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72.2001.242

Ticino · 2007-07-09 · Italiano TI
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Preso in cosegna, trasportato e occultato un pacchetto di 500 g di cocaina ricevuto dalla moglie. Violazione del principio di celerità

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Tessin Tribunale penale cantonale 09.07.2007 72.2001.242 Tessin Tribunale penale cantonale 09.07.2007 72.2001.242 Ticino Tribunale penale cantonale 09.07.2007 72.2001.242

Preso in cosegna, trasportato e occultato un pacchetto di 500 g di cocaina ricevuto dalla moglie. Violazione del principio di celerità

Incarto n. 72.2001.242 Lugano, 9 luglio 2007/ap In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Presidente: giudice Agnese Balestra-Bianchi Segretaria: lic.iur., Frida Andreotti Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 e domiciliato a detenuto dal 20 novembre 1999 al 3 dicembre 1999; prevenuto colpevole di:

1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, detenuto e trasportato, per conto di terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone; e meglio, per avere preso in consegna, a __________, dalla moglie __________ (prima del suo arresto, avvenuto il 27.5.1999) un quantitativo di circa 500 gr di cocaina, trasportandolo, con la propria autovettura, sino al centro sportivo di __________, dove lo ha occultato, per alcuni giorni; fatti avvenuti a __________, nel corso del mese di maggio 1999; reato previsto dall'art. 19 cifra 2 LStup; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 120/2001 del 4 ottobre 2001, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico. § L’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’accusato AC 1, assente giustificato (cfr. certificato medico in atti). Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:22 . La Presidente, preso atto del contenuto della documentazione prodotta con istanza 27.6.2007 dall’avv. DF 1, ritenuta l’assenza dell’accusato AC 1 giustificata, dichiara di procedere nei suoi confronti nelle forme ordinarie. Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e, ritenuta la violazione del principio di celerità, propone una pena detentiva di mesi dodici, sospesa condizionalmente per anni due. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro. § Il Difensore, il quale si associa alle proposte della Pubblica Accusa. La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti quesiti:                          AC 1

1.   È autore colpevole di: 1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti in relazione alla presa in consegna, trasporto e occultamento di circa 500 gr di eroina, a __________ nel corso del maggio del 1999? 1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata a motivo del quantitativo?

2.   Deve essere ammessa la violazione del principio di celerità?

3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

4.   Deve subire la confisca di fr. 5'000.--? Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza. Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 70 CP, 19 cifre 1 e 2 LStup, 8 e 22 Cost., 6 CEDU, 9 e segg., 260 e 264 CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

1.   AC 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, preso in consegna, trasportato e occultato all’incirca 500 gr di cocaina, sapendo e/o dovendo presumere che si trattava di un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, a __________ nel corso del mese di maggio 1999, e meglio come descritto nell’atto d’accusa. 2. Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, AC 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di mesi 12 (dodici), da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali. 3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due.

4.                                           Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di fr. 5'000.--. Intimazione a: terzi implicati Per la Corte delle assise correzionali La presidente                                                         La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia                              fr.           150.-- Inchiesta preliminare                         fr.           385.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-- fr.           585.-- ===========