietro compenso di fr. 2’000.--, fatti avvenuti : nelle circostanze di luogo e di tempo indicate reato previsto : art. 19 cifra 1 e 2 LS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2008 del 7.1.2008, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico Moreno Capella. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § L'interprete IE 1. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:05 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ammette che l’inchiesta avrebbe potuto approfondire di più i retroscena di questo viaggio se ci fosse stata maggiore collaborazione da parte delle autorità italiane e tra Cantoni. Sottolinea la gravità del fatto per il tipo e la quantità di stupefacente e che lo scopo di mero lucro in una situazione di assenza di bisogno economico rende la fattispecie ancora più abietta. Soggettivamente sottolinea il carattere voluto e programmato del viaggio. In virtù dell’incensuratezza dell’accusato, del grado di purezza dell’eroina, del potenziale guadagno e dello scopo di lucro conclude chiedendo 36 mesi di pena detentiva, lasciando alla Corte decidere se concedere la sospensione condizionale parziale, e la confisca di tutto quanto sottoposto a sequestro. § Il Difensore, il quale conferma i fatti come emersi dall’inchiesta ma precisa che l’accusato non sapeva il tipo ed il quantitativo di droga sequestrata, non avendola mai vista e toccata. Sottolinea il pentimento, la collaborazione prestata e l’indole non criminale dell’accusato. Conclude chiedendo che si tenga conto del criterio soggettivo, dell’attenuante del sincero pentimento, dell’ampia collaborazione e della condotta prima e dopo il reato. Sussistendo una prognosi positiva, chiede la concessione della sospensione condizionale con un lungo periodo di prova e la restituzione della cauzione anticipata. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1

1.   è autore colpevole di: 1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--; 1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone; e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2.   Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

3.   Può beneficiare della sospensione condizionale, e se sì, in quale misura?

4.   Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di: 4.1.   4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina?

5.   Deve essere ordinata la confisca di: 5.1.   1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69; 5.2.   1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17; 5.3.   1 carta SIM Orange; 5.4.   1 carta SIM Sunrise; 5.5.   1 agenda telefonica; 5.6.   2 foglietti con indicato un numero telefonico? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, tranne al quesito no. 2 e in modo parzialmente affermativo al quesito no. 3 visti gli artt. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP, 19 cifra 1 e 2 LStup, 9 e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   AC 1 è autore colpevole di: 1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--; e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.   Di conseguenza, AC 1 è condannato: 2.1.   alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di tre (3) anni. Per il resto è da espiare.

4.   È ordinata la confisca e la distruzione di: 4.1.   4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina.

5.   È ordinata la confisca di: 5.1.   1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69; 5.2.   1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17; 5.3.   1 carta SIM Orange; 5.4.   1 carta SIM Sunrise; 5.5.   1 agenda telefonica; 5.6.   2 foglietti con indicato un numero telefonico.

6.   A crescita in giudicato della presente, è ordinata la restituzione della cauzione prestata, dedotto il pagamento delle tasse e delle spese di giustizia. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                           Il segretario Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.        1'000.-- Inchiesta preliminare                         fr.        3'576.75 Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.        4'626.75 ===========