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72.2003.13

Proscioglimento dall'imputazione di truffa per avere indotto al pagamento di merce mai fornita.

Ticino ·12 · 1997-10-28 · Italiano TI
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Incarto n.72.2003.13

Bellinzona,

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questoPretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

truffa

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore9:30alle ore12:55.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

Considerato,in fatto ed in diritto

Perciò, il 17 settembre 1997 la __________ scrisse alla __________ che “la fornitura del materiale in oggetto è momentaneamente sospesa” e che “nuovi termini vi saranno comunicati in seguito”.

In seguito, il 28 ottobre 1997, la __________ scrisse alla __________ di non essere ancora in grado di indicare loro “la data di noleggio in quanto i progettisti dell’XY hanno per l’ennesima volta spostato la data d’inizio dell’esecuzione dei lavori”. La lettera così conclude:

Rispondendonegativamente a tutti i quesiti;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria