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70.2004.21

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-07-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. E' ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04) sequestrati il 29 gennaio 2004 sul treno CIS 157 tratta Lugano-Chiasso.
  2. Non si prelevano né tasse né spese.
  3. Intimazione: -   al Ministero pubblico, PP, Sede -   alla Polizia scientifica, Bellinzona ( per esecuzione ) Tribunale penale cantonale La Presidente Giudice Agnese Balestra-Bianchi
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Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2004 70.2004.21 Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2004 70.2004.21 Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2004 70.2004.21

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 70.2004.21 Lugano 6 luglio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi sedente per statuire sull'istanza di confisca 15 giugno 2004 presentata dal Procuratore pubblico ___________ tendente ad ottenere la confisca e la distruzione di 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04) sequestrati a Ignoti Considerato                 -   che il 29 gennaio 2004, sul treno CIS 157 tratta Lugano-Chiasso, le GFC hanno rinvenuto 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04);

-   che dagli accertamenti esperiti non è stato possibile risalire al detentore dello stupefacente;

-   che il Procuratore pubblico con decreto NLP 2077/04 del 15 giugno 2004 ha abbandonato il procedimento contro ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca e la distruzione dello stupefacente sequestrato;

-   che giusta l'art. 58 CPS il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca e la distruzione degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico;

-   che lo stupefacente in oggetto realizza quanto previsto da detta norma e di conseguenza deve essere confiscato e distrutto. Per questi motivi Richiamati gli art.             58 CPS 350 CPP e 39 TG sulle spese decreta

1.   E' ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi lordi di anfetamina (polvere, rep. SAD 5018/04) sequestrati il 29 gennaio 2004 sul treno CIS 157 tratta Lugano-Chiasso.

2.   Non si prelevano né tasse né spese.

3.   Intimazione:

-   al Ministero pubblico, PP, Sede

-   alla Polizia scientifica, Bellinzona (per esecuzione) Tribunale penale cantonale La Presidente Giudice Agnese Balestra-Bianchi