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72.2004.142

vendita di 153,4 g di eroina + detenzione a scopo di vendita di 61,6 g di eroina + procurato 30 g di eroina + acquisto e trasporto di 50 g di eroina + negoziato per terzi l'acquisto di 50 g di eroina + consumo di 130 ketalgine e di 60 g di canapa. Ordinato norme di condotta

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Incarto n.72.2004.142

72.2005.86

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Greta Cipolla, lic. iur.

Sedente nell’aula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal29 luglio al 6 agosto 2004 e

dal 3 febbraio al 10 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

Inoltre prevenuto colpevole di:

DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore14:00alle ore15:05.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

E come meglio descritto negli atti d’accusa.

2.Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3.Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4.Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.03 della Pretura Penale?

5.Devono essere ordinate norme di condotta?

6.Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Rispondendo                 affermativamente a tutti i questi tranne che ai n. 1.1.4, 2, mentre che per i quesiti 1.1.1 e 1.1.6 è parzialmente affermativa;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra il 2003 e il 10 marzo 2005,

a Lugano, Locarno, Zurigo e Gordola:

e come meglio descritto negli atti d’accusa.

4.Ad AC 1, quale norma di condotta, è fatto ordine di sottoporsi, a sue spese, per 5 anni, a controlli medici mensili per certificare l’astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti, con l’espressa comminatoria della revoca della sospensione condizionale per il caso d’inadempienza o del riscontro del consumo di sostanze stupefacenti.

5.È revocata la sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione di cui alla sentenza 15.12.2003 della Pretura Penale.

7.Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        4'051.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.--

fr.        4'301.40

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