coltivazione e vendita di canapa (marijuana)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 agosto 2005/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Presidente: giudice Claudio Zali Segretaria: Greta Cipolla, lic.iur. Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP, per giudicare AC 1 e domiciliato a detenuto dal 28 luglio al 5 agosto 2003; prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 1999 – 31 marzo 2003, a Balerna, Iragna, Mendrisio, Magliaso, Melano, Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località, ripetutamente coltivato, per terzi, acquistato, trasportato, detenuto, confezionato e venduto, sia all’ingrosso che al dettaglio, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana), agendo sia personalmente, che in correità con __________, come pure quale dipendente dell’azienda agricola __________ e __________ e della società __________, in particolare per avere: 1.1 a Balerna, nel periodo luglio - dicembre 1999, in correità con __________, ripetutamente venduto, presso il negozio di canapaio __________, un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 20 kg., confezionata in “sacchetti odorosi”, che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente, sostanza previamente acquistata presso i negozi di canapaio __________ e __________ di Lugano, conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 15'000.-/20'000.-; 1.2 a Iragna, nel periodo gennaio 2001 - ottobre 2002, presso l’azienda agricola __________, dove lavorava quale capo giardiniere con uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-, prodotto e coltivato almeno 10’000/20’000 talee di canapa, successivamente vendute da __________, nonché coltivato e portato a maturazione almeno 600 piante di canapa, con metodo “green house”, il cui raccolto sapeva destinato al consumo quale prodotto stupefacente; 1.3 a Balerna, nel periodo novembre – dicembre 2002, in correità con __________, venduto a __________ detto __________, padre di __________, ca. 200 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________ e __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg., conseguendo un guadagno personale di fr. 40'000.-; 1.4 a Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località, nel periodo novembre – dicembre 2002, venduto, in più occasioni, a tale __________ e ad altre persone non identificate, complessivamente ca. 60 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg., conseguendo un guadagno personale di fr. 24'000.-; 1.5 a Melano ed in altre imprecisate località, nel corso dell’anno 2002, venduto, in più occasioni, a persone non identificate, almeno 2/3 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 3'500.- / 4'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 2'500.- / 3'000.- il kg., conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 2'000.- / 3'000.-; 1.6 a Magliaso, nel periodo ottobre 2002 – 31 marzo 2003, previa fornitura ed allestimento delle necessarie infrastrutture ed attrezzature (in particolare: lampade, vasche, impianto computerizzato per l’irrigazione ed altro materiale adatto allo scopo), coltivato, per conto della ditta __________, di cui era pure azionista, e portato a quasi completa maturazione, ca. 10'000 talee di canapa, il cui raccolto sapeva destinato al consumo quale prodotto stupefacente, conseguendo un guadagno personale di fr. 12'000.-, invece dell’importo di fr. 30'000.- / 50’000.- pattuito;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Melano ed in altre imprecisate località, nel periodo 1. ottobre 2002 – 31 marzo 2003, consumato in diverse occasioni, marijuana sotto forma di “spinelli”, sostanza che, per la maggior parte dei casi, prelevava dai quantitativi indicati al punto 1 del presente atto di accusa; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 19 cifra 2 e 19a LS, richiamati gli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69 CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 28/2005 dell'11.3.2005, emanato dal 1 PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69, le seguenti proposte
1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati ascrittigli come sopra. 2. Di conseguenza AC 1, è condannato alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 15.05.2000 dal Ministero pubblico del cantone Ticino, il 18.06.2002 dal Tribunale di divisione 9B ed il 02.06.2003, dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
3. L ’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
E. 4 Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene:
E. 4.1 di 15 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del 15.05.2000, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
E. 4.2 di 20 giorni di detenzione, di cui alla decreto di accusa 18.06.2002 del Tribunale di divisione 9B, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP);
E. 4.3 di 30 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del 02.06.2003, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).
E. 5 Ordina la confisca di: - fr. 5'300.- (versati sul ccp del Tribunale Penale), - € 240.- (versati al Tribunale Penale), - 8,5 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish e un boccettino di vetro (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona), - 2 porta foto (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona). Presenti ▪ Il 1 PP 1. ▪ AC 1, assistito dal difensore d'ufficio DUF 1. ▪ Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 9:40. Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente quesito
- Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, il presidente risponde affermativamente al quesito; richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa aa 28/2005 dell'11.3.2005 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 200.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 450.-- ===========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale penale cantonale 03.08.2005 72.2005.29 Tessin Tribunale penale cantonale 03.08.2005 72.2005.29 Ticino Tribunale penale cantonale 03.08.2005 72.2005.29
coltivazione e vendita di canapa (marijuana)
Incarto n. 72.2005.29 Lugano, 3 agosto 2005/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Presidente: giudice Claudio Zali Segretaria: Greta Cipolla, lic.iur. Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP, per giudicare AC 1 e domiciliato a detenuto dal 28 luglio al 5 agosto 2003; prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole e meglio per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 1999 – 31 marzo 2003, a Balerna, Iragna, Mendrisio, Magliaso, Melano, Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località, ripetutamente coltivato, per terzi, acquistato, trasportato, detenuto, confezionato e venduto, sia all’ingrosso che al dettaglio, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana), agendo sia personalmente, che in correità con __________, come pure quale dipendente dell’azienda agricola __________ e __________ e della società __________, in particolare per avere: 1.1 a Balerna, nel periodo luglio - dicembre 1999, in correità con __________, ripetutamente venduto, presso il negozio di canapaio __________, un imprecisato quantitativo di canapa, ma almeno 20 kg., confezionata in “sacchetti odorosi”, che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente, sostanza previamente acquistata presso i negozi di canapaio __________ e __________ di Lugano, conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 15'000.-/20'000.-; 1.2 a Iragna, nel periodo gennaio 2001 - ottobre 2002, presso l’azienda agricola __________, dove lavorava quale capo giardiniere con uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.-, prodotto e coltivato almeno 10’000/20’000 talee di canapa, successivamente vendute da __________, nonché coltivato e portato a maturazione almeno 600 piante di canapa, con metodo “green house”, il cui raccolto sapeva destinato al consumo quale prodotto stupefacente; 1.3 a Balerna, nel periodo novembre – dicembre 2002, in correità con __________, venduto a __________ detto __________, padre di __________, ca. 200 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________ e __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg., conseguendo un guadagno personale di fr. 40'000.-; 1.4 a Riva S. Vitale ed in altre imprecisate località, nel periodo novembre – dicembre 2002, venduto, in più occasioni, a tale __________ e ad altre persone non identificate, complessivamente ca. 60 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 2'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 1'600.- il kg., conseguendo un guadagno personale di fr. 24'000.-; 1.5 a Melano ed in altre imprecisate località, nel corso dell’anno 2002, venduto, in più occasioni, a persone non identificate, almeno 2/3 kg. di fiori secchi di canapa, al prezzo di fr. 3'500.- / 4'000.- il kg., sostanza previamente acquistata da __________, al prezzo di fr. 2'500.- / 3'000.- il kg., conseguendo un guadagno personale di almeno fr. 2'000.- / 3'000.-; 1.6 a Magliaso, nel periodo ottobre 2002 – 31 marzo 2003, previa fornitura ed allestimento delle necessarie infrastrutture ed attrezzature (in particolare: lampade, vasche, impianto computerizzato per l’irrigazione ed altro materiale adatto allo scopo), coltivato, per conto della ditta __________, di cui era pure azionista, e portato a quasi completa maturazione, ca. 10'000 talee di canapa, il cui raccolto sapeva destinato al consumo quale prodotto stupefacente, conseguendo un guadagno personale di fr. 12'000.-, invece dell’importo di fr. 30'000.- / 50’000.- pattuito;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Melano ed in altre imprecisate località, nel periodo 1. ottobre 2002 – 31 marzo 2003, consumato in diverse occasioni, marijuana sotto forma di “spinelli”, sostanza che, per la maggior parte dei casi, prelevava dai quantitativi indicati al punto 1 del presente atto di accusa; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 19 cifra 2 e 19a LS, richiamati gli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69 CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 28/2005 dell'11.3.2005, emanato dal 1 PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 66, 68 e 69, le seguenti proposte
1. AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati ascrittigli come sopra. 2. Di conseguenza AC 1, è condannato alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 15.05.2000 dal Ministero pubblico del cantone Ticino, il 18.06.2002 dal Tribunale di divisione 9B ed il 02.06.2003, dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
3. L ’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene: 4.1 di 15 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del 15.05.2000, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP); 4.2 di 20 giorni di detenzione, di cui alla decreto di accusa 18.06.2002 del Tribunale di divisione 9B, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP); 4.3 di 30 giorni di detenzione, di cui al decreto di accusa del 02.06.2003, del Ministero pubblico del cantone Ticino, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP). 5. Ordina la confisca di: - fr. 5'300.- (versati sul ccp del Tribunale Penale), - € 240.- (versati al Tribunale Penale), - 8,5 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish e un boccettino di vetro (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona), - 2 porta foto (c/o Polizia Scientifica, 6500 Bellinzona). Presenti ▪ Il 1 PP 1. ▪ AC 1, assistito dal difensore d'ufficio DUF 1. ▪ Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 9:40. Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame; sentito l'accusato e esaminati gli atti. Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente quesito
- Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte? Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, il presidente risponde affermativamente al quesito; richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; pronuncia 1. L'atto d'accusa aa 28/2005 dell'11.3.2005 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 200.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 450.-- ===========