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72.2005.44

Ticino · 2006-03-08 · Italiano TI
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Vendita di 40 grammi di cocaina e consumo.

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Tessin Tribunale penale cantonale 08.03.2006 72.2005.44 Tessin Tribunale penale cantonale 08.03.2006 72.2005.44 Ticino Tribunale penale cantonale 08.03.2006 72.2005.44

Vendita di 40 grammi di cocaina e consumo.

Incarto n. 72.2005.44 Lugano, 8 marzo 2006/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina Presidente: giudice Giovanna Roggero-Will Segretaria: Orsetta Bernasconi, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 e domiciliata a prevenuta colpevole di:

1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo giugno-novembre 2004, a __________, senza essere autorizzata, in più occasioni venduto a __________ al prezzo di fr. 100.- il grammo un quantitativo complessivo di grammi 40 di cocaina;

2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, fra il 1. ottobre 2002 e il 23 dicembre 2004, a __________, senza essere autorizzata, ripetutamente acquistato a __________ per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di almeno 20 grammi di cocaina; fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate; reati previsti art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 45/2005 del 1 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il PP 1. § L'accusata AC 1 assistita dal difensore di fiducia lic.iur. DF 1. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 14:45 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto di accusa, salvo per il periodo prescritto relativamente al consumo di stupefacenti, e ritenuta la prognosi favorevole conclude chiedendo che l'accusata sia condannata ad una pena di 5 mesi di detenzione. Non si oppone alla concessione della sospensione condizionale. § Il Difensore, il quale chiede di modificare il punto 1 dell'atto di accusa nel senso di "procurato" invece di "venduto" e, relativamente al punto 2 dell'atto di accusa; chiede di considerare l'ammonimento così come previsto dall'art. 19a n. 2 LStup. Chiede infine che la pena sia contenuta in massimo tre mesi di detenzione. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1

1.   E’ autrice colpevole di: 1.1.   infrazione alla LStup per avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________ nel periodo giugno-novembre 2004 procurato in più occasioni a __________ un quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina? 1.2.   contravvenzione alla LStup per avere, senza essere autorizzata, a __________, fra il 1.10.2002 e il 23 dicembre 2004 consumato personalmente almeno 20 grammi di cocaina, e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo                 affermativamente ai quesiti 1.1 e 2, e parzialmente            affermativamente al quesito n. 1.2; visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 68, 109 CP; 19 n. 1 e 19a LStup; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   AC 1 è autrice colpevole di 1.1. infrazione alla LStup per avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________ nel periodo giugno-novembre 2004 procurato in più occasioni a __________ un quantitativo complessivo di 40 grammi di cocaina; 1.2.   contravvenzione alla LStup per avere, senza essere autorizzata, a __________, fra l'8.3.2003 e il 23 dicembre 2004 consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.   AC 1 è prosciolta dal reato di contravvenzione alla LStup di cui al punto 2 dell'atto di accusa per il periodo dal 1.10.2002 all'8.3.2003.

3.   Di conseguenza AC 1 è condannata: 3.1.   alla pena di 4 (quattro) mesi di detenzione; 3.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese processuali.

4.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte delle assise correzionali La presidente                                                        La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.              50.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.           300.-- ===========