Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 luglio 2003 , emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il PP1. § Gli accusati AC1 a ssistiti dal difensore di fiducia avv. __________. § __________ , in rappresentanza della PL1, costituitasi parte civile. Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:40 . Sentiti § Il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dell'atto d'accusa, rimettendosi al giudizio della Corte sulla commisurazione della pena. § La Parte civile, chiede che i due imputati vengano condannati alla rifusione di fr. 82'260.-. § Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento dei suoi assistiti. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: A. AC1
1. È autore colpevole di: 1.1 truffa per avere, tra gennaio 1991 e settembre 1993, a __________, in qualità di organo materiale e formale della __________ agendo in correità con il figlio AC2, a scopo d’indebito profitto, ingannato astutamente i funzionari della PL1, mediante la produzione di falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti, ottenendo in tale modo indebite indennità assicurative per complessivi fr. 82'260.-? 1.2 falsità in documenti per avere, tra gennaio 1991 e settembre 1993 a __________, in qualità di organo materiale e formale della __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con il figlio AC2, allestito e fatto uso a scopo d’inganno, di falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti? 1.3 violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, tra il 1998 e gennaio 2001, a __________, favorito il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana, alloggiandola presso il suo appartamento, sebbene fosse sprovvista dei necessari permessi di soggiorno? 1.4 contravvenzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente per avere, il 9 aprile 2002, a __________, contravvenuto intenzionalmente alle disposizioni legali in vigore, incenerendo abusivamente dei rifiuti di cantiere all’aperto, sul fondo di sua proprietà, in luogo che presso gli appositi impianti? E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Sussiste violazione del principio di celerità?
3. Può beneficiare di attenuanti specifiche?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà? B. AC2
1. È autore colpevole di: 1.1 truffa per avere, tra gennaio 1991 e settembre 1993, a __________, in qualità di organo materiale e formale della __________, agendo in correità con il padre AC1, a scopo d’indebito profitto, ingannato astutamente i funzionari della PL1, mediante la produzione di falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti, ottenendo in tale modo indebite indennità assicurative per complessivi fr. 82'260.-? 1.2 falsità in documenti per avere, tra gennaio 1991 e settembre 1993, a __________, in qualità di organo materiale e formale della __________, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con il padre AC1, allestito e fatto uso a scopo d’inganno, di falsi conteggi riguardanti le ore di lavoro perse dai dipendenti? E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Sussiste violazione del principio di celerità?
3. Può beneficiare di attenuanti specifiche?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà? Considerando - che la presente vertenza giunge in aula a distanza di molti anni dai fatti; - che l'inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia 30 giugno 1993 dell'Ufficio cantonale del lavoro per sospetta violazione dell'art. 105 LADI a seguito di presunte irregolarità nella riscossione di indennità per lavoro ridotto e per intemperie; - che l'accusa è inizialmente stata promossa per questo solo reato; - che per gli accertamenti del caso è stato tempestivamente ordinato l'allestimento di un referto peritale; - che il 20 ottobre 1998 vi è stata l'estensione dell'accusa a carico dei prevenuti per i reati di infrazione alla LAVS, truffa, falsità in documenti e omissione della contabilità; - che dalla perizia risulta l'indebita erogazione di indennità per lavoro ridotto e per intemperie per complessivi fr. 82'260.--; - che di conseguenza negli atti d'accusa 4 luglio 2003 il Procuratore Pubblico ha imputato ai prevenuti, in correità, il reato di truffa e quello di falsità in documenti; - che la fattispecie non è semplice dal profilo giuridico, dovendosi da un lato effettuare la corretta qualifica giuridica tra le ipotesi di truffa ex art. 146 CP (v. 148 CP) e di violazione della norma penale di cui all'art. 105 LADI, e dall'altro risolvere il quesito a sapere se la documentazione presentata per riscuotere le indennità possieda la qualifica di documento ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CP; - che il Tribunale federale nella sentenza del 16 agosto 2001 (6S.655/2000) ha chiarito che la documentazione prodotta ai fini della riscossione delle indennità in questione non ha qualifica di documento (consid. 2f e 2g), e questo con riferimento sia ai moduli di richiesta delle indennità firmati dagli organi della società, che ai conteggi firmati dagli organi della società relativi alle ore di lavoro perse, che alle cartelle di controllo sottoscritte dai dipendenti; - che di conseguenza i prevenuti devono essere prosciolti dall'imputazione di falsità in documenti; - che secondo il Tribunale federale il fatto che i conteggi inveritieri non siano dei documenti ex art. 110 cifra 5 CP non esclude ancora la possibilità del perfezionarsi del reato di truffa, dovendosi esaminare se non sussista per altro motivo un inganno astuto in danno degli organi preposti all'applicazione della LADI; - che in quel caso il Tribunale federale ha ravvisato astuzia nel fatto che gli organi della ditta avevano istigato tutti i dipendenti alla presentazione di falsi conteggi; - che nel caso di specie ciò non sembra essere avvenuto, e comunque, a tanti anni dai fatti, risulta impraticabile procedere a compiuti accertamenti in tal senso, atteso che nessuno degli impiegati della __________ è stato sentito in corso d'inchiesta; - che vi è inoltre motivo di ritenere che l'erogazione indebita delle indennità sia più che altro avvenuta per il cumulativo effetto del disordine contabile che vi era all'epoca alla __________, e delle inesaustive procedure di controllo nell'erogazione delle indennità in questione da parte delle autorità cantonali a causa dell'alto numero di disoccupati in quegli anni, e del conseguente sovraccarico di lavoro degli organi preposti all'evasione di queste pratiche; - che pertanto non vi sono in atti elementi sufficienti per ritenere con la necessaria certezza la realizzazione dell'inganno astuto da parte dei prevenuti; - che pertanto essi non possono essere condannati per il reato di truffa; - che, stabilito ciò, appare inutile chiedersi se essi siano colpevoli quanto meno di violazione dell'art. 105 LADI, stante l'intervenuta prescrizione dell'eventuale reato; - che in ogni caso, stante l'indebita riscossione delle indennità, gli imputati si sono comunque dichiarati disponibili alla rifusione di fr. 82'260.--, dedotti gli eventuali pagamenti nel frattempo già effettuati; - che al solo AC1 è inoltre addebitata l'infrazione alla LDDS per avere saltuariamente affittato un appartamento a __________, tra il 1998 e il 2001, ad una cittadina brasiliana che vi si prostituiva; - che, contrariamente a quanto risulta dall'atto di accusa, dagli atti non emerge che la persona in questione abbia soggiornato illegalmente in Svizzera; - che infatti essa, siccome brasiliana, non era astretta all'obbligo del visto sul passaporto, mentre che dagli atti, ed in particolare dalle sue dichiarazioni, non risulta che essa nel corso degli anni abbia soggiornato più a lungo del periodo concessole dalla LDDS; - che il solo fatto che essa abbia esercitato la prostituzione non rende illegale il suo soggiorno altrimenti lecito, ma ha unicamente valenza contravvenzionale; - che pertanto anche il prevenuto, che nella per lui peggiore delle ipotesi ha consapevolmente fornito l'alloggio per l'indebito esercizio dell'attività, ha semmai commesso contravvenzione alla LDDS; - che la relativa azione penale è però anche in questo caso prescritta; - che ne è lo stesso per la contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente imputata a AC1 al punto 4 del suo atto d'accusa; - che in definitiva i prevenuti devono essere prosciolti da ogni addebito; - che le spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di fr. 100.--, sono a carico dello Stato; - che il dispositivo fa inoltre menzione dell'impegno assunto dai prevenuti alla rifusione di fr. 82'260.--, meno eventuali pagamenti già effettuati; rispondendo A. Per AC1, negativamente al quesito n. 1., per il che gli altri divengono privi d'oggetto; B. Per AC2, negativamente al quesito n. 1, per il che gli altri divengono privi d'oggetto; visti gli art. 18, 36, 41, 63, 64, 65, 68, v. 70 e v. 72, 70 e 72 ,146, v. 148, 251, v. 251 CP; 105 LADI; 23 LDDS; 61 LPAmb;
E. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:
1. AC1 è prosciolto dalle imputazioni di truffa, falsità in documenti, infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri e contravvenzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente.
2. AC2 è prosciolto dalle imputazioni di truffa e falsità in documenti.
3. AC2 e AC1 si impegnano in solido al pagamento di fr. 82'260.--, dopo deduzione di eventuali pagamenti già effettuati, in favore della PL1, __________.
4. La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese processuali sono poste a carico dello Stato.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati PL1 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente La segretaria Distinta spese a carico dello Stato : Tassa di giustizia fr. 100.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Perizia fr. 44'060.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 44'410.-- ===========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2003.67-68
Lugano,
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nellaula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con lannuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC2
e domiciliato a
2. AC1
e domiciliato a
prevenuti colpevoli di:
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore9:30alle ore10:40.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
-che l'inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia 30 giugno 1993 dell'Ufficio cantonale del lavoro per sospetta violazione dell'art. 105 LADI a seguito di presunte irregolarità nella riscossione di indennità per lavoro ridotto e per intemperie;
-che l'accusa è inizialmente stata promossa per questo solo reato;
-che per gli accertamenti del caso è stato tempestivamente ordinato l'allestimento di un referto peritale;
-che il 20 ottobre 1998 vi è stata l'estensione dell'accusa a carico dei prevenuti per i reati di infrazione alla LAVS, truffa, falsità in documenti e omissione della contabilità;
-che dalla perizia risulta l'indebita erogazione di indennità per lavoro ridotto e per intemperie per complessivi fr. 82'260.--;
-che di conseguenza negli atti d'accusa 4 luglio 2003 il Procuratore Pubblico ha imputato ai prevenuti, in correità, il reato di truffa e quello di falsità in documenti;
-che la fattispecie non è semplice dal profilo giuridico, dovendosi da un lato effettuare la corretta qualifica giuridica tra le ipotesi di truffa ex art. 146 CP (v. 148 CP) e di violazione della norma penale di cui all'art. 105 LADI, e dall'altro risolvere il quesito a sapere se la documentazione presentata per riscuotere le indennità possieda la qualifica di documento ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CP;
-che il Tribunale federale nella sentenza del 16 agosto 2001 (6S.655/2000) ha chiarito che la documentazione prodotta ai fini della riscossione delle indennità in questione non ha qualifica di documento (consid. 2f e 2g), e questo con riferimento sia ai moduli di richiesta delle indennità firmati dagli organi della società, che ai conteggi firmati dagli organi della società relativi alle ore di lavoro perse, che alle cartelle di controllo sottoscritte dai dipendenti;
-che di conseguenza i prevenuti devono essere prosciolti dall'imputazione di falsità in documenti;
-che secondo il Tribunale federale il fatto che i conteggi inveritieri non siano dei documenti ex art. 110 cifra 5 CP non esclude ancora la possibilità del perfezionarsi del reato di truffa, dovendosi esaminare se non sussista per altro motivo un inganno astuto in danno degli organi preposti all'applicazione della LADI;
-che in quel caso il Tribunale federale ha ravvisato astuzia nel fatto che gli organi della ditta avevano istigato tutti i dipendenti alla presentazione di falsi conteggi;
-che nel caso di specie ciò non sembra essere avvenuto, e comunque, a tanti anni dai fatti, risulta impraticabile procedere a compiuti accertamenti in tal senso, atteso che nessuno degli impiegati della __________ è stato sentito in corso d'inchiesta;
-che vi è inoltre motivo di ritenere che l'erogazione indebita delle indennità sia più che altro avvenuta per il cumulativo effetto del disordine contabile che vi era all'epoca alla __________, e delle inesaustive procedure di controllo nell'erogazione delle indennità in questione da parte delle autorità cantonali a causa dell'alto numero di disoccupati in quegli anni, e del conseguente sovraccarico di lavoro degli organi preposti all'evasione di queste pratiche;
-che pertanto non vi sono in atti elementi sufficienti per ritenere con la necessaria certezza la realizzazione dell'inganno astuto da parte dei prevenuti;
-che pertanto essi non possono essere condannati per il reato di truffa;
-che, stabilito ciò, appare inutile chiedersi se essi siano colpevoli quanto meno di violazione dell'art. 105 LADI, stante l'intervenuta prescrizione dell'eventuale reato;
-che in ogni caso, stante l'indebita riscossione delle indennità, gli imputati si sono comunque dichiarati disponibili alla rifusione di fr. 82'260.--, dedotti gli eventuali pagamenti nel frattempo già effettuati;
-che al solo AC1 è inoltre addebitata l'infrazione alla LDDS per avere saltuariamente affittato un appartamento a __________, tra il 1998 e il 2001, ad una cittadina brasiliana che vi si prostituiva;
-che, contrariamente a quanto risulta dall'atto di accusa, dagli atti non emerge che la persona in questione abbia soggiornato illegalmente in Svizzera;
-che infatti essa, siccome brasiliana, non era astretta all'obbligo del visto sul passaporto, mentre che dagli atti, ed in particolare dalle sue dichiarazioni, non risulta che essa nel corso degli anni abbia soggiornato più a lungo del periodo concessole dalla LDDS;
-che il solo fatto che essa abbia esercitato la prostituzione non rende illegale il suo soggiorno altrimenti lecito, ma ha unicamente valenza contravvenzionale;
-che pertanto anche il prevenuto, che nella per lui peggiore delle ipotesi ha consapevolmente fornito l'alloggio per l'indebito esercizio dell'attività, ha semmai commesso contravvenzione alla LDDS;
-che la relativa azione penale è però anche in questo caso prescritta;
-che ne è lo stesso per la contravvenzione alla LF sulla protezione dell'ambiente imputata a AC1 al punto 4 del suo atto d'accusa;
-che in definitiva i prevenuti devono essere prosciolti da ogni addebito;
-che le spese del procedimento penale, con una tassa di giustizia di fr. 100.--, sono a carico dello Stato;
-che il dispositivo fa inoltre menzione dell'impegno assunto dai prevenuti alla rifusione di fr. 82'260.--, meno eventuali pagamenti già effettuati;
PL1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese a carico dello Stato:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 44'060.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 44'410.--
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