Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.70.2004.28
BARENCO
Lugano
14 ottobre 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista listanza 21 giugno 2004 presentata da
IS 1
domiciliata a
(rappr. dall'avv. S__________ P__________, Mendrisio)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudizialedella seguente condanna:
Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni, per ingiuria, minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
9 CPPT e 39 TG sulle spese
- all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________, __________
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi