cancellazione casellario giudiziale
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Tessin Tribunale penale cantonale 25.04.2005 70.2005.8 Tessin Tribunale penale cantonale 25.04.2005 70.2005.8 Ticino Tribunale penale cantonale 25.04.2005 70.2005.8
cancellazione casellario giudiziale
Incarto n. 70.2005.8 BARENCO Lugano 25 aprile 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da IS 1 e domiciliato a tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- decreto d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano. Ritenuto: - che con decreto d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);
- che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);
- che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP. Richiamato inoltre il preavviso favorevole 18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso . Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta:
1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero pubblico, Lugano.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione: - all'istante - al PO 1 - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia fr. 90.-- Spese postali e telefoniche fr. 10.-- T o t a l e fr. 100.-- ═══════