Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2003.52
72.2007.40
Lugano,
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Leventina
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
preso atto della sentenza 23 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale, che, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, ha stabilito:
considerato che i dispositivi della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________annullatisono concretamente i seguenti:
considerato altresì che, con la citata sentenza 23 maggio 2003, la Corte di Cassazione e di revisione penale, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale,riformandoi dispositivi ni. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte della Assise Correzionali di __________ha riconosciutoAC 1 e AC 2autori colpevoli di tratta degli esseri umaniper aver avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________" a __________ da loro gestita congiuntamente,
constatato che, per quantoancora riguarda il reato ditratta degli umani, sono cresciuti in giudicato i dispositivi ni. 1.1.2 e 2.1.2 della sentenza 17.1.2001, per il che si ha :
considerato che, in tali condizioni, le questioni oggetto del rinvio a questa Corte correzionale sono le seguenti:
considerato inoltre che conatto d'accusa 40/2007 del 19 aprile 2007il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AC 2
siccomeaccusatodi
e per il che AC 2 viene in questa sede giudicato anche per tali imputazioni;
conviene oggi nellaula penale di questoPalazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con lannuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuta dal 3 maggio 2000 al 17 gennaio 2001;
AC 2
e domiciliato a
detenuto dal 3 maggio al 26 giugno 2000;
Espleti i pubblici dibattimenti dalle orealle ore 14:15 alle ore 18:00.
Viene discussa dalla Presidente con le Parti, avuto riguardo allimputazione di riciclaggio, la questione della prescrizione, col risultato che non è lex mitior il diritto in vigore allepoca dei fatti (1998-2000) e che non è lex mitior il diritto in vigore dal 1.1.2007, nella misura in cui prevede che la prescrizione si estingue dopo la sentenza di primo grado (art. 97 cpv. 3n.CP).
Le Parti convengono che il diritto applicabile è quello in vigore dopo la riforma del 1.10.2002, che ha stabilito per i delitti la prescrizione di 7 anni, ritenuto che non conta il periodo in cui sono stati pendenti i ricorsi presso il TF (art. 70 cpv. 3 v.CP).
Le Parti sono daccordo, alla luce di quanto sopra, che venga ritenuto non prescritto il reato di riciclaggio per gli importi spediti in __________ nel corso del 2000, che lEFIN e la Polizia avevano a suo tempo cifrato in fr. 15'298,90.
Siamo quindi in un reato di riciclaggio di portata analoga a quello a suo tempo ritenuto dalla sentenza di primo grado. Vi sono infatti difficoltà non da poco nellaccertamento dellimporto che fu eventualmente spedito a partire dallaprile 1999 fino al dicembre 1999.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
dichiara e pronuncia:
Inchiesta preliminare fr. 6'195.60
Multe fr. 11'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'645.60
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Distinta spese a carico di AC 1
Inchiesta preliminare fr. 2'997.80
Multa fr. 7'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 10'222.80
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Distinta spese a carico di AC 2
Inchiesta preliminare fr. 3'197.80
Multa fr. 4'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 7'422.80
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Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria