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70.2004.30

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-08-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale penale cantonale 03.08.2004 70.2004.30 Tessin Tribunale penale cantonale 03.08.2004 70.2004.30 Ticino Tribunale penale cantonale 03.08.2004 70.2004.30

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 70.2004.30 Barenco Lugano 3 agosto 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da IS 1 domiciliato a tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne :

-   15 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.10.1996) inflitti con sentenza 21.12.1994 del Pretore del Distretto di Mendrisio

-   10 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata 31.10.1996) infltti con  decreto d'accusa 21.02.1995 del Ministero pubblico, Lugano. Ritenuto:                      -   che con sentenza 21.12.1994 del Pretore di Mendrisio l’istante veniva condannato a 15 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata il 9.10.1996) per infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

-   che con decreto d'accusa 21.2.1995 del Ministero pubblico, Lugano, lo stesso veniva nuovamente condannato a 10 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata 31.10.1996) per falsità in certificati e circolazione senza licenza di condurre;

-   che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato le pene dal 31.10.1997 al 02.04.1998 prestando 72 ore di lavoro libero di utilità pubblica . Richiamato il preavviso favorevole 23.7.2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 6.7.2004 rilasciato dal Municipio di Zurigo. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta:

1.   E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.

2.   Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

3.   Intimazione: - all'istante - al   PO 1 - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia                  fr.      90.-- Spese postali e telefoniche   fr.      10.-- T o t a l e                               fr.    100.-- ═══════