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72.2005.60

Corriere di cocaina dall'Olanda a Milano arrestato sul treno a Chiasso con kg 7,968 di cocaina. Invocato errore sui fatti perché credeva di trasportare un quantitativo minore.

Ticino · 2005-08-26 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 ha effettivamente trasportato. Stante che con lo scenario proposto da AC 1 (di un trasporto fatto per amicizia, per salvare l'amico "disperato" e i suoi familiari da pericolosi narcotrafficanti), sarebbe potuta sembrare bizzarra e fuori posto la bugia a lui detta dall'"angosciato amico" __________ sul quantitativo di droga da trasportare (tanto più in quanto nella versione di AC 1, la sua disponibilità ad "aiutare" __________ fu frutto di un suo moto dell'animo, per nulla condizionato dal quantitativo  da trasportare: sapeva che erano chili e non grammi, quanti chili esattamente non gli interessava), in aula AC 1 è venuto ad affermare (senza averne mai accennato in quei termini in sede predibattimentale) che __________, prima della partenza, ebbe a prospettargli una ricompensa di 500.- euro per ogni chilo trasportato. Una novità, un piccolo cambiamento di versione che apparentemente "peggiora" la sua posizione, avendo egli (AC 1) in sede predibattimentale riferito di una ricompensa forfettaria di ("soli") 2'500.- euro, cifra ripresa anche dall'atto d'accusa. Una novità, un cambiamento di versione che ha avuto invece e soprattutto un altro scopo, quello cioè di rafforzare la sua tesi di aver egli saputo del trasporto di soli sei chili. Gli avesse davvero __________ promesso euro 500 per chilo trasportato, ecco che, agli occhi della Corte, sarebbe potuto sembrare plausibile che __________, ancorchè disperato e angosciato, gli avesse nondimeno mentito: avrebbe cioè avuto un preciso interesse a farlo e ciò per "pagarlo" di meno, ovvero "solo" 3000 euro (500 x 6), invece di 4000 euro (500 x quasi 8). Anche questo "stratagemma" dell'ultima ora prova, ad ogni buon conto, che AC 1, lungi dall'essere l'ingenua vittima di __________, sa invece elaborare per conto suo quelle furbizie che possono giovargli e che non si fa alcuno scrupolo nel proporle alla Corte come se fossero delle verità. Col che per finire, dipartendosi dal solido e fondato convincimento che AC 1 non è stato né impietosito né raggirato da __________, per cui ha consapevolmente intrapreso l'illecito trasporto di cocaina a scopo di lucro (e non per amicizia), dopo aver concordato con __________ modalità ed itinerario del viaggio d'andata, di incontro alla Stazione di Milano e financo di ritorno in Olanda, la Corte ha ritenuto di dover conseguentemente accertare che AC 1 era consapevole del quantitativo che doveva trasportare e che di fatto ha trasportato e che, in ogni caso, nell'ipotesi a lui più favorevole, si è assunto consapevolmente il rischio di trasportare tanta droga quanta __________ ne avesse occultata in valigia, ovvero quasi otto chili. Fosse vero che prima di partire non ha visto né verificato il contenuto della valigia, ciò non fa altro che confermare che la sua disponibilità era totale, volta cioè a trasportare tutti i chili che __________ avesse messo in valigia. AC 1, del resto, non ha mai affermato di aver condizionato il suo consenso ad eseguire l'illecito trasporto al fatto che i chili da trasportare fossero sei piuttosto che sette o quasi otto. I suddetti accertamenti comportano, in diritto, che AC 1 ha intenzionalmente violato la legge federale sugli stupefacenti, e ciò nella forma grave dell'infrazione, grave a motivo del quantitativo (chili e non grammi) che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. AC 1 ha violato l'art. 19 cfr. 1 e 2 LFstup. senza essere in nessun modo in errore sulla situazione di fatto (art. 19 CP). La tesi secondo cui egli avrebbe eseguito l'illecito trasporto credendo che __________ era in una sorta di "stato di necessità", creato da pesanti minacce di ignoti narcotrafficanti, è stata -come sin qui spiegato- ritenuta inveritiera, così come quella secondo cui egli avrebbe agito per "amicizia", nonché quella secondo cui egli avrebbe creduto che del trasporto di sei chili di cocaina si trattava e non di quasi otto.

E. 6 Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità di proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 200 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.). Nel concreto caso la colpa di AC 1 è estremamente grave già per il rilevante quantitativo di cocaina trasportato, suscettibile di mettere in pericolo la salute di moltissime persone, ben oltre la soglia di quei 18 grammi che la giurisprudenza pone, a mo' di spartiacque, tra l'infrazione semplice della LFStup. e quella aggravata. E tanto più grave è la sua colpa se si considera che a farsi "corriere della droga" a scopo di lucro è stata una persona adulta, istruita, che dalla vita ha avuto molto in termini di successo sportivo (e, di riflesso, economico), ma anche in termini più personali, avendo egli fatto un buon matrimonio, con una donna che ha amato sin dall'età giovanile, pure essa reduce da un certo successo, ancorché in altro campo, con la quale ha vissuto -per quel che egli stesso ha narrato- un'esistenza felice, fatta di lavoro certo (e, nello sport, anche di sacrificio), ma anche di molti momenti assai piacevoli, quali i viaggi e le vacanze in diverse parti del mondo, nonché le frequentazioni mondane. Che a farsi prezzolato corriere della droga sia stato un uomo che dalla vita ha avuto tante opportunità è cosa che, da un lato allarma e preoccupa grandemente, dall'altro aggrava la sua colpa, stante che AC 1 ha pesantemente delinquito varcando senza remore il confine tra il lecito e l'illecito, sicuramente non per bisogno (lui e la moglie avevano buoni stipendi ed erano proprietari della casa in cui abitavano), bensì per continuare a concedersi il superfluo, se non addirittura il lusso. Così agendo, egli ha dimostrato totale assenza di scrupolo e tratti egoistici del carattere che fanno particolarmente grave la sua colpa. Né rende meno fosco il descritto quadro di personalità, il fatto che durante l'istruttoria predibattimentale e soprattutto in aula, egli abbia cercato di sminuire la sua colpa. Lungi dall'assumersi appieno la responsabilità dell'illecito trasporto fatto, egli ha cercato in diversi modi di accreditare una versione dei fatti inveritiera su punti essenziali, in particolare sul movente e ciò anche quando, in modo provocatorio certo, ma soprattutto per dargli modo di fare un atto di attiva resipiscenza, gli è stato fatto presente che talune sue affermazioni sconfinavano in una sfacciata temerarietà (tipo quella secondo cui __________ "aveva cose più importanti da fare", forse doveva incontrarsi con la regina d'Olanda? o col primo ministro? Domande provocatorie alle quali AC 1 ha opposto una totale chiusura, limitandosi a ribadire che __________ "aveva cose più importanti da fare", col che egli gli credette poiché in lui aveva "fiducia piena e cieca"). Un tale atteggiamento processuale da parte di persona praticamente incensurata, in carcere preventivo da oltre tredici mesi, non è certo indice di pentimento, risp. di maturata consapevolezza della gravità del proprio agire. Esso denota invece carattere ostinato e caparbio (probabilmente così si è temprato nei lunghi anni della dura competizione sportiva), capacità di mentire ad oltranza pur di raggiungere lo scopo di sminuire la propria colpa. In tali condizioni non v'è certo spazio per la concessione dell'attenuante del "sincero pentimento". Tutto ciò considerato, ovvero, in sintesi, la particolare gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso con determinazione e dimostrando assenza di scrupoli, con movente di lucro, basso ed egoistico (e non certo "onorevole"), senza che circostanze avverse avessero in qualche modo concorso a fargli varcare il confine tra il lecito e l'illecito (anzi, a lui invero nulla mancava, né il lavoro, né gli affetti familiari), confessando la sua colpa, ma nel contempo cercando di "aggiustare" i fatti come meglio gli conveniva, pur tenendo conto in modo più ampio rispetto alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico, della sua sostanziale incensuratezza, della durata del carcere preventivo sofferto, della durezza della pena da espiare lontano dal suo Paese e dai suoi familiari e, più in generale, della condizione personale, familiare e sociale di lui, la Corte ha ritenuto equa ed adeguata la condanna di AC 1 alla pena di anni cinque di reclusione, pena che, già per la misura, deve essere espiata. Nei confronti di AC 1 la Corte ha altresì deciso di pronunciare la pena accessoria dell'espulsione effettiva, e ciò per anni quindici. A tale conclusione la Corte è pervenuta avendo ben presente il tenore dell'art. 55 cpv. 1 CP, giusta il quale lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni (e a vita in caso di recidiva). L'espulsione è avantutto una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico. Essa è, tuttavia, anche una pena cui sono applicabili l'art. 63 CP per la sua commisurazione e l'art. 41 CP per la sua eventuale sospensione condizionale (DTF 117 IV 229; 119 IV 197; DTF 114 IV 95). Per accordare o negare la sospensione condizionale è determinante solo il pronostico relativo alla futura condotta in Svizzera; non interessa sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o nel paese d'origine. Prospettive favorevoli possono valere per la pena principale e non per quella accessoria, in specie quando la prognosi inerente alla prima è positiva solo se la seconda viene effettivamente espiata (DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97). AC 1 è un cittadino straniero che non ha mai avuto legami di sorta con il nostro Paese, dal quale è transitato (perlomeno l'11.7.2004) solo per delinquere, ovvero in qualità di prezzolato corriere e per portare a termine l'illegale trasporto di un ingente quantitativo di cocaina. Il reato da lui commesso è di quelli particolarmente gravi, che evocano profonda esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di salvaguardia della pubblica salute, beni seriamente minacciati (la tossicodipendenza è -e non è inutile qui ricordarlo- una vera e propria piaga sociale!) da tutti coloro che collaborano (e guadagnano) come corrieri o in altri ruoli, nella diffusione del turpe commercio degli stupefacenti. Nel concreto caso non v'è spazio alcuno per una sospensione  condizionale della pena accessoria, poiché -come già spiegato con riferimento alla pena privativa della libertà- AC 1 ha delinquito in modo oggettivamente e soggettivamente grave, accettando, senza remore di sorta e per deteriore scopo di lucro, di fungere da corriere internazionale di un ingente quantitativo di cocaina, acciò non spinto da propria tossicodipendenza né da altra disgraziata contingenza, al contrario potendo lui contare, nel suo Paese, su un lavoro sicuro, su solidi legami familiari e su un inserimento sociale di tutta soddisfazione. L'aver pesantemente delinquito in circostanze tutt'altro che sfavorevoli rende il suo comportamento ancor più censurabile e la prognosi invero negativa. Quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato. Rispondendo                  affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.1., 2, 3, 4, 5; visti gli art.                       18, 19, 35, 41, 55, 58, 63, 64, 69 CP; 19 cifra 1, 2 e 4 LF stup;

E. 9 GI 1

E. 10 GI 2 Per la Corte delle assise criminali La presidente                                                         La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.        1'800.-- Inchiesta preliminare                         fr.        7'560.-- Perizie                                                fr.        2'665.30 Interpreti                                              fr.        5'670.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.-- fr.      17'795.30 ============

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2005.60

Lugano,

26 agosto 2005/nh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Agnese Balestra-Bianchi (Presidente)

GI 1

GI 2

e dagli assessori giurati:

AS 1

AS 3

AS 4

AS 5

AS 7

con la segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal11 luglio 2004;

prevenuto colpevole di:

§L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Considerando,in fatto ed in diritto

6.Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità di proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112).

Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 200 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diversa secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

Nel concreto caso la colpa di AC 1 è estremamente grave già per il rilevante quantitativo di cocaina trasportato, suscettibile di mettere in pericolo la salute di moltissime persone, ben oltre la soglia di quei 18 grammi che la giurisprudenza pone, a mo' di spartiacque, tra l'infrazione semplice della LFStup. e quella aggravata. E tanto più grave è la sua colpa se si considera che a farsi "corriere della droga" a scopo di lucro è stata una persona adulta, istruita, che dalla vita ha avuto molto in termini di successo sportivo (e, di riflesso, economico), ma anche in termini più personali, avendo egli fatto un buon matrimonio, con una donna che ha amato sin dall'età giovanile, pure essa reduce da un certo successo, ancorché in altro campo, con la quale ha vissuto -per quel che egli stesso ha narrato- un'esistenza felice, fatta di lavoro certo (e, nello sport, anche di sacrificio), ma anche di molti momenti assai piacevoli, quali i viaggi e le vacanze in diverse parti del mondo, nonché le frequentazioni mondane.

Che a farsi prezzolato corriere della droga sia stato un uomo che dalla vita ha avuto tante opportunità è cosa che, da un lato allarma e preoccupa grandemente, dall'altro aggrava la sua colpa, stante che AC 1 ha pesantemente delinquito varcando senza remore il confine tra il lecito e l'illecito, sicuramente non per bisogno (lui e la moglie avevano buoni stipendi ed erano proprietari della casa in cui abitavano), bensì per continuare a concedersi il superfluo, se non addirittura il lusso. Così agendo, egli ha dimostrato totale assenza di scrupolo e tratti egoistici del carattere che fanno particolarmente grave la sua colpa. Né rende meno fosco il descritto quadro di personalità, il fatto che durante l'istruttoria predibattimentale e soprattutto in aula, egli abbia cercato di sminuire la sua colpa.

Lungi dall'assumersi appieno la responsabilità dell'illecito trasporto fatto, egli ha cercato in diversi modi di accreditare una versione dei fatti inveritiera su punti essenziali, in particolare sul movente e ciò anche quando, in modo provocatorio certo, ma soprattutto per dargli modo di fare un atto di attiva resipiscenza, gli è stato fatto presente che talune sue affermazioni sconfinavano in una sfacciata temerarietà (tipo quella secondo cui __________ "aveva cose più importanti da fare", forse doveva incontrarsi con la regina d'Olanda? o col primo ministro? Domande provocatorie alle quali AC 1 ha opposto una totale chiusura, limitandosi a ribadire che __________ "aveva cose più importanti da fare", col che egli gli credette poiché in lui aveva "fiducia piena e cieca"). Un tale atteggiamento processuale da parte di persona praticamente incensurata, in carcere preventivo da oltre tredici mesi, non è certo indice di pentimento, risp. di maturata consapevolezza della gravità del proprio agire. Esso denota invece carattere ostinato e caparbio (probabilmente così si è temprato nei lunghi anni della dura competizione sportiva), capacità di mentire ad oltranza pur di raggiungere lo scopo di sminuire la propria colpa.

In tali condizioni non v'è certo spazio per la concessione dell'attenuante del "sincero pentimento".

Tutto ciò considerato, ovvero, in sintesi, la particolare gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso con determinazione e dimostrando assenza di scrupoli, con movente di lucro, basso ed egoistico (e non certo "onorevole"), senza che circostanze avverse avessero in qualche modo concorso a fargli varcare il confine tra il lecito e l'illecito (anzi, a lui invero nulla mancava, né il lavoro, né gli affetti familiari), confessando la sua colpa, ma nel contempo cercando di "aggiustare" i fatti come meglio gli conveniva, pur tenendo conto in modo più ampio rispetto alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico, della sua sostanziale incensuratezza, della durata del carcere preventivo sofferto, della durezza della pena da espiare lontano dal suo Paese e dai suoi familiari e, più in generale, della condizione personale, familiare e sociale di lui, la Corte ha ritenuto equa ed adeguata la condanna di AC 1 alla pena di anni cinque di reclusione, pena che, già per la misura, deve essere espiata.

Nei confronti di AC 1 la Corte ha altresì deciso di pronunciare la pena accessoria dell'espulsione effettiva, e ciò per anni quindici. A tale conclusione la Corte è pervenuta avendo ben presente il tenore dell'art. 55 cpv. 1 CP, giusta il quale lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione può essere espulso dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni (e a vita in caso di recidiva). L'espulsione è avantutto una misura di sicurezza a tutela dell'ordine pubblico.

Essa è, tuttavia, anche una pena cui sono applicabili l'art. 63 CP per la sua commisurazione e l'art. 41 CP per la sua eventuale sospensione condizionale (DTF 117 IV 229; 119 IV 197; DTF 114 IV 95).Per accordare o negare la sospensione condizionale è determinante solo il pronostico relativo alla futura condotta in Svizzera; non interessa sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o nel paese d'origine. Prospettive favorevoli possono valere per la pena principale e non per quella accessoria, in specie quando la prognosi inerente alla prima è positiva solo se la seconda viene effettivamente espiata (DTF 104 IV 225 consid. 1b, ripreso in DTF 114 IV 97).

AC 1 è un cittadino straniero che non ha mai avuto legami di sorta con il nostro Paese, dal quale è transitato (perlomeno l'11.7.2004) solo per delinquere, ovvero in qualità di prezzolato corriere e per portare a termine l'illegale trasporto di un ingente quantitativo di cocaina. Il reato da lui commesso è di quelli particolarmente gravi, che evocano profonda esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di salvaguardia della pubblica salute, beni seriamente minacciati (la tossicodipendenza è -e non è inutile qui ricordarlo- una vera e propria piaga sociale!) da tutti coloro che collaborano (e guadagnano) come corrieri o in altri ruoli, nella diffusione del turpe commercio degli stupefacenti. Nel concreto caso non v'è spazio alcuno per una sospensione  condizionale della pena accessoria, poiché -come già spiegato con riferimento alla pena privativa della libertà- AC 1 ha delinquito in modo oggettivamente e soggettivamente grave, accettando, senza remore di sorta e per deteriore scopo di lucro, di fungere da corriere internazionale di un ingente quantitativo di cocaina, acciò non spinto da propria tossicodipendenza né da altra disgraziata contingenza, al contrario potendo lui contare, nel suo Paese, su un lavoro sicuro, su solidi legami familiari e su un inserimento sociale di tutta soddisfazione. L'aver pesantemente delinquito in circostanze tutt'altro che sfavorevoli rende il suo comportamento ancor più censurabile e la prognosi invero negativa.

Quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato.

1. AS 1

2. AS 2

3. AS 3

4. AS 4

5. AS 5

6. AS 6

7. AS 7

8. IE 1

9.GI 1

10.GI 2

Per la Corte delle assise criminali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'800.--

Inchiesta preliminare                         fr.        7'560.--

Perizie                                                fr.        2'665.30

Interpreti                                              fr.        5'670.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.--

fr.      17'795.30

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