spaccio di cocaina e consumo di marijuana
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Tessin Tribunale penale cantonale 25.05.2005 72.2005.51 Tessin Tribunale penale cantonale 25.05.2005 72.2005.51 Ticino Tribunale penale cantonale 25.05.2005 72.2005.51
spaccio di cocaina e consumo di marijuana
Incarto n. 72.2005.51 Mendrisio, 25 maggio 2005/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano Presidente: giudice Claudio Zali Segretaria: Manuela Frequin, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 sedicente e residente a detenuto dal 24 febbraio 2005; prevenuto colpevole di:
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano, nei pressi dell'Ospedale Civico, e a Canobbio nei dintorni dell'ipermercato Carrefour, venduto un quantitativo totale di almeno 66.5 gr. di cocaina a diversi tossicomani locali e meglio: a __________, gr. 41.5; a __________, gr. 10; a __________, gr. 14; a __________, gr. 1;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, dal mese di febbraio 2003 al 24 febbraio 2005, a Lugano e dintorni, consumato un quantitativo imprecisato di marijuana, ma almeno 50 gr.; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 19 Cifra 1 LS, art. 19a LS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2005 del 15 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1. § IE 1 Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena di 8 mesi di detenzione da espiare, nonché all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 5 anni. Da ultimo postula la confisca degli oggetti e del denaro posti sotto sequestro; nonché la confisca e la distruzione della droga sequestrata. § Il Difensore, il quale, chiede una massiccia riduzione della pena, sospesa comunque condizionalmente in considerazione del fatto che il suo cliente è incensurato. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1, sedicente
1. È autore colpevole di: 1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio, venduto 66,5 grammi di cocaina? 1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località, consumato almeno 50 grammi di marijuana? E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena. 2.1 privativa della libertà? 2.2 accessoria dell’espulsione?
3. Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti posti sotto sequestro? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2, mentre che per i n. 1.1 e 3 la risposta è parzialmente affermativa; visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. AC 1, sedicente, é autore colpevole di: 1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio, venduto circa 45 grammi di cocaina; 1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località, consumato almeno 50 grammi di marijuana; e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1 sedicente, è condannato: 2.1 alla pena di 5 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 2.2 all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni; 2.3 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.
3. È ordinata la confisca o il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, di 3.1 fr. 130.- 3.2 un telefono cellulare Nokia IMEI con carta SIM no. __________.
4. È ordinato il dissequestro dell’apparecchio fotografico Sony
n. __________.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati
1. TE 1
2. TE 2
3. TE 3
4. IE 1 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 100.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 350.-- ===========