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Incarto n.70.2004.33
Barenco
Lugano
14 ottobre 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista listanza 22 luglio 2004 presentata da
IS 1
, domiciliato a
(rappr. da avv. M__________ B__________, __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudizialedella seguente condanna:
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9 CPPT e 39 TG sulle spese
- all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi