sospesnione condizionale della pena accessoria dell'espulsione
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Tessin Tribunale penale cantonale 13.07.2005 72.2004.162 Tessin Tribunale penale cantonale 13.07.2005 72.2004.162 Ticino Tribunale penale cantonale 13.07.2005 72.2004.162
sospesnione condizionale della pena accessoria dell'espulsione
Incarto n. 72.2004.162 Lugano, 13 luglio 2005/nh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona Presidente: giudice Mauro Ermani Segretaria: Orsetta Bernasconi, vicecancelliera Preso atto della sentenza di rinvio 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale che ha pronunciato: "Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.", conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia per giudicare AC 1 e domiciliato a detenuto dal 30 luglio 2003 al 3 ottobre 2004; in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena dell’espulsione già inflittagli con sentenza 3 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di Lugano. Presenti § Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § IE 1 . Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:55 alle ore 14:55 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rammentato il contenuto dell’art. 41 CP e considerato come in casu la prognosi non è favorevole, si oppone alla sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione. § Il Difensore, il quale chiede che sia concessa a favore del suo assistito la sospensione condizionale alla pena dell’espulsione essendone dati tutti i presupposti. Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente quesito: AC 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione? Considerando, in fatto ed in diritto
- che con sentenza 9 marzo 2003 della Corte delle assise criminali AC 1 è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che con sentenza 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da AC 1 in data 23 aprile 2004 per il tramite del difensore e riformato la sentenza impugnata pronunciando nei suoi confronti la condanna alla pena di 2 anni di detenzione nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni per i reati di infrazione semplice a contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e rinviando invece gli atti ad una Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell’espulsione;
- che, tenuto conto di quanto emerso durante il dibattimento, la prognosi non è del tutto sfavorevole e pertanto si giustifica la sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione con un periodo di prova di 4 anni. Rispondendo affermativamente al quesito, visti gli art. 18, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP; 19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1 LStup; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. Considerato che con sentenze del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali e 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e revisione penale AC 1 è stato riconosciuto autore colpevole dei reati di: - infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, - contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, AC 1 è condannato alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni.
2. L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati IE 1 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria