Spaccio di droga da parte di tossicodipendente. Insuccesso del periodo di prova concesso con la liberazione condizionale
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Tessin Tribunale penale cantonale 29.09.2008 72.2008.112 Tessin Tribunale penale cantonale 29.09.2008 72.2008.112 Ticino Tribunale penale cantonale 29.09.2008 72.2008.112
Spaccio di droga da parte di tossicodipendente. Insuccesso del periodo di prova concesso con la liberazione condizionale
Incarto n. 72.2008.112 Lugano, 29 settembre 2008/nk In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno Presidente: giudice Marco Villa Segretaria: Orsetta Bernasconi, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 detenuto dal 4 giugno 2008; prevenuto colpevole di:
1. ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, fra il 19 gennaio 2008 (in libertà condizionale dal 18.01.2008) e il momento dell’arresto, ripetutamente acquistato, detenuto e venduto nel __________, sostanze stupefacenti, e meglio per avere: 1.1. a __________, __________, __________ ed __________, ripetutamente acquistato da spacciatori vari complessivamente 35 grammi di cocaina, destinandone poi circa 20 grammi alla vendita al dettaglio al prezzo di fr. 120.00 il grammo e il rimanente ai suoi consumi personali; 1.2 a __________, __________ e __________, ripetutamente acquistato da __________ e da altri spacciatori georgiani non meglio identificati, circa 175 grammi di eroina, destinandone poi circa 60 grammi alla vendita al dettaglio al prezzo di fr. 50.00 la busta-dose e il rimanente ai suoi consumi personali; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 19 cifra 1 LStup;
2. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, fra il 19 gennaio 2008 e il momento dell’arresto, a __________ e __________, ripetutamente consumato la cocaina (ca. 15 grammi) e l’eroina (ca. 115 grammi) di cui al punto 1 che non aveva destinato alla vendita al dettaglio; fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup.; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 107/2008 del 22.08.2008, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico . § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia DF 1 Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conclude chiedendo il ripristino dell'esecuzione del residuo di pena di cui alla liberazione condizionale ex art. 89 CP e che, quindi, l'accusato venga condannato alla pena detentiva di 19 mesi e 28 giorni (per arrivare a 2 anni), che in ragione della prognosi "disperata" ed "assolutamente infausta" è da espiare. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro. § Il Difensore, il quale posta in evidenza la personalità del suo assistito ed in particolare il suo bisogno di essere guidato, chiede la fissazione di una misura incisiva. Ritenuto, poi, che i fatti sono ammessi, salvo la precisazione sul periodo, e che, comunque, dovrà essere ripristinato il residuo di pena di cui alla liberazione condizionale e che l'accusato non beneficerà più di un tale privilegio, chiede una riduzione della pena, non superiore agli 8 mesi. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 19 gennaio 2008/4 giugno 2008: 1.1.1. a __________, __________, __________ ed __________, previo acquisto di 35 grammi venduto circa 20 grammi di cocaina a fr. 120.- il grammo; 1.1.2. a __________, __________ e __________, previo acquisto di circa 175 grammi, venduto circa 60 grammi di eroina a fr. 50.- la busta-dose; 1.2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 19 gennaio 2008/4 giugno 2008, a __________ e __________, ripetutamente consumato circa 15 grammi di cocaina e circa 115 grammi di eroina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Ha egli agito in stato di scemata imputabilità?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale?
4. Deve essere ordinato il ripristino dell'esecuzione del residuo di 4 mesi e 2 giorni di pena detentiva di cui alla liberazione condizionale concessagli il 14 gennaio 2008 dal Giap ex art. 89 cpv. 1 CP oppure deve essere pronunciata una pena unica ex art. 89 cpv. 6 CP?
5. Deve essere ordinata una misura terapeutica e, se sì, quale?
6. Deve essere ordinata la confisca di: 6.1. un telefono cellulare Nokia con carta SIM M-Budget e numero 077/4524894? 6.2 una scatola in metallo con 12 minigrip con rimasugli di eroina? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 3. e 5.; visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 60, 63, 69 e 89 CP; 19 n. 1 e 19a LStup; 9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine febbraio 2008/4 giugno 2008, a __________, __________, __________ ed __________: 1.1.1. previo acquisto di 35 grammi, venduto circa 20 grammi di cocaina a fr. 120.- il grammo; 1.1.2. previo acquisto di circa 175 grammi, venduto circa 60 grammi di eroina a fr. 50.- la busta-dose; 1.2. ripetuta contravvenzione alla Lstup per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 19 gennaio 2008 / 4 giugno 2008, a __________ e __________, ripetutamente consumato circa 15 grammi di cocaina e circa 115 grammi di eroina; e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato: 2.1. richiamata la decisione del 14 gennaio 2008 del Giap, alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.
3. E' ordinata la confisca di: 3.1. un telefono cellulare Nokia con carta SIM M-Budget e numero 077/452.4894; 3.2. una scatola in metallo con 12 minigrip con rimasugli di eroina. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 200.-- Inchiesta preliminare fr. 379.90 Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 629.90 ===========