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72.2006.110

Appropriazione indebita ad opera di un gerente di patrimoni

Ticino ·29 · 2004-06-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dall’art. 138 cifra 2 CP;

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore09.30alle ore11.20.

Il presidente, constata l’assenza di AC 1, attualmente detenuto in __________, procede all’istruttoria del dibattimento ritenuta l’assenza giustificata dell’imputato.

Le parti danno atto che, conto tenuto delle condanne inflitte a AC 1 in data 18.7.2005 dal Tribunale di __________ a 8 mesi di reclusione e nel 2007 dal Tribunale penale di __________ a  4 anni e due mesi, non resta spazio di manovra per una nuova condanna ritenuto il limite di competenza delle Assise correzionali. Ciò rilevato, per economia di giudizio, sono d’accordo a che, ciò nonostante, venga oggi inflitta a AC 1 una pena aggiuntiva che non potrà che essere simbolica.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

dichiara e pronuncia:

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.—

Traduzione                                         fr.           904,90

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.        1'191.--

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2006.110

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni

Sedente nell’aula penale di questopalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal23 aprile al 18 giugno 2004;

prevenuto colpevole di:

ripetuta appropriazione indebita

aggravata

siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni, attività per la quale avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario dalle competenti autorità e meglio:

per avere,

a __________, tra il novembre 2000 ed il gennaio 2001,

-400 mio. Lit. accreditati, in data 17 novembre 2000, sul citato conto __________, importo poi subito prelevato, in più volte, perlopiù mediante prelievi a contanti, ma anche impartendo ordini di bonifico e di trapasso a proprio favore o di terzi, con un saldo, in data 22 dicembre 2000, pari Lit. 80'244;

-250 mio. Lit., pari a Euro 129'114 circa, accreditati, in data 14 dicembre 2000, direttamente sul conto __________ no., rubrica in Euro 100209919 presso __________, a lui intestato e di cui era l’avente diritto economico, importo da lui poi prelevato a contanti, in più occasioni, con un saldo, il 10 gennaio 2001, di Euro 3'210, inclusi Euro 724 presenti al momento dell’accredito, quindi con un indebito profitto di Euro 126’628 circa;

conseguendo così un indebito profitto complessivo pari a circa fr. 489'630.-, impiegato per far fronte alle proprie necessità economiche, anche molto dispendiose, nonché per tamponare, in parte, i debitiaccumulati con le sue attività;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dall’art. 138 cifra 2 CP;

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore09.30alle ore11.20.

Il presidente, constata l’assenza di AC 1, attualmente detenuto in __________, procede all’istruttoria del dibattimento ritenuta l’assenza giustificata dell’imputato.

Le parti danno atto che, conto tenuto delle condanne inflitte a AC 1 in data 18.7.2005 dal Tribunale di __________ a 8 mesi di reclusione e nel 2007 dal Tribunale penale di __________ a  4 anni e due mesi, non resta spazio di manovra per una nuova condanna ritenuto il limite di competenza delle Assise correzionali. Ciò rilevato, per economia di giudizio, sono d’accordo a che, ciò nonostante, venga oggi inflitta a AC 1 una pena aggiuntiva che non potrà che essere simbolica.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

dichiara e pronuncia:

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.—

Traduzione                                         fr.           904,90

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.        1'191.--

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