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72.2003.112

Ticino · 2004-12-23 · Italiano TI
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ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico

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Tessin Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2003.112 Tessin Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2003.112 Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2004 72.2003.112

ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico

Incarto n. 72.2003.112 Lugano, 23 dicembre 2004/eg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano Presidente: giudice Mauro Ermani Segretario: Pascal Cattaneo, vicecancelliere Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 e domiciliato a prevenuto colpevole di:

1.   appropriazione indebita, ripetuta per essersi, a scopo di indebito profitto proprio e altrui, appropriato in due occasioni di cose mobili altrui che gli erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere, 1.1 .   a Grancia, l'8 giugno 2000, impiegato indebitamente la vettura Mercedes Benz S 500 L, n. matricola, targata TI, intestata alla __________, società di cui era organo di fatto ed azionista unico, e di proprietà della Daimler Chrysler che ne aveva finanziato l'acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 140'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Bentley Red Label) acquistato per suo uso personale e intestato alla __________; la parte lesa si è costituita parte civile; 1.2 .   a Pazzallo, il 4 novembre 2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 B, n. matricola, targata TI, intestata alla __________,  società di cui era direttore ed azionista unico, e di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l'acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 24'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) acquistato per suo uso personale e intestato a suo nome; la parte lesa si è costituita parte civile; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 138 cifra 1 CP; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2003 del 22 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il PP 1. § L'avv. __________, difensore d’ufficio dell’accusato AC 1, assente . Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.00 alle ore 11.10 . Il Presidente, constatato che l’accusato AC 1, regolarmente citato in via rogatoriale presso il suo domicilio legale, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT. E' pervenuta alla Corte:

- richiesta di risarcimento 22.12.2004 della PC PC 2 (doc. TPC) Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto brevemente i fatti alla base dell’AA, conclude chiedendo la condanna dell’accusato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa. Condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Postula inoltre l’accoglimento delle pretese di § Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la figura e la vita dell’accusato. Non contesta i reati imputati al suo patrocinato. Chiede però che la pena detentiva proposta dal PP venga considerevolmente ridotta e quindi posta al beneficio della sospensione condizionale, non si oppone alle pretese di PC. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: AC 1

1.   È autore colpevole di 1.1. ripetuta appropriazione indebita, per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere 1.1.1.   a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI  intestata alla __________ Sa ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per sé, ma intestato alla __________, di un nuovo veicolo __________) ? 1.1.2.   a Pazzallo, il 4.11.200 0, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI  intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) ?

2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3.   Deve essere condannato al pagamento di una indennità alle PC? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, visti gli art.                      18, 36, 41, 63, 68 e 138 cfr. 1 CP; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese dichiara e pronuncia in contumacia:

1.   AC 1 é autore colpevole di 1.1.   ripetuta appropriazione indebita, per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere: 1.1.1.   a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI  intestata alla __________ ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per conto della __________, di un nuovo veicolo __________; 1.1.2.   a Pazzallo, il 4.11.2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI  intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T), e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.   Di conseguenza, AC 1 é condannato in contumacia: 2.1.   alla pena di 5 mesi di detenzione, pena integralmente addizionale alla pena di 6 mesi di reclusione pronunciata il 21.11.2002 dal Tribunale Tempio Pausania Olbia (Italia); 2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 2 anni

4.   AC 1 è inoltre condannato a pagare: 4.1.   fr. 110'400.35 a PC 1, 4.2.   fr. 16'818.45 a PC 2,. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati

1. PC 1

2. PC 2 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                          Il segretario Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           300.-- Inchiesta preliminare                         fr.           200.-- Pubbl. FU                                           fr.           150.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.           700.-- ===========