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72.2004.141

Omesso di riversare trattenute salariali dei dipendenti. Correità. Ammessi il lungo tempo trascorso e la violazione principio di celerità. In parte contumacia. Pena pecuniaria sospesa condizionalmente

Ticino ·03 · · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 159 CP, art. 270 Legge Tributaria;

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore14:00alle ore15.40.

Il Presidente,constatato che l'accusato AC 2, regolarmente citato, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Il PP precisa che al punto 2.1 dell’atto d’accusa, l’importo trattenuto da dicembre 2000 a maggio 2001 è di fr. 9’807.10.

Il punto 3 dell’atto d’accusa viene rettificato:

“per avere, nel periodo tra il 2001 ed il 2002 ()”,

in luogo e vece di:

“per avere, nel periodo tra il 1999 e il 2002 ()”.

Le parti danno atto che i reati di cui ai punti 1.1, 1.2, e 2.2 dell’atto di accusa sono prescritti.

Per quanto concerne il punto 2.1 dell’atto d’accusa viene dato atto che è solo parzialmente prescritto, l’importo sottratto non ancora caduto in prescrizione è di

fr. 9'807.10.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

3.Deve essere ammessa l’attenuante specifica per il lungo tempo trascorso?

4.Può beneficiare della sospensione condizionale?

3.Deve essere ammessa l’attenuante del lungo tempo trascorso?

dichiara e pronuncia:

4.   Di conseguenza, ritenuto il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità:

Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

fr.           550.--

============

Distinta spese a carico di AC 1

Inchiesta preliminare                             fr.              66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

fr.           183.30

============

Distinta spese a carico di AC 2

Inchiesta preliminare                             fr.              66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

fr.           183.30

============

Il rimanente a carico dello Stato

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 PC 1

E. 2 PC 2

E. 3 PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.72.2004.141

Lugano,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Silvia Jurissevich, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questopalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.   AC 1

e domiciliato a

2.   AC 2

e

prevenuti colpevoli di:

per avere,

nel periodo 1999-2000, a __________,

in qualità di datore di lavoro e meglio in qualità di amministratore unico della __________, in quantotale tenuto a trattenere un'imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati,

ripetutamente impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, omettendo di riversare gli importi dedotti all'Ufficio delle imposte alla fonte,

e meglio:

PC 1 si è costituito parte civile;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 159 CP, art. 270 Legge Tributaria;

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore14:00alle ore15.40.

Il Presidente,constatato che l'accusato AC 2, regolarmente citato, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Il PP precisa che al punto 2.1 dell’atto d’accusa, l’importo trattenuto da dicembre 2000 a maggio 2001 è di fr. 9’807.10.

Il punto 3 dell’atto d’accusa viene rettificato:

“per avere, nel periodo tra il 2001 ed il 2002 ()”,

in luogo e vece di:

“per avere, nel periodo tra il 1999 e il 2002 ()”.

Le parti danno atto che i reati di cui ai punti 1.1, 1.2, e 2.2 dell’atto di accusa sono prescritti.

Per quanto concerne il punto 2.1 dell’atto d’accusa viene dato atto che è solo parzialmente prescritto, l’importo sottratto non ancora caduto in prescrizione è di

fr. 9'807.10.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

3.Deve essere ammessa l’attenuante specifica per il lungo tempo trascorso?

4.Può beneficiare della sospensione condizionale?

3.Deve essere ammessa l’attenuante del lungo tempo trascorso?

dichiara e pronuncia:

4.   Di conseguenza, ritenuto il lungo tempo trascorso e la violazione del principio di celerità:

Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.--

fr.           550.--

============

Distinta spese a carico di AC 1

Inchiesta preliminare                             fr.              66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

fr.           183.30

============

Distinta spese a carico di AC 2

Inchiesta preliminare                             fr.              66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              16.65

fr.           183.30

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Il rimanente a carico dello Stato

1. PC 1

2. PC 2

3. PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria