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70.2004.33

cancellazione casellario giudiziale

Ticino · 2004-10-14 · Italiano TI
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Incarto n.70.2004.33

Barenco

Lugano

14 ottobre 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 22 luglio 2004 presentata da

IS 1

, domiciliato a

(rappr. da avv. M__________ B__________, __________)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudizialedella seguente condanna:

Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;

9 CPPT e 39 TG sulle spese

- all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________

- al PO 1

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi