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70.2004.3

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-11 · Italiano TI
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Incarto n.70.2004.3

Barenco

Lugano

11 febbraio 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 9 gennaio 2004 presentata da

___________,

___________

(rappr. da avv. __________)

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata

-   con decreto d'accusa 28.9.1998 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuto furto, infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

-   con sentenza 9.2.2000 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 3 anni, per infrazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

condanne queste già cancellate d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.

Ritenuto che ___________ non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 9 aprile 1996 due altre sanzioni penali, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.

Visti gli art.                       80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;

9 CPP e 39 TG sulle spese

- all'istante, tramite il rappr. avv. __________,

- al procuratore generale __________.

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese

Tassa di giustizia                  fr.       50.--

Spese postali e telefoniche   fr.       10.--

T o t a l e                               fr.       60.--

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