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70.2005.10

procedura di confisca autonoma

Ticino · 2005-03-22 · Italiano TI
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procedura di confisca autonoma

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Tessin Tribunale penale cantonale 22.03.2005 70.2005.10 Tessin Tribunale penale cantonale 22.03.2005 70.2005.10 Ticino Tribunale penale cantonale 22.03.2005 70.2005.10

procedura di confisca autonoma

Incarto n. 70.2005.10 BARENCO Lugano 22 marzo 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi sedente per statuire sull’istanza di confisca 11 marzo 2005 presentata dal PP 1 tendente ad ottenere la confisca e la devoluzione allo Stato degli importi di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola di cocaina e un minigrip di marijuana sequestrati a persona rimasta ad oggi ignota . Considerato:                -   che il 5 maggio 2004, nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato nella camera n. 31 presso il CRS di Paradiso, la Polizia cantonale ha rinvenuto le somme di fr. 1'410.-- e Euro 30, nonché una bola di cocaina e un minigrip di marjiuana;

-   che malgrado le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva occultato lo stupefacente e il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;

-   che, con decreto di non luogo a procedere n. 977/2005 dell'11 marzo 2005, il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca dello stupefacente e del denaro sequestrato;

-   che, nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o quantomeno prodotto di attività illecita;

-   che giusta gli art. 58 e 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato, rispettivamente la confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato. Per questi motivi, richiamati gli art.              58 e 59 CP e sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP, decreta

1.   L'istanza 11 marzo 2005 del Procuratore pubblico è accolta . §Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 1'410.--  e Euro 30, nonché la confisca e la distruzione di una bola di cocaina e di un minigrip di marijuana.

2.   Non si prelevano né tasse né spese.

3.   Intimazione:

- al Ministero pubblico, PP 1, SEDE La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi