Infrazione alla LStup per avere ripetutamente venduto 90 grammi di cocaina
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Tessin Tribunale penale cantonale 29.02.2008 72.2007.25 Tessin Tribunale penale cantonale 29.02.2008 72.2007.25 Ticino Tribunale penale cantonale 29.02.2008 72.2007.25
Infrazione alla LStup per avere ripetutamente venduto 90 grammi di cocaina
Incarto n. 72.2007.25 Lugano, 29 febbraio 2008/gb In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona Presidente: giudice Mauro Ermani Segretaria: Barbara Maspoli, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del sostituto procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 e domiciliato a prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo febbraio 2005 sino al 30 settembre 2006, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 160.--/170.-- al grammo, stupefacente da lui previamente acquistato da __________, da un cittadino africano denominato __________, da non meglio identificati cittadini di colore, da __________ e infine da __________, fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto art. 19 cifra 1 LStup; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 25/2007 del 13 marzo 2007, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico. Presenti § Il Sostituto procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.25 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea come i fatti siano ammessi. Pone in evidenza la natura dell’attività delinquenziale dell’accusato (puro spaccio) e il mero scopo di lucro perseguito. Ritenuti da un lato la non totale collaborazione e i precedenti penali dell’accusato, dall’altro il suo pentimento, chiede la condanna ad una pena pecuniaria di 360 aliquote di circa fr. 70 l’una, sospesa per 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 3'000.-. § Il Difensore, il quale sottolinea come l’accusato sia entrato nel mondo della cocaina per caso, spinto dall’insoddisfazione per la sua vita personale e professionale. Lo definisce un grande lavoratore che si sa assumere le proprie responsabilità. Osserva che per quanto concerne il consumo di stupefacenti è stato emesso un decreto di non luogo a procedere e che, ad ogni modo, l’accusato si sta sottoponendo a regolari controlli. Rileva che lo stesso ha capito che la legalità è l’unica strada percorribile. Conclude chiedendo la condanna ad una pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 10.- l’una. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza da vari spacciatori della zona, e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, visti gli art. 12, 34, 35, 36, 42, 43, 44 e 47 CP; 19 cifra 1 LStup; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza da vari spacciatori della zona, e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Di conseguenza, AC 1, è condannato: 2.1. alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-, corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna; 2.2. al pagamento di una multa di fr. 3'000.-. 3 . L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. La tassa di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico del condannato. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 300.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Multa fr. 3'000.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 3'550.-- ===========