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Incarto n.70.2004.47
BARENCO
Lugano
28 dicembre 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice AgneseBalestra-Bianchi
Vista listanza 19 ottobre 2004 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
Visto il preavviso negativo 14 dicembre 2004 delProcuratore generale.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 delMinistero pubblico,Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.-- per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo egli subito inSvizzera, successivamente all'ultima condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui,tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9 segg. CPPT e 39 TG sulle spese
- all'istante
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice AgneseBalestra-Bianchi