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72.2005.47

infrazione alla legge federale sugli stupefacenti

Ticino ·11 · 2005-02-16 · Italiano TI
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Incarto n.72.2005.47

Mendrisio,

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questoPretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e residente a

detenuto dal16 febbraio 2005;

prevenuto colpevole di:

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore9:30alle ore10:00.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon/ZH ed in altre imprecisate località,

previo acquisto di circa 466 grammi:

per avere, senza essere autorizzato,

tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 233 grammi di eroina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

visti gli art.                      11, 18, 36, 41, 47, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio, Wiedikon ed in altre imprecisate località,

previo acquisto di circa 466 grammi:

per avere, senza essere autorizzato,

tra agosto 2004 e il 16 febbraio 2005 a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 233 grammi di eroina,

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

3.È revocata la sospensione condizionale della pena di 13 mesi di detenzione inflitta a AC 1 il 25 settembre 2003 dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio.

4.AC 1 è affidato al patronato penale per il periodo di 5 anni.

5.È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati quali corpi di reato nell’atto d’accusa, nonché la distruzione di 2,5 grammi lordi d’eroina e 23,82 grammi netti d’eroina contenuti in 5 minigrip.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           679.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.           829.40

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