salvacondotto per entrata in Svizzera
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Tessin Tribunale penale cantonale 10.12.2004 70.2004.48 Tessin Tribunale penale cantonale 10.12.2004 70.2004.48 Ticino Tribunale penale cantonale 10.12.2004 70.2004.48
salvacondotto per entrata in Svizzera
Incarto n. 70.2004.48 BARENCO 10 dicembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese PO1-Bianchi Vista l’istanza 30 novembre 2004 presentata da IS1 e residente a (rappr. daRA1 __________) tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della compagna __________ __________ e dei di lei quattro figli per trascorrere le prossime festività . Considerato: - che con sentenza 17 febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali, IS1 è stato condannato alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed alla pena accessoria d'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni effettivi, siccome riconosciuto coautore colpevole di infrazione semplice e aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che con l'istanza in esame lo stesso è ora a chiedere la possibilità di entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della sua attuale compagna e dei di lei figli per trascorrere le prossime feste di Natale, non potendo la signora _________ trasferirsi in Italia per motivi di lavoro;
- che con lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del vigente provvedimento di espulsione;
- che il salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili;
- che, nel caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno resi verosimili. Per questi motivi, visti gli art. 55 CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP decreta:
1. L'istanza è respinta .
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Intimazione: - all'istante tramite; - al PO1 La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese PO1-Bianchi