opencaselaw.ch

72.2006.51

spaccio di eroina da parte di tossicodipendente

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 febbraio 2007/ap In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona Presidente: giudice Giovanna Roggero-Will Segretario: Alessandro Guidini, dott.iur. Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 e domiciliato a detenuto dal 28 novembre al 06 dicembre 2005; prevenuto colpevole di:

1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di eroina, almeno ca. 210 gr., che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato, 1.1 nel periodo ottobre 2003/dicembre 2004 nel Bellinzonese, in diverse occasioni, procurato a __________ e ad altri consumatori locali, complessivamente almeno 600 buste dosi di eroina da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca. gr 0.30 ogni busta, stupefacente ricevuto da __________ dalla quale riceveva gratuitamente buste dosi nell’ordine di circa una su tre acquistate, per i quantitativi precisati al p.to 2.1; 1.2 nel periodo aprile 2005/inizio novembre 2005 nel Bellinzonese, in diverse occasioni, procurato a __________, complessivamente almeno 100 buste dosi da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca gr 0.30 ogni busta, stupefacente ricevuto da __________ dalla quale riceveva gratuitamente buste dosi nell’ordine di circa una su tre acquistate, per i quantitativi precisati al p.to 2.3; 1.3 tra l’ottobre 2003 ed il dicembre 2004, in un’occasione, guidato l’autovettura di __________ accompagnando quest’ultima a Zurigo, sapendo che la stessa doveva incontrarsi con uno spacciatore per l’acquisto di eroina, ricevendo quale compenso una dose di eroina per il proprio consumo;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, per avere, senza essere autorizzato, 2.1 nel periodo novembre 2003/dicembre 2005 nel Bellinzonese, in innumerevoli occasioni, acquistato e ricevuto gratuitamente da __________, complessivamente almeno ca. 1200 (versione AC 1) /1500 (versione __________) buste dosi da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca gr 0.30 ogni busta, di cui ca. 600/900 buste dosi consumate personalmente ed il rimanente procurato a terzi come precisato al punto 1.1., nonché, sempre nel periodo in questione nel Bellinzonese, in 3 occasioni, acquistato per il proprio consumo da __________, almeno 3 minigrip di eroina da ca. gr. 5 cadauna a CHF 250.-/300.- ogni minigrip, ricevendo gratuitamente da quest’ultima, in alcune occasioni, anche alcuni “tiri” di cocaina per un quantitativo globale di almeno ca gr 1.00; 2.2 nel periodo gennaio 2005/marzo 2005 a Locarno, in alcune occasioni, acquistato da spacciatori sconosciuti, almeno circa una ventina di buste dosi di eroina da CHF 50.- l’una, sostanza consumata personalmente, nonché nel Bellinzonese, in alcune occasioni, acquistato da __________ complessivamente circa 10 buste dose di eroina da CHF 50.—cadauna, sostanza consumata personalmente; 2.3 nel periodo aprile 2005/novembre 2005 nel Bellinzonese, in numerose occasioni, acquistato e ricevuto gratuitamente da __________, almeno ca. 400/480 buste dosi da CHF 50.-- cadauna e dal peso di ca. gr 0.30 ogni busta, di cui ca 300/380 buste dosi consumate personalmente ed il rimanente procurato a terzi come specificato al punto 1.2.; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art.

E. 19 cfr. 2 e 19a LF Stup; 9 e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   AC 1 è autore colpevole di: 1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di eroina tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato nel periodo ottobre 2003/inizio novembre 2005, nel bellinzonese procurato a consumatori locali, almeno 210 grammi di eroina; 1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato nel periodo novembre 2003/dicembre 2005, nel bellinzonese, consumato almeno 295 grammi di eroina; e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.   Di conseguenza, considerata la scemata imputabilità, AC 1 è condannato: 2.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali.

3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione del telefono cellulare e della carta SIM che vanno riconsegnati al condannato. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali La presidente                                                        Il segretario Distinta spese: Tassa di giustizia                              fr.           100.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.           350.-- ===========

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2006.51

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal28 novembre al 06 dicembre 2005;

prevenuto colpevole di:

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta,

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

- riconosce il rispetto dei buoni propositi espressi nel verbale       d’interrogatorio del 2005;

- riconosce la piena collaborazione dell’accusato;

- rileva come la sussistenza dell’infrazione aggravata risulti         pacificamente dal  quantitativo messo in circolazione;

- ammette che l’imputato ha agito in stato di scemata imputabilità;

- sottolinea la sua incensuratezza;

- conclude chiedendo una pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di tre anni, CHF 200.-- di multa e la confisca della busta dose sequestrata.

§Il Difensore, il quale sottolinea come il suo assistito, nonostante la lunga tossicodipendenza, abbia sempre condotto una vita laboriosa.

Rileva il valore e il significato dell’incensuratezza di una persona di 40 anni.

Contesta la realizzazione dell’aggravante di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a, ritenendo che il suo assistito ha procurato stupefacente soltanto a cinque persone che conosceva, e sapendo che esso era destinato al loro esclusivo consumo. Cita a questo proposito le DTF120 IV 334 e 104 IV 210.

Dopo aver sottolineato la pronta e completa collaborazione offerta agli inquirenti, chiede una sensibile riduzione della pena proposta dal PP anche in considerazione dell’esistente stato di scemata imputabilità. Da ultimo chiede il dissequestro del telefono cellulare e della relativa scheda SIM.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

dichiara e pronuncia:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.           350.--

===========