Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2004.85 + 114
Lugano,
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nellaula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi laccusato, con lannuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
E inoltre prevenuto colpevole di:
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore14:00alle ore16:05.
In virtù dellart. 250 CPP, il Presidente, daccordo le Parti, pone la subordinata di appropriazione indebita per rapporto allimputazione di truffa di cui al punto 1.1 dellatto daccusa 4 agosto 2004.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
-che il prevenuto è in particolare autore colpevole di truffa in danno di PC4;
-che la di lei pretesa risarcitoria di fr. 5'000.-- deve pertanto essere tutelata;
-che AC1 è altresì colpevole di analoga truffa in danno del dott. PC3;
-che questi è già stato risarcito del danno;
-che AC1 è quindi autore colpevole di appropriazione indebita, e non di truffa come imputato nell'atto di accusa, in danno del solo PC1, per essersi appropriato di fr. 9'700.-- provento della vendita della sua vettura Seat Ibiza, e di fr. 121'170.--;
-che PC1 ha instato per il risarcimento di fr. 15'000.-- oltre interessi in relazione all'episodio della Seat Ibiza, importo corrispondente al valore della macchina;
-che dagli atti risulta che il prevenuto è stato autorizzato ad effettuare la vendita;
-che l'avvenuta vendita non è pertanto costitutiva degli imputati reati di truffa o appropriazione indebita;
-che il fatto che si sia in realtà trattato di una svendita potrebbe semmai ipotizzare una fattispecie di amministrazione infedele, non prospettata all'accusato;
-che il reato sussiste perciò limitatamente all'appropriazione del provento della vendita pari a fr. 9'700.--, che va risarcito alla parte civile;
-che PC2 e PC1 instano in solido per il risarcimento di fr. 112'700.-- di cui al libretto di banca che PC1 ha sottratto al fratello PC2;
-che la sottrazione non è imputabile all'accusato, nei cui confronti pertanto PC2 non possiede pertanto qualità di parte civile;
-che il risarcimento va quindi pronunciato in favore del solo PC2;
-che esso va però limitato ai fr. 111'000.-- imputati al AC1 nell'atto di accusa;
-che pertanto AC1 è debitore nei confronti di PC1 di complessivi fr. 120'700.-- (fr. 9'700.-- + fr. 111'000.--);
1. PC1
2. PC2
3. PC3
4. PC4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 350.--
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