opencaselaw.ch

72.2002.150

Ticino · 2004-03-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Sachverhalt

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 146 CPS, art. 138 CPS, Art. 251 CPS;

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa

78/2002

del

13 agosto 2002

, emanato dal Procuratore

pubblico.

E inoltre

prevenuta colpevole di:

1.   ripetuta

truffa

per

avere,

a Lugano,

Milano, Roma e altrove in Svizzera e in Italia,

fra l'aprile

1997 ed il novembre 1997,

con

l'intento di procacciarsi un indebito profitto,

ripetutamente

ed intenzionalmente,

ingannato

astutamente __________ e __________, affermando cose false, dissimulando cose

vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendoli a compiere atti

pregiudizievoli al loro patrimonio,

e meglio

per avere,

1.1.

A

Lugano e Milano,

in data

imprecisata, in ogni caso nell'aprile 1997,

ingannato

astutamente __________, affermando che le avrebbe organizzato l'apertura di una

relazione bancaria in Svizzera, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato

con quest'ultima, sottacendole che era sua intenzione diventare contitolare

della relazione suddetta in modo tale che potesse disporre degli averi che vi

sarebbero confluiti, inducendola in tal modo a sottoscrivere i documenti di

apertura della relazione no. __________, aperta presso la __________, documenti

sui quali avrebbe a sua volta apposto la sua firma in modo da figurare

contitolare della relazione, con conseguente facoltà di disporre degli averi

depositativi o in procinto di esservi depositati, indi indicando pure se stessa

quale avente diritto economico dei valori in conto;

1.2.

a

Lugano e Roma,

in data

imprecisata, in ogni caso nel novembre 1997,

ingannato

astutamente __________, titolare della relazione __________aperta presso la

__________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultimo,

inducendolo ad emettere e firmare, senza che ne avesse consapevolezza, un atto

di pegno generale datato 13 novembre 1997 rilasciato pure a favore della

relazione nr. __________sempre aperta presso la __________, a lei intestata,

sottacendogli che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future

operazioni finanziarie, poi effettivamente messe in atto sulla relazione

suddetta, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole

al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a

rischio;

2.   ripetuta

falsità in documenti

per

avere,

a Lugano,

Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia,

fra

l'aprile 1997 ed il novembre 1997,

nella sua

qualità di consulente finanziaria,

al fine

di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente

e intenzionalmente,

formato

documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, attestato

o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d'importanza

giuridica,

nonché

fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti,

e meglio

per avere,

2.1.

a

Lugano e Milano,

nell'aprile

1997,

compilato

e firmato il formulario A relativo alla relazione no. __________ datato 8

aprile 1997, indicando, contrariamente al vero, se stessa quale co-avente

diritto economico dei valori in conto o in procinto di essere versati in conto;

2.2.

a

Lugano e Roma,

nel

novembre 1997,

abusato

della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno

13 novembre 1997 di cui sub. 1.2, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i

motivi già indicati, di tale documento;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

art. 146 CPS, art. 251 CPS;

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo

128/2003

del

3 novembre 2003

, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§

Il __________.

§

L'accusata

__________

assistita dal difensore di fiducia avv. __________;

§

L'avv.

__________ in rappresentanza della parte civile __________;

§

L’avv.

__________ in rappresentanza della Parte Civile __________;

§

L’avv.

__________ in rappresentanza della Parte Civile __________.

Espleti i pubblici dibattimenti:

martedì

23 marzo 2004 dalle ore

09.30

alle ore

17.45

.

mercoledì

24 marzo 2004 dalle ore

09.30

alle ore

17.00

.

giovedì

25 marzo 2004 dalle ore

09.30

alle ore

17.30

.

Il Procuratore, sentito il perito,

rettifica il punto 1.2.2 dell’atto d’accusa correggendo in lire 120 milioni

l’importo di $ 120'000.- che vi figura. Analogamente vanno corretti anche gli

importi riassuntivi di cui al punto 1 pag. 1 dell’atto d’accusa, deducendo

120'000 $ e aggiungendo 120 milioni di lire.

Sentiti

§

Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma del punto 1.1 AA, richiamando la sentenza delle Assise

criminali 4.08.2003 in re P.A, caso analogo a quello in esame, evidenziando che

anche qui l’accusata ha commesso truffa, mediante l’uso di atti di pegno falsi.

Per il punto 1.2 AA, elenca i riscontri oggettivi a comprova del reato, quo

alla perizia agli atti, ai conteggi falsi, alle dichiarazioni della teste

__________. Sul punto 1.3, rileva che per le modalità con cui l’accusata ha

agito, la __________ non aveva possibilità di scoprire l’inganno, stante anche

il rapporto di amicizia, ergo di fiducia, che aveva con l’imputata. Circa il

punto 2AA, fa notare che le dichiarazioni dell’imputata, per altro non

comprovate, si discostano da quelle della vittima che, a dispetto della

__________, si è rivelata attendibile. Per il punto 3 AA, osserva che si tratta

indubbiamente di documenti falsi. Per la commisurazione della pena, si oppone

ad un’eventuale scemata responsabilità. Rileva che l’imputata ha agito per

avidità, bramosia di lucro, sfruttando, senza scrupoli, il rapporto di amicizia

instaurato con gran parte delle sue vittime. Evidenzia altresì che si tratta di

malversazioni dell’ordine di due milioni di franchi. Tutto ciò posto chiede che

l’accusata venga condannata alla pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione, nonché

all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni.

§

L'avv. __________, in rappresentanza della PC __________,

il quale per la colpevolezza dell’accusata, si associa alle conclusioni della

pubblica accusa. Con la conferma integrale dell’atto d’accusa, chiede che

l’istanza di risarcimento danni prodotta agli atti venga accolta.

§

L’avv. __________, in rappresentanza della PC __________,

il quale si associa al Procuratore Pubblico sulla colpevolezza della

__________. Conclude chiedendo il riconoscimento delle pretese formulate

nell’istanza di risarcimento versata in atti, facendo notare che in relazione

al punto 3.1.1 dell’atto d’accusa, la banca ha subito un danno diretto.

§

Il Difensore, il quale contesta che vi sia inganno astuto,

stante una crassa corresponsabilità da parte delle vittime. Trattasi di persone

cognite in affari, in particolare gli imprenditori __________ e __________, che

di fronte alla personalità dell’imputata, manifestamente pasticciona e

confusionaria, non avrebbero dovuto darle in gestione i loro averi. In

proposito, richiama la testimonianza di __________, il quale definisce la

__________ una persona che in ambito professionale dimostrava di non avere

quasi la capacità d’intendere e di volere. La difesa osserva altresì che la

__________ era stata avvertita circa l’incompetenza dell’imputata dalla banca

del __________. Fa notare inoltre, che __________ e __________ non avevano un

rapporto di particolare amicizia o di fiducia con l’accusata. Sottolinea che

tutte le vittime hanno dichiarato che i conteggi della __________ erano incomprensibili,

ciononostante nessuna di esse si è presa la briga di controllarli. Contesta che

vi sia stata una messa in pericolo del patrimonio di __________ e della

__________. Solleva il problema del nesso di causalità a sapere se l’intervento

di __________ escluda la colpevolezza dell’imputata con riferimento al danno

patito dalla __________ circa l’escussione del pegno da parte della banca

__________. Concludendo, chiede l’integrale proscioglimento di __________.

§

avv. __________, in replica, rileva che la messa a pegno

degli averi della __________, era dell’ordine di fr. 92'000.- non solo di 907.-

Euro.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

__________

1.   È autrice

colpevole di:

1.1.   ripetuta

truffa

per avere,

tra aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma e altrove in Svizzera ed in

Italia, a scopo d’indebito profitto:

1.1.1.   ingannato

astutamente __________, inducendoli a sottoscrivere, a loro  insaputa, quattro

atti di pegno sui loro averi, mettendo in tale modo in pericolo il loro

patrimonio, ritenuto che a __________ sono stati addebitati, in esecuzione di

tale pegno, US$ 450'790,60 da parte della __________?

1.1.2.   ingannato

astutamente in due occasioni __________ dandole informazioni fasulle sul risultato

della gestione dei di lei averi, ed inducendola così a corrisponderle US$

120'000.- e 120 milioni di lire?

1.1.3.   ingannato

astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________,

mediante l’uso di quattro ordini di bonifico falsi, conseguendo in tale modo un

illecito profitto di lire 200 milioni, US$ 278'880,75, sterline 195'000.-?

1.1.4.   ingannato

astutamente Irene __________, inducendola a mettere in pericolo il suo

patrimonio, mediante cointestazione del conto bancario in cui ha depositato i

propri averi?

1.2.   ripetuta

appropriazione indebita

per

avere, tra ottobre 1999 e dicembre 1999, a Lugano, a scopo d’indebito profitto,

in due occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto valori

patrimoniali a lei affidati per complessivi US$ 201'170,29?

1.3.   ripetuta

falsità in documenti

per

avere, fra l’aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera

ed in Italia, a scopo d’indebito vantaggio, in più occasioni, allestito e/o

fatto uso, a scopo d’inganno, di quattro atti di costituzione in pegno fasulli,

quattro ordini di bonifico falsi, un formulario A fasullo?

E come

meglio descritto negli atti d’accusa.

2.   Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1   privativa

della libertà?

2.2   accessoria

dell’espulsione?

3.   Deve

essere condannata a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

4.   Deve

essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?

Considerato

in

fatto ed in diritto

1.

__________,

cittadina italiana, è nata il __________a __________, dove è cresciuta e vive

tuttora. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito il diploma di ragioneria. Si

è quindi iscritta all’università, abbandonando gli studi dopo un breve periodo

per andare a lavorare in una ditta d’import/export di prodotti coloniali. In

seguito è passata alle dipendenze della casa editrice __________ nel ramo della

pubblicazione di libri scolastici, attività che ha lasciato nel 1968, anno del

matrimonio, da cui è nata la figlia __________, oggi maggiorenne, per lavorare

con il marito, titolare di varie società attive nel campo dell’editoria. Nel

1974 la __________ si è separata dal marito, continuando ciononostante a

lavorare con lui sino al fallimento delle sue società. L'accusata si è quindi

messa in proprio nel settore delle pubbliche relazioni, curando in particolare

l’organizzazione di eventi mondani per conto di aziende o istituti bancari,

quali ad esempio la __________. Agli inizi degli anni novanta, essa avrebbe a

suo dire avuto una situazione economica dignitosa, che le avrebbe in

particolare consentito di pagare una scuola privata per la figlia, pur non

percependo (o percependo irregolarmente) gli alimenti dall’ex marito, che si

trovava invece in ristrettezze finanziare. Essa aveva pure accumulato risparmi

per circa 350 milioni di lire, che, tra il 1992 e il 1993, ha depositato presso

la __________ (in seguito: __________).

A partire da questo periodo, come meglio si dirà

più avanti, essa ha iniziato a portare in Svizzera anche gli averi di varie

persone appartenenti alla cerchia delle sue amicizie e conoscenze, e a

dedicarsi, con la parziale collaborazione di funzionari delle banche in

questione, alla gestione di questi averi di terzi, abbandonando vieppiù, con

l'intensificarsi di questa nuova attività, il settore delle pubbliche

relazioni.

La nuova attività della __________ l'ha poi

portata all’arresto ed alla detenzione preventiva, durata dal 16 gennaio al 27

maggio 2002. Al dibattimento essa ha dichiarato di non avere più trovato un

posto di lavoro dopo la carcerazione, ma anche di non sentirsi più in grado di

lavorare, siccome prostrata, e di vivere dell’aiuto finanziario della figlia e

dell’ex marito, dal quale nel frattempo ha divorziato.

Dall’estratto del casellario italiano

dell’imputata risultano due precedenti: con decreto del Pretore di __________

del 18 ottobre 1986 essa è stata condannata ad una multa di lire 200'000 per

emissione di assegni a vuoto, mentre che il 26 luglio 1990 il Tribunale di

__________ l’ha condannata ad un anno e 10 mesi di reclusione per bancarotta

fraudolenta, commessa come amministratrice tabulare delle società del marito

(doc. _), pena tuttavia condonata il 6 giugno 1991.

2.

L'imputata

al dibattimento ha affermato di avere iniziato ad intrattenere rapporti con

banche della piazza di Lugano all'incirca all'inizio degli anni '90, allorché

vi ha esportato i propri risparmi, ammontanti a suo dire a circa 350-400

milioni di lire.

In parte con l'aiuto dei consulenti degli

istituti ai quali si appoggiava, in particolare la prefata __________ e la

__________ (in seguito: __________), ma anche agendo in proprio, essa ha

iniziato così ad impratichirsi nella disciplina della gestione patrimoniale,

prediligendo, come poi farà anche in seguito, le operazioni sui cambi delle

valute e gli investimenti in titoli. Giova precisare sin d'ora che la

__________, tolta qualche nozione appresa empiricamente, è in tema

d'investimenti finanziari una perfetta ignorante.

La difesa durante l'arringa ha raccontato che un

direttore di banca l'ha considerata, sulle questioni economiche, "incapace

di intendere e volere", ma per chi ha vissuto il dibattimento rimarrà

indelebilmente impresso, in guisa di etichetta del personaggio e a riprova

della correttezza di quella valutazione, il ricordo della __________ colta

totalmente alla sprovvista dall'innocente domanda del Presidente volta a sapere

quale fosse a mente sua la differenza tra un'azione ed un'obbligazione (ovvero

i generi di titoli sui quali essa concentrava la propria operatività), e capace

solo di farfugliare che le azioni "

sono qualcosa di azionario

",

mentre che del tutto ignoto le sarebbe il concetto di obbligazione.

3.

Ignorante

non significa però incapace o privo di risorse. Al contrario, l'imputata sapeva

indubbiamente, come si vedrà, mettere in pratica con successo quanto da lei

appreso lavorando nel settore delle pubbliche relazioni, con digressioni, come

risulta dal suo curriculum vitae (doc. _), anche nella specialità del

"public speaking". Detto altrimenti, l'imputata sopperiva alle

proprie lacune tecniche con le risorse della capacità di contatto e di

convincimento, con la cortesia e il savoir faire. Ne danno atto tutte le

persone che oggi l'accusano: per __________ essa era "

molto attenta e

premurosa nei miei confronti

" (cubo 1, classificatore verbali

istruttori, verbale 17 dicembre 2001, A1, pag. 2) mentre che secondo __________

l'accusata era addirittura "

una specie di mamma ideale

"

(verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 1).

L'imputata aveva conosciuto la __________, dietro

presentazione da parte di un'amica, tale __________, in occasione di un

ricovero in ospedale, mentre che la __________ l'aveva conosciuta frequentando

con lei un gruppo di terapia dove si prestava sostegno psicologico, ragione per

cui alla Corte è sorto il dubbio, rimasto tale, che l'accusata fosse solita

cercare potenziali clienti anche nei luoghi e nei momenti in cui essi erano

particolarmente vulnerabili.

Come che sia, la predetta __________, ma

soprattutto la __________ divengono il cavallo di Troia della __________,

introducendola alla frequentazione di un ambiente che se non era quello dei cocktails

sulla spiaggia con ostriche e champagne evocato dal Procuratore Pubblico avv.

__________ nella sua ultima requisitoria, era almeno quello dei salotti bene di

Milano e di Roma, popolati da persone facoltose ma non necessariamente cognite

in tema di gestione patrimoniale, sensibili -come chiunque- alle lusinghe

dell'ipotesi di trasferire al sicuro in Svizzera parte dei loro averi e nel contempo

di ottenere un migliore rendimento senza particolari rischi. Ed infatti, tolte

la __________ e la __________, che l'imputata ha come detto conosciuto in

ambiti terapeutici, sia __________ (verbale 29 ottobre 2002, AI 2 inc.

2002.150, pag. 1) che __________ verbale 29 ottobre 2002, AI 1 inc. 2002.150,

pag. 1) e __________ (verbale 25 giugno 2002, A37, pag. 2) entrano in contatto

con l'accusata più o meno direttamente per il tramite della __________ o della

__________, che presentano l'accusata come la persona che gestisce il loro

denaro.

4.

Tanto

bastava all'accusata, che al dibattimento ha precisato di avere avuto una

cerchia limitata di clienti, in pratica solo quelli che la accusano di

malversazioni, o pochi di più.

La gestione di questi pochi clienti, in effetti,

consentiva alla __________ -illeciti a parte- di conseguire per sé un reddito

assai sostanzioso: da un lato essa aveva stipulato degli accordi di

retrocessione delle commissioni con le banche __________ e __________, che a

tal titolo nel periodo di circa 4 anni in cui ha gestito la __________ le hanno

fruttato più di fr. 800'000.--, ovvero almeno circa fr. 200'000.-- all'anno;

d'altro lato essa veniva remunerata anche dai suoi clienti con una quota pari a

circa il 10% degli utili che essa faceva loro conseguire durante un anno, a

condizione che la gestione fosse stata soddisfacente, ovvero che la performance

fosse stata pari a circa il 6-10% del capitale investito (cfr. verbale

dibattimentale, pag. 2) Come si vede dall'atto di accusa, per la sola cliente

__________ -che era di gran lunga la sua cliente più importante, avendole

affidato complessivamente circa 8-10 milioni di dollari (AI 73, pag. 20 e

segg.)- la __________ ha ricevuto a tal titolo U$ 120'000.-- nell'aprile del

1999 per la gestione dell'anno precedente e lire 120 milioni (in luogo degli U$

120'000.-- erroneamente indicati al punto 1.2.2 AA) nel giugno 2000. Inoltre

l'imputata beneficiava (teoricamente) degli utili che essa conseguiva con la

gestione del proprio patrimonio, con il quale effettuava -come per i clienti-

in primo luogo speculazioni sui cambi delle divise.

Grazie a queste entrate, l'accusata riconosce che

il suo patrimonio iniziale sarebbe lievitato sino ad un massimo di circa lire 1

miliardo e 200 milioni, raggiunto negli ultimi mesi del 1999. Poi sarebbero

iniziati gli investimenti sbagliati, tutto l'attivo si sarebbe dissolto e la

__________ si sarebbe trovata addirittura, quasi all'improvviso, ad essere

debitrice nei confronti della __________ di circa fr. 1'200'000.-- (verbale 17

gennaio 2002 di __________, A7, pag. 2). Per ulteriori informazioni sulla

situazione economica della prevenuta all'epoca delle asserite malversazioni si

rinvia a pag. 19 del verbale dibattimentale.

5.

Il 14 dicembre 2001 __________ ha denunciato __________ al

Ministero Pubblico di Lugano per i titoli di truffa, appropriazione indebita,

amministrazione infedele e falsità in documenti (cubo 1, classificatore

denuncia penale, AI 1). Essa, ereditiera di un'ingente sostanza, verso la fine

del 1996 sarebbe stata indotta dalla __________, con la quale era entrata in

rapporto d'amicizia, a dapprima conferirle mandato di gestione sugli averi

depositati presso la Banca __________, ed in un secondo tempo a trasferire

detti averi su vari conti aperti presso la __________ e la __________. Il

rapporto di fiducia sarebbe venuto meno verso la fine del 2001, momento in cui

la denunciante, con l'aiuto di persone competenti, avrebbe proceduto a delle

verifiche dell'operato della __________ nel corso degli anni. Ad un primo esame

sarebbe risultato che, a sua insaputa e contro le sue intenzioni, le sarebbero

stati sottoposti per firma degli atti di pegno dei propri averi in favore della

__________ ed inoltre risulterebbero prelevamenti di denaro non autorizzati

effettuati per mezzo di ordini di bonifico falsificati. Dal che la richiesta

dell'avvio di approfondite indagini.

L'accusata è stata sentita il 16 gennaio 2002 ed

in seguito arrestata e mantenuta in detenzione preventiva sino al 27 maggio

2002.

Già il 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha

emanato nei suoi confronti un primo atto di accusa per i titoli di ripetuta

truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti.

A mente dell'accusa, il reato di truffa sarebbe

stato commesso in tre ambiti differenti: la __________ avrebbe innanzitutto

fatto sottoscrivere a tre ignari clienti degli atti di costituzione in pegno

dei loro averi bancari in suo favore; in secondo luogo essa avrebbe ingannato

con astuzia la __________ circa l'entità dei guadagni (in realtà inesistenti)

conseguiti con la sua gestione, inducendola così a corrisponderle degli onorari

non dovuti, ed in terzo luogo essa avrebbe falsificato degli ordini di bonifico

firmati dalla __________, beneficiando così di importi che non le spettavano, pervenuti

su conti di sua pertinenza. L'appropriazione indebita riguarderebbe invece

degli importi in contanti che la __________ avrebbe prelevato per conto della

__________, e dei quali si sarebbe appropriata invece di effettuare i pagamenti

che le erano stati indicati. I falsi documentali sarebbero stati allestiti ed

utilizzati per commettere gli altri reati.

Dopo l'emanazione di questo atto di accusa, il

Ministero Pubblico ha ricevuto altre notizie di reato riguardanti la

__________. La nuova inchiesta è sfociata nell'atto di accusa aggiuntivo del 3

novembre 2003 per il titolo di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti,

risultando un altro caso di atto di pegno in favore della __________ contestato

dal firmatario, ed essendosi l'accusata cointestata, all'insaputa della

cliente, il conto aperto in Svizzera e sul quale sono confluiti gli averi di

detta cliente.

6.

Al

dibattimento l'accusata ha, in sostanza, respinto ogni addebito, tanto che la

difesa ha concluso per la sua assoluzione. Ne è seguita un'istruttoria

particolarmente laboriosa, ed in effetti il dibattimento si è protratto

sull'arco di tre giorni. Vista la natura indiziaria del procedimento, l'accusa

ha chiesto l'escussione di numerosi testimoni, ma la vera difficoltà

dell'istruzione è stata determinata dalla quasi impossibilità (riconosciuta

dalla difesa, che anzi ha ravvisato gli estremi del patologico, cfr. il doc.

TPC _, allegato 1.2) di stabilire con l'accusata un dialogo coerente, vista la

di lei insormontabile attitudine elusiva, che la portava, a dispetto dei moniti

del Presidente, ad uscire continuamente dal solco della conversazione, e di

fatto a rifiutare in prima battuta la risposta anche alle domande più semplici

e dirette, oppure a formularla in termini incomprensibili.

Sintomatico in proposito l'episodio della domanda

del Presidente, formulata al termine della seconda giornata del processo, volta

a sapere perché essa conservasse l'originale di un ordine di bonifico,

parzialmente in bianco, manoscritto e sottoscritto dalla __________ (che a

rigore di logica avrebbe dovuto trovarsi, compilato, nella banca destinataria),

e perché dello stesso essa possedesse anche delle fotocopie a colori, pressoché

identiche all'originale (cfr., in cubo 1, la mappetta separata rossa doc. _).

A tale domanda, la prevenuta ha fornito una

risposta tanto prolissa quanto inintelligibile. Il Presidente ha pertanto

invitato la difesa a verbalizzare con proprie parole la risposta della

prevenuta. Non riuscendovi al momento, il difensore è stato invitato a procedere

nella verbalizzazione alla ripresa del dibattimento. Il giorno dopo la

dichiarazione è infine stata quella di non essere in grado di rispondere alla

domanda (verbale dibattimentale, pag. 18).

Proprio per evidenziare questa particolare

attitudine della __________, già il Procuratore Pubblico aveva fato allestire

il verbale del suo interrogatorio dell'8 febbraio 2002 nella forma

dell'integrale e letterale trascrizione delle dichiarazioni dell'accusata

(A12), dalla cui lettura si evince chiaramente la particolarità della persona.

Nondimeno, la Corte non ha voluto dedurre da

questo atteggiamento dell'accusata un giudizio di non credibilità delle sue

tesi ed affermazioni, ma ha proceduto alla disamina dell'atto di accusa in

primo luogo sulla scorta di elementi di giudizio oggettivi.

7.

La

Corte si è chinata in primo luogo sull'accusa relativa alla sottoscrizione da

parte degli ignari clienti di atti di costituzione in pegno dei loro averi

bancari in favore dell'accusata.

7.1.

Una

prima considerazione, di ordine generale, è quella per cui gli atti di pegno

sono del tutto estranei alla logica dei rapporti che normalmente intercorrono

tra un gestore patrimoniale ed il suo cliente, e non sono invece un atto di

normale prassi bancaria, come ha tentato di sostenere la __________ (p. es.

verbale 25 giugno 2002, A39, pag. 3).

E' infatti evidente che gli atti di pegno in

questione sono stati sottoscritti nell'esclusivo interesse della __________i,

senza che vi sia alcun visibile motivo che avrebbe giustificato la loro firma

da parte dei clienti. Per effetto delle messe a pegno l'accusata veniva a

ricevere, grazie agli averi dei clienti, la copertura per le operazioni che

essa effettuava per sé sui suoi conti garantiti dai pegni. Essa poteva pertanto

estendere la propria operatività anche oltre l'ammontare dell'avere in conto,

senza tema di vedersi rifiutare l'operazione. La banca, detto altrimenti,

poteva permettersi di farle credito, potendo contare sulla copertura fornita

dagli averi dei conti messi a pegno.

Chiarissimo è pertanto il tornaconto

dell'accusata, mentre che per i clienti è visibile solo il rischio che essi

correvano nel dovere garantire l'operatività della __________. Essa non

riconosceva loro remunerazione di sorta per questa prestazione, di modo che

proprio non è dato di vedere quale vantaggio essi avrebbero potuto trarre

dall'operazione.

Ovviamente il risultato dell'analisi dei rischi e

degli utili derivanti da questi atti di pegno è un primo chiaro e pesante

indizio a favore della tesi accusatoria.

Un secondo elemento di giudizio di carattere

generale, anch'esso sfavorevole all'accusata, è dato dal fatto che non è in

discussione un unico atto di pegno contestato, ma che ben 4 suoi clienti

misconoscono altrettanti documenti sottoscritti in epoche differenti, il che

desta il sospetto che si trattasse di una sua modalità operativa ricorrente.

7.2.

La

__________ nei verbali predibattimentali è stata perentoria nell'affermare di

non avere mai inteso costituire i propri averi in pegno in favore della __________,

cosa che essa non avrebbe fatto per nessuno (verbale 17 dicembre 2001, A1, pag.

2), e di non essere pertanto stata consapevole della sottoscrizione di un

simile impegno (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 5). Al dibattimento (cfr.

verbale dibattimentale, pag. 3 e 4) la __________ ha spiegato di avere

compilato e firmato l'atto di pegno, senza leggerlo, assieme ad altri documenti

presso la __________, alla presenza dell'imputata e del direttore __________,

nella data indicata, in cui aveva aperto il conto e aveva conferito mandato di

gestione alla prevenuta.

Al Presidente siffatto racconto è apparso

spontaneo, privo di enfasi e del tutto credibile, anche laddove afferma -contro

l'ordinario andamento delle cose- la firma del documento senza preventiva

lettura, circostanza che poteva però giustificarsi in virtù della fiducia

nutrita nei confronti della __________, alla quale non a caso affidava in

gestione circa 10 milioni di dollari e che comunque, a prescindere dai rapporti

contrattuali, essa considerava un'amica, "

una che ti guarda negli occhi

"

(verbale dibattimentale, pag. 3).

L'atto di pegno in questione è poi stato escusso

dalla __________ per U$ 450'790.60, come risulta dall'istanza di risarcimento

della parte civile.

7.3.

__________

ha a sua volta deposto di non avere letto l'atto di costituzione in pegno da

lui sottoscritto all'atto dell'apertura del conto presso la __________,

presenti la __________ e il __________. A suo dire, gli sarebbe stato spiegato

che i documenti da lui sottoscritti non consentivano alla __________ di

prelevare denaro dal suo conto, mentre che nulla gli sarebbe stato detto in

merito alla mesa a garanzia dei suoi averi in favore di un altro conto (AI2,

inc. 2002.150).

In aula egli ha confermato la precedente

dichiarazione (verbale dibattimentale, pag. 8), precisando di avere unicamente

inteso conferire un mandato di gestione senza facoltà di prelievo per il

gestore, e di creduto che la compilazione manoscritta da parte sua dell'atto di

pegno (doc. _) con l'indicazione di due numeri di conto, a lui sconosciuti,

servisse a tale scopo. Egli confidava nella __________, ed intendeva procedere

ad investimenti poco rischiosi, senza assumersi il rischio di una garanzia,

mentre che il concetto medesimo di un "

atto di pegno

" non gli

sarebbe del tutto chiaro.

Anche questo teste è sembrato alla Corte del

tutto credibile nelle proprie dichiarazioni. Egli è inoltre del tutto

disinteressato dal profilo economico, posto che l'atto di pegno da lui

rilasciato in queste circostanze non è stato utilizzato, e perciò egli non ha

subito alcuna diminuzione dei suoi averi.

7.4.

__________,

come gli altri, afferma di non avere letto la documentazione sottopostale

presso la __________ all'atto dell'apertura del conto, presenti la __________ e

il __________, e di non avere perciò realizzato di avere posto i propri averi a

garanzia degli impegni della __________ nei confronti della banca. Ne sarebbe

divenuta consapevole solo più tardi, incontrando in banca __________, che aveva

sostituito il __________.

"

Questi

mi disse che i miei soldi c'erano ma che erano congelati in quanto garantivano

un debito della signora __________. Debito che si aggirava sugli ITL 800

milioni. In quel momento io sono sbiancata. Non sapevo assolutamente che dovevo

garantire per la signora __________. Mai la cosa mi è stata detta e mai ho

inteso farla." (verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 3).

Al dibattimento essa ha confermato queste sue

asserzioni, precisando di avere firmato in quell'occasione "tanti

fogli" che le vivano via via sottoposti, senza leggerli o leggendoli molto

sommariamente. Le parti manoscritte le avrebbe scritte di proprio pugno su

dettatura del __________, ma mai essa avrebbe inteso fungere da garante,

nemmeno in favore della __________, che pure era sua amica (verbale

dibattimentale, pag. 9).

Al Presidente la __________ è apparsa come

persona incapace di mentire, e quindi totalmente sincera, oltre che intimamente

colpita da questa vicenda, che le ha causato la disillusone per il tradimento

della fiducia accordata all'amica, e il blocco dei suoi averi (almeno 230

milioni di lire) per un lungo periodo.

Per buona fortuna, alla fine è stato possibile

liberare il conto della __________ dietro versamento di soli 907.-- Euro,

pagamento al quale ha provveduto l'imputata durante il dibattimento (cfr.

verbale dibattimentale, pag. 12). La Corte ha apprezzato questo buon gesto

dell'accusata.

7.5.

__________

i, sentito dal Procuratore Pubblico il 25 giugno 2002, ha detto, semplicemente,

"

che io non so di aver dato un atto di pegno alla signora __________

". Pur riconoscendo il documento da lui compilato, riteneva che i due

numeri di conto iscritti di suo pugno come beneficiari del pegno fossero suoi e

non sapeva che il conto __________della __________ fosse invece dell'imputata

(A37, pag. 4).

Sentito al processo (verbale dibattimentale, pag.

6) ha ribadito di non avere inteso mettere i propri averi in pegno in favore di

nessuno, ed ha spiegato le circostanze della sottoscrizione del documento

incriminato: presenti lui, la moglie, la __________, __________ e il

__________, egli, nell'ufficio del __________, ha firmato senza leggerla la

documentazione che gli veniva sottoposta e che gli era stato detto essere

necessaria per l'apertura del conto.

Anche questo teste è apparso alla Corte come del

tutto credibile. La deposizione è libera da incongruenze, se non quella (comune

a tutte le vittime) della mancata lettura dei documenti firmati, ed è comunque

sicuramente disinteressata, atteso che l'atto di pegno non ha comportato addebiti

sul suo conto.

7.6.

__________,

come già aveva fatto prima del dibattimento, sostiene che tutti i predetti

clienti sarebbero stati consapevoli di rilasciare in suo favore gli atti di

costituzione in pegno, e pertanto sarebbero stati consenzienti. I suoi clienti

avrebbero di conseguenza mentito in blocco. Riconosce che gli atti di pegno

avrebbero servito i suoi interessi, ma ritiene -per quanto la Corte crede di

avere compreso- che essi sarebbero stati utili anche alla causa dei suoi

clienti, in quanto in tal modo, riunendo i denari, da una parte si sarebbero

potute effettuare delle operazioni più grandi che altrimenti non sarebbero

state possibili, e quindi i clienti avrebbero profittato del buon esito di

queste operazioni, oppure, d'altra parte, in presenza di importi più

consistenti sarebbe stato possibile ottenere condizioni più favorevoli per

certe operazioni, cosa di cui nuovamente i clienti avrebbero profittato (cfr.

anche le poco chiare dichiarazioni di cui al verbale 8 febbraio 2002

dell'accusata, A12, pag. 52 e segg.).

La spiegazione non ha per nulla convinto la

Corte, che ha in particolare obiettato che non risultava alcun tipo di

operazione che non avrebbe potuto essere eseguita anche con importi inferiori.

Inoltre è manifesto che questa giustificazione non spiega per nulla l'esistenza

dell'atto di pegno __________, alla quale, titolare di molti milioni di

dollari, non si può certo validamente opporre l'esigenza di riunire i suoi

soldi con quelli di altri per potere operare.

Del resto, una costante del comportamento

processuale dell'accusata è stata quella di non fornire assolutamente nessun

tipo di riscontro oggettivo per le proprie affermazioni di innocenza, eccezion

fatta per le analoghe dichiarazioni di __________ (di cui si dirà al consid. 7.7

che segue). Non che all'imputata si chiedesse di dimostrare la propria

innocenza, e che la si voglia qui sanzionare per non averne fornito la prova,

ma è ben vero che -in genere- all'accusato si può chiedere di almeno fornire

gli estremi della verosimiglianza delle proprie asserzioni, così da poterle

verificare in base agli atti, e che in difetto, come nella specie, di

qualsivoglia indicazione concreta, non appare iniquo trarre delle conclusioni

negative al riguardo della credibilità del prevenuto.

7.7.

L'unico

elemento favorevole alla tesi della prevenuta è giunto dalle dichiarazioni del

__________. Questi, non comparso in aula, durante l'istruttoria predibattimentale,

in cui -è bene precisarlo- è stato sentito come indagato, ha sostenuto che la

signora __________ chiedeva esplicitamente ai suoi clienti di rilasciarle degli

atti di pegno, "

era una sua richiesta che formulava come gestore

"

(verbale 25 febbraio 2002, A16, pag. 2), richiesta che sarebbe stata

giustificata dal fatto che la __________ utilizzava il proprio conto per

operare per i clienti, beneficiando così di un patrimonio più consistente e

potendo effettuare operazioni di cambio

"che non era possibile

effettuare sui conti piccoli di altri clienti"

(A16, pag. 7).

Più avanti egli ha però precisato "

che

tutto quanto detto in precedenza circa lo scopo di questi atti di pegno sono

mie deduzioni, tratte in base a quello che vedevo"

(ibidem).

Egli ha comunque affermato di avere illustrato

alla signora __________ la portata di un atto di pegno (pag. 7) e che essa era

perciò a conoscenza dell'esistenza di tale atto pag. 8).

Il __________ è quindi stato messo a confronto

con la __________ (verbale 9 aprile 2002 di confronto __________ o/__________

/__________, A26). Le sue dichiarazioni in quell'occasione sono caratterizzate

da non meno di sette "

non ricordo

" in sole tre pagine di verbalizzazione.

Sulla questione dell'atto di pegno __________ ha detto di avere "

già

riferito

" (pag. 2), rinviando con ciò al predetto verbale e alle

modalità in cui l'atto fu rilasciato. Sulla questione dell'eventuale menzione

dell'esistenza del pegno, in occasione di successive visite in banca della

__________ e della __________, ha dichiarato di non ricordare (pag. 2).

Le affermazioni del __________ devono però essere

valutate con estrema cautela, già solo per il motivo che vanno a smentire

quelle di quattro parti lese parse alla Corte credibili e disinteressate.

Orbene, come dichiarato da __________ al dibattimento, risulta che il

__________ ha dovuto lasciare la __________ dopo avere arrecato enormi danni

con il proprio operato, tanto che la banca ha effettuato risarcimenti in favore

di almeno 30 clienti (verbale dibattimentale, pag. 13), per un importo che

secondo la difesa ammonta a parecchi milioni di franchi. La stessa __________

si ritiene pesantemente danneggiata da malversazioni commesse dal __________

nei suoi confronti, poi parzialmente risarcite, ed è a causa di queste asserite

malversazioni che la __________ ha dovuto confessare alla __________ di avere

subito delle perdite, per il che essa ha messo in atto le verifiche che hanno

poi condotto al suo arresto.

Questo sospetto di malversazioni del __________

trova almeno parziale riscontro, a livello di indizio, nell'esistenza a suo

carico di una procedura penale, i cui dettagli non sono però stati resi noti

alla Corte.

Rimane però il fatto che in simili circostanze

-allontanamento dalla banca, pagamento di risarcimenti milionari ed esistenza

di una procedura penale a suo carico- la Corte deve ritenere un chiaro ed accresciuto

interesse del __________ nell'affermare all'autorità penale la correttezza del

proprio operato, e pertanto nel sostenere di avere spiegato ai clienti della

__________ il senso del rilascio di un atto di pegno e di averne raccolto il

consapevole consenso, coprendo quindi se stesso prima ancora che la __________.

All'atto pratico, tuttavia, anch'egli è stato

vago quanto la __________ circa le operazioni di cambio che sarebbero divenute

possibili solo effettuandole dal conto dell'accusata, spiegazione come detto

oltretutto non valida almeno per la __________, e nel complesso ha comunque

dovuto ammettere che si trattava in realtà di un'esigenza della __________.

La Corte, in definitiva, ha deciso di non credere

alle dichiarazioni predibattimentali del __________ o, preferendo le lineari e

convincenti dichiarazioni dei testimoni che le sono sfilati davanti.

7.8.

Un

ulteriore elemento di giudizio, ancorché indiretto, è dato dal trattamento che

le banche __________ e __________ hanno riservato a questi atti di pegno.

La __________, come dichiarato dal __________, ad

un certo punto avrebbe deciso "

che questo sistema degli atti di pegno

non poteva più essere accettato

" (A16, pag. 7). Ciò appare strano se

si pone mente al fatto che quello della messa a pegno, fosse anche per un

debito di terzi, è istituto giuridico assolutamente lecito, motivo per cui la

decisione (interna) della banca di distanziarsi da tali atti riflette

necessariamente, a mente della Corte, l'esistenza di qualche dubbio al riguardo

della correttezza di inconsueti pegni concessi dal cliente al proprio gestore

esterno. E' ben vero che la __________ ha poi attinto al pegno rilasciato dalla

__________, ma l'alternativa era quella di sobbarcarsi, senza possibilità di

rientro, lo scoperto in conto della __________.

Ancora più significativo è l'atteggiamento

assunto da __________ nei confronti degli atti di pegno sottoscritti dai

clienti per gli impegni del loro gestore. __________, direttore della sede di

__________ di quell'istituto, ha dichiarato senza mezzi termini (verbale 6

marzo 2002, A18, pag. 3)

"

che

la banca non faceva comunque affidamento su questi atti di pegno …(omissis)…che

questi atti di pegno non mi piacevano in quanto ci erano stati consegnati dalla

signora __________ dopo l'apertura dei conti. Venivano cioè raccolti

autonomamente dalla signora __________ e fatti firmare in occasione dei suoi

viaggi. Non venivano quindi firmati al momento dell'apertura del conto. In

questo senso posso dire che non vi facevo affidamento…(omissis)…Io non penso

che la signora __________ fosse consapevole di questo atto di

pegno..(omissis)...Non ho mai affrontato questa questione con i clienti in

quanto per me questi atti di pegno non erano utilizzabili. In effetti non sono

mai stati escussi o sfruttati. Pertanto per me era come se non

esistessero".

Si presume che proprio lo scarso credito dato

dalla __________ a questi atti di pegno abbia preservato la __________ da

ulteriori imputazioni di almeno tentata truffa.

La differenza di comportamento della __________

segue palesemente la differente attitudine dei banchieri. La Corte non può che

dedurne che in __________ la __________ non osava farli firmare ai suoi

clienti, cosa che invece faceva abitualmente alla __________, presente il

__________, con il quale secondo la __________ aveva "

un affiatamento

perfetto

" (A8 pag. 5).

Il tutto, seppure indirettamente, ad ulteriore

riprova della natura irregolare degli stessi, e della non attendibilità del

__________.

8.

Da

tutto quanto precede al riguardo degli atti di pegno, la Corte ha maturato nel

complesso il convincimento del fatto che essi sono stati fatti firmare

dall'accusata ai suoi clienti in assenza di un accordo in tal senso, e che

pertanto la loro firma è stata carpita con astuzia, confidando nel fatto che

essi, stante il rapporto di fiducia nei suoi confronti e la presenza

rassicurante di un direttore di banca, avrebbero firmato tutti i documenti loro

sottoposti senza verifica, come in effetti è avvenuto.

E' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi

dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di

disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma. Con la firma degli

atti di pegno l'avere in conto dei firmatari è stato esposto al rischio di

essere incamerato dalla banca a copertura degli impegni della __________. Tanto

basta affinché debba essere ammesso anche il requisito del danno patrimoniale

ex art. 146 CP anche per i clienti __________ e __________, che la banca non ha

chiamato alla cassa (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna,

2002, vol. 1, n. 36 e 37 ad art. 146 CP), mentre è manifesto il danno subito da

__________, i cui averi sono stati bloccati per oltre due anni dalla banca, e

ancora di più da __________, alla quale sono stati addebitati a tal titolo U$

450'790.60.

Dal profilo soggettivo la __________ ha di sicuro

agito consapevolmente, non essendovi spazio per ipotesi di negligenza che

risulta invero difficile da concepire in queste circostanze.

Essa è perciò autrice colpevole delle truffe

ascrittegli al punto 1.1 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 e di quella

imputatagli al punto 1.2 dell'atto d'accusa aggiuntivo.

9.

Al

punto 1.2 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha

addebitato alla prevenuta come truffa anche l'avere percepito dalla __________

la retribuzione per le proprie prestazioni nel periodo 1998/1999 ed in quello

1999/2000 per il motivo che essa le avrebbe prospettato, in base a conteggi

manoscritti, il conseguimento in quegli anni di importanti utili di gestione,

in realtà inesistenti, sicché detta retribuzione, in base agli accordi, non

sarebbe stata dovuta.

La Corte ha accertato, sulla scorta delle

risultanze peritali, che in effetti nei periodi in questione la gestione

__________ non ha portato ad utili apprezzabili (cfr. AI 73, pag. 21-23), come

confermato dal perito in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17), e che

pertanto la corresponsione di U$ 120'000.-- nel 1999 e di 120 milioni di lire

nel 2000 a titolo di percentuale su detti utili non si giustificava.

Nondimeno, la Corte per queste fattispecie non ha

addebitato all'accusata l'ascritto reato di truffa, non essendoci la prova

certa dell'intenzionalità del suo agire.

Lo stesso Procuratore Pubblico, in effetti, ha

sottolineato in requisitoria la difficoltà di calcolare se vi fossero stati

degli utili nei periodi incriminati per il motivo dell'esistenza di vari conti

bancari e di numerosissime operazioni d'investimento, con la conseguenza che

per la __________ sarebbe stato impossibile capire qualcosa della situazione.

Il rilievo della poca trasparenza della

situazione è senz'altro corretto, se solo si pensa che è stato necessario far

capo ad una perizia giudiziaria per vederci chiaro, e che anche il perito

giudiziario ha avuto delle difficoltà nel verificare il rendimento nei periodi

critici del patrimonio affidato alla __________, difficoltà attestate, oltre

che dalle parole del perito, dall'alto costo del referto, pari a fr. 75'000.--

(doc. TPC _).

Dalla poca trasparenza della situazione degli

investimenti, il Procuratore Pubblico ha giustamente dedotto che la __________

non potesse comprendere nulla delle spiegazioni ammannitele dalla prevenuta

sulla base dei suoi grossolani conteggi manoscritti, cosa che del resto essa

aveva esplicitamente dichiarato (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 4):

"

Per

quanto attiene i commenti della __________ a questi conteggi, essi erano sempre

lunghi. Innanzitutto teneva lei il foglio in mano, me lo descriveva e poi

appena facevo una domanda, ogni sua risposta generava confusione totale. Anzi,

ad ogni mia domanda la __________ reagiva come se io non capissi cose evidenti;

per cui non serviva continuare a fare domande, tanto era impossibile capire

alcunché. Evidentemente, questa situazione era per me accettabile, anche se sgradevole,

in quanto mi fidavo ciecamente della __________ ".

Posto che la __________, per quanto si è visto al

dibattimento, non può rivendicare alcun primato di intelligenza nei confronti

della sua vittima, e accertata l'oggettiva difficoltà di determinare

l'effettivo andamento degli investimenti, il quesito determinante quo

all'esistenza della volontà della __________ di ingannare la __________ (anche)

facendosi remunerare senza titolo è innanzitutto quello a sapere se l'accusata

fosse effettivamente in chiaro sul reale andamento degli investimenti operati

con gli averi della __________.

In altre parole, stabilito che i conteggi

allestiti dalla __________ erano sbagliati perché attestavano di utili in

realtà non esistenti, ci si deve chiedere se essi fossero anche falsi, ossia se

l'errore fosse stato voluto dalla __________ per incamerare provvigioni che non

le spettavano, oppure se anch'essa -sicuramente desiderosa di potere mostrare

un risultato favorevole- fosse stata vittima del suo disordine e della mancanza

di trasparenza.

L'accusa non ha speso una parola su questa

basilare questione e pertanto, dovendo essere accordato alla __________ il

beneficio del dubbio, non può esserci condanna per questa ipotesi di truffa.

10.

La

Corte non è convinta neppure dell'esistenza dell'ipotesi di truffa in danno di

__________, che sarebbe stata astutamente indotta, contro le sue reali

intenzioni, a cointestarle il conto bancario aperto in Svizzera. Ne è seguito

anche al riguardo di questa fattispecie (punto 1.1 dell'atto di accusa 3

novembre 2003) il proscioglimento dell'accusata.

11.

Passando

alla disamina dell'imputazione di truffa commessa dall'accusata ottenendo dei

trasferimenti di denaro in suo favore sulla base di 4 ordini di bonifico di

__________ da lei falsificati (punto 1.3 AA 13 agosto 2002), il rilievo che si

impone d'entrata è quello del fatto che la credibilità dell'imputata risulta in

generale minata dalle sue accertate menzogne al riguardo degli atti di pegno.

Nondimeno, anche in questo caso la Corte ha in primo luogo fatto capo ad

elementi oggettivi di giudizio, come meglio illustrato nei considerandi che

seguono.

12.

__________

ha più volte sottolineato di non avere mai voluto accordare alla __________ la

facoltà di prelevare denaro dai suoi conti, ed in effetti non le ha mai

accordato procure a tal fine. Nell'ambito dei loro rapporti era invece usuale

che la __________ chiedesse alla __________, in aggiunta all'attività di

gestione, di trasmettere per suo conto alle banche degli ordini di bonifico

qualora le occorresse denaro per sue esigenze personali. Visto che la

__________ viveva in Italia quando non era in Sudamerica, e che la __________

aveva invece frequenti contatti con le banche di __________, sembrava cosa del

tutto normale che la __________ avesse a fare da tramite degli ordini di

trasferimento della sua amica e mandante.

Per motivi di discrezione, dovendo la __________

varcare la frontiera con gli ordini di bonifico, avveniva che gli stessi non

venissero interamente compilati dalla mandante, ma che al contrario essa li

sottoscrivesse, lasciando però in bianco l'indicazione relativa all'origine e

alla destinazione del denaro. Inoltre, accadeva che la __________ chiedesse

alla mandante di allestire un secondo ordine di bonifico relativo al medesimo

trasferimento di fondi, all'asserito scopo di ripristinare la situazione sul

conto dal quale si era attinto.

Così si è espressa in proposito la __________

(verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6 e 7):

"

Gli

ordini di bonifico venivano firmati, per esigenze mie e della __________. Mi

spiego. Per l'operazione in Sardegna era la __________ che mi chiamava e mi

diceva che occorreva fare una determinata operazione di trasferimento. Per

rimpinguare il conto __________, anche in questo caso è la __________ che lo

teneva d'occhio e mi diceva quando si trattava di girargli qualche cosa. Oppure

mi diceva anche che occorreva versare qualche cosa da un conto all'altro, da

una banca all'altra, perché lei potesse fare una determinata operazione di

investimento. Alle volte ero io che dicevo di fare un determinato bonifico per

esigenze mie. Accenno per esempio all'appartamento che volevo comperare a mia

nipote a Londra.

Per tutti questi trasferimenti io rilasciavo

quindi alla __________ degli ordini di bonifico, dove lasciavo in bianco

partenza e destinazione degli averi. La __________ insisteva sempre perché io

lasciassi pur in bianco gli spazi per inserire gli importi. Da quanto mi

ricordo mi sono sempre rifiutata di procedere in questo senso. I nomi dei conti

di partenza e di arrivo non dovevano essere inseriti in quanto la __________

doveva passare la dogana con questi documenti, così mi disse lei. Questi

documenti venivano da me stilati e firmati o in presenza della __________, che

mi veniva a trovare, oppure la __________ mi telefonava dandomi gli estremi

dell'ordine da compilare. A questo punto io trasmettevo questo ordine via fax

alla __________ e poi lo facevo proseguire per ____.

Preciso che il fax di questo ordine lo anticipavo

io alla banca. Sempre in bianco per quanto attiene i conti. In questi casi

l'originale lo inviavo via ____ alla __________ perché lo voleva tenere a casa

sua.

E' possibile che il fax venisse pure mandato alla

__________.

Poi l'intesa era che la __________ si recava in

banca e, o sul fax che era già arrivato in banca, o sull'originale che portava

lei stessa brevi manu, in banca inseriva le indicazioni circa i conti di

partenza ed i conti di destinazione.

E' capitato che la __________ mi chiedesse, per

una medesima operazione di trasferimento, di allestire due ordini di mio pugno,

dicendomi che ne aveva bisogno una copia che doveva restare agli atti. Io mi

rifiutai dicendo che bastava fare una fotocopia. Lei si offese ma non

insistette più di quel tanto.

Devo però dire che per una sola operazione di

trasferimento mi capitava di dover stilare due ordini. Mi spiego. Se per

esempio occorreva per questa operazione addebitare il mio conto in __________

(i pagamenti solitamente venivano fatti dal conto __________) occorreva, così

mi diceva la __________, immediatamente riaccreditare questo mio conto

__________ dell'importo appena uscito, attingendo al mio conto in __________.

In __________ in effetti avevo molti più averi che non in __________. Questo è

stato fatto sia per l'operazione in Sardegna, più volte, che per l'operazione

relativa all'appartamento di Londra (quella delle __________ 195'000.--)."

Ad un certo punto, però la __________ è diventata

più rigorosa con l'amica, avendo ricevuto notizia di una sua presunta

malversazione in danno della __________, alla quale non aveva però dato più

credito di tanto. La prassi è pertanto cambiata nel senso che la __________

chiedeva alle banche di eseguire gli ordini di bonifico dopo una verifica

telefonica delle sue intenzioni. Così continua il racconto (A8, pag. 7 e 8):

"

A

partire da un certo momento, penso attorno al 1998, diedi effettivamente

disposizioni alle banche per eseguire questi ordini di bonifico soltanto previa

mia conferma telefonica. Io avevo sentito dalla mia amica __________, che mi aveva

presentato la __________, che la __________ le aveva rubato circa ITL 1

miliardo. Dopo molte pressioni pare che la __________ le restituì questo

importo.

La __________ mi disse che la __________

sfruttava degli ordini di bonifico non compilati. Ne parlai con __________ e

appunto decidemmo di dare queste istruzioni alle banche.

(omissis)

"

Io

con la __________ parlai della __________. Lei mi disse che era una pazza e che

anzi era lei __________ che aveva perso dei soldi a causa della __________

….(…)…Preciso che la __________ è comunque una persona piuttosto agitata, alla

quale non è che si può dare credito totalmente. Poi quando la __________ mi

disse queste cose era anche in un momento di depressione e di agitazione.

Quindi quanto mi rispose la __________ e le cautele che avevo adottato mi

sembravano sufficienti per tutelarmi."

13.

La

__________ sulla questione dei bonifici nega ogni addebito, ed ha nelle grandi

linee confermato le modalità descritte in dettaglio dalla __________. Sulla

cruciale (come si vedrà) questione degli originali di detti ordini, essa ha

affermato (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 4):

"

__________

che tutti gli originali degli ordini che mi dava la signora ovviamente li ho

tutti portati in banca.

Può essere che qualche volta la banca non abbia

chiesto l'originale (quasi mai), in tal caso l'originale lo strappavo."

Anche i funzionari di banca chiamati ad eseguire

i bonifici hanno deposto per l'esistenza di ordini compilati solo parzialmente

dalla titolare del conto e della prassi di chiedere una loro generica conferma

telefonica alla signora __________ (per __________: __________, A6, pag. 2;

__________, A17, pag. 3; per __________: __________, A16, pag. 6)

14.

Il

primo dei bonifici contestati esaminati dalla Corte è quello di lire 300

milioni di cui al punto 1.3.2 (l'unico di quelli incriminati fatto eseguire in

__________), con cui il denaro è stato trasferito il 12 gennaio 1999 dal conto

"__________" della __________ presso quell'istituto al conto

__________presso il __________, di pertinenza dell'imputata (AI 73, pag. 12).

Il perito giudiziario ha innanzitutto confermato

l'esistenza di questa operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).

L'ordine di bonifico sulla cui base la __________

ha effettuato il trasferimento dei fondi si trova in atti, in fotocopia, quale

foglio 2 dell'allegato 21 al verbale 15 febbraio 2002 di __________ (A14), e

consiste in un manoscritto della signora __________ in cui è visibile che i

conti di partenza e di arrivo sono stati scritti con una grafia differente da

quella del resto del testo. Il documento presenta inoltre la particolare

caratteristica di una correzione della lettera "s" nella parola

"saluto".

A rigore di logica (e in caso di operazione

regolare), l'originale di quell'ordine dovrebbe trovarsi presso la banca che

l'ha ricevuto.

Nella fattispecie, invece, lo stesso

-inconfondibile per il predetto dettaglio della "s" corretta- è stato

rinvenuto in originale nella disponibilità della __________ con le indicazioni

dei conti di partenza e di arrivo ancora in bianco, e figura in atti nella mappetta

rossa doc. _, assieme a due fotocopie a colori del medesimo documento.

La __________ nei verbali predibattimentali aveva

escluso di potere essere in possesso di ordini di bonifico originali (cfr. la citazione

al precedente considerando 13), e al processo non ha saputo spiegare in alcun

modo il possesso di tali documenti.

A ciò si aggiunga il fatto che la __________

disconosce il bonifico in questione (da ultimo nel verbale dibattimentale, pag.

4) e che la __________ non ha saputo fornire per esso altra spiegazione che non

la pretesa "

restituzione in mio favore di denaro da me anticipato per

contanti alla signora __________ oppure di denaro consegnato immediatamente

dopo alla signora __________

" (verbale dibattimentale, pag. 18),

ammettendo di non potere comprovare questa affermazione.

Si è già detto che la Corte non intende chiedere

alla __________ di dimostrare la propria innocenza, ma è ben vero che è lei ad

essere gravata dell'onere di rendere conto del destino di denaro pervenuto su

di un suo conto bancario, e non è fuori luogo rilevare anche che l'atto di

accusa risale all'agosto 2002, e che pertanto l'imputata sapeva da due anni di

dovere rispondere alla domanda relativa alla causale di quel bonifico.

Quale ulteriore, pesante indizio della

colpevolezza dell'accusata, risulta poi che il medesimo ordine di bonifico,

riconoscibile dal predetto dettaglio, era già stato usato (lecitamente) nel

1998 per il trasferimento del medesimo importo di lire 300 milioni su di un

conto presso la __________ (cfr. le pag. 3 e 4 dell'allegato 14 al medesimo

verbale A14), dal che la logica deduzione che in quell'occasione, dove detto

ordine venne usato almeno due volte perché vennero apportate delle correzioni,

alla fine l'originale, parzialmente non compilato, rimase nelle mani della

prevenuta, così come esso è stato trovato e come visibile in atti nella

predetta mappa doc. _ con le sue brave fotocopie a colori, prive di qualsiasi

lecita giustificazione.

Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte

non può che accertare la manifesta natura illecita di questo bonifico.

Come giustamente prospettato dall'atto di accusa,

si concretizza così il reato di truffa, avendo l'autrice ingannato con astuzia

i funzionari della __________ utilizzando un documento falso e abusando del

rapporto di fiducia instaurato con la pluriennale collaborazione in qualità di

gestore esterno appoggiato all'istituto bancario, per il che essi sono stati

indotti ad effettuare il trasferimento di fondi in suo favore, a debito del

conto di __________.

Va da sé, inoltre, che l'accertamento della

commissione di questo ulteriore reato nella nuova modalità della manipolazione

di ordini di bonifico non giova alla credibilità dell'imputata laddove essa

nega la sussistenza di altri reati di questo genere.

15.

Il

secondo bonifico incriminato preso in esame dalla Corte è quello di GBP

195'000.-- di cui al punto 1.3.4 dell'atto di accusa, con cui il novembre 2001

detto importo è stato trasferito, sulla scorta di un ordine manoscritto della

__________, dal di lei conto "__________" in __________ al conto n.

__________della __________ in __________.

Anche in questo caso il perito giudiziario ha

confermato l'esistenza dell'operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).

Essa è stata revocata in dubbio dalla __________

a solo un mese dalla sua esecuzione, posto che essa veniva censurata già nella

denuncia del 14 dicembre 2001 (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1,

punto 8a, con riferimento all'allegato doc. _, pag. 9) e la contestazione della

liceità di quel trasferimento di fondi è stata costantemente mantenuta sino al

dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 4).

Secondo la parte lesa, essa avrebbe inteso

effettivamente operare, con l'aiuto della __________, un trasferimento di fondi

di GBP 195'000.-- ma non a beneficio della __________, ma bensì del suo (della

__________) conto presso la __________ (verbale dibattimentale, pag. 4), per

rimpinguare detto conto dopo che dallo stesso era uscito il medesimo importo in

favore della __________, essendo lo scopo ultimo dell'operazione quello di

finanziare l'acquisto di un appartamento in quella città per i suoi nipoti.

Doveva trattarsi, detto più semplicemente, di una

di quelle astruse triangolazioni di denaro volute dalla __________ e descritte

al consid. 12, secondo la quale per effettuare un trasferimento di denaro

occorrevano due bonifici: uno per effettuare l'operazione desiderata (in questo

caso il versamento di fondi a Londra per l'acquisto di un appartamento), ed un

secondo, di pari importo per ripristinare il saldo del conto che aveva

effettuato l'operazione a detrimento di un altro conto della __________.

Così ha dettagliatamente descritto l'operazione

la parte lesa (verbale 17 dicembre 2001 di __________, A1, pag. 4,

sottolineatura della Corte):

"

In

sostanza dovevo versare in una banca a Londra GBP 195'000.-- per acquistare un

appartamento per i miei nipoti. La __________ volle organizzare questa

operazione tramite la __________. In sostanza mi disse che era conveniente

aprire un conto presso la __________ di Londra. Questo era già successo un anno

prima quando mia nipote si era spostata a Londra. Per l'acquisto

dell'appartamento la __________ mi disse che occorreva attingere ai conti

__________ per non prosciugare il conto __________. Per cui l'operazione

avrebbe dovuto essere la seguente. GBP 195'000.-- partivano dalla __________

per Londra e dal __________ venivano versati a favore del mio conto in

__________ il medesimo importo. La __________ mi chiese di sottoscriverle in

bianco due ordini di bonifico (doc.__ di denuncia): uno per la __________ e uno

per la __________. Difatti si vede sull'ordine doc. _ che io ho scritto di

mio pugno l'ordine, sennonché esso è poi completato dalla __________ stessa.

Nel dicembre di quest'anno abbiamo poi scoperto che il conto indicato su quest'ordine

è in realtà il conto della __________ e non il mio, anch'esso presso la

__________."

L'accusata su questa operazione ha fornito tesi

generiche, confuse e discordanti.

In un primo tempo (verbale 18 gennaio 2002, A2,

pag. 5) ha sostenuto l'importo era stato girato sul suo conto perché

"

eravamo

d'accordo così",

ovvero

"…perché abbiamo fatto dei conteggi. Mi doveva dare GBP

195'000.--"

che

"…si riferivano a delle operazioni che

dovevamo fare di comune accordo",

ovvero ancora

"…che ho anticipato io alla signora __________ GBP 195'000.--.

Una parte dell'importo è stato da me dato in sterline ed un'altra parte in

dollari …. è stato un mio cliente che mi doveva dei soldi, che me li ha dati e

che io ho utilizzato per fare questo anticipo alla signora __________. ADR che

non voglio fare il nome di questo cliente."

Si rileva, per inciso, che questa tesi

dell'accusata non spiega l'esistenza di due bonifici di pari importo, ma solo

di quello in suo favore.

Diversa la versione di cui al verbale 11 marzo

2002 (A19, pag. 9):

"

Sia

sul mio conto che su quello della signora __________ in __________ abbiamo

avuto dei problemi con il direttore __________. Problemi relativi ad

investimenti illeciti. Preciso che la signora __________ mi aveva concesso

sotto forma di atto di pegno una garanzia. Questa garanzia era stata fatta

illimitata dal __________. Allora, d'accordo con la signora per avere una

limitazione della garanzia abbiamo fatto questo trasferimento perché altrimenti

la banca glieli avrebbe dedotti dal suo conto facendo valere la garanzia."

Qui affiora, implicitamente, una parte di verità,

ovvero l'esistenza di una richiesta della __________ alla __________ di ridurre

il saldo negativo del proprio conto, mentre che -come si è già visto- è del

tutto falso che la __________ avesse consapevolmente concesso la garanzia alla

prevenuta sotto forma di atto di pegno.

Diversa ancora la versione resa a confronto con

la denunciante e __________, funzionaria della __________, che la smentiscono,

il 9 aprile 2002 (A24, pag. 5), secondo cui

"

quell'ordine

era già depositato in banca da un po' di tempo. Durante un incontro avvenuto

appunto in novembre con la signora __________ e la signora __________ abbiamo

discusso di queste GBP 195'000 che non andavano investite ma che andavano

girate in __________ sul mio conto",

mentre che al dibattimento la prevenuta ha

sostenuto che si sarebbe trattato della restituzione in suo favore di denari

che le erano dovuti (verbale dibattimentale, pag. 18).

I retroscena del trasferimento di queste GBP

195'000.-- sul conto della __________ presso la __________ vengono svelati

dall'illuminante deposizione di __________, già vicedirettore di quell'istituto

(verbale 17 gennaio 2002, A7, pag. 2, sottolineature della Corte):

"

La

signora __________ aveva in effetti una posizione debitoria di circa CHF 1,2

milioni per la quale abbiamo dato disdetta. Questa posizione debitoria era

garantita sia dagli averi della signora __________ (per circa EURO 400'000.--)

e dagli averi della signora __________."

(omissis)

"

La

posizione debitoria della __________ ha origine, credo almeno in un'attività di

gestione patrimoniale. Prima della disdetta la __________ aveva ridotto la

propria esposizione passiva con un versamento di GBP 195'000.--. La

disdetta è stata data ad inizio dicembre 2001. Era da tempo che noi chiedevamo

alla signora __________ di ridurre la propria esposizione passiva, almeno da

quando io l'ho conosciuta. Questo versamento di GBP 195'000.-- è quindi

giunto dopo nostre insistenti richieste."

(omissis)

"

Devo

dire che la __________ premeva anche per poter attingere ad una sua cassetta di

sicurezza. Noi avevamo bloccato internamente questa cassetta dato che la

__________ ci aveva detto che nella stessa vi erano circa CHF 200'000.--.

Volevamo quindi utilizzare questo importo per rimborsare parzialmente il suo

debito. Era quindi stato fatto un patto

ai sensi del quale previo versamento della __________

di ITL 530 milioni la cassetta le sarebbe stata rimessa a disposizione. Al

posto di questo importo in lire è invece giunto l'importo di GBP 195'000.--

. La cassetta è quindi stata sbloccata e

la __________ vi ha avuto accesso normalmente

."

In queste circostanze, non occorrono molte altre

spiegazioni per giustificare il fatto che la Corte sia assolutamente convinta

che la __________, a questo punto in difficoltà economiche, abbia derubato la

__________ per mezzo della truffa commessa con gli ordini di bonifico, avendo

falsificato quello in suo favore compilandolo indebitamente con l'inserimento

di un suo conto bancario quale beneficiario, senta titolo, del trasferimento

delle GBP 195'000.--.

16.

La

Corte ha poi esaminato l'addebito relativo al trasferimento di lire 200 milioni

dell'aprile 1998 dal conto __________della __________ in __________ al conto

__________della __________ (cfr. consid. 14) presso il __________ (punto 1.3.1

AA).

La __________ al momento della presentazione

della denuncia nemmeno sapeva che il conto __________fosse della __________ (cfr.

il punto 8a, pag. 9, con riferimento al doc. _ allegato), limitandosi a

ritenere verosimile tale ipotesi (punto 10c, pag. 11).

Raccolta ulteriore documentazione, essa in

occasione del verbale del 15 febbraio 2002, riferendosi all'allegato 16 del

verbale stesso dichiarava che

"

…

anche vedendo l'originale di questo ordine (prodotto in copia sub doc. _), vedo

che di mio pugno vi è soltanto l'importo e la firma. Tutto il resto non è mio.

Non so assolutamente ricordare per quale motivo diedi questo foglio alla

__________. A me il conto __________ non dice assolutamente niente" (A14,

pag. 4),

"

ed anche al dibattimento essa ha sostenuto di non

ricordare di avere avuto nell'aprile 1998 motivo di bonificare 200 milioni di

lire ad un conto __________della prevenuta.

La __________, interrogata dal Procuratore

Pubblico sul bonifico in questione, ha dichiarato che

"

sicuramente

sono soldi che ho portato io alla signora __________ in Italia. Non ricordo se

ho attinto ai miei conti per fare questo versamento alla signora. Ci devo

pensare"(verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10).

Anche al dibattimento, a quasi due anni dall'atto

di accusa, ha semplicemente affermato di avere con quell'operazione ottenuto la

restituzione di denaro anticipato per contanti alla sua mandante, oppure di

denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________, riconoscendo nel

contempo di non potere portare prove a sostegno del suo dire (verbale

dibattimentale, pag. 18).

Scartata la seconda possibilità, essendo privo di

ogni senso logico che la __________ si faccia girare denaro su di un suo conto

per poi consegnarlo "

immediatamente dopo

" alla __________ e

ritenuto che rimarrebbe traccia della successiva operazione bancaria effettuata

a tale scopo dalla __________, rimane quella della restituzione di denaro da

lei anticipato per contanti alla __________.

Certo, la __________ ha tenuto ad affermare di

avere avuto ingenti disponibilità di contante al proprio domicilio in Italia

(abitudine in Italia assai rischiosa), affermazione che naturalmente non è

verificabile, ma rimane il fatto che appare contrario alla logica delle cose e

alla natura del loro rapporto contrattuale che la __________, gestore esterno

di patrimonio che a suo dire guadagnava il giusto per un'esistenza dignitosa,

avesse ad anticipare ingenti somme di denaro alla sua cliente multimilionaria

(in dollari) e non priva della liquidità necessaria alle sue esigenze.

__________ è apparsa alla Corte come una persona

ordinata, lucida nei propri ricordi, e non certo poco intelligente o confusa,

se non dalle cortine fumogene sollevate dall'accusata. Come è giusto che sia a

fronte di importi così rilevanti, essa ha sempre affermato di ricordare i

principali movimenti di denaro da lei ordinati, e le sue contestazioni di operazioni

eseguite dalla __________ non sono state indiscriminate, ma sono al contrario

state sollevate dopo attente verifiche e nel

quadro di una ricostruzione dell'intera situazione sulla base dei

giustificativi bancari (cfr. il prefato verbale 15 febbraio 2002, A14, alla

presenza oltretutto del perito). Con riferimento allo specifico tema di

eventuali consegne a lei di contanti da parte della __________, essa -a

confronto con l'accusata- ha escluso una simile prassi (verbale 9 aprile 2002,

A24, pag. 6), mentre che essa, come detto ha affermato di ricordare sia i

prelevamenti effettuati (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 3) che le

"operazioni di compensazione", perifrasi sinonimo di esportazioni di

capitale, in virtù delle quali essa riceveva denaro in Italia da persone

desiderose di ottenere il controvalore (dedotta solitamente una congrua

commissione) in Svizzera (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6; verbale 15

febbraio 2002, A14, pag. 5).

A fronte di ciò, la __________, già distintasi

sino a questo punto per l'inaffidabilità delle dichiarazioni, che in altre due

occasioni ha illecitamente incamerato denaro della __________ con il medesimo

sistema degli ordini di bonifico, che anche questa volta ha percepito il

denaro, e che avrebbe avuto ogni interesse a tentare di chiarire la faccenda,

si limita a generiche affermazioni, senza fornire -nemmeno all'ultimo minuto,

ovvero con l'arringa difensiva- neppure un minimo appiglio circostanziale sulla

causale degli asseriti anticipi di denaro fatti alla __________.

In simili circostanze, la Corte ha concluso per

la colpevolezza della prevenuta anche quo all'addebito di truffa di cui al

punto 1.3.1 dell'atto di accusa.

17.

L'ultimo

bonifico contestato esaminato dalla Corte è quello di U$ 100'000.-- con cui il

16 gennaio 2001 il conto __________di __________ in __________ è stato

addebitato in favore del conto __________della __________ (in seguito:

__________) presso la medesima __________ (punto 1.3.3 AA).

La Corte ha innanzitutto accertato l'esistenza

dell'operazione contestata chiedendone conferma al perito giudiziario (verbale

dibattimentale, pag. 17), come pure la titolarità dell'accusata al riguardo

della __________ (AI 73, pag. 9).

Anche in questo caso la __________ disconosce il

pagamento, ipotizzando che potrebbe trattarsi, come già per le predette GBP

195'000.-- (cfr. consid. 15), dell'abuso da parte della __________ di una

situazione di doppio bonifico per una medesima operazione (uno per fare il

pagamento e il secondo per coprire il conto da cui è uscito il pagamento), in

cui però non è stata la __________k, ma bensì (indebitamente) la __________ a

beneficiare del secondo bonifico (verbale 15 febbraio 2002, A14, pag. 4):

"

Forse

è possibile collegare questo ordine di bonifico da me messo a disposizione

della __________ con il versamento del dicembre 2000 fatto a favore della

__________ per sue provvigioni. Spesso lei mi faceva il discorso secondo cui

occorreva rimpinguare il suo conto __________ con averi dal conto __________.

Ora, la remunerazione per la __________ il 19 dicembre 2000 (U$ 100'000.--

appunto) è stata pagata attingendo al mio conto in __________. Si vede che

occorreva coprire questo prelevamento attingendo al mio conto in __________.

Così mi diceva lei, per poter garantire l'operatività sul conto in __________.

Mettendo a confronto gli originali di questi due

bonifici (doc. _ e doc. _) vedo proprio che questi due ordini sono stati da me

stilati in contemporanea, la struttura essendo esattamente la stessa."

Il rilievo della parte lesa appare pertinente, in

quanto esaminando i doc. _ allegati al verbale A14 si notano in effetti

manifeste analogie: innanzitutto l'importo è il medesimo e la data di

esecuzione è vicina nel tempo (19 dicembre 2000/16 gennaio 2002), inoltre il

testo è identico, anche nella struttura, visto che ogni riga contiene il

medesimo numero di parole.

La __________, interrogata in proposito, ha

immediatamente ("

Questo lo spiego subito

..") tentato di

approfittare dell'equivoco ingenerato dall'esistenza dei due bonifici identici,

giustificando il bonifico che le veniva contestato con il pagamenti del suo

credito per onorari (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10):

"

Il

PP mi mostra l'ordine riferito al bonifico di U$ 100'000.-- con valuta 10 (recte:

16) gennaio 2001 riferito ad un addebito del conto nr. __________ a favore del

mio conto nr. __________ (doc. _ del verbale di interrogatorio 15 febbraio 2002

di __________).

Questo lo spiego subito. Questo importo è quello

di cui sub doc. _ riferito all'andamento degli investimenti fra l'aprile 1999 e

il maggio 2000. Questo bonifico consiste pertanto nella mia remunerazione per

la mia attività di gestore patrimoniale."

Così facendo la prevenuta avvalora la tesi della

__________, che a sua volta attribuiva questo pagamento ad una questione di

onorari dell'accusata, ma non spiega però assolutamente per quale motivo essa

risulti beneficiaria per due volte a distanza di pochi giorni di bonifici

riguardanti il medesimo importo.

Al dibattimento la __________ ha fornito la

diversa spiegazione, secondo cui anche in questo caso si sarebbe trattato della

restituzione da parte della __________ di denaro da lei anticipato (verbale

dibattimentale, pag. 18), ma la contraddizione tra questa generica

giustificazione e la predetta dichiarazione fatta al Procuratore Pubblico è

manifesta, e suscettibile di sgretolare ulteriormente la scarsissima

credibilità di cui si può accreditare l'accusata, considerato anche che il

bonifico del dicembre 2000 era di per sé destinato a sistemare le pendenze tra

gestore e cliente, ragione per cui parrebbe illogico avere fatto un successivo

bonifico poche settimane dopo per liquidare un debito (oltretutto di pari

importo) lasciato in sospeso, a meno di volere pensare -cosa che la Corte non

fa- che il preteso credito dell'accusata identico al precedente sia sorto nel

breve lasso di tempo costituito dalle festività di fine anno.

E' perciò per la Corte ancora una volta manifesta

la natura truffaldina del bonifico contestato a giusta ragione dalla

__________, motivo per cui la relativa imputazione trova puntuale conferma,

così come quella di falsità in documenti.

18.

Al

punto 2 dell'atto di accusa è stato addebitato alla prevenuta anche il reato di

appropriazione indebita, per avere, in due occasioni, nell'ottobre (lire 80

milioni) e nel dicembre 1999 (lire 300 milioni), incamerato denaro contante che

la __________ le aveva chiesto di ritirare per suo conto e che avrebbe dovuto

rimettere a terze persone nel contesto dell'operazione immobiliare effettuata

in Sardegna dalla parte lesa.

__________ ha raccontato di avere messo a

disposizione, a più riprese, ingenti somme di denaro per un'operazione

immobiliare in Sardegna per aiutare il padre del suo compagno __________. Nel

proprio verbale del 15 febbraio 2002 (A14) essa ha indicato la distinta dei

bonifici fatti a tale scopo, includendovi anche le due operazioni eseguite

-contrariamente alle sue abitudini- con consegna

di contanti alla __________ sulla base di ordini manoscritti in tal senso

(allegati 7 e 8 al verbale A14), circostanza confermata dallo __________ almeno

al riguardo della tranche da 300 milioni (verbale 26 marzo 2002 confronto

__________ /__________, A21, pag. 3). La __________ contesta proprio queste due

ultime operazioni sostenendo che il denaro non sarebbe mai arrivato a

destinazione, mentre che risulterebbe che contestualmente a detti prelievi per

contanti un conto della __________ sia stato bonificato degli identici importi.

Così ha raccontato la denunciante, dopo avere

fatto la distinta dei soldi da lei destinati all'operazione in Sardegna (A14,

pag. 2):

"

Il

perito precisa che gli ultimi due importi a contanti risultano confluiti sul

conto __________ (il 23 dicembre 1999 per i 300 mio e il 14 ottobre 1999 per

gli 80 mio).

Tutti questi bonifici per l'operazione Sardegna

sono da me riconosciuti e non contestati. Tranne che ITL 380 milioni riferiti a

due versamenti a contanti a favore della signora __________ non mi risultano

essere mai giunti in Sardegna. In questo senso queste due operazioni sono

quindi da intendere contestate.

Aggiungo ancora in questo contesto

dell'operazione Sardegna ITL 300 milioni partiti dal conto __________ in data 9

gennaio 2001 (doc. _). Questo ordine non è mai stato da me dato. Meglio, questo

importo era in effetti da destinare alla Sardegna. In realtà questo importo è

il  medesimo di quello oggetto di un prelevamento a contanti poc'anzi citato

fatto dalla signora __________. Si vede che lei ha utilizzato i prelevamenti a

contanti a suo favore e poi ha dovuto colmare questo ammanco effettuando un

altro bonifico a debito del mio conto per un medesimo importo. Constato che

l'ordine di bonifico sub doc. _ utilizzato per impartire questo bonifico del 9

gennaio 2001 corrisponde in tutto e per tutto a quelli trovati nell'ufficio

della __________ a __________ e che ho avuto modo di consultare in quanto

messimi a disposizione dal PP."

Nuovamente, pertanto, la __________ spiega in

termini chiari e ragionevoli l'ipotesi di illecito di cui incolpa la

__________, ipotizzando che essa, ad un anno di distanza, abbia coperto

l'appropriazione dei 300 milioni di lire in contanti del dicembre 1999 con un

bonifico di pari importo del gennaio 2001 fatto utilizzando ancora una volta

uno dei falsi ordini in bianco caratterizzati dalla "s" di

"saluto".

A fronte di queste circostanziate accuse, la

__________ ha ritenuto "

impossibile

" la tesi della __________

di non avere ricevuto i soldi (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 6),

giustificando di avere versato i medesimi importi di 300 e 80 milioni di lire

sul proprio conto __________nelle date dei prelevamenti a debito del conto

__________ con delle operazioni di compensazione a seguito delle quali essa

avrebbe consegnato il controvalore in Italia alla __________ (ibidem), ma di

non ricordare con i soldi di quali altri suoi clienti essa avrebbe fatto le

compensazioni (pag. 7). Quanto alla presenza dell'ordine di bonifico identico a

quello già utilizzato per un'operazione lecita di trasferimento fondi a Ginevra

(e del cui originale e delle cui fotocopie a colori essa è stata trovata in

possesso) essa ha affermato, nell'ordine,

"

Dico

che non è possibile"; "Dico che non è possibile in quanto l'originale

se è qui a __________ in banca non può certamente essere stato utilizzato due

volte"

e

"Non me lo spiego" (A19, pag. 8).

Al dibattimento la prevenuta per i 300 milioni ha

fornito le medesime generiche spiegazioni addotte per le altre operazioni a lei

contestate, sostenendo cioè di avere preventivamente dato il denaro alla

mandante con il contante di cui essa disponeva in Italia, eventualmente per

averlo ricevuto nel contesto di operazioni di compensazione, per il che essa

sarebbe stata autorizzata ad incamerarlo (verbale dibattimentale, pag. 18).

Quo agli 80 milioni, essa ha invece sostenuto che

"

il

denaro venne tenuto a mia disposizione in banca e io lo ritirai in tre, quattro

volte. La mia istruzione era quella di consegnare il denaro per conto della

signora __________ ed anche di __________ a tale dottor __________ che era il

commercialista di __________ padre e figli e nel contempo si occupava

dell'operazione immobiliare in Sardegna che comunque era legata agli interessi

della famiglia __________. Ho consegnato il denaro al destinatario indicatomi

all'aeroporto della Malpensa dove egli è venuto a ritirarlo. Non mi è stata

rilasciata la ricevuta. Si trattava di un pagamento in nero al __________,

questo spiega perché non mi fu rilasciata ricevuta." (verbale

dibattimentale, pag. 18 e 19).

Secondo la Corte, le giustificazioni della

prevenuta non reggono.

Per quanto riguarda il prelievo di lire 300

milioni si osserva infatti che se si fosse trattato, come sostiene l'accusata,

di effettuare il rimborso in suo favore di denaro che aveva anticipato,

risulterebbe incomprensibile che sia stata fatta un'operazione per contanti

invece che un bonifico diretto in favore del conto della __________ sul quale

essa ha poi versato il denaro. E ancora, l'ipotesi difensiva della liceità

dell'operazione male si concilia con la presenza del famigerato ordine di

bonifico con la "s" corretta, ordine sicuramente falso, relativo al

medesimo importo e destinato a __________ (cfr. A14, allegato 9), ovvero il

canale normalmente utilizzato per il finanziamento dell'operazione in Sardegna

(cfr. A14, pag. 1 e 2). Risulta in effetti molto più verosimile, ed anzi appare

l'unica spiegazione ragionevole, ammettere per vero che la prevenuta -come

afferma la __________ - abbia distratto il denaro affidatole a contanti, ed in

un secondo tempo abbia poi recuperato il pagamento che con quel denaro andava

effettuato per mezzo di un bonifico abusivo, eseguito utilizzando uno dei falsi

di cui disponeva.

Per ciò che riguarda invece il prelievo di lire

80 milioni la Corte constata in primo luogo  come l'accusata abbia cambiato

versione, cosa che non giova certo alla sua attendibilità. Inoltre la sua tesi

finale conferma quella della __________ almeno laddove riconosce che il denaro

contante serviva all'operazione in Sardegna: Tale tesi sarebbe stata facilmente

comprovabile, assumendo la testimonianza del __________ che essa ha chiamato in

causa, ma la richiesta in tal senso non è stata presentata né prima, e nemmeno

in vista del dibattimento. Inoltre, valesse per vero che il denaro fu

(correttamente) rimesso a terza persona, rimarrebbe inspiegabile l'esistenza

del bonifico di pari importo in favore del suo conto contestuale al

prelevamento dei contanti.

Anche in questo caso, la Corte è perciò convinta

dell'esistenza della malversazione addebitata all'accusata.

Nelle due predette circostanze l'imputata si è

appropriata di denaro contante a lei affidato, il che realizza chiaramente

l'ascritto reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP.

19.

L'atto

di accusa principale addebita alla __________ il reato di falsità in documenti

in ordine a tre atti di pegno __________, ed un quarto falso atto di pegno

__________ è imputato nell'atto di accusa aggiuntivo. Che si tratti di

documenti ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP è assolutamente pacifico e non deve

qui essere ulteriormente motivato, così come è manifesto che fare sottoscrivere

alle vittime con l'inganno un testo contrattuale al quale esse non aderiscono

ed in seguito prevalersi del contenuto di tali documenti è fattispecie vietata

dall'art. 251 CP.

Pure fondata è l'accusa di falsità in documenti

in relazione ai 4 ordini di bonifico di cui ai punti 1.3.1 - 1.3.4 AA, avendo

l'imputata utilizzato fotocopie di un originale ed avendole compilate

attribuendo alla firmataria, conto verità, l'intenzione di disporre del proprio

denaro in favore dell'accusata, rispettivamente avendo l'accusata riempito

degli ordini originali contrariamente alle istruzioni ricevute.

20.

Per

l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena nei limiti della comminatoria edittale,

alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita

anteriore e delle sue condizioni personali. L’art. 68 cifra 1 CP dispone

inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il

giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza

andare oltre al massimo legale della specie di pena.

__________ ha commesso reati di indubitabile

oggettiva gravità, perpetrando malversazioni che l'hanno arricchita di non meno

di 2 milioni di franchi, ritenuto anche l'addebito di U$ 450'000.-- e rotti a

carico della __________ per l'escussione in favore della prevenuta dell'atto di

pegno fasullo. L'attività illecita si è protratta dall'aprile del 1997 al

novembre del 2001, ossia  per circa 4 anni e mezzo. Essa, ancorché tecnicamente

da qualificare in prevalenza come truffa, è connotata dall'odioso abuso di

fiducia commesso in danno di persone, in specie la __________ e la __________,

di cui si professava amica e che per loro parte sinceramente la ritenevano

amica. Il motivo di siffatto agire è stato unicamente quello di arricchire se

stessa a detrimento dei suoi clienti, ed in parte anche amici. Se in effetti si

potrebbe avere ancora qualche comprensione per i reati commessi nel 2001,

allorché la sua situazione stava precipitando (significativo in merito

l'episodio delle GBP 195'000.--), è sconsolante, e indicativo di una colpa

grave, rilevare che la __________ ha iniziato a delinquere allorché non ve ne

era necessità di sorta, potendo essa beneficiare di leciti proventi nell'ordine

di fr. 200'000.-- all'anno per effetto dei soli ristorni in suo favore delle

commissioni bancarie, ai quali andavano ancora aggiunti almeno gli onorari

corrisposti dai clienti. L'avere carpito degli atti di pegno in proprio favore

a danno degli ignari clienti è del resto ampiamente sintomatico della sfrenata

bramosia di denaro della __________, atteso che essa approfittava di siffatti

pegni per estendere illecitamente le sue possibilità di operare per proprio

conto, e quindi per incrementare i propri guadagni, mentre che si riconosce che

non era sua intenzione quella di rendere operativi i pegni, non fosse altro che

perché in tal caso sarebbe immediatamente emersa la loro indebita esistenza.

Quanto alla vita anteriore della __________, essa non è apparsa alla Corte come

particolarmente meritoria. Certo, egli ha cresciuto con profitto una figlia, ma

non è totalmente incensurata ed inoltre deve lasciarsi imputare in senso

negativo il fatto di essersi improvvisata ed autonominata (con la colpevole

tolleranza di banche che da tale attività lucravano abbondanti commissioni)

gestore patrimoniale per conto terzi senza averne neppure lontanamente la

necessaria preparazione, circostanza questa che ha di fatto reso possibili gli

illeciti che le sono addebitati.

A fronte di importanti elementi di giudizio nel

senso di una colpa grave, ben poche sono le circostanze attenuanti. La Corte ha

ritenuto che dai primi illeciti sono trascorsi circa 7 anno, e che dagli ultimi

ne sono passati 2 e mezzo, apprezzando inoltre il pagamento di Euro 907.--

eseguito in sede dibattimentale per consentire la liberazione del conto della

__________. Per il resto, nulla può esserle accreditato per il comportamento preprocessuale

e processuale, volto alla pervicace negazione di ogni colpa, anche a fronte

della più irrefutabile evidenza. Si tratta però di una scelta processuale

dell'accusata e non di un comportamento patologico, avendo la stessa difesa (a

giusta ragione) rinunciato ad invocare uno stato di possibile scemata

responsabilità al momento del compimento dei reati, per limitarsi invece ad

attirare l'attenzione sulle carenti capacità di esposizione logica, sconfinanti

nella logorrea, fermi però restando il giudizio di realtà e la capacità di

discernimento (allegato 1.2 ad doc. TPC _).

Tutto ciò considerato, la Corte ha concluso per

l'esistenza di una colpa di gravità tale da giustificare la condanna ad una

pena sicuramente e chiaramente eccedente il limite massimo entro cui può

entrare in linea di conto la sospensione condizionale.

Visto anche il raffronto con casi teoricamente

assimilabili alla fattispecie quo all'ammontare delle malversazioni e alla

volontà dell'autore, marcatamente rivolta al proprio personale ed egoistico

vantaggio (cfr. in particolare la sentenza 1. marzo 2001 in re B. condannato

alla pena di 22 mesi di detenzione per malversazione di importo di poco

superiore a fr. 1'000'000.--), la Corte ha ritenuto equa e non eccessivamente

severa la pena di due anni di detenzione, con computo del carcere preventivo

sofferto, prescindendo però dalla pronuncia della richiesta pena accessoria

d'espulsione.

21.

La

parte civile __________ (avente titolo per la __________ dopo una fusione) ha instato

al dibattimento per l'attribuzione di complessivi fr. 225'138.63 (doc. dib. _ e

allegati). Essa sostiene di essere danneggiata dal falso atto di pegno

sottoscritto da __________ in favore della __________, confidando nel quale la

banca ha rilasciato per l'accusata due garanzie bancarie a prima richiesta nel

contesto dell'acquisto da parte della __________ dell'imbarcazione

"__________" al prezzo di complessive lire 450 milioni, acquisto

perfezionato con l'acquisizione del pacchetto azionario della società

intestataria del natante, la __________, domiciliata nell'Isola di Man e le cui

azioni sono state sequestrate dal Procuratore Pubblico.

La parte civile ha addotto e dimostrato di avere

subito l'escussione della seconda garanzia bancaria, di lire 180 milioni, con

un esborso complessivo superiore a fr. 190'000.--  compresi interessi, spese

legali e di giustizia e ripetibili (cfr. distinta al punto 12, pag. 10), senza

potersi prevalere -come credeva al momento dell'emissione- sul patrimonio della

garante __________, stante la nullità dell'atto di pegno, costituente falso

documentale.

Inoltre, a tutela dei propri diritti, la parte

civile ha sostenuto spese investigative per la ricerca del natante in Italia ed

ulteriori spese legali per gravarlo di un sequestro civile in Italia, per

ulteriori circa fr. 20'000.-- (punto 12, pag. 11). Anche questa richiesta pare

giustificata nel principio e documentata nell'ammontare, avendo la parte civile

agito per ridurre il proprio danno, garantendosi il substrato a sua copertura

costituito dalla barca medesima. Infine, la banca postula l'attribuzione di fr.

12'105.-- quale partecipazione alle spese di patrocinio nella procedura penale,

importo a mente della Corte adeguato alla complessità del caso, alla durata del

dibattimento e più in generale all'impegno che ha dovuto essere profuso dal

patrocinatore.

L'imputata non ha del resto sollevato

contestazioni su questa richiesta della parte civile, che viene perciò

integralmente ammessa.

22.

La

parte civile ha altresì chiesto l'attribuzione in suo favore delle azioni

sequestrate, incorporanti la proprietà del natante. Posta la confisca dei

titoli, acquistati almeno in parte con l'ausilio di un reato, anche questa

richiesta viene accolta ex art. 60 CP, unitamente però all'analoga richiesta

della parte civile __________, per il che i titoli vengono attribuiti alle

parti civili in misura proporzionale all'entità dei rispettivi crediti, grosso

modo per il 10% a __________ e per il 90% alla __________.

23.

__________

ha presentato richiesta risarcitoria per gli importi relativi ai reati commessi

in suo danno indicati nell'atto di accusa, per complessivi (dopo conversione

delle valute estere al saggio del giorno del dibattimento) fr. 2'116'982.--

(doc. dib. _).

Le posizioni di danno sono computate

correttamente, ma dalla pretesa vanno defalcati gli importi per i quali non vi

è stata condanna dell'accusata, ovvero U$ 120'000.-- di cui al punto 1.2.1

dell'atto di accusa e lire 120 milioni (dopo rettifica degli U$ 120'000.--

erroneamente indicati nell'atto di accusa), ovvero al cambio fr. 96'645.-- di

cui al punto 1.2.2. E' ammessa pure la richiesta della parte civile di

(proporzionale) attribuzione delle azioni della __________, così come indicato

al

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 _PC1

E. 2 _PC2

E. 3 _PC3

E. 4 _PERI1

E. 5 _PC4

E. 6 _PC5

E. 7 _PC6

E. 8 _TEST1

E. 9 _TEST2

E. 10 _TEST3

E. 11 _TEST4

E. 12 _TEST5

E. 13 _TEST6

E. 14 _TEST7

E. 15 _TEST8

E. 16 Gilberto _PERI2 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                          La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150 Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150 Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 72.2002.150 Mendrisio, 25 marzo 2004/eg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano Presidente: giudice Claudio Zali Segretaria: Manuela Frequin, vicecancelliera Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare __________ __________ detenuta dal 16 gennaio al 27 maggio 2002; prevenuta colpevole di:

1.   ripetuta truffa per avere, a Lugano, Milano, Roma e altrove in Svizzera e in Italia, fra l'aprile 1997 ed il novembre 2001, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente ed intenzionalmente, ingannato astutamente svariate persone, affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendole a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio loro o di terzi, e ciò sia mediante emissione di atti di pegno a suo favore (cfr. sub. 1.1) che provocando trasferimenti di valori patrimoniali a suo favore (cfr. sub. 1.2 e 1.3), conseguendo mediante tali illeciti un indebito profitto pari a § US$ 518'880,75 § ITL 200'000'000.-- § GBP 195'000.-- e meglio per avere, 1.1. A Lugano, Milano e Roma in particolare, fra l'aprile 1997 ed il marzo 2001, ingannato astutamente svariate persone, inducendole a mettere a pegno i loro averi a suo favore, in specie mediante inserimento nei relativi atti di pegno degli estremi delle sue relazioni bancarie, in particolare, 1.1.1. a Roma e Lugano, nell'aprile 1997, ingannato astutamente __________ (di seguito: __________), titolare fra l'altro della relazione nr. __________ aperta presso la __________ (di seguito: __________), sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, inducendola ad apporre senza che ne avesse consapevolezza la sua firma su un atto di costituzione in pegno datato 29 aprile 1997 rilasciato a favore della relazione nr. __________sempre aperta presso la __________, a lei intestata, sottacendole che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni finanziarie, poi effettivamente messe in atto sulla relazione suddetta, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio; 1.1.2. a Milano e Lugano, nel febbraio 1999, ingannato astutamente __________, titolare della relazione nr. __________ aperta presso la __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultimo, inducendolo a mettere a pegno i propri averi anche a favore della relazione nr. __________aperta presso la __________, a lei intestata, mediante atto di pegno 23 febbraio 1999 e ciò senza che ne avesse consapevolezza, sottacendogli che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni finanziarie poi messe in atto sulla suddetta relazione, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio; 1.1.3. a Milano e Lugano, nel marzo 2001, ingannato astutamente __________, titolare della relazione nr. __________ aperta presso la __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, inducendola ad apporre senza che ne avesse consapevolezza la sua firma su un atto di costituzione in pegno datato 6 marzo 2001 rilasciato anche a favore della relazione nr. __________a lei intestata e sempre aperta presso la __________, sottacendole che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni finanziarie poi messe in atto sulla relazione suddetta, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio; 1.2. a Lugano, Milano, Roma ed altrove in Italia, nell'aprile 1999 e nel maggio/giugno 2000, con l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di consulente di __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, ingannato astutamente __________ affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendola a compiere atti pregiudizievoli al suo patrimonio, e meglio per avere 1.2.1. a Milano, Roma e Lugano, nell'aprile 1999, nella sua qualità di gestore patrimoniale degli averi di __________ depositati sulle relazioni nr. __________, nr. __________aperte presso __________ (di seguito: __________) e nr. __________ aperta presso la __________ ingannato astutamente __________, fornendole informazioni inveritiere circa il reale risultato della gestione da lei messa in atto nel periodo 1998/1999, ottenendo così il riconoscimento di una remunerazione pari a US$ 120'000.--, calcolata in funzione degli utili asseritamente conseguiti, inducendo in tal modo __________ a versarle l'importo suddetto, con ordine scritto datato 19 aprile 1999, a favore della sua relazione nr. __________aperta presso la __________; 1.2.2 . nel maggio / giugno 2000, nella sua qualità di gestore patrimoniale degli averi di __________ depositati sulle relazioni indicate sub 1.2.1, ingannato astutamente __________, affermando contrariamente al vero che, grazie alla sua attività per il periodo 1999/2000, il patrimonio in gestione aveva subìto un notevole incremento (16,3 % in base annua), sottacendole che in realtà era stato conseguito un risultato nettamente inferiore, ottenuto, in base ai dati erronei mostrati alla sua cliente, il riconoscimento di una remunerazione pari a US$ 120'000.--, calcolata in funzione degli utili asseritamente conseguiti, inducendo in tal modo __________ a versarle l'importo suddetto nel giugno del 2000; mediante addebito di tale importo con valuta 8 giugno 2000 dalla relazione nr. __________ aperta presso la __________ a favore della relazione nr. __________ anch'essa aperta presso la __________ ed a lei intestata; 1.3. A Lugano, Milano, Roma, Porto Ercole ed altrove in Svizzera ed in Italia, nel periodo aprile 1998 -novembre 2001, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________, istituti presso i quali erano aperte le relazioni sue e di __________, affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente l'errore, sfruttando il rapporto di fiducia con loro instaurato, nonché la conoscenza dei metodi di controllo adottati dalle banche in presenza di ordini di bonifico scritti recapitati a mano da terzi e provenienti da clienti non residenti in Svizzera, utilizzando presso le suddette banche, in modo diverso da quello stabilito, ordini di bonifico firmati da __________ e non interamente compilati, in specie per quanto riguardava data, importo e destinazione dei fondi, onde ottenere l'accredito a suo favore di somme di pertinenza di __________, ingannando così i funzionari degli istituti di credito suddetti facendo loro credere che l'ordine emanasse in tutto e per tutto dalla titolare della relazione e sottacendo che, in realtà, i dati inseritivi non corrispondevano alla volontà di quest'ultima, provocando in tal modo ripetuti trasferimenti a suo favore di attivi dalle relazioni di __________ (in specie le relazioni __________ aperta presso __________ e __________ aperta presso __________); e meglio, 1.3.1. nell'aprile 1998, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo di ITL 200'000'000 ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della firmataria, inducendoli in tal modo ad effettuare un trasferimento di ITL 200'000'000 (valuta 3 aprile 1998) addebitando la relazione nr. __________ ed accreditando la relazione nr. __________ aperta presso il __________ (di seguito __________) ed a lei riconducibile; 1.3.2. nel gennaio 1999, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo di ITL 300'000'000 ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della firmataria, inducendoli in tal modo effettuare un trasferimento di US$ 178'880.75 (con valuta 12 gennaio 1999, controvalore di ITL 300'000'000) addebitando la relazione nr. __________ ed accreditando la relazione nr. __________ aperta presso il __________ ed a lei riconducibile; 1.3.3. nel gennaio 2001, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo di US$ 100'000.-- ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della firmataria, inducendoli tal modo ad effettuare un trasferimento di US$ 100'000.-- (valuta 16 gennaio 2001) addebitando la relazione nr. __________ ed accreditando la relazione nr. __________intestata alla __________, aperta presso __________ ed a lei riconducibile; 1.3.4. nel novembre 2001, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo di GBP 195'000.-- ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della firmataria, inducendoli in tal modo ad effettuare un trasferimento di GBP 195'000.-- (valuta 16 novembre 2001) addebitando la relazione nr. __________ ed accreditando la sua relazione nr. __________aperta presso la __________; 2. appropriazione indebita 2.1. per avere, a Lugano, il 23 dicembre 1999, impiegato a proprio profitto e contrariamente agli accordi assunti l'importo di US$ 156'548.42 (controvalore di ITL 300'000'000 e ~ 154'937.07 prelevato dalla relazione nr. __________ aperta presso __________ intestata a __________ in data 23 dicembre 1999) rimessole a contanti a fronte di un ordine scritto rilasciato da __________; 2.2. a Lugano, nell'ottobre 1999, impiegato a proprio profitto e contrariamente agli accordi assunti l'importo di US$ 44'621.87 (controvalore di ITL 80'000'000 prelevato dalla relazione nr. __________ aperta presso __________ intestata a __________ in data 14 ottobre

1999) rimessole a contanti a fronte di ordine scritto rilasciato da __________; conseguendo un indebito profitto pari a US$ 201'170.29;

3.   falsità in documenti per avere, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia, fra l'aprile 1999 ed il novembre 2001, nella sua qualità di consulente finanziario di svariati cittadini italiani, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, ripetuta mente e intenzionalmente, formato documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d'importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti, e meglio, 3.1. abusato della firma autentica apposta da clienti su atti di pegno, onde costituire a pegno gli averi a questi facenti capo a suo favore; in particolare, 3.1.1. a Roma e Lugano, nell'aprile 1997, abusato della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno 29 aprile 1997 di cui sub. 1.1.1, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i motivi già indicati, di tale documento, 3.1.2. a Milano e Lugano. nel febbraio 1999, abusato della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno 23 febbraio 1999 di cui sub. 1.1.2, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i motivi già indicati, di tale documento, 3.1.3. a Milano e Lugano, nel marzo 2001, abusato della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno 6 marzo 2001 di cui sub. 1.1.3, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i motivi già indicati, di tale documento, 3.2. abusato della firma autentica apposta da __________ su ordini di bonifico, onde attestare o fare attestare in tali documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, indi fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti, e meglio, fatto uso dei seguenti documenti, dopo avere abusato della firma su di essi apposta: 3.2.1. nell'aprile 1998, dell'ordine avente per oggetto un importo di ITL 200'000'000 di cui sub. 1.3.1, 3.2.2. nel gennaio 1999, dell'ordine avente per oggetto un importo di ITL 300'000'000 di cui sub. 1.3.2, 3.2.3. nel gennaio 2001, dell'ordine avente per oggetto un importo di US$ 100'000.-- di cui sub. 1.3.3, 3.2.4. nel novembre 2001, dell'ordine avente per oggetto un importo di GBP 195'000.-- di cui sub. 1.3.4; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 146 CPS, art. 138 CPS, Art. 251 CPS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 78/2002 del 13 agosto 2002, emanato dal Procuratore pubblico. E inoltre prevenuta colpevole di:

1.   ripetuta truffa per avere, a Lugano, Milano, Roma e altrove in Svizzera e in Italia, fra l'aprile 1997 ed il novembre 1997, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente ed intenzionalmente, ingannato astutamente __________ e __________, affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al loro patrimonio, e meglio per avere, 1.1. A Lugano e Milano, in data imprecisata, in ogni caso nell'aprile 1997, ingannato astutamente __________, affermando che le avrebbe organizzato l'apertura di una relazione bancaria in Svizzera, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, sottacendole che era sua intenzione diventare contitolare della relazione suddetta in modo tale che potesse disporre degli averi che vi sarebbero confluiti, inducendola in tal modo a sottoscrivere i documenti di apertura della relazione no. __________, aperta presso la __________, documenti sui quali avrebbe a sua volta apposto la sua firma in modo da figurare contitolare della relazione, con conseguente facoltà di disporre degli averi depositativi o in procinto di esservi depositati, indi indicando pure se stessa quale avente diritto economico dei valori in conto; 1.2. a Lugano e Roma, in data imprecisata, in ogni caso nel novembre 1997, ingannato astutamente __________, titolare della relazione __________aperta presso la __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultimo, inducendolo ad emettere e firmare, senza che ne avesse consapevolezza, un atto di pegno generale datato 13 novembre 1997 rilasciato pure a favore della relazione nr. __________sempre aperta presso la __________, a lei intestata, sottacendogli che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni finanziarie, poi effettivamente messe in atto sulla relazione suddetta, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio;

2.   ripetuta falsità in documenti per avere, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia, fra l'aprile 1997 ed il novembre 1997, nella sua qualità di consulente finanziaria, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente e intenzionalmente, formato documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d'importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti, e meglio per avere, 2.1. a Lugano e Milano, nell'aprile 1997, compilato e firmato il formulario A relativo alla relazione no. __________ datato 8 aprile 1997, indicando, contrariamente al vero, se stessa quale co-avente diritto economico dei valori in conto o in procinto di essere versati in conto; 2.2. a Lugano e Roma, nel novembre 1997, abusato della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno 13 novembre 1997 di cui sub. 1.2, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i motivi già indicati, di tale documento; fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti art. 146 CPS, art. 251 CPS; e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 128/2003 del 3 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il __________. § L'accusata __________ assistita dal difensore di fiducia avv. __________; § L'avv. __________ in rappresentanza della parte civile __________; § L’avv. __________ in rappresentanza della Parte Civile __________; § L’avv. __________ in rappresentanza della Parte Civile __________. Espleti i pubblici dibattimenti: martedì 23 marzo 2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.45 . mercoledì 24 marzo 2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.00 . giovedì 25 marzo 2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 . Il Procuratore, sentito il perito, rettifica il punto 1.2.2 dell’atto d’accusa correggendo in lire 120 milioni l’importo di $ 120'000.- che vi figura. Analogamente vanno corretti anche gli importi riassuntivi di cui al punto 1 pag. 1 dell’atto d’accusa, deducendo 120'000 $ e aggiungendo 120 milioni di lire. Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma del punto 1.1 AA, richiamando la sentenza delle Assise criminali 4.08.2003 in re P.A, caso analogo a quello in esame, evidenziando che anche qui l’accusata ha commesso truffa, mediante l’uso di atti di pegno falsi. Per il punto 1.2 AA, elenca i riscontri oggettivi a comprova del reato, quo alla perizia agli atti, ai conteggi falsi, alle dichiarazioni della teste __________. Sul punto 1.3, rileva che per le modalità con cui l’accusata ha agito, la __________ non aveva possibilità di scoprire l’inganno, stante anche il rapporto di amicizia, ergo di fiducia, che aveva con l’imputata. Circa il punto 2AA, fa notare che le dichiarazioni dell’imputata, per altro non comprovate, si discostano da quelle della vittima che, a dispetto della __________, si è rivelata attendibile. Per il punto 3 AA, osserva che si tratta indubbiamente di documenti falsi. Per la commisurazione della pena, si oppone ad un’eventuale scemata responsabilità. Rileva che l’imputata ha agito per avidità, bramosia di lucro, sfruttando, senza scrupoli, il rapporto di amicizia instaurato con gran parte delle sue vittime. Evidenzia altresì che si tratta di malversazioni dell’ordine di due milioni di franchi. Tutto ciò posto chiede che l’accusata venga condannata alla pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione, nonché all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni. § L'avv. __________, in rappresentanza della PC __________, il quale per la colpevolezza dell’accusata, si associa alle conclusioni della pubblica accusa. Con la conferma integrale dell’atto d’accusa, chiede che l’istanza di risarcimento danni prodotta agli atti venga accolta. § L’avv. __________, in rappresentanza della PC __________, il quale si associa al Procuratore Pubblico sulla colpevolezza della __________. Conclude chiedendo il riconoscimento delle pretese formulate nell’istanza di risarcimento versata in atti, facendo notare che in relazione al punto 3.1.1 dell’atto d’accusa, la banca ha subito un danno diretto. § Il Difensore, il quale contesta che vi sia inganno astuto, stante una crassa corresponsabilità da parte delle vittime. Trattasi di persone cognite in affari, in particolare gli imprenditori __________ e __________, che di fronte alla personalità dell’imputata, manifestamente pasticciona e confusionaria, non avrebbero dovuto darle in gestione i loro averi. In proposito, richiama la testimonianza di __________, il quale definisce la __________ una persona che in ambito professionale dimostrava di non avere quasi la capacità d’intendere e di volere. La difesa osserva altresì che la __________ era stata avvertita circa l’incompetenza dell’imputata dalla banca del __________. Fa notare inoltre, che __________ e __________ non avevano un rapporto di particolare amicizia o di fiducia con l’accusata. Sottolinea che tutte le vittime hanno dichiarato che i conteggi della __________ erano incomprensibili, ciononostante nessuna di esse si è presa la briga di controllarli. Contesta che vi sia stata una messa in pericolo del patrimonio di __________ e della __________. Solleva il problema del nesso di causalità a sapere se l’intervento di __________ escluda la colpevolezza dell’imputata con riferimento al danno patito dalla __________ circa l’escussione del pegno da parte della banca __________. Concludendo, chiede l’integrale proscioglimento di __________. § avv. __________, in replica, rileva che la messa a pegno degli averi della __________, era dell’ordine di fr. 92'000.- non solo di 907.- Euro. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: __________

1.   È autrice colpevole di: 1.1.   ripetuta truffa per avere, tra aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma e altrove in Svizzera ed in Italia, a scopo d’indebito profitto: 1.1.1.   ingannato astutamente __________, inducendoli a sottoscrivere, a loro  insaputa, quattro atti di pegno sui loro averi, mettendo in tale modo in pericolo il loro patrimonio, ritenuto che a __________ sono stati addebitati, in esecuzione di tale pegno, US$ 450'790,60 da parte della __________? 1.1.2.   ingannato astutamente in due occasioni __________ dandole informazioni fasulle sul risultato della gestione dei di lei averi, ed inducendola così a corrisponderle US$ 120'000.- e 120 milioni di lire? 1.1.3.   ingannato astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________, mediante l’uso di quattro ordini di bonifico falsi, conseguendo in tale modo un illecito profitto di lire 200 milioni, US$ 278'880,75, sterline 195'000.-? 1.1.4.   ingannato astutamente Irene __________, inducendola a mettere in pericolo il suo patrimonio, mediante cointestazione del conto bancario in cui ha depositato i propri averi? 1.2.   ripetuta appropriazione indebita per avere, tra ottobre 1999 e dicembre 1999, a Lugano, a scopo d’indebito profitto, in due occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lei affidati per complessivi US$ 201'170,29? 1.3.   ripetuta falsità in documenti per avere, fra l’aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia, a scopo d’indebito vantaggio, in più occasioni, allestito e/o fatto uso, a scopo d’inganno, di quattro atti di costituzione in pegno fasulli, quattro ordini di bonifico falsi, un formulario A fasullo? E come meglio descritto negli atti d’accusa.

2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena: 2.1   privativa della libertà? 2.2   accessoria dell’espulsione?

3.   Deve essere condannata a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?

4.   Deve essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro? Considerato in fatto ed in diritto 1. __________, cittadina italiana, è nata il __________a __________, dove è cresciuta e vive tuttora. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito il diploma di ragioneria. Si è quindi iscritta all’università, abbandonando gli studi dopo un breve periodo per andare a lavorare in una ditta d’import/export di prodotti coloniali. In seguito è passata alle dipendenze della casa editrice __________ nel ramo della pubblicazione di libri scolastici, attività che ha lasciato nel 1968, anno del matrimonio, da cui è nata la figlia __________, oggi maggiorenne, per lavorare con il marito, titolare di varie società attive nel campo dell’editoria. Nel 1974 la __________ si è separata dal marito, continuando ciononostante a lavorare con lui sino al fallimento delle sue società. L'accusata si è quindi messa in proprio nel settore delle pubbliche relazioni, curando in particolare l’organizzazione di eventi mondani per conto di aziende o istituti bancari, quali ad esempio la __________. Agli inizi degli anni novanta, essa avrebbe a suo dire avuto una situazione economica dignitosa, che le avrebbe in particolare consentito di pagare una scuola privata per la figlia, pur non percependo (o percependo irregolarmente) gli alimenti dall’ex marito, che si trovava invece in ristrettezze finanziare. Essa aveva pure accumulato risparmi per circa 350 milioni di lire, che, tra il 1992 e il 1993, ha depositato presso la __________ (in seguito: __________). A partire da questo periodo, come meglio si dirà più avanti, essa ha iniziato a portare in Svizzera anche gli averi di varie persone appartenenti alla cerchia delle sue amicizie e conoscenze, e a dedicarsi, con la parziale collaborazione di funzionari delle banche in questione, alla gestione di questi averi di terzi, abbandonando vieppiù, con l'intensificarsi di questa nuova attività, il settore delle pubbliche relazioni. La nuova attività della __________ l'ha poi portata all’arresto ed alla detenzione preventiva, durata dal 16 gennaio al 27 maggio 2002. Al dibattimento essa ha dichiarato di non avere più trovato un posto di lavoro dopo la carcerazione, ma anche di non sentirsi più in grado di lavorare, siccome prostrata, e di vivere dell’aiuto finanziario della figlia e dell’ex marito, dal quale nel frattempo ha divorziato. Dall’estratto del casellario italiano dell’imputata risultano due precedenti: con decreto del Pretore di __________ del 18 ottobre 1986 essa è stata condannata ad una multa di lire 200'000 per emissione di assegni a vuoto, mentre che il 26 luglio 1990 il Tribunale di __________ l’ha condannata ad un anno e 10 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, commessa come amministratrice tabulare delle società del marito (doc. _), pena tuttavia condonata il 6 giugno 1991. 2. L'imputata al dibattimento ha affermato di avere iniziato ad intrattenere rapporti con banche della piazza di Lugano all'incirca all'inizio degli anni '90, allorché vi ha esportato i propri risparmi, ammontanti a suo dire a circa 350-400 milioni di lire. In parte con l'aiuto dei consulenti degli istituti ai quali si appoggiava, in particolare la prefata __________ e la __________ (in seguito: __________), ma anche agendo in proprio, essa ha iniziato così ad impratichirsi nella disciplina della gestione patrimoniale, prediligendo, come poi farà anche in seguito, le operazioni sui cambi delle valute e gli investimenti in titoli. Giova precisare sin d'ora che la __________, tolta qualche nozione appresa empiricamente, è in tema d'investimenti finanziari una perfetta ignorante. La difesa durante l'arringa ha raccontato che un direttore di banca l'ha considerata, sulle questioni economiche, "incapace di intendere e volere", ma per chi ha vissuto il dibattimento rimarrà indelebilmente impresso, in guisa di etichetta del personaggio e a riprova della correttezza di quella valutazione, il ricordo della __________ colta totalmente alla sprovvista dall'innocente domanda del Presidente volta a sapere quale fosse a mente sua la differenza tra un'azione ed un'obbligazione (ovvero i generi di titoli sui quali essa concentrava la propria operatività), e capace solo di farfugliare che le azioni " sono qualcosa di azionario ", mentre che del tutto ignoto le sarebbe il concetto di obbligazione. 3. Ignorante non significa però incapace o privo di risorse. Al contrario, l'imputata sapeva indubbiamente, come si vedrà, mettere in pratica con successo quanto da lei appreso lavorando nel settore delle pubbliche relazioni, con digressioni, come risulta dal suo curriculum vitae (doc. _), anche nella specialità del "public speaking". Detto altrimenti, l'imputata sopperiva alle proprie lacune tecniche con le risorse della capacità di contatto e di convincimento, con la cortesia e il savoir faire. Ne danno atto tutte le persone che oggi l'accusano: per __________ essa era " molto attenta e premurosa nei miei confronti " (cubo 1, classificatore verbali istruttori, verbale 17 dicembre 2001, A1, pag. 2) mentre che secondo __________ l'accusata era addirittura " una specie di mamma ideale " (verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 1). L'imputata aveva conosciuto la __________, dietro presentazione da parte di un'amica, tale __________, in occasione di un ricovero in ospedale, mentre che la __________ l'aveva conosciuta frequentando con lei un gruppo di terapia dove si prestava sostegno psicologico, ragione per cui alla Corte è sorto il dubbio, rimasto tale, che l'accusata fosse solita cercare potenziali clienti anche nei luoghi e nei momenti in cui essi erano particolarmente vulnerabili. Come che sia, la predetta __________, ma soprattutto la __________ divengono il cavallo di Troia della __________, introducendola alla frequentazione di un ambiente che se non era quello dei cocktails sulla spiaggia con ostriche e champagne evocato dal Procuratore Pubblico avv. __________ nella sua ultima requisitoria, era almeno quello dei salotti bene di Milano e di Roma, popolati da persone facoltose ma non necessariamente cognite in tema di gestione patrimoniale, sensibili -come chiunque- alle lusinghe dell'ipotesi di trasferire al sicuro in Svizzera parte dei loro averi e nel contempo di ottenere un migliore rendimento senza particolari rischi. Ed infatti, tolte la __________ e la __________, che l'imputata ha come detto conosciuto in ambiti terapeutici, sia __________ (verbale 29 ottobre 2002, AI 2 inc. 2002.150, pag. 1) che __________ verbale 29 ottobre 2002, AI 1 inc. 2002.150, pag. 1) e __________ (verbale 25 giugno 2002, A37, pag. 2) entrano in contatto con l'accusata più o meno direttamente per il tramite della __________ o della __________, che presentano l'accusata come la persona che gestisce il loro denaro. 4. Tanto bastava all'accusata, che al dibattimento ha precisato di avere avuto una cerchia limitata di clienti, in pratica solo quelli che la accusano di malversazioni, o pochi di più. La gestione di questi pochi clienti, in effetti, consentiva alla __________ -illeciti a parte- di conseguire per sé un reddito assai sostanzioso: da un lato essa aveva stipulato degli accordi di retrocessione delle commissioni con le banche __________ e __________, che a tal titolo nel periodo di circa 4 anni in cui ha gestito la __________ le hanno fruttato più di fr. 800'000.--, ovvero almeno circa fr. 200'000.-- all'anno; d'altro lato essa veniva remunerata anche dai suoi clienti con una quota pari a circa il 10% degli utili che essa faceva loro conseguire durante un anno, a condizione che la gestione fosse stata soddisfacente, ovvero che la performance fosse stata pari a circa il 6-10% del capitale investito (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2) Come si vede dall'atto di accusa, per la sola cliente __________ -che era di gran lunga la sua cliente più importante, avendole affidato complessivamente circa 8-10 milioni di dollari (AI 73, pag. 20 e segg.)- la __________ ha ricevuto a tal titolo U$ 120'000.-- nell'aprile del 1999 per la gestione dell'anno precedente e lire 120 milioni (in luogo degli U$ 120'000.-- erroneamente indicati al punto 1.2.2 AA) nel giugno 2000. Inoltre l'imputata beneficiava (teoricamente) degli utili che essa conseguiva con la gestione del proprio patrimonio, con il quale effettuava -come per i clienti- in primo luogo speculazioni sui cambi delle divise. Grazie a queste entrate, l'accusata riconosce che il suo patrimonio iniziale sarebbe lievitato sino ad un massimo di circa lire 1 miliardo e 200 milioni, raggiunto negli ultimi mesi del 1999. Poi sarebbero iniziati gli investimenti sbagliati, tutto l'attivo si sarebbe dissolto e la __________ si sarebbe trovata addirittura, quasi all'improvviso, ad essere debitrice nei confronti della __________ di circa fr. 1'200'000.-- (verbale 17 gennaio 2002 di __________, A7, pag. 2). Per ulteriori informazioni sulla situazione economica della prevenuta all'epoca delle asserite malversazioni si rinvia a pag. 19 del verbale dibattimentale. 5. Il 14 dicembre 2001 __________ ha denunciato __________ al Ministero Pubblico di Lugano per i titoli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1). Essa, ereditiera di un'ingente sostanza, verso la fine del 1996 sarebbe stata indotta dalla __________, con la quale era entrata in rapporto d'amicizia, a dapprima conferirle mandato di gestione sugli averi depositati presso la Banca __________, ed in un secondo tempo a trasferire detti averi su vari conti aperti presso la __________ e la __________. Il rapporto di fiducia sarebbe venuto meno verso la fine del 2001, momento in cui la denunciante, con l'aiuto di persone competenti, avrebbe proceduto a delle verifiche dell'operato della __________ nel corso degli anni. Ad un primo esame sarebbe risultato che, a sua insaputa e contro le sue intenzioni, le sarebbero stati sottoposti per firma degli atti di pegno dei propri averi in favore della __________ ed inoltre risulterebbero prelevamenti di denaro non autorizzati effettuati per mezzo di ordini di bonifico falsificati. Dal che la richiesta dell'avvio di approfondite indagini. L'accusata è stata sentita il 16 gennaio 2002 ed in seguito arrestata e mantenuta in detenzione preventiva sino al 27 maggio 2002. Già il 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha emanato nei suoi confronti un primo atto di accusa per i titoli di ripetuta truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti. A mente dell'accusa, il reato di truffa sarebbe stato commesso in tre ambiti differenti: la __________ avrebbe innanzitutto fatto sottoscrivere a tre ignari clienti degli atti di costituzione in pegno dei loro averi bancari in suo favore; in secondo luogo essa avrebbe ingannato con astuzia la __________ circa l'entità dei guadagni (in realtà inesistenti) conseguiti con la sua gestione, inducendola così a corrisponderle degli onorari non dovuti, ed in terzo luogo essa avrebbe falsificato degli ordini di bonifico firmati dalla __________, beneficiando così di importi che non le spettavano, pervenuti su conti di sua pertinenza. L'appropriazione indebita riguarderebbe invece degli importi in contanti che la __________ avrebbe prelevato per conto della __________, e dei quali si sarebbe appropriata invece di effettuare i pagamenti che le erano stati indicati. I falsi documentali sarebbero stati allestiti ed utilizzati per commettere gli altri reati. Dopo l'emanazione di questo atto di accusa, il Ministero Pubblico ha ricevuto altre notizie di reato riguardanti la __________. La nuova inchiesta è sfociata nell'atto di accusa aggiuntivo del 3 novembre 2003 per il titolo di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti, risultando un altro caso di atto di pegno in favore della __________ contestato dal firmatario, ed essendosi l'accusata cointestata, all'insaputa della cliente, il conto aperto in Svizzera e sul quale sono confluiti gli averi di detta cliente. 6. Al dibattimento l'accusata ha, in sostanza, respinto ogni addebito, tanto che la difesa ha concluso per la sua assoluzione. Ne è seguita un'istruttoria particolarmente laboriosa, ed in effetti il dibattimento si è protratto sull'arco di tre giorni. Vista la natura indiziaria del procedimento, l'accusa ha chiesto l'escussione di numerosi testimoni, ma la vera difficoltà dell'istruzione è stata determinata dalla quasi impossibilità (riconosciuta dalla difesa, che anzi ha ravvisato gli estremi del patologico, cfr. il doc. TPC _, allegato 1.2) di stabilire con l'accusata un dialogo coerente, vista la di lei insormontabile attitudine elusiva, che la portava, a dispetto dei moniti del Presidente, ad uscire continuamente dal solco della conversazione, e di fatto a rifiutare in prima battuta la risposta anche alle domande più semplici e dirette, oppure a formularla in termini incomprensibili. Sintomatico in proposito l'episodio della domanda del Presidente, formulata al termine della seconda giornata del processo, volta a sapere perché essa conservasse l'originale di un ordine di bonifico, parzialmente in bianco, manoscritto e sottoscritto dalla __________ (che a rigore di logica avrebbe dovuto trovarsi, compilato, nella banca destinataria), e perché dello stesso essa possedesse anche delle fotocopie a colori, pressoché identiche all'originale (cfr., in cubo 1, la mappetta separata rossa doc. _). A tale domanda, la prevenuta ha fornito una risposta tanto prolissa quanto inintelligibile. Il Presidente ha pertanto invitato la difesa a verbalizzare con proprie parole la risposta della prevenuta. Non riuscendovi al momento, il difensore è stato invitato a procedere nella verbalizzazione alla ripresa del dibattimento. Il giorno dopo la dichiarazione è infine stata quella di non essere in grado di rispondere alla domanda (verbale dibattimentale, pag. 18). Proprio per evidenziare questa particolare attitudine della __________, già il Procuratore Pubblico aveva fato allestire il verbale del suo interrogatorio dell'8 febbraio 2002 nella forma dell'integrale e letterale trascrizione delle dichiarazioni dell'accusata (A12), dalla cui lettura si evince chiaramente la particolarità della persona. Nondimeno, la Corte non ha voluto dedurre da questo atteggiamento dell'accusata un giudizio di non credibilità delle sue tesi ed affermazioni, ma ha proceduto alla disamina dell'atto di accusa in primo luogo sulla scorta di elementi di giudizio oggettivi. 7. La Corte si è chinata in primo luogo sull'accusa relativa alla sottoscrizione da parte degli ignari clienti di atti di costituzione in pegno dei loro averi bancari in favore dell'accusata. 7.1. Una prima considerazione, di ordine generale, è quella per cui gli atti di pegno sono del tutto estranei alla logica dei rapporti che normalmente intercorrono tra un gestore patrimoniale ed il suo cliente, e non sono invece un atto di normale prassi bancaria, come ha tentato di sostenere la __________ (p. es. verbale 25 giugno 2002, A39, pag. 3). E' infatti evidente che gli atti di pegno in questione sono stati sottoscritti nell'esclusivo interesse della __________i, senza che vi sia alcun visibile motivo che avrebbe giustificato la loro firma da parte dei clienti. Per effetto delle messe a pegno l'accusata veniva a ricevere, grazie agli averi dei clienti, la copertura per le operazioni che essa effettuava per sé sui suoi conti garantiti dai pegni. Essa poteva pertanto estendere la propria operatività anche oltre l'ammontare dell'avere in conto, senza tema di vedersi rifiutare l'operazione. La banca, detto altrimenti, poteva permettersi di farle credito, potendo contare sulla copertura fornita dagli averi dei conti messi a pegno. Chiarissimo è pertanto il tornaconto dell'accusata, mentre che per i clienti è visibile solo il rischio che essi correvano nel dovere garantire l'operatività della __________. Essa non riconosceva loro remunerazione di sorta per questa prestazione, di modo che proprio non è dato di vedere quale vantaggio essi avrebbero potuto trarre dall'operazione. Ovviamente il risultato dell'analisi dei rischi e degli utili derivanti da questi atti di pegno è un primo chiaro e pesante indizio a favore della tesi accusatoria. Un secondo elemento di giudizio di carattere generale, anch'esso sfavorevole all'accusata, è dato dal fatto che non è in discussione un unico atto di pegno contestato, ma che ben 4 suoi clienti misconoscono altrettanti documenti sottoscritti in epoche differenti, il che desta il sospetto che si trattasse di una sua modalità operativa ricorrente. 7.2. La __________ nei verbali predibattimentali è stata perentoria nell'affermare di non avere mai inteso costituire i propri averi in pegno in favore della __________, cosa che essa non avrebbe fatto per nessuno (verbale 17 dicembre 2001, A1, pag. 2), e di non essere pertanto stata consapevole della sottoscrizione di un simile impegno (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 5). Al dibattimento (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3 e 4) la __________ ha spiegato di avere compilato e firmato l'atto di pegno, senza leggerlo, assieme ad altri documenti presso la __________, alla presenza dell'imputata e del direttore __________, nella data indicata, in cui aveva aperto il conto e aveva conferito mandato di gestione alla prevenuta. Al Presidente siffatto racconto è apparso spontaneo, privo di enfasi e del tutto credibile, anche laddove afferma -contro l'ordinario andamento delle cose- la firma del documento senza preventiva lettura, circostanza che poteva però giustificarsi in virtù della fiducia nutrita nei confronti della __________, alla quale non a caso affidava in gestione circa 10 milioni di dollari e che comunque, a prescindere dai rapporti contrattuali, essa considerava un'amica, " una che ti guarda negli occhi " (verbale dibattimentale, pag. 3). L'atto di pegno in questione è poi stato escusso dalla __________ per U$ 450'790.60, come risulta dall'istanza di risarcimento della parte civile. 7.3. __________ ha a sua volta deposto di non avere letto l'atto di costituzione in pegno da lui sottoscritto all'atto dell'apertura del conto presso la __________, presenti la __________ e il __________. A suo dire, gli sarebbe stato spiegato che i documenti da lui sottoscritti non consentivano alla __________ di prelevare denaro dal suo conto, mentre che nulla gli sarebbe stato detto in merito alla mesa a garanzia dei suoi averi in favore di un altro conto (AI2, inc. 2002.150). In aula egli ha confermato la precedente dichiarazione (verbale dibattimentale, pag. 8), precisando di avere unicamente inteso conferire un mandato di gestione senza facoltà di prelievo per il gestore, e di creduto che la compilazione manoscritta da parte sua dell'atto di pegno (doc. _) con l'indicazione di due numeri di conto, a lui sconosciuti, servisse a tale scopo. Egli confidava nella __________, ed intendeva procedere ad investimenti poco rischiosi, senza assumersi il rischio di una garanzia, mentre che il concetto medesimo di un " atto di pegno " non gli sarebbe del tutto chiaro. Anche questo teste è sembrato alla Corte del tutto credibile nelle proprie dichiarazioni. Egli è inoltre del tutto disinteressato dal profilo economico, posto che l'atto di pegno da lui rilasciato in queste circostanze non è stato utilizzato, e perciò egli non ha subito alcuna diminuzione dei suoi averi. 7.4. __________, come gli altri, afferma di non avere letto la documentazione sottopostale presso la __________ all'atto dell'apertura del conto, presenti la __________ e il __________, e di non avere perciò realizzato di avere posto i propri averi a garanzia degli impegni della __________ nei confronti della banca. Ne sarebbe divenuta consapevole solo più tardi, incontrando in banca __________, che aveva sostituito il __________. " Questi mi disse che i miei soldi c'erano ma che erano congelati in quanto garantivano un debito della signora __________. Debito che si aggirava sugli ITL 800 milioni. In quel momento io sono sbiancata. Non sapevo assolutamente che dovevo garantire per la signora __________. Mai la cosa mi è stata detta e mai ho inteso farla." (verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 3). Al dibattimento essa ha confermato queste sue asserzioni, precisando di avere firmato in quell'occasione "tanti fogli" che le vivano via via sottoposti, senza leggerli o leggendoli molto sommariamente. Le parti manoscritte le avrebbe scritte di proprio pugno su dettatura del __________, ma mai essa avrebbe inteso fungere da garante, nemmeno in favore della __________, che pure era sua amica (verbale dibattimentale, pag. 9). Al Presidente la __________ è apparsa come persona incapace di mentire, e quindi totalmente sincera, oltre che intimamente colpita da questa vicenda, che le ha causato la disillusone per il tradimento della fiducia accordata all'amica, e il blocco dei suoi averi (almeno 230 milioni di lire) per un lungo periodo. Per buona fortuna, alla fine è stato possibile liberare il conto della __________ dietro versamento di soli 907.-- Euro, pagamento al quale ha provveduto l'imputata durante il dibattimento (cfr. verbale dibattimentale, pag. 12). La Corte ha apprezzato questo buon gesto dell'accusata. 7.5. __________ i, sentito dal Procuratore Pubblico il 25 giugno 2002, ha detto, semplicemente, " che io non so di aver dato un atto di pegno alla signora __________ ". Pur riconoscendo il documento da lui compilato, riteneva che i due numeri di conto iscritti di suo pugno come beneficiari del pegno fossero suoi e non sapeva che il conto __________della __________ fosse invece dell'imputata (A37, pag. 4). Sentito al processo (verbale dibattimentale, pag.

6) ha ribadito di non avere inteso mettere i propri averi in pegno in favore di nessuno, ed ha spiegato le circostanze della sottoscrizione del documento incriminato: presenti lui, la moglie, la __________, __________ e il __________, egli, nell'ufficio del __________, ha firmato senza leggerla la documentazione che gli veniva sottoposta e che gli era stato detto essere necessaria per l'apertura del conto. Anche questo teste è apparso alla Corte come del tutto credibile. La deposizione è libera da incongruenze, se non quella (comune a tutte le vittime) della mancata lettura dei documenti firmati, ed è comunque sicuramente disinteressata, atteso che l'atto di pegno non ha comportato addebiti sul suo conto. 7.6. __________, come già aveva fatto prima del dibattimento, sostiene che tutti i predetti clienti sarebbero stati consapevoli di rilasciare in suo favore gli atti di costituzione in pegno, e pertanto sarebbero stati consenzienti. I suoi clienti avrebbero di conseguenza mentito in blocco. Riconosce che gli atti di pegno avrebbero servito i suoi interessi, ma ritiene -per quanto la Corte crede di avere compreso- che essi sarebbero stati utili anche alla causa dei suoi clienti, in quanto in tal modo, riunendo i denari, da una parte si sarebbero potute effettuare delle operazioni più grandi che altrimenti non sarebbero state possibili, e quindi i clienti avrebbero profittato del buon esito di queste operazioni, oppure, d'altra parte, in presenza di importi più consistenti sarebbe stato possibile ottenere condizioni più favorevoli per certe operazioni, cosa di cui nuovamente i clienti avrebbero profittato (cfr. anche le poco chiare dichiarazioni di cui al verbale 8 febbraio 2002 dell'accusata, A12, pag. 52 e segg.). La spiegazione non ha per nulla convinto la Corte, che ha in particolare obiettato che non risultava alcun tipo di operazione che non avrebbe potuto essere eseguita anche con importi inferiori. Inoltre è manifesto che questa giustificazione non spiega per nulla l'esistenza dell'atto di pegno __________, alla quale, titolare di molti milioni di dollari, non si può certo validamente opporre l'esigenza di riunire i suoi soldi con quelli di altri per potere operare. Del resto, una costante del comportamento processuale dell'accusata è stata quella di non fornire assolutamente nessun tipo di riscontro oggettivo per le proprie affermazioni di innocenza, eccezion fatta per le analoghe dichiarazioni di __________ (di cui si dirà al consid. 7.7 che segue). Non che all'imputata si chiedesse di dimostrare la propria innocenza, e che la si voglia qui sanzionare per non averne fornito la prova, ma è ben vero che -in genere- all'accusato si può chiedere di almeno fornire gli estremi della verosimiglianza delle proprie asserzioni, così da poterle verificare in base agli atti, e che in difetto, come nella specie, di qualsivoglia indicazione concreta, non appare iniquo trarre delle conclusioni negative al riguardo della credibilità del prevenuto. 7.7. L'unico elemento favorevole alla tesi della prevenuta è giunto dalle dichiarazioni del __________. Questi, non comparso in aula, durante l'istruttoria predibattimentale, in cui -è bene precisarlo- è stato sentito come indagato, ha sostenuto che la signora __________ chiedeva esplicitamente ai suoi clienti di rilasciarle degli atti di pegno, " era una sua richiesta che formulava come gestore " (verbale 25 febbraio 2002, A16, pag. 2), richiesta che sarebbe stata giustificata dal fatto che la __________ utilizzava il proprio conto per operare per i clienti, beneficiando così di un patrimonio più consistente e potendo effettuare operazioni di cambio "che non era possibile effettuare sui conti piccoli di altri clienti" (A16, pag. 7). Più avanti egli ha però precisato " che tutto quanto detto in precedenza circa lo scopo di questi atti di pegno sono mie deduzioni, tratte in base a quello che vedevo" (ibidem). Egli ha comunque affermato di avere illustrato alla signora __________ la portata di un atto di pegno (pag. 7) e che essa era perciò a conoscenza dell'esistenza di tale atto pag. 8). Il __________ è quindi stato messo a confronto con la __________ (verbale 9 aprile 2002 di confronto __________ o/__________ /__________, A26). Le sue dichiarazioni in quell'occasione sono caratterizzate da non meno di sette " non ricordo " in sole tre pagine di verbalizzazione. Sulla questione dell'atto di pegno __________ ha detto di avere " già riferito " (pag. 2), rinviando con ciò al predetto verbale e alle modalità in cui l'atto fu rilasciato. Sulla questione dell'eventuale menzione dell'esistenza del pegno, in occasione di successive visite in banca della __________ e della __________, ha dichiarato di non ricordare (pag. 2). Le affermazioni del __________ devono però essere valutate con estrema cautela, già solo per il motivo che vanno a smentire quelle di quattro parti lese parse alla Corte credibili e disinteressate. Orbene, come dichiarato da __________ al dibattimento, risulta che il __________ ha dovuto lasciare la __________ dopo avere arrecato enormi danni con il proprio operato, tanto che la banca ha effettuato risarcimenti in favore di almeno 30 clienti (verbale dibattimentale, pag. 13), per un importo che secondo la difesa ammonta a parecchi milioni di franchi. La stessa __________ si ritiene pesantemente danneggiata da malversazioni commesse dal __________ nei suoi confronti, poi parzialmente risarcite, ed è a causa di queste asserite malversazioni che la __________ ha dovuto confessare alla __________ di avere subito delle perdite, per il che essa ha messo in atto le verifiche che hanno poi condotto al suo arresto. Questo sospetto di malversazioni del __________ trova almeno parziale riscontro, a livello di indizio, nell'esistenza a suo carico di una procedura penale, i cui dettagli non sono però stati resi noti alla Corte. Rimane però il fatto che in simili circostanze -allontanamento dalla banca, pagamento di risarcimenti milionari ed esistenza di una procedura penale a suo carico- la Corte deve ritenere un chiaro ed accresciuto interesse del __________ nell'affermare all'autorità penale la correttezza del proprio operato, e pertanto nel sostenere di avere spiegato ai clienti della __________ il senso del rilascio di un atto di pegno e di averne raccolto il consapevole consenso, coprendo quindi se stesso prima ancora che la __________. All'atto pratico, tuttavia, anch'egli è stato vago quanto la __________ circa le operazioni di cambio che sarebbero divenute possibili solo effettuandole dal conto dell'accusata, spiegazione come detto oltretutto non valida almeno per la __________, e nel complesso ha comunque dovuto ammettere che si trattava in realtà di un'esigenza della __________. La Corte, in definitiva, ha deciso di non credere alle dichiarazioni predibattimentali del __________ o, preferendo le lineari e convincenti dichiarazioni dei testimoni che le sono sfilati davanti. 7.8. Un ulteriore elemento di giudizio, ancorché indiretto, è dato dal trattamento che le banche __________ e __________ hanno riservato a questi atti di pegno. La __________, come dichiarato dal __________, ad un certo punto avrebbe deciso " che questo sistema degli atti di pegno non poteva più essere accettato " (A16, pag. 7). Ciò appare strano se si pone mente al fatto che quello della messa a pegno, fosse anche per un debito di terzi, è istituto giuridico assolutamente lecito, motivo per cui la decisione (interna) della banca di distanziarsi da tali atti riflette necessariamente, a mente della Corte, l'esistenza di qualche dubbio al riguardo della correttezza di inconsueti pegni concessi dal cliente al proprio gestore esterno. E' ben vero che la __________ ha poi attinto al pegno rilasciato dalla __________, ma l'alternativa era quella di sobbarcarsi, senza possibilità di rientro, lo scoperto in conto della __________. Ancora più significativo è l'atteggiamento assunto da __________ nei confronti degli atti di pegno sottoscritti dai clienti per gli impegni del loro gestore. __________, direttore della sede di __________ di quell'istituto, ha dichiarato senza mezzi termini (verbale 6 marzo 2002, A18, pag. 3) " che la banca non faceva comunque affidamento su questi atti di pegno …(omissis)…che questi atti di pegno non mi piacevano in quanto ci erano stati consegnati dalla signora __________ dopo l'apertura dei conti. Venivano cioè raccolti autonomamente dalla signora __________ e fatti firmare in occasione dei suoi viaggi. Non venivano quindi firmati al momento dell'apertura del conto. In questo senso posso dire che non vi facevo affidamento…(omissis)…Io non penso che la signora __________ fosse consapevole di questo atto di pegno..(omissis)...Non ho mai affrontato questa questione con i clienti in quanto per me questi atti di pegno non erano utilizzabili. In effetti non sono mai stati escussi o sfruttati. Pertanto per me era come se non esistessero". Si presume che proprio lo scarso credito dato dalla __________ a questi atti di pegno abbia preservato la __________ da ulteriori imputazioni di almeno tentata truffa. La differenza di comportamento della __________ segue palesemente la differente attitudine dei banchieri. La Corte non può che dedurne che in __________ la __________ non osava farli firmare ai suoi clienti, cosa che invece faceva abitualmente alla __________, presente il __________, con il quale secondo la __________ aveva " un affiatamento perfetto " (A8 pag. 5). Il tutto, seppure indirettamente, ad ulteriore riprova della natura irregolare degli stessi, e della non attendibilità del __________. 8. Da tutto quanto precede al riguardo degli atti di pegno, la Corte ha maturato nel complesso il convincimento del fatto che essi sono stati fatti firmare dall'accusata ai suoi clienti in assenza di un accordo in tal senso, e che pertanto la loro firma è stata carpita con astuzia, confidando nel fatto che essi, stante il rapporto di fiducia nei suoi confronti e la presenza rassicurante di un direttore di banca, avrebbero firmato tutti i documenti loro sottoposti senza verifica, come in effetti è avvenuto. E' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma. Con la firma degli atti di pegno l'avere in conto dei firmatari è stato esposto al rischio di essere incamerato dalla banca a copertura degli impegni della __________. Tanto basta affinché debba essere ammesso anche il requisito del danno patrimoniale ex art. 146 CP anche per i clienti __________ e __________, che la banca non ha chiamato alla cassa (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002, vol. 1, n. 36 e 37 ad art. 146 CP), mentre è manifesto il danno subito da __________, i cui averi sono stati bloccati per oltre due anni dalla banca, e ancora di più da __________, alla quale sono stati addebitati a tal titolo U$ 450'790.60. Dal profilo soggettivo la __________ ha di sicuro agito consapevolmente, non essendovi spazio per ipotesi di negligenza che risulta invero difficile da concepire in queste circostanze. Essa è perciò autrice colpevole delle truffe ascrittegli al punto 1.1 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 e di quella imputatagli al punto 1.2 dell'atto d'accusa aggiuntivo. 9. Al punto 1.2 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha addebitato alla prevenuta come truffa anche l'avere percepito dalla __________ la retribuzione per le proprie prestazioni nel periodo 1998/1999 ed in quello 1999/2000 per il motivo che essa le avrebbe prospettato, in base a conteggi manoscritti, il conseguimento in quegli anni di importanti utili di gestione, in realtà inesistenti, sicché detta retribuzione, in base agli accordi, non sarebbe stata dovuta. La Corte ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che in effetti nei periodi in questione la gestione __________ non ha portato ad utili apprezzabili (cfr. AI 73, pag. 21-23), come confermato dal perito in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17), e che pertanto la corresponsione di U$ 120'000.-- nel 1999 e di 120 milioni di lire nel 2000 a titolo di percentuale su detti utili non si giustificava. Nondimeno, la Corte per queste fattispecie non ha addebitato all'accusata l'ascritto reato di truffa, non essendoci la prova certa dell'intenzionalità del suo agire. Lo stesso Procuratore Pubblico, in effetti, ha sottolineato in requisitoria la difficoltà di calcolare se vi fossero stati degli utili nei periodi incriminati per il motivo dell'esistenza di vari conti bancari e di numerosissime operazioni d'investimento, con la conseguenza che per la __________ sarebbe stato impossibile capire qualcosa della situazione. Il rilievo della poca trasparenza della situazione è senz'altro corretto, se solo si pensa che è stato necessario far capo ad una perizia giudiziaria per vederci chiaro, e che anche il perito giudiziario ha avuto delle difficoltà nel verificare il rendimento nei periodi critici del patrimonio affidato alla __________, difficoltà attestate, oltre che dalle parole del perito, dall'alto costo del referto, pari a fr. 75'000.-- (doc. TPC _). Dalla poca trasparenza della situazione degli investimenti, il Procuratore Pubblico ha giustamente dedotto che la __________ non potesse comprendere nulla delle spiegazioni ammannitele dalla prevenuta sulla base dei suoi grossolani conteggi manoscritti, cosa che del resto essa aveva esplicitamente dichiarato (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 4): " Per quanto attiene i commenti della __________ a questi conteggi, essi erano sempre lunghi. Innanzitutto teneva lei il foglio in mano, me lo descriveva e poi appena facevo una domanda, ogni sua risposta generava confusione totale. Anzi, ad ogni mia domanda la __________ reagiva come se io non capissi cose evidenti; per cui non serviva continuare a fare domande, tanto era impossibile capire alcunché. Evidentemente, questa situazione era per me accettabile, anche se sgradevole, in quanto mi fidavo ciecamente della __________ ". Posto che la __________, per quanto si è visto al dibattimento, non può rivendicare alcun primato di intelligenza nei confronti della sua vittima, e accertata l'oggettiva difficoltà di determinare l'effettivo andamento degli investimenti, il quesito determinante quo all'esistenza della volontà della __________ di ingannare la __________ (anche) facendosi remunerare senza titolo è innanzitutto quello a sapere se l'accusata fosse effettivamente in chiaro sul reale andamento degli investimenti operati con gli averi della __________. In altre parole, stabilito che i conteggi allestiti dalla __________ erano sbagliati perché attestavano di utili in realtà non esistenti, ci si deve chiedere se essi fossero anche falsi, ossia se l'errore fosse stato voluto dalla __________ per incamerare provvigioni che non le spettavano, oppure se anch'essa -sicuramente desiderosa di potere mostrare un risultato favorevole- fosse stata vittima del suo disordine e della mancanza di trasparenza. L'accusa non ha speso una parola su questa basilare questione e pertanto, dovendo essere accordato alla __________ il beneficio del dubbio, non può esserci condanna per questa ipotesi di truffa. 10. La Corte non è convinta neppure dell'esistenza dell'ipotesi di truffa in danno di __________, che sarebbe stata astutamente indotta, contro le sue reali intenzioni, a cointestarle il conto bancario aperto in Svizzera. Ne è seguito anche al riguardo di questa fattispecie (punto 1.1 dell'atto di accusa 3 novembre 2003) il proscioglimento dell'accusata. 11. Passando alla disamina dell'imputazione di truffa commessa dall'accusata ottenendo dei trasferimenti di denaro in suo favore sulla base di 4 ordini di bonifico di __________ da lei falsificati (punto 1.3 AA 13 agosto 2002), il rilievo che si impone d'entrata è quello del fatto che la credibilità dell'imputata risulta in generale minata dalle sue accertate menzogne al riguardo degli atti di pegno. Nondimeno, anche in questo caso la Corte ha in primo luogo fatto capo ad elementi oggettivi di giudizio, come meglio illustrato nei considerandi che seguono. 12. __________ ha più volte sottolineato di non avere mai voluto accordare alla __________ la facoltà di prelevare denaro dai suoi conti, ed in effetti non le ha mai accordato procure a tal fine. Nell'ambito dei loro rapporti era invece usuale che la __________ chiedesse alla __________, in aggiunta all'attività di gestione, di trasmettere per suo conto alle banche degli ordini di bonifico qualora le occorresse denaro per sue esigenze personali. Visto che la __________ viveva in Italia quando non era in Sudamerica, e che la __________ aveva invece frequenti contatti con le banche di __________, sembrava cosa del tutto normale che la __________ avesse a fare da tramite degli ordini di trasferimento della sua amica e mandante. Per motivi di discrezione, dovendo la __________ varcare la frontiera con gli ordini di bonifico, avveniva che gli stessi non venissero interamente compilati dalla mandante, ma che al contrario essa li sottoscrivesse, lasciando però in bianco l'indicazione relativa all'origine e alla destinazione del denaro. Inoltre, accadeva che la __________ chiedesse alla mandante di allestire un secondo ordine di bonifico relativo al medesimo trasferimento di fondi, all'asserito scopo di ripristinare la situazione sul conto dal quale si era attinto. Così si è espressa in proposito la __________ (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6 e 7): " Gli ordini di bonifico venivano firmati, per esigenze mie e della __________. Mi spiego. Per l'operazione in Sardegna era la __________ che mi chiamava e mi diceva che occorreva fare una determinata operazione di trasferimento. Per rimpinguare il conto __________, anche in questo caso è la __________ che lo teneva d'occhio e mi diceva quando si trattava di girargli qualche cosa. Oppure mi diceva anche che occorreva versare qualche cosa da un conto all'altro, da una banca all'altra, perché lei potesse fare una determinata operazione di investimento. Alle volte ero io che dicevo di fare un determinato bonifico per esigenze mie. Accenno per esempio all'appartamento che volevo comperare a mia nipote a Londra. Per tutti questi trasferimenti io rilasciavo quindi alla __________ degli ordini di bonifico, dove lasciavo in bianco partenza e destinazione degli averi. La __________ insisteva sempre perché io lasciassi pur in bianco gli spazi per inserire gli importi. Da quanto mi ricordo mi sono sempre rifiutata di procedere in questo senso. I nomi dei conti di partenza e di arrivo non dovevano essere inseriti in quanto la __________ doveva passare la dogana con questi documenti, così mi disse lei. Questi documenti venivano da me stilati e firmati o in presenza della __________, che mi veniva a trovare, oppure la __________ mi telefonava dandomi gli estremi dell'ordine da compilare. A questo punto io trasmettevo questo ordine via fax alla __________ e poi lo facevo proseguire per ____. Preciso che il fax di questo ordine lo anticipavo io alla banca. Sempre in bianco per quanto attiene i conti. In questi casi l'originale lo inviavo via ____ alla __________ perché lo voleva tenere a casa sua. E' possibile che il fax venisse pure mandato alla __________. Poi l'intesa era che la __________ si recava in banca e, o sul fax che era già arrivato in banca, o sull'originale che portava lei stessa brevi manu, in banca inseriva le indicazioni circa i conti di partenza ed i conti di destinazione. E' capitato che la __________ mi chiedesse, per una medesima operazione di trasferimento, di allestire due ordini di mio pugno, dicendomi che ne aveva bisogno una copia che doveva restare agli atti. Io mi rifiutai dicendo che bastava fare una fotocopia. Lei si offese ma non insistette più di quel tanto. Devo però dire che per una sola operazione di trasferimento mi capitava di dover stilare due ordini. Mi spiego. Se per esempio occorreva per questa operazione addebitare il mio conto in __________ (i pagamenti solitamente venivano fatti dal conto __________) occorreva, così mi diceva la __________, immediatamente riaccreditare questo mio conto __________ dell'importo appena uscito, attingendo al mio conto in __________. In __________ in effetti avevo molti più averi che non in __________. Questo è stato fatto sia per l'operazione in Sardegna, più volte, che per l'operazione relativa all'appartamento di Londra (quella delle __________ 195'000.--)." Ad un certo punto, però la __________ è diventata più rigorosa con l'amica, avendo ricevuto notizia di una sua presunta malversazione in danno della __________, alla quale non aveva però dato più credito di tanto. La prassi è pertanto cambiata nel senso che la __________ chiedeva alle banche di eseguire gli ordini di bonifico dopo una verifica telefonica delle sue intenzioni. Così continua il racconto (A8, pag. 7 e 8): " A partire da un certo momento, penso attorno al 1998, diedi effettivamente disposizioni alle banche per eseguire questi ordini di bonifico soltanto previa mia conferma telefonica. Io avevo sentito dalla mia amica __________, che mi aveva presentato la __________, che la __________ le aveva rubato circa ITL 1 miliardo. Dopo molte pressioni pare che la __________ le restituì questo importo. La __________ mi disse che la __________ sfruttava degli ordini di bonifico non compilati. Ne parlai con __________ e appunto decidemmo di dare queste istruzioni alle banche. (omissis) " Io con la __________ parlai della __________. Lei mi disse che era una pazza e che anzi era lei __________ che aveva perso dei soldi a causa della __________ ….(…)…Preciso che la __________ è comunque una persona piuttosto agitata, alla quale non è che si può dare credito totalmente. Poi quando la __________ mi disse queste cose era anche in un momento di depressione e di agitazione. Quindi quanto mi rispose la __________ e le cautele che avevo adottato mi sembravano sufficienti per tutelarmi." 13. La __________ sulla questione dei bonifici nega ogni addebito, ed ha nelle grandi linee confermato le modalità descritte in dettaglio dalla __________. Sulla cruciale (come si vedrà) questione degli originali di detti ordini, essa ha affermato (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 4): " __________ che tutti gli originali degli ordini che mi dava la signora ovviamente li ho tutti portati in banca. Può essere che qualche volta la banca non abbia chiesto l'originale (quasi mai), in tal caso l'originale lo strappavo." Anche i funzionari di banca chiamati ad eseguire i bonifici hanno deposto per l'esistenza di ordini compilati solo parzialmente dalla titolare del conto e della prassi di chiedere una loro generica conferma telefonica alla signora __________ (per __________: __________, A6, pag. 2; __________, A17, pag. 3; per __________: __________, A16, pag. 6) 14. Il primo dei bonifici contestati esaminati dalla Corte è quello di lire 300 milioni di cui al punto 1.3.2 (l'unico di quelli incriminati fatto eseguire in __________), con cui il denaro è stato trasferito il 12 gennaio 1999 dal conto "__________" della __________ presso quell'istituto al conto __________presso il __________, di pertinenza dell'imputata (AI 73, pag. 12). Il perito giudiziario ha innanzitutto confermato l'esistenza di questa operazione (verbale dibattimentale, pag. 17). L'ordine di bonifico sulla cui base la __________ ha effettuato il trasferimento dei fondi si trova in atti, in fotocopia, quale foglio 2 dell'allegato 21 al verbale 15 febbraio 2002 di __________ (A14), e consiste in un manoscritto della signora __________ in cui è visibile che i conti di partenza e di arrivo sono stati scritti con una grafia differente da quella del resto del testo. Il documento presenta inoltre la particolare caratteristica di una correzione della lettera "s" nella parola "saluto". A rigore di logica (e in caso di operazione regolare), l'originale di quell'ordine dovrebbe trovarsi presso la banca che l'ha ricevuto. Nella fattispecie, invece, lo stesso -inconfondibile per il predetto dettaglio della "s" corretta- è stato rinvenuto in originale nella disponibilità della __________ con le indicazioni dei conti di partenza e di arrivo ancora in bianco, e figura in atti nella mappetta rossa doc. _, assieme a due fotocopie a colori del medesimo documento. La __________ nei verbali predibattimentali aveva escluso di potere essere in possesso di ordini di bonifico originali (cfr. la citazione al precedente considerando 13), e al processo non ha saputo spiegare in alcun modo il possesso di tali documenti. A ciò si aggiunga il fatto che la __________ disconosce il bonifico in questione (da ultimo nel verbale dibattimentale, pag.

4) e che la __________ non ha saputo fornire per esso altra spiegazione che non la pretesa " restituzione in mio favore di denaro da me anticipato per contanti alla signora __________ oppure di denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________ " (verbale dibattimentale, pag. 18), ammettendo di non potere comprovare questa affermazione. Si è già detto che la Corte non intende chiedere alla __________ di dimostrare la propria innocenza, ma è ben vero che è lei ad essere gravata dell'onere di rendere conto del destino di denaro pervenuto su di un suo conto bancario, e non è fuori luogo rilevare anche che l'atto di accusa risale all'agosto 2002, e che pertanto l'imputata sapeva da due anni di dovere rispondere alla domanda relativa alla causale di quel bonifico. Quale ulteriore, pesante indizio della colpevolezza dell'accusata, risulta poi che il medesimo ordine di bonifico, riconoscibile dal predetto dettaglio, era già stato usato (lecitamente) nel 1998 per il trasferimento del medesimo importo di lire 300 milioni su di un conto presso la __________ (cfr. le pag. 3 e 4 dell'allegato 14 al medesimo verbale A14), dal che la logica deduzione che in quell'occasione, dove detto ordine venne usato almeno due volte perché vennero apportate delle correzioni, alla fine l'originale, parzialmente non compilato, rimase nelle mani della prevenuta, così come esso è stato trovato e come visibile in atti nella predetta mappa doc. _ con le sue brave fotocopie a colori, prive di qualsiasi lecita giustificazione. Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte non può che accertare la manifesta natura illecita di questo bonifico. Come giustamente prospettato dall'atto di accusa, si concretizza così il reato di truffa, avendo l'autrice ingannato con astuzia i funzionari della __________ utilizzando un documento falso e abusando del rapporto di fiducia instaurato con la pluriennale collaborazione in qualità di gestore esterno appoggiato all'istituto bancario, per il che essi sono stati indotti ad effettuare il trasferimento di fondi in suo favore, a debito del conto di __________. Va da sé, inoltre, che l'accertamento della commissione di questo ulteriore reato nella nuova modalità della manipolazione di ordini di bonifico non giova alla credibilità dell'imputata laddove essa nega la sussistenza di altri reati di questo genere. 15. Il secondo bonifico incriminato preso in esame dalla Corte è quello di GBP 195'000.-- di cui al punto 1.3.4 dell'atto di accusa, con cui il novembre 2001 detto importo è stato trasferito, sulla scorta di un ordine manoscritto della __________, dal di lei conto "__________" in __________ al conto n. __________della __________ in __________. Anche in questo caso il perito giudiziario ha confermato l'esistenza dell'operazione (verbale dibattimentale, pag. 17). Essa è stata revocata in dubbio dalla __________ a solo un mese dalla sua esecuzione, posto che essa veniva censurata già nella denuncia del 14 dicembre 2001 (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1, punto 8a, con riferimento all'allegato doc. _, pag. 9) e la contestazione della liceità di quel trasferimento di fondi è stata costantemente mantenuta sino al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 4). Secondo la parte lesa, essa avrebbe inteso effettivamente operare, con l'aiuto della __________, un trasferimento di fondi di GBP 195'000.-- ma non a beneficio della __________, ma bensì del suo (della __________) conto presso la __________ (verbale dibattimentale, pag. 4), per rimpinguare detto conto dopo che dallo stesso era uscito il medesimo importo in favore della __________, essendo lo scopo ultimo dell'operazione quello di finanziare l'acquisto di un appartamento in quella città per i suoi nipoti. Doveva trattarsi, detto più semplicemente, di una di quelle astruse triangolazioni di denaro volute dalla __________ e descritte al consid. 12, secondo la quale per effettuare un trasferimento di denaro occorrevano due bonifici: uno per effettuare l'operazione desiderata (in questo caso il versamento di fondi a Londra per l'acquisto di un appartamento), ed un secondo, di pari importo per ripristinare il saldo del conto che aveva effettuato l'operazione a detrimento di un altro conto della __________. Così ha dettagliatamente descritto l'operazione la parte lesa (verbale 17 dicembre 2001 di __________, A1, pag. 4, sottolineatura della Corte): " In sostanza dovevo versare in una banca a Londra GBP 195'000.-- per acquistare un appartamento per i miei nipoti. La __________ volle organizzare questa operazione tramite la __________. In sostanza mi disse che era conveniente aprire un conto presso la __________ di Londra. Questo era già successo un anno prima quando mia nipote si era spostata a Londra. Per l'acquisto dell'appartamento la __________ mi disse che occorreva attingere ai conti __________ per non prosciugare il conto __________. Per cui l'operazione avrebbe dovuto essere la seguente. GBP 195'000.-- partivano dalla __________ per Londra e dal __________ venivano versati a favore del mio conto in __________ il medesimo importo. La __________ mi chiese di sottoscriverle in bianco due ordini di bonifico (doc.__ di denuncia): uno per la __________ e uno per la __________. Difatti si vede sull'ordine doc. _ che io ho scritto di mio pugno l'ordine, sennonché esso è poi completato dalla __________ stessa. Nel dicembre di quest'anno abbiamo poi scoperto che il conto indicato su quest'ordine è in realtà il conto della __________ e non il mio, anch'esso presso la __________." L'accusata su questa operazione ha fornito tesi generiche, confuse e discordanti. In un primo tempo (verbale 18 gennaio 2002, A2, pag. 5) ha sostenuto l'importo era stato girato sul suo conto perché " eravamo d'accordo così", ovvero "…perché abbiamo fatto dei conteggi. Mi doveva dare GBP 195'000.--" che "…si riferivano a delle operazioni che dovevamo fare di comune accordo", ovvero ancora "…che ho anticipato io alla signora __________ GBP 195'000.--. Una parte dell'importo è stato da me dato in sterline ed un'altra parte in dollari …. è stato un mio cliente che mi doveva dei soldi, che me li ha dati e che io ho utilizzato per fare questo anticipo alla signora __________. ADR che non voglio fare il nome di questo cliente." Si rileva, per inciso, che questa tesi dell'accusata non spiega l'esistenza di due bonifici di pari importo, ma solo di quello in suo favore. Diversa la versione di cui al verbale 11 marzo 2002 (A19, pag. 9): " Sia sul mio conto che su quello della signora __________ in __________ abbiamo avuto dei problemi con il direttore __________. Problemi relativi ad investimenti illeciti. Preciso che la signora __________ mi aveva concesso sotto forma di atto di pegno una garanzia. Questa garanzia era stata fatta illimitata dal __________. Allora, d'accordo con la signora per avere una limitazione della garanzia abbiamo fatto questo trasferimento perché altrimenti la banca glieli avrebbe dedotti dal suo conto facendo valere la garanzia." Qui affiora, implicitamente, una parte di verità, ovvero l'esistenza di una richiesta della __________ alla __________ di ridurre il saldo negativo del proprio conto, mentre che -come si è già visto- è del tutto falso che la __________ avesse consapevolmente concesso la garanzia alla prevenuta sotto forma di atto di pegno. Diversa ancora la versione resa a confronto con la denunciante e __________, funzionaria della __________, che la smentiscono, il 9 aprile 2002 (A24, pag. 5), secondo cui " quell'ordine era già depositato in banca da un po' di tempo. Durante un incontro avvenuto appunto in novembre con la signora __________ e la signora __________ abbiamo discusso di queste GBP 195'000 che non andavano investite ma che andavano girate in __________ sul mio conto", mentre che al dibattimento la prevenuta ha sostenuto che si sarebbe trattato della restituzione in suo favore di denari che le erano dovuti (verbale dibattimentale, pag. 18). I retroscena del trasferimento di queste GBP 195'000.-- sul conto della __________ presso la __________ vengono svelati dall'illuminante deposizione di __________, già vicedirettore di quell'istituto (verbale 17 gennaio 2002, A7, pag. 2, sottolineature della Corte): " La signora __________ aveva in effetti una posizione debitoria di circa CHF 1,2 milioni per la quale abbiamo dato disdetta. Questa posizione debitoria era garantita sia dagli averi della signora __________ (per circa EURO 400'000.--) e dagli averi della signora __________." (omissis) " La posizione debitoria della __________ ha origine, credo almeno in un'attività di gestione patrimoniale. Prima della disdetta la __________ aveva ridotto la propria esposizione passiva con un versamento di GBP 195'000.--. La disdetta è stata data ad inizio dicembre 2001. Era da tempo che noi chiedevamo alla signora __________ di ridurre la propria esposizione passiva, almeno da quando io l'ho conosciuta. Questo versamento di GBP 195'000.-- è quindi giunto dopo nostre insistenti richieste." (omissis) " Devo dire che la __________ premeva anche per poter attingere ad una sua cassetta di sicurezza. Noi avevamo bloccato internamente questa cassetta dato che la __________ ci aveva detto che nella stessa vi erano circa CHF 200'000.--. Volevamo quindi utilizzare questo importo per rimborsare parzialmente il suo debito. Era quindi stato fatto un patto ai sensi del quale previo versamento della __________ di ITL 530 milioni la cassetta le sarebbe stata rimessa a disposizione. Al posto di questo importo in lire è invece giunto l'importo di GBP 195'000.-- . La cassetta è quindi stata sbloccata e la __________ vi ha avuto accesso normalmente ." In queste circostanze, non occorrono molte altre spiegazioni per giustificare il fatto che la Corte sia assolutamente convinta che la __________, a questo punto in difficoltà economiche, abbia derubato la __________ per mezzo della truffa commessa con gli ordini di bonifico, avendo falsificato quello in suo favore compilandolo indebitamente con l'inserimento di un suo conto bancario quale beneficiario, senta titolo, del trasferimento delle GBP 195'000.--. 16. La Corte ha poi esaminato l'addebito relativo al trasferimento di lire 200 milioni dell'aprile 1998 dal conto __________della __________ in __________ al conto __________della __________ (cfr. consid. 14) presso il __________ (punto 1.3.1 AA). La __________ al momento della presentazione della denuncia nemmeno sapeva che il conto __________fosse della __________ (cfr. il punto 8a, pag. 9, con riferimento al doc. _ allegato), limitandosi a ritenere verosimile tale ipotesi (punto 10c, pag. 11). Raccolta ulteriore documentazione, essa in occasione del verbale del 15 febbraio 2002, riferendosi all'allegato 16 del verbale stesso dichiarava che " … anche vedendo l'originale di questo ordine (prodotto in copia sub doc. _), vedo che di mio pugno vi è soltanto l'importo e la firma. Tutto il resto non è mio. Non so assolutamente ricordare per quale motivo diedi questo foglio alla __________. A me il conto __________ non dice assolutamente niente" (A14, pag. 4), " ed anche al dibattimento essa ha sostenuto di non ricordare di avere avuto nell'aprile 1998 motivo di bonificare 200 milioni di lire ad un conto __________della prevenuta. La __________, interrogata dal Procuratore Pubblico sul bonifico in questione, ha dichiarato che " sicuramente sono soldi che ho portato io alla signora __________ in Italia. Non ricordo se ho attinto ai miei conti per fare questo versamento alla signora. Ci devo pensare"(verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10). Anche al dibattimento, a quasi due anni dall'atto di accusa, ha semplicemente affermato di avere con quell'operazione ottenuto la restituzione di denaro anticipato per contanti alla sua mandante, oppure di denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________, riconoscendo nel contempo di non potere portare prove a sostegno del suo dire (verbale dibattimentale, pag. 18). Scartata la seconda possibilità, essendo privo di ogni senso logico che la __________ si faccia girare denaro su di un suo conto per poi consegnarlo " immediatamente dopo " alla __________ e ritenuto che rimarrebbe traccia della successiva operazione bancaria effettuata a tale scopo dalla __________, rimane quella della restituzione di denaro da lei anticipato per contanti alla __________. Certo, la __________ ha tenuto ad affermare di avere avuto ingenti disponibilità di contante al proprio domicilio in Italia (abitudine in Italia assai rischiosa), affermazione che naturalmente non è verificabile, ma rimane il fatto che appare contrario alla logica delle cose e alla natura del loro rapporto contrattuale che la __________, gestore esterno di patrimonio che a suo dire guadagnava il giusto per un'esistenza dignitosa, avesse ad anticipare ingenti somme di denaro alla sua cliente multimilionaria (in dollari) e non priva della liquidità necessaria alle sue esigenze. __________ è apparsa alla Corte come una persona ordinata, lucida nei propri ricordi, e non certo poco intelligente o confusa, se non dalle cortine fumogene sollevate dall'accusata. Come è giusto che sia a fronte di importi così rilevanti, essa ha sempre affermato di ricordare i principali movimenti di denaro da lei ordinati, e le sue contestazioni di operazioni eseguite dalla __________ non sono state indiscriminate, ma sono al contrario state sollevate dopo attente verifiche e nel quadro di una ricostruzione dell'intera situazione sulla base dei giustificativi bancari (cfr. il prefato verbale 15 febbraio 2002, A14, alla presenza oltretutto del perito). Con riferimento allo specifico tema di eventuali consegne a lei di contanti da parte della __________, essa -a confronto con l'accusata- ha escluso una simile prassi (verbale 9 aprile 2002, A24, pag. 6), mentre che essa, come detto ha affermato di ricordare sia i prelevamenti effettuati (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 3) che le "operazioni di compensazione", perifrasi sinonimo di esportazioni di capitale, in virtù delle quali essa riceveva denaro in Italia da persone desiderose di ottenere il controvalore (dedotta solitamente una congrua commissione) in Svizzera (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6; verbale 15 febbraio 2002, A14, pag. 5). A fronte di ciò, la __________, già distintasi sino a questo punto per l'inaffidabilità delle dichiarazioni, che in altre due occasioni ha illecitamente incamerato denaro della __________ con il medesimo sistema degli ordini di bonifico, che anche questa volta ha percepito il denaro, e che avrebbe avuto ogni interesse a tentare di chiarire la faccenda, si limita a generiche affermazioni, senza fornire -nemmeno all'ultimo minuto, ovvero con l'arringa difensiva- neppure un minimo appiglio circostanziale sulla causale degli asseriti anticipi di denaro fatti alla __________. In simili circostanze, la Corte ha concluso per la colpevolezza della prevenuta anche quo all'addebito di truffa di cui al punto 1.3.1 dell'atto di accusa. 17. L'ultimo bonifico contestato esaminato dalla Corte è quello di U$ 100'000.-- con cui il 16 gennaio 2001 il conto __________di __________ in __________ è stato addebitato in favore del conto __________della __________ (in seguito: __________) presso la medesima __________ (punto 1.3.3 AA). La Corte ha innanzitutto accertato l'esistenza dell'operazione contestata chiedendone conferma al perito giudiziario (verbale dibattimentale, pag. 17), come pure la titolarità dell'accusata al riguardo della __________ (AI 73, pag. 9). Anche in questo caso la __________ disconosce il pagamento, ipotizzando che potrebbe trattarsi, come già per le predette GBP 195'000.-- (cfr. consid. 15), dell'abuso da parte della __________ di una situazione di doppio bonifico per una medesima operazione (uno per fare il pagamento e il secondo per coprire il conto da cui è uscito il pagamento), in cui però non è stata la __________k, ma bensì (indebitamente) la __________ a beneficiare del secondo bonifico (verbale 15 febbraio 2002, A14, pag. 4): " Forse è possibile collegare questo ordine di bonifico da me messo a disposizione della __________ con il versamento del dicembre 2000 fatto a favore della __________ per sue provvigioni. Spesso lei mi faceva il discorso secondo cui occorreva rimpinguare il suo conto __________ con averi dal conto __________. Ora, la remunerazione per la __________ il 19 dicembre 2000 (U$ 100'000.-- appunto) è stata pagata attingendo al mio conto in __________. Si vede che occorreva coprire questo prelevamento attingendo al mio conto in __________. Così mi diceva lei, per poter garantire l'operatività sul conto in __________. Mettendo a confronto gli originali di questi due bonifici (doc. _ e doc. _) vedo proprio che questi due ordini sono stati da me stilati in contemporanea, la struttura essendo esattamente la stessa." Il rilievo della parte lesa appare pertinente, in quanto esaminando i doc. _ allegati al verbale A14 si notano in effetti manifeste analogie: innanzitutto l'importo è il medesimo e la data di esecuzione è vicina nel tempo (19 dicembre 2000/16 gennaio 2002), inoltre il testo è identico, anche nella struttura, visto che ogni riga contiene il medesimo numero di parole. La __________, interrogata in proposito, ha immediatamente (" Questo lo spiego subito ..") tentato di approfittare dell'equivoco ingenerato dall'esistenza dei due bonifici identici, giustificando il bonifico che le veniva contestato con il pagamenti del suo credito per onorari (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10): " Il PP mi mostra l'ordine riferito al bonifico di U$ 100'000.-- con valuta 10 (recte:

16) gennaio 2001 riferito ad un addebito del conto nr. __________ a favore del mio conto nr. __________ (doc. _ del verbale di interrogatorio 15 febbraio 2002 di __________). Questo lo spiego subito. Questo importo è quello di cui sub doc. _ riferito all'andamento degli investimenti fra l'aprile 1999 e il maggio 2000. Questo bonifico consiste pertanto nella mia remunerazione per la mia attività di gestore patrimoniale." Così facendo la prevenuta avvalora la tesi della __________, che a sua volta attribuiva questo pagamento ad una questione di onorari dell'accusata, ma non spiega però assolutamente per quale motivo essa risulti beneficiaria per due volte a distanza di pochi giorni di bonifici riguardanti il medesimo importo. Al dibattimento la __________ ha fornito la diversa spiegazione, secondo cui anche in questo caso si sarebbe trattato della restituzione da parte della __________ di denaro da lei anticipato (verbale dibattimentale, pag. 18), ma la contraddizione tra questa generica giustificazione e la predetta dichiarazione fatta al Procuratore Pubblico è manifesta, e suscettibile di sgretolare ulteriormente la scarsissima credibilità di cui si può accreditare l'accusata, considerato anche che il bonifico del dicembre 2000 era di per sé destinato a sistemare le pendenze tra gestore e cliente, ragione per cui parrebbe illogico avere fatto un successivo bonifico poche settimane dopo per liquidare un debito (oltretutto di pari importo) lasciato in sospeso, a meno di volere pensare -cosa che la Corte non fa- che il preteso credito dell'accusata identico al precedente sia sorto nel breve lasso di tempo costituito dalle festività di fine anno. E' perciò per la Corte ancora una volta manifesta la natura truffaldina del bonifico contestato a giusta ragione dalla __________, motivo per cui la relativa imputazione trova puntuale conferma, così come quella di falsità in documenti. 18. Al punto 2 dell'atto di accusa è stato addebitato alla prevenuta anche il reato di appropriazione indebita, per avere, in due occasioni, nell'ottobre (lire 80 milioni) e nel dicembre 1999 (lire 300 milioni), incamerato denaro contante che la __________ le aveva chiesto di ritirare per suo conto e che avrebbe dovuto rimettere a terze persone nel contesto dell'operazione immobiliare effettuata in Sardegna dalla parte lesa. __________ ha raccontato di avere messo a disposizione, a più riprese, ingenti somme di denaro per un'operazione immobiliare in Sardegna per aiutare il padre del suo compagno __________. Nel proprio verbale del 15 febbraio 2002 (A14) essa ha indicato la distinta dei bonifici fatti a tale scopo, includendovi anche le due operazioni eseguite -contrariamente alle sue abitudini- con consegna di contanti alla __________ sulla base di ordini manoscritti in tal senso (allegati 7 e 8 al verbale A14), circostanza confermata dallo __________ almeno al riguardo della tranche da 300 milioni (verbale 26 marzo 2002 confronto __________ /__________, A21, pag. 3). La __________ contesta proprio queste due ultime operazioni sostenendo che il denaro non sarebbe mai arrivato a destinazione, mentre che risulterebbe che contestualmente a detti prelievi per contanti un conto della __________ sia stato bonificato degli identici importi. Così ha raccontato la denunciante, dopo avere fatto la distinta dei soldi da lei destinati all'operazione in Sardegna (A14, pag. 2): " Il perito precisa che gli ultimi due importi a contanti risultano confluiti sul conto __________ (il 23 dicembre 1999 per i 300 mio e il 14 ottobre 1999 per gli 80 mio). Tutti questi bonifici per l'operazione Sardegna sono da me riconosciuti e non contestati. Tranne che ITL 380 milioni riferiti a due versamenti a contanti a favore della signora __________ non mi risultano essere mai giunti in Sardegna. In questo senso queste due operazioni sono quindi da intendere contestate. Aggiungo ancora in questo contesto dell'operazione Sardegna ITL 300 milioni partiti dal conto __________ in data 9 gennaio 2001 (doc. _). Questo ordine non è mai stato da me dato. Meglio, questo importo era in effetti da destinare alla Sardegna. In realtà questo importo è il  medesimo di quello oggetto di un prelevamento a contanti poc'anzi citato fatto dalla signora __________. Si vede che lei ha utilizzato i prelevamenti a contanti a suo favore e poi ha dovuto colmare questo ammanco effettuando un altro bonifico a debito del mio conto per un medesimo importo. Constato che l'ordine di bonifico sub doc. _ utilizzato per impartire questo bonifico del 9 gennaio 2001 corrisponde in tutto e per tutto a quelli trovati nell'ufficio della __________ a __________ e che ho avuto modo di consultare in quanto messimi a disposizione dal PP." Nuovamente, pertanto, la __________ spiega in termini chiari e ragionevoli l'ipotesi di illecito di cui incolpa la __________, ipotizzando che essa, ad un anno di distanza, abbia coperto l'appropriazione dei 300 milioni di lire in contanti del dicembre 1999 con un bonifico di pari importo del gennaio 2001 fatto utilizzando ancora una volta uno dei falsi ordini in bianco caratterizzati dalla "s" di "saluto". A fronte di queste circostanziate accuse, la __________ ha ritenuto " impossibile " la tesi della __________ di non avere ricevuto i soldi (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 6), giustificando di avere versato i medesimi importi di 300 e 80 milioni di lire sul proprio conto __________nelle date dei prelevamenti a debito del conto __________ con delle operazioni di compensazione a seguito delle quali essa avrebbe consegnato il controvalore in Italia alla __________ (ibidem), ma di non ricordare con i soldi di quali altri suoi clienti essa avrebbe fatto le compensazioni (pag. 7). Quanto alla presenza dell'ordine di bonifico identico a quello già utilizzato per un'operazione lecita di trasferimento fondi a Ginevra (e del cui originale e delle cui fotocopie a colori essa è stata trovata in possesso) essa ha affermato, nell'ordine, " Dico che non è possibile"; "Dico che non è possibile in quanto l'originale se è qui a __________ in banca non può certamente essere stato utilizzato due volte" e "Non me lo spiego" (A19, pag. 8). Al dibattimento la prevenuta per i 300 milioni ha fornito le medesime generiche spiegazioni addotte per le altre operazioni a lei contestate, sostenendo cioè di avere preventivamente dato il denaro alla mandante con il contante di cui essa disponeva in Italia, eventualmente per averlo ricevuto nel contesto di operazioni di compensazione, per il che essa sarebbe stata autorizzata ad incamerarlo (verbale dibattimentale, pag. 18). Quo agli 80 milioni, essa ha invece sostenuto che " il denaro venne tenuto a mia disposizione in banca e io lo ritirai in tre, quattro volte. La mia istruzione era quella di consegnare il denaro per conto della signora __________ ed anche di __________ a tale dottor __________ che era il commercialista di __________ padre e figli e nel contempo si occupava dell'operazione immobiliare in Sardegna che comunque era legata agli interessi della famiglia __________. Ho consegnato il denaro al destinatario indicatomi all'aeroporto della Malpensa dove egli è venuto a ritirarlo. Non mi è stata rilasciata la ricevuta. Si trattava di un pagamento in nero al __________, questo spiega perché non mi fu rilasciata ricevuta." (verbale dibattimentale, pag. 18 e 19). Secondo la Corte, le giustificazioni della prevenuta non reggono. Per quanto riguarda il prelievo di lire 300 milioni si osserva infatti che se si fosse trattato, come sostiene l'accusata, di effettuare il rimborso in suo favore di denaro che aveva anticipato, risulterebbe incomprensibile che sia stata fatta un'operazione per contanti invece che un bonifico diretto in favore del conto della __________ sul quale essa ha poi versato il denaro. E ancora, l'ipotesi difensiva della liceità dell'operazione male si concilia con la presenza del famigerato ordine di bonifico con la "s" corretta, ordine sicuramente falso, relativo al medesimo importo e destinato a __________ (cfr. A14, allegato 9), ovvero il canale normalmente utilizzato per il finanziamento dell'operazione in Sardegna (cfr. A14, pag. 1 e 2). Risulta in effetti molto più verosimile, ed anzi appare l'unica spiegazione ragionevole, ammettere per vero che la prevenuta -come afferma la __________ - abbia distratto il denaro affidatole a contanti, ed in un secondo tempo abbia poi recuperato il pagamento che con quel denaro andava effettuato per mezzo di un bonifico abusivo, eseguito utilizzando uno dei falsi di cui disponeva. Per ciò che riguarda invece il prelievo di lire 80 milioni la Corte constata in primo luogo  come l'accusata abbia cambiato versione, cosa che non giova certo alla sua attendibilità. Inoltre la sua tesi finale conferma quella della __________ almeno laddove riconosce che il denaro contante serviva all'operazione in Sardegna: Tale tesi sarebbe stata facilmente comprovabile, assumendo la testimonianza del __________ che essa ha chiamato in causa, ma la richiesta in tal senso non è stata presentata né prima, e nemmeno in vista del dibattimento. Inoltre, valesse per vero che il denaro fu (correttamente) rimesso a terza persona, rimarrebbe inspiegabile l'esistenza del bonifico di pari importo in favore del suo conto contestuale al prelevamento dei contanti. Anche in questo caso, la Corte è perciò convinta dell'esistenza della malversazione addebitata all'accusata. Nelle due predette circostanze l'imputata si è appropriata di denaro contante a lei affidato, il che realizza chiaramente l'ascritto reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP. 19. L'atto di accusa principale addebita alla __________ il reato di falsità in documenti in ordine a tre atti di pegno __________, ed un quarto falso atto di pegno __________ è imputato nell'atto di accusa aggiuntivo. Che si tratti di documenti ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP è assolutamente pacifico e non deve qui essere ulteriormente motivato, così come è manifesto che fare sottoscrivere alle vittime con l'inganno un testo contrattuale al quale esse non aderiscono ed in seguito prevalersi del contenuto di tali documenti è fattispecie vietata dall'art. 251 CP. Pure fondata è l'accusa di falsità in documenti in relazione ai 4 ordini di bonifico di cui ai punti 1.3.1 - 1.3.4 AA, avendo l'imputata utilizzato fotocopie di un originale ed avendole compilate attribuendo alla firmataria, conto verità, l'intenzione di disporre del proprio denaro in favore dell'accusata, rispettivamente avendo l'accusata riempito degli ordini originali contrariamente alle istruzioni ricevute. 20. Per l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L’art. 68 cifra 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena. __________ ha commesso reati di indubitabile oggettiva gravità, perpetrando malversazioni che l'hanno arricchita di non meno di 2 milioni di franchi, ritenuto anche l'addebito di U$ 450'000.-- e rotti a carico della __________ per l'escussione in favore della prevenuta dell'atto di pegno fasullo. L'attività illecita si è protratta dall'aprile del 1997 al novembre del 2001, ossia  per circa 4 anni e mezzo. Essa, ancorché tecnicamente da qualificare in prevalenza come truffa, è connotata dall'odioso abuso di fiducia commesso in danno di persone, in specie la __________ e la __________, di cui si professava amica e che per loro parte sinceramente la ritenevano amica. Il motivo di siffatto agire è stato unicamente quello di arricchire se stessa a detrimento dei suoi clienti, ed in parte anche amici. Se in effetti si potrebbe avere ancora qualche comprensione per i reati commessi nel 2001, allorché la sua situazione stava precipitando (significativo in merito l'episodio delle GBP 195'000.--), è sconsolante, e indicativo di una colpa grave, rilevare che la __________ ha iniziato a delinquere allorché non ve ne era necessità di sorta, potendo essa beneficiare di leciti proventi nell'ordine di fr. 200'000.-- all'anno per effetto dei soli ristorni in suo favore delle commissioni bancarie, ai quali andavano ancora aggiunti almeno gli onorari corrisposti dai clienti. L'avere carpito degli atti di pegno in proprio favore a danno degli ignari clienti è del resto ampiamente sintomatico della sfrenata bramosia di denaro della __________, atteso che essa approfittava di siffatti pegni per estendere illecitamente le sue possibilità di operare per proprio conto, e quindi per incrementare i propri guadagni, mentre che si riconosce che non era sua intenzione quella di rendere operativi i pegni, non fosse altro che perché in tal caso sarebbe immediatamente emersa la loro indebita esistenza. Quanto alla vita anteriore della __________, essa non è apparsa alla Corte come particolarmente meritoria. Certo, egli ha cresciuto con profitto una figlia, ma non è totalmente incensurata ed inoltre deve lasciarsi imputare in senso negativo il fatto di essersi improvvisata ed autonominata (con la colpevole tolleranza di banche che da tale attività lucravano abbondanti commissioni) gestore patrimoniale per conto terzi senza averne neppure lontanamente la necessaria preparazione, circostanza questa che ha di fatto reso possibili gli illeciti che le sono addebitati. A fronte di importanti elementi di giudizio nel senso di una colpa grave, ben poche sono le circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che dai primi illeciti sono trascorsi circa 7 anno, e che dagli ultimi ne sono passati 2 e mezzo, apprezzando inoltre il pagamento di Euro 907.-- eseguito in sede dibattimentale per consentire la liberazione del conto della __________. Per il resto, nulla può esserle accreditato per il comportamento preprocessuale e processuale, volto alla pervicace negazione di ogni colpa, anche a fronte della più irrefutabile evidenza. Si tratta però di una scelta processuale dell'accusata e non di un comportamento patologico, avendo la stessa difesa (a giusta ragione) rinunciato ad invocare uno stato di possibile scemata responsabilità al momento del compimento dei reati, per limitarsi invece ad attirare l'attenzione sulle carenti capacità di esposizione logica, sconfinanti nella logorrea, fermi però restando il giudizio di realtà e la capacità di discernimento (allegato 1.2 ad doc. TPC _). Tutto ciò considerato, la Corte ha concluso per l'esistenza di una colpa di gravità tale da giustificare la condanna ad una pena sicuramente e chiaramente eccedente il limite massimo entro cui può entrare in linea di conto la sospensione condizionale. Visto anche il raffronto con casi teoricamente assimilabili alla fattispecie quo all'ammontare delle malversazioni e alla volontà dell'autore, marcatamente rivolta al proprio personale ed egoistico vantaggio (cfr. in particolare la sentenza 1. marzo 2001 in re B. condannato alla pena di 22 mesi di detenzione per malversazione di importo di poco superiore a fr. 1'000'000.--), la Corte ha ritenuto equa e non eccessivamente severa la pena di due anni di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, prescindendo però dalla pronuncia della richiesta pena accessoria d'espulsione. 21. La parte civile __________ (avente titolo per la __________ dopo una fusione) ha instato al dibattimento per l'attribuzione di complessivi fr. 225'138.63 (doc. dib. _ e allegati). Essa sostiene di essere danneggiata dal falso atto di pegno sottoscritto da __________ in favore della __________, confidando nel quale la banca ha rilasciato per l'accusata due garanzie bancarie a prima richiesta nel contesto dell'acquisto da parte della __________ dell'imbarcazione "__________" al prezzo di complessive lire 450 milioni, acquisto perfezionato con l'acquisizione del pacchetto azionario della società intestataria del natante, la __________, domiciliata nell'Isola di Man e le cui azioni sono state sequestrate dal Procuratore Pubblico. La parte civile ha addotto e dimostrato di avere subito l'escussione della seconda garanzia bancaria, di lire 180 milioni, con un esborso complessivo superiore a fr. 190'000.--  compresi interessi, spese legali e di giustizia e ripetibili (cfr. distinta al punto 12, pag. 10), senza potersi prevalere -come credeva al momento dell'emissione- sul patrimonio della garante __________, stante la nullità dell'atto di pegno, costituente falso documentale. Inoltre, a tutela dei propri diritti, la parte civile ha sostenuto spese investigative per la ricerca del natante in Italia ed ulteriori spese legali per gravarlo di un sequestro civile in Italia, per ulteriori circa fr. 20'000.-- (punto 12, pag. 11). Anche questa richiesta pare giustificata nel principio e documentata nell'ammontare, avendo la parte civile agito per ridurre il proprio danno, garantendosi il substrato a sua copertura costituito dalla barca medesima. Infine, la banca postula l'attribuzione di fr. 12'105.-- quale partecipazione alle spese di patrocinio nella procedura penale, importo a mente della Corte adeguato alla complessità del caso, alla durata del dibattimento e più in generale all'impegno che ha dovuto essere profuso dal patrocinatore. L'imputata non ha del resto sollevato contestazioni su questa richiesta della parte civile, che viene perciò integralmente ammessa. 22. La parte civile ha altresì chiesto l'attribuzione in suo favore delle azioni sequestrate, incorporanti la proprietà del natante. Posta la confisca dei titoli, acquistati almeno in parte con l'ausilio di un reato, anche questa richiesta viene accolta ex art. 60 CP, unitamente però all'analoga richiesta della parte civile __________, per il che i titoli vengono attribuiti alle parti civili in misura proporzionale all'entità dei rispettivi crediti, grosso modo per il 10% a __________ e per il 90% alla __________. 23. __________ ha presentato richiesta risarcitoria per gli importi relativi ai reati commessi in suo danno indicati nell'atto di accusa, per complessivi (dopo conversione delle valute estere al saggio del giorno del dibattimento) fr. 2'116'982.-- (doc. dib. _). Le posizioni di danno sono computate correttamente, ma dalla pretesa vanno defalcati gli importi per i quali non vi è stata condanna dell'accusata, ovvero U$ 120'000.-- di cui al punto 1.2.1 dell'atto di accusa e lire 120 milioni (dopo rettifica degli U$ 120'000.-- erroneamente indicati nell'atto di accusa), ovvero al cambio fr. 96'645.-- di cui al punto 1.2.2. E' ammessa pure la richiesta della parte civile di (proporzionale) attribuzione delle azioni della __________, così come indicato al considerando che precede, con il rilievo che l'accusata non ha formulato opposizione di sorta nemmeno quo alle pretese di questa parte civile. 24. Gli averi depositati sui conti __________ c/o __________, __________, __________ e __________, di pertinenza della __________, vengono incamerati e destinati al pagamento delle ingenti spese di giustizia. I conti n. __________di __________ c/o __________ e __________di __________ c/o __________ vengono di contro dissequestrati, non giustificandosi più provvedimento di sorta al loro riguardo. 25. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.-- vanno caricate all'accusata. Quanto alle spese peritali, si rileva che 4/5 del costo del referto vanno addossati allo Stato, essendo la perizia in prevalenza dedicata all'accertamento dell'ipotesi accusatoria di cui al punto 1.2 AA, rivelatasi infondata. Il referto si è invece rivelato prezioso quo alla ricostruzione dei movimenti di bonifico e alla titolarità dei vari conti, questioni legate alle imputazioni di cui la __________ è stata ritenuta colpevole. Anche il costo della presenza del perito al dibattimento va addebitato alla prevenuta. Rispondendo,                affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai ni. 1.1.2, 1.1.4, 1.3 limitatamente al formulario A, 2.1; visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   __________ è autrice colpevole di: 1.1.   ripetuta truffa per avere, tra aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma e altrove in Svizzera ed in Italia, a scopo d’indebito profitto: 1.1.1.   ingannato astutamente __________, __________, __________, __________, inducendoli a sottoscrivere, a loro insaputa, quattro atti di pegno, mettendo in tale modo in pericolo il loro patrimonio ritenuto che a __________ sono stati addebitati, in esecuzione di tale pegno, US$ 450'790,60 da parte della __________; 1.1.2.   ingannato astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________, mediante l’uso di quattro ordini di bonifico falsi, conseguendo in tale modo un illecito profitto di lire 200 milioni, US$ 278'880,75, sterline 195'000.-; 1.2.   ripetuta appropriazione indebita per avere, tra ottobre 1999 e dicembre 1999, a Lugano, a scopo d’indebito profitto, in due occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali a lei affidati per complessivi US$ 201'170, 29; 1.3.   ripetuta falsità in documenti per avere, fra l’aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia, a scopo d’indebito vantaggio, in più occasioni, allestito e/o fatto uso, a scopo d’inganno, di quattro atti di costituzione in pegno fasulli e quattro ordini di bonifico falsi, e come meglio descritto negli atti d’accusa.

2.   __________ è prosciolta dalle imputazioni di truffa di cui al punto 1.2 AA 13-8-02 e 1.1 AA 3.11.03, nonché dall’imputazione di falsi in documenti di cui al punto 2.1 AA 3.11.03.

3.   Di conseguenza, __________, è condannata: 3.1.   alla pena di 2 anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 3.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-  e delle spese processuali.

4.   __________ è inoltre condannata a versare le seguenti indennità: 4.1.   fr 2'116'982 meno $ 120'000.- meno fr. 96'645.- alla Parte Civile __________; 4.2.   fr. 225'138,63 alla Parte Civile __________.

5.   E' ordinata la confisca: 5.1.   di due certificati azionari per un totale di 5000 azioni della società __________ e la loro attribuzione a __________ e a __________ in proporzione delle rispettive pretese come ai dispositivi 4.1 e 4.2; 5.2.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. __________intestata a __________ presso la __________; 5.3.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso la __________; 5.4.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. __________ intestata a __________ presso la __________; 5.5.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n. __________intestata a __________ presso la __________.

6.   E' ordinato il dissequestro: 6.1.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n.__________ intestata a __________ presso la __________; 6.2.   degli averi patrimoniali depositati sulla relazione n.__________ intestata a __________ presso la __________.

7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.          500.-- Inchiesta preliminare                         fr.          200.-- Testi                                                    fr.      322.80 Perizie                                                fr.              76'560.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.-- fr.              77'632.80 =========== Quota parte a carico di __________: Tassa di giustizia                              fr.          500.-- Inchiesta preliminare                         fr.          200.-- Testi                                                    fr.      322.80 Perizie                                                fr.              16'560.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.-- fr.              17'632.80 =========== Quota parte a carico dello Stato: Perizia                                                fr.              60'000.-- =========== Intimazione a:

- c/o avv. __________ -

-  Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano

-  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

-  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

-  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Taverne

-  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona

- (rappr. PC)

- (rappr.PC)

- (rappr. PC)

- (rappr. PC) terzi implicati 1. _PC1 2. _PC2 3. _PC3 4. _PERI1 5. _PC4 6. _PC5

7. _PC6 8. _TEST1 9. _TEST2 10. _TEST3 11. _TEST4 12. _TEST5 13. _TEST6 14. _TEST7 15. _TEST8 16. Gilberto _PERI2 Per la Corte delle assise correzionali Il presidente                                                          La segretaria